La controversa decisione della Corte suprema statunitense sul caso TikTok Inc. v. Garland

Come risaputo, TikTok è una piattaforma di social media che consente agli utenti di creare, modificare e condividere video di breve durata (solitamente compresa fra 15 secondi e 3 minuti), spesso accompagnati da testi, musica, effetti speciali e filtri. Si tratta per lo più di balletti, sketch comici, tutorial e trend virali, ma non mancano discussioni politiche e approfondimenti culturali di vario genere...

Articolo di Alessandro Oddi

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 168-bis, comma 1, c.p., là dove non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, comma 2, c.p.)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cagliari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 168-bis, comma 1, c.p., là dove non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, comma 2, c.p.).

Corte costituzionale, 19 dicembre 2025, n. 191

Servizi postali: l'AGCOM può imporre ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi informativi su condizioni praticate ai diversi tipi di clienti, contratti con le imprese della filiera e stato economico-giuridico dei lavoratori impiegati

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata, a qualsiasi fornitore di servizi di consegna dei pacchi, indipendentemente dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi di cui trattasi, salvo in caso di specifica esclusione; 2) gli artt. 22 e 22-bis della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, nonché l'art. 4 del regolamento 2018/644, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga a fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi informativi generali vertenti, in particolare, sulle condizioni praticate nei confronti dei diversi tipi di clienti, vale a dire il pubblico e determinati clienti professionali, sui contratti che disciplinano i rapporti con le imprese che, a vario titolo, concorrono a fornire tali servizi, nonché sulle condizioni economiche e sulle tutele giuridiche riconosciute ai lavoratori impiegati, a diverso titolo, in tale erogazione di servizi, purché gli obblighi imposti siano tali da consentire l'adempimento dei compiti assegnati a tale autorità, siano necessari a tal fine e siano proporzionati in quanto non fanno gravare un onere eccessivo su tali fornitori di servizi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 18 dicembre 2025

Cooperazione giudiziaria penale: investita dal Tribunale di Firenze, la Corte di giustizia si pronuncia sull'interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine penale)

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 3, 22 e 24 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine avente ad oggetto o il trasferimento temporaneo, nel suo territorio, di una persona detenuta in un altro Stato membro, al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato durante il processo a suo carico, o l'organizzazione, da parte delle autorità di quest'ultimo Stato membro, di un'audizione mediante videoconferenza di tale persona in questa stessa veste nel corso di tale processo, anche se l'esecuzione di tale atto implica altresì la comparizione di detta persona al suo processo, purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell'assunzione di prove; 2) gli artt. 10, 11, § 1, lett. h), e 24 della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che un'autorità di uno Stato membro non può rifiutare di eseguire un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso del processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato per il solo motivo che tale atto non sarebbe disponibile in un caso interno analogo; 3) l'art. 11, § 1, lett. f), della direttiva 2014/41 dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che il motivo di rifiuto previsto da tale disposizione non osti all'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato non impedisce all'autorità di esecuzione di rifiutarne l'esecuzione sul fondamento di un altro motivo di rifiuto previsto da tale direttiva; 4) l'art. 24, § 2, lett. b), della direttiva 2014/41 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che un'autorità di uno Stato membro rifiuti l'esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l'organizzazione, nel corso di un processo penale, di un'audizione mediante videoconferenza dell'imputato sul solo fondamento di direttive generali emanate da tale Stato membro, senza procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze).

Corte di giustizia UE, terza sezione, 18 dicembre 2025

Tutela dei consumatori: la legge italiana secondo cui l'autorità di cosa giudicata non consente al giudice adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale viola il diritto UE

Gli artt. 6, § 1, e 7, § 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale (come quella italiana) in virtù della quale l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall'altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d'ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 18 dicembre 2025

Appalti pubblici: la normativa italiana che vieta l'uso del criterio del "minor prezzo" nell'aggiudicazione degli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera non contrasta col diritto UE

L'art. 67, § 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale (come quella italiana) in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all'amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio, senza poter comportare una diminuzione della retribuzione dei lavoratori impiegati da tale offerente (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, terza sezione, 18 dicembre 2025

Divieto di discriminazione: nel pronunciarsi con riguardo alla normativa danese sugli alloggi pubblici, la Corte di giustizia precisa le situazioni che possono costituire una discriminazione fondata sull'origine etnica ex art. 2, § 2, direttiva 2000/43/CE

L'art. 2, § 2, lett. a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede l'obbligo di adottare piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in aree residenziali caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che, negli ultimi cinque anni, la percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» residenti in tali aree ha superato il 50%: a) costituisce una discriminazione diretta, ai sensi di tale art. 2, § 2, lett. a), qualora risulti che l'adozione di tale normativa nazionale è fondata sulle origini etniche della maggioranza degli abitanti di tali aree residenziali e che detta normativa nazionale ha come conseguenza che tutti gli abitanti delle stesse siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui sono oggetto gli abitanti di aree residenziali comparabili, ma in cui la percentuale di tali «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» non ha superato il 50%; b) costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di detto art. 2, § 2, lett. b), qualora risulti, da un lato, che la stessa normativa nazionale, pur essendo formulata o applicata, apparentemente, in modo neutro, vale a dire in considerazione di fattori diversi da quello dell'origine etnica, ha l'effetto di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone appartenenti a determinati gruppi etnici e, dall'altro, che la normativa nazionale considerata non rispetta, ai fini della realizzazione dell'obiettivo imperativo di interesse generale da essa perseguito, il principio di proporzionalità.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 18 dicembre 2025

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del GIP che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova riqualificando il fatto contestato

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova riqualificando il fatto contestato.

