Responsabilità amministrativa: un'altra importante pronuncia della Corte dei conti in tema di danno erariale indiretto da malpractice medica, rivalsa e regresso della struttura sanitaria, riduzione dell'addebito ex art. 1, comma 1-octies, l. 20/1994
In tema di responsabilità amministrativa: 1) nell'ipotesi di danno erariale indiretto, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento a favore del terzo danneggiato, ossia dal momento in cui l'Amministrazione subisce una deminutio patrimonii in termini di cassa e si perfeziona, quindi, la fattispecie costitutiva del diritto di regresso ex art. 1203, comma 1, n. 3), c.c.; 2) la tipizzazione della "colpa grave" di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), come novellato dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), è riferita alle sole condotte procedimentali e provvedimentali dell'Amministrazione, e non anche alle condotte materiali dei suoi appartenenti (nel caso di specie, un medico di un'azienda sanitaria); 3) la l. 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»), là dove introduce limitazioni al diritto di rivalsa e di regresso della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione (art. 9), è norma di diritto sostanziale che modifica il contenuto del diritto soggettivo al risarcimento e, pertanto, non si applica a fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore; 4) il potere riduttivo dell'addebito di cui all'art. 1, comma 1-octies, della l. 20/1994, come modificata dalla l. 1/2026, costituisce un meccanismo di tutela processuale fondato su una presunzione legale assoluta di contributo della Pubblica Amministrazione alla causazione del danno (art. 1227 c.c.), presunzione che, rispondendo all'esigenza specifica di supplire al contraddittorio strutturalmente incompleto del processo contabile, perde la propria ragion d'essere - e, dunque, il proprio presupposto di applicabilità - allorché l'Amministrazione danneggiata si costituisca in giudizio quale interveniente adesivo (art. 85 c.g.c.), instaurando così un contraddittorio pieno sulla quantificazione del danno (nella pronuncia, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata, ma non rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-octies, della l. 20/1994, prospettata in udienza dal pubblico ministero). ● V. anche Corte dei conti, s.g. Lombardia, sent. n. 64/2026, in questa Rivista.
Corte dei conti, s.g. Lazio, 16 giugno 2026, n. 232
Diritto penale: è illegale la confisca disposta ex art. 322-ter c.p., se il giudice ha acquisito la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato
In tema di processo penale, è illegale la confisca disposta ex art. 322-ter c.p., qualora il giudice abbia acquisito la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato, giacché in tal caso detta misura determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, la quale si pone in contrasto sia col principio di proporzionalità sia con l'art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo addizionale CEDU (nella fattispecie, la confisca era stata ordinata in sede di concordato in appello). ● V. anche Corte cost., sent. n. 108/2026 (sulla "riparazione pecuniaria" di cui all'art. 322-quater c.p.), in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 9 aprile 2026, n. 14179 (dep. 17 aprile 2026)
Processo civile: il giudice può sospendere il processo solo nei casi stabiliti dalla legge
In tema di processo civile: a) non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo, d'ufficio o sull'accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo; b) in presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c., né riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l'art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo se le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi, decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione eventualmente verificatasi; c) riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, l'adozione di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 maggio 2026, n. 14226
Emergenza epidemiologica da Covid-19: l'obbligo vaccinale imposto ai militari dalla legge italiana non costituisce una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/78/CE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 2, § 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede per i membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere la loro attività lavorativa, mentre i membri del personale civile, i quali svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente e in un contesto sanitario analogo, non sono soggetti a un siffatto obbligo, dato che una tale differenza di trattamento non rientra nell'ambito di applicazione di tale art. 2, § 2, lett. a); 2) l'art. 2, § 2, lett. b), della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta, per il motivo di una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, a una normativa nazionale che prescrive una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere l'attività lavorativa a un membro del personale militare che, a differenza in particolare degli altri membri del personale militare che svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente, contesta una siffatta vaccinazione, qualora i motivi di tale contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, cosicché una siffatta differenza di trattamento non rientra nell'ambito di applicazione di tale art. 2, § 2, lett. b) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 18 giugno 2026
Processo minorile: non è incostituzionale l'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. 448/1988, là dove esclude la sospensione del processo con messa alla prova per il delitto previsto dall'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), aggravato ex art. 609-ter c.p.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), là dove: a) prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 (sospensione del processo con messa alla prova), non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), aggravato ex art. 609-ter c.p.; b) non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa. ● V. anche Corte cost., sent. n. 203/2025, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 110
Procedura civile: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 614-bis c.p.c. (astreintes), nel testo anteriore alla "riforma Cartabia" (d.lgs. 149/2022)
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 614-bis c.p.c. [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»)], contenente la disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes).
Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 109
Diritto penale: è incostituzionale l'art. 322-quater c.p., che prevede una "riparazione pecuniaria" per i reati contro la Pubblica Amministrazione
Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49, § 3, CDFUE - l'art. 322-quater c.p. [sia nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della l. 27 maggio 2015, n. 69 («Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»), sia nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»)], e l'art. 165, comma 4, c.p., là dove si prevede una "riparazione pecuniaria" per i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108
Concorsi pubblici: le domande da porre a ciascun candidato devono essere estratte a sorte
In tema di concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), in sede di prova orale, i quesiti determinati dalla commissione esaminatrice «sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte», pena l'illegittimità della procedura.
Consiglio di Stato, sezione V, 28 maggio 2026, n. 4308
Edilizia e urbanistica: il vincolo sopravvenuto non esclude la necessità di acquisire il parere dell'ente parco sulla permanenza delle opere abusive
In tema di edilizia e urbanistica: 1) il vincolo sopravvenuto, sebbene non possa operare in via retroattiva, non può neppure restare privo di conseguenze giuridiche, dovendosi ritenere che sussista l'onere di acquisire il parere dell'autorità competente in ordine alla compatibilità della permanenza dei manufatti abusivi con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo stesso; 2) anche le opere di "edilizia libera" richiedono l'acquisizione del nullaosta dell'ente parco ex art. 13 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»); 3) il mutamento di destinazione d'uso fra categorie funzionalmente autonome, pur se realizzato senza opere, integra una trasformazione urbanistico-edilizia e necessita, pertanto, del permesso di costruire.
Consiglio di Stato, sezione VI, 25 maggio 2026, n. 4217
Appalti pubblici: va motivato l'incameramento della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che, dopo la proposta di aggiudicazione, è stato escluso dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'art. 106, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), dev'essere interpretato nel senso che l'Amministrazione non può disporre automaticamente l'escussione della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che, dopo la proposta di aggiudicazione, sia stato escluso dalla gara perché privo di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo essa motivare la sussistenza di un pregiudizio cagionatole dalla condotta procedimentale del medesimo concorrente. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, ottava sezione, sent. 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23; Corte cost., sent. n. 198/2022; CdS, ad. plen., sent. n. 7/2022; TAR Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 21082 e 2329/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 25 maggio 2026, n. 4190
Project financing: la proposta del privato non obbliga la P.A. a indire la gara per l'affidamento della concessione
In tema di finanza di progetto (project financing), la Pubblica Amministrazione gode di un'ampia e insindacabile discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta formulata dal soggetto privato alle esigenze di interesse pubblico, sicché non è tenuta a dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 1443/2024, 192/2024, 6633/2018 e 2719/2016; CGARS, sent. n. 739/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 853/2020; TAR Molise, sent. n. 398/2022; TAR Umbria, sent. n. 260/2025.
