Appalti pubblici: l'eccessiva durata del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta inficia la gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'irragionevole dilatazione temporale del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta integra un autonomo vizio di legittimità della gara, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»).
TAR Veneto, sezione II, 15 dicembre 2025, n. 2387
Appalti pubblici: negli affidamenti di servizi alla persona non è ammesso l'avvalimento
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, negli appalti di servizi alla persona non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, non figurando l'art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), fra le disposizioni richiamate dall'art. 128 del medesimo decreto legislativo.
TAR Emilia-Romagna, sezione II, 12 dicembre 2025, n. 1564
Giurisdizione: sull'annotazione nel PRA di una dichiarazione resa dal proprietario di un veicolo (come quella di perdita di possesso) decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante l'annotazione nel pubblico registro automobilistico, gestito dall'ACI, di una dichiarazione (nella fattispecie, di perdita di possesso) resa dal proprietario di un veicolo, non costituendo detta annotazione un atto di esercizio del potere amministrativo e trovando applicazione il procedimento, avente natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, disciplinato dall'art. 40 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 («Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia»).
TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 9 dicembre 2025, n. 188
Diritto di accesso: la richiesta ostensiva che fa espresso riferimento alla sola l. 241/1990 non è riqualificabile in sede di giudizio come istanza di accesso civico ex d.lgs. 33/2013
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l'istanza ostensiva che faccia espresso riferimento alla sola disciplina dell'accesso documentale dev'essere valutata, da parte sia dell'amministrazione sia del giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a., esclusivamente alla luce della disciplina di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e non anche di quella dettata dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), dovendosi escludere la possibilità di una riqualificazione del titolo giuridico dell'istanza stessa. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, e sez. IV, sent. n. 10275/2022, entrambe in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione IV, 4 dicembre 2025, n. 3957
Giurisdizione: sulle controversie riguardanti accordi tra pubbliche amministrazioni insorte per mere questioni patrimoniali decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti accordi tra pubbliche amministrazioni, ove insorte per mere questioni di natura patrimoniale. ● V. anche TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 1728/2024, in questa Rivista.
TAR Sardegna, sezione II, 1° dicembre 2025, n. 1074
Appalti pubblici: affinché possa limitarsi l'ostensione a un'impresa concorrente di atti e documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente che questa ne affermi la generica attinenza al proprio know-how
In tema di accesso ai documenti amministrativi nell'ambito delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) affinché possa limitarsi l'ostensione a un'impresa concorrente di atti e documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente che questa ne affermi in modo generico l'attinenza al proprio know-how, ma occorre che sussista una informazione specificatamente individuata, la quale sia suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento, e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; b) allorché un operatore economico si opponga all'accesso al dichiarato scopo di tutelare propri segreti tecnici o commerciali, l'effettiva esistenza di questi dev'essere autonomamente e motivatamente valutata dall'Amministrazione alla luce dell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 («Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»). ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, quarta sezione, sent. 17 novembre 2022, causa C-54/21; CdS, sez. V, sent. n. 2384/2025; TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 3811/2024; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 1271/2025; TAR Puglia, sez. II, sent. n. 1005/2024; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 2605/2024.
TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 27 novembre 2025, n. 314
Turismo: non è incostituzionale la normativa della Toscana in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e B&B
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento a varî parametri - della normativa della Regione Toscana (l. 7/2025) in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 218
Procedura penale: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. (braccialetto elettronico) sollevate dal Tribunale di Napoli
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p., come novellato dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), della l. 24 novembre 2023, n. 168 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), là dove prevede l'obbligo di disporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, nel caso di accertata infattibilità tecnica della sorveglianza elettronica.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 217
Previdenza: non è incostituzionale l'art. 69 l. 153/1969, là dove consente il pignoramento delle pensioni per il recupero di indebite prestazioni od omesse contribuzioni
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»), là dove consente all'INPS di pignorare le pensioni, nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico, al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni od omesse contribuzioni.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 216
Adozione di maggiorenni: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 291, comma 1, c.c., là dove preclude l'adozione di maggiorenni a coloro che hanno figli minori
Sono inammissibili, poiché «la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 291, comma 1, c.c., là dove non prevede che il giudice possa dichiarare l'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell'adottante, qualora non ravvisi pregiudizio per costoro.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 215
Diritto penale: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) sollevate dalla Corte d'appello di Lecce
Sono inammissibili, «per erroneità del presupposto interpretativo», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e 49, § 3, CEDU - dell'art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), là dove si prevede, per il "capo-promotore" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione».
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 214
Magistratura onoraria: è incostituzionale, per eccesso di delega, l'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017, là dove prevede la limitazione decennale della rilevanza dell'anzianità professionale dei candidati
È incostituzionale - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 («Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»), là dove, per la selezione dei candidati all'accesso alla magistratura onoraria, prevede che, a parità di titolo di preferenza, prevale la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 213
Procedura penale: è incostituzionale l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità con la funzione di GUP del giudice che si è pronunciato in sede di riesame o di appello su una misura cautelare personale
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare: a) del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa; b) del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 212
Elezioni: il divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il Presidente della Provincia autonoma di Trento
È incostituzionale - per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 51 Cost. - l'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», là dove prevede la rieleggibilità del Presidente della medesima Provincia che ha già svolto due mandati consecutivi.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 211
Adozione in casi particolari: è incostituzionale l'art. 55 l. 184/1983, là dove non consente al minore di assumere il solo cognome dell'adottante
È incostituzionale - per violazione dell'art. 2 Cost. - l'art. 55 della l. 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), in relazione all'art. 299, comma 1, c.c., là dove non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della medesima legge sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.
Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 210
Delitti contro il patrimonio: non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 635, comma 5, c.p. (danneggiamento) sollevate dal Tribunale di Firenze
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 635, comma 5, c.p., là dove: a) stabilisce che, per i reati di danneggiamento di cui ai commi precedenti, «la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»; b) è applicabile al danneggiamento delle cose indicate nell'art. 625, comma 1, n. 7), c.p. («cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»); c) è applicabile al delitto di danneggiamento di cui al precedente comma 2, n. 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 207
Giustizia costituzionale: inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato promotore "Referendum cittadinanza" nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI
È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore "Referendum cittadinanza" nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito dell'adozione della delibera del 2 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025».
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 206
Immigrazione: non è incostituzionale il d.l. 145/2024, là dove attribuisce alle corti d'appello la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. - degli artt. 16, commi 1, lett. b), e 2, 18, comma 1, lett. a), nn. 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lett. a), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 («Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»), convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, che hanno spostato la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento (o della proroga del trattenimento) dello straniero richiedente protezione internazionale dalle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea alla corte d'appello competente per i procedimenti in materia di mandato d'arresto europeo nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica.
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 205
Suicidio medicalmente assistito: parzialmente incostituzionale la legge della Toscana
È parzialmente incostituzionale - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost. - la normativa della Regione Toscana (l. 16/2025) in materia di suicidio medicalmente assistito.
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 204
Processo minorile: è incostituzionale l'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. 448/1988, là dove esclude la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravati anche quando ricorre l'attenuante della minore gravità
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), là dove prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 (sospensione del processo e messa alla prova del minore) non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p. (rispettivamente, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo), aggravati ai sensi dell'art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità» (art. 609-bis, comma 3, c.p.).
Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 203