Corte costituzionale, 18 dicembre 2025, n. 190

Pubblico impiego: è incostituzionale la normativa della Regione Campania in materia di comandi e distacchi del personale dipendente

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la normativa della Regione Campania (l. 15/2002) che: a) consente di comandare o distaccare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi con partecipazione pubblica non inferiore al 49%; b) equipara il comando al distacco.

Corte costituzionale, 18 dicembre 2025, n. 189

Appalti pubblici: illegittimo l'incameramento della cauzione provvisoria se l'operatore economico escluso non ha tenuto una condotta negligente

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittimo l'incameramento della cauzione provvisoria disposto nei confronti di un operatore economico in seguito alla revoca dell'aggiudicazione, ove allo stesso non sia addebitabile una condotta negligente. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, ottava sezione, sent. 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23; Corte cost., sent. n. 198/2022; CdS, ad. plen., sent. n. 7/2022; TAR Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 2329/2025.

TAR Lazio, sezione IV-ter, 25 novembre 2025, n. 21082

Appalti pubblici: la generica indicazione di uno "sconto merce" nell'offerta tecnica non viola il divieto di commistione tra la stessa e l'offerta economica

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, non viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica l'indicazione nella prima di uno "sconto merce" senza specificazione dei prezzi. ● Sul divieto de quo, v. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 5006/2025, 919/2025, 7497/2023, 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; sez. VII, sent. n. 5789/2024; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 13266/2025; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022.

TAR Veneto, sezione III, 24 novembre 2025, n. 2159

Enti locali: il Presidente del Consiglio comunale non può essere revocato in ragione del venir meno del rapporto fiduciario tra il titolare dell'organo e la maggioranza politica che l'ha eletto

In tema di enti locali, la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale non può essere causata dal venir meno del rapporto di fiducia tra il titolare dell'organo e la maggioranza politica che lo ha eletto, potendo avvenire (pur qualora non sia contemplata dallo statuto) esclusivamente in ragione della persistente violazione dei doveri d'ufficio, del cattivo esercizio della funzione istituzionale, oppure del difetto degli indispensabili requisiti di neutralità e imparzialità.

TAR Campania, sezione I, 21 novembre 2025, n. 7570

Appalti pubblici: inammissibili le questioni di costituzionalità della normativa della Puglia secondo la quale i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nelle procedure di gara regionali devono prevedere una retribuzione minima di nove euro l'ora

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost. - della normativa della Regione Puglia (ll. 30 e 39/2024) la quale stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nelle procedure di gara bandite dalla Regione e dagli enti strumentali devono prevedere una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora.

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 188

Immigrazione: non è incostituzionale l'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998, là dove prevede che la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione può essere pronunciata solo fintantoché lo straniero non sia stato rinviato a giudizio

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), là dove prevede che il giudice penale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione amministrativa solo fintantoché lo straniero non sia stato rinviato a giudizio. ● V. anche Corte cost., sentt. nn. 129/2025 e 270/2019, entrambe in questa Rivista.

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 187

Turismo: non è incostituzionale la normativa della Regione Toscana (testo unico del turismo) su alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e locazioni turistiche

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lett. l) e s), Cost. - della normativa della Regione Toscana (l. 61/2024) in materia di alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e locazioni turistiche.

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 186

Delitti contro la P.A.: non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, lett. e), l. 114/2024, là dove riformula in senso restrittivo la fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la l. 28 giugno 2012, n. 110 - dell'art. 1, comma 1, lett. e), della l. 9 agosto 2024, n. 114 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare»), là dove riformula in senso restrittivo la fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis c.p. («Traffico di influenze illecite»).

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 185

Energia: è incostituzionale la normativa della Sardegna sugli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

È incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Sardegna (l. 20/2024) in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025, n. 184

Diritto amministrativo: il provvedimento della P.A. può anche essere implicito

Si configura un provvedimento amministrativo implicito allorché l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determini in modo univoco i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero assumendo una data direzione, anche rispetto a fasi istruttorie coerentemente svolte, cui non può essere ricondotto altro valore che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale (fattispecie riguardante l'autorizzazione al subentro in una convenzione regolante l'uso di un passaggio a livello). ● V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 537/2024, e TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 1026/2019, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 19 novembre 2025, n. 9029

Accesso ai documenti amministrativi: in assenza di dati sensibili, "supersensibili" o giudiziari, per l'accesso difensivo basta un nesso di strumentalità necessaria fra gli atti richiesti e l'interesse giuridico che l'istante intende curare o tutelare

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), nel bilanciamento fra il diritto all'accesso difensivo del richiedente e la tutela della riservatezza del controinteressato, al di fuori dei casi in cui vengano in rilievo dati sensibili, "supersensibili" o giudiziari, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (quanto ai dati sensibili o giudiziari) né quello dell'indispensabilità e della parità di rango (quanto ai dati "supersensibili"), bensì il criterio generale della "necessità" per la cura o per la difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuta dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza.

Consiglio di Stato, sezione IV, 18 novembre 2025, n. 9003

Edilizia: l'irregolarità di parti dell'immobile non interessate dalla CILA "superbonus" non preclude la spettanza del beneficio

In tema di edilizia, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata "superbonus" (CILAS) non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile ex art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»]; con la conseguenza che eventuali irregolarità relative a parti dell'immobile non interessate dalla CILAS non precludono la spettanza del beneficio.

Consiglio di Stato, sezione VII, 17 novembre 2025, n. 8959