TAR Lazio, sezione II-bis, 8 giugno 2026, n. 10514
Pubblico impiego: il soggetto (giudice o funzionario) intervenuto in una prima fase del procedimento disciplinare contro un dipendente non può partecipare alle fasi successive del medesimo procedimento
In tema di pubblico impiego, il soggetto (giudice o funzionario) che sia intervenuto in una prima fase del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un dipendente non può, salvo espresse eccezioni, partecipare alle fasi successive del medesimo procedimento, soprattutto qualora debba essere deliberata la decisione sulla controversia o l'applicazione di una sanzione (fattispecie riguardante un procedimento disciplinare nei confronti di un sostituto commissario della Polizia di Stato).
TAR Friuli-Venezia Giulia, 6 giugno 2026, n. 224
Processo amministrativo: il difetto di giurisdizione sull'azione principale non comporta ex se l'inammissibilità della domanda di accesso incidentale
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta con l'azione principale non comporta di per sé l'inammissibilità della domanda di accesso (c.d. incidentale) ex art. 116, comma 2, c.p.a., stante la natura decisoria (e non meramente istruttoria) del provvedimento che statuisce su tale domanda.
TAR Piemonte, sezione I, 5 giugno 2026, n. 1256
Cittadinanza: sul no alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio decide (di regola) il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), salvo che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia esercitato i poteri discrezionali di valutazione circa «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. cit. (nel caso di specie, il Prefetto aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 3663/2026, 16659/2024 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sentt. nn. 15/2026 e 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.
TAR Emilia-Romagna, Parma, 4 giugno 2026, n. 309
Edilizia e urbanistica: la trasformazione del garage in un locale abitabile richiede il permesso di costruire
In tema di edilizia e urbanistica, il mutamento di destinazione d'uso di un locale da garage ad abitazione è soggetto a permesso di costruire.
TAR Puglia, Lecce, sezione I, 3 giugno 2026, n. 822
Pubblico impiego: sull'annullamento del contratto di lavoro per illegittimità della procedura concorsuale decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'amministrazione pubblica.
TAR Sicilia, Catania, sezione II, 1° giugno 2026, n. 1527
Fisco: se accerta in via induttiva ricavi non dichiarati, l'Amministrazione finanziaria deve anche quantificare i probabili costi correlati
In materia di ricostruzione induttiva del reddito, l'Amministrazione finanziaria, ove abbia accertato presunti ricavi non dichiarati, è tenuta a riconoscere e quantificare - ancorché in via presuntiva o percentuale, sulla base di criteri statistici o ricarichi medi di settore - i costi correlati, non potendo la rigorosa prova documentale di questi gravare sul contribuente.
CGT II grado Calabria, sezione 2, 2 aprile 2026, n. 694
Delitti contro l'amministrazione della giustizia: ai fini della configurabilità del depistaggio dichiarativo, non basta provare la falsità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio
In tema di depistaggio: a) l'art. 375 c.p. descrive un reato di pericolo concreto che richiede il dolo specifico dell'agente, occorrendo che la condotta manipolatrice - materiale o dichiarativa - sia effettivamente idonea ad incidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazione alla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l'ambito dell'accertamento pregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta genera un tale effetto; b) qualora il depistaggio sia contestato nella forma dichiarativa, la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, occorrendo la dimostrazione dell'incidenza delle stesse su specifiche esigenze investigative, che risultino frustrate per effetto di tale reato.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 10 marzo 2026, n. 13093 (dep. 9 aprile 2026)
Responsabilità civile: nel processo penale è configurabile la responsabilità ex art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti di cui si avvalgono nelle competizioni
Nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all'art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del preposto e l'illecito.
Corte di cassazione, sezione V penale, 24 febbraio 2026, n. 12258 (dep. 31 marzo 2026)
Antiriciclaggio: le direttive (UE) 2021/2167 e 2015/849 non si applicano alla normativa italiana sulle cessioni in blocco di crediti deteriorati che non prevedeva la forma scritta del contratto né l'assoggettamento del cessionario a vigilanza prudenziale
La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo art. 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi).
Corte di giustizia UE, sesta sezione, 11 giugno 2026