Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, là dove estende la confisca allargata al "piccolo spaccio" di stupefacenti
Non sono fondate, anche «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add.le CEDU - dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 («Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»), convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, là dove estende l'applicabilità della confisca (c.d. allargata) ex art. 240-bis c.p. al reato di "piccolo spaccio" di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.).
Corte costituzionale, 7 novembre 2025, n. 166
Procedura penale: l'esclusione della gravità indiziaria per i reati o le circostanze aggravanti di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p. non fa cadere la competenza del GIP distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, c.p.p.
L'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, c.p.p.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 26 giugno 2025, n. 32583 (dep. 2 ottobre 2025)
Procedura penale: la declaratoria di estinzione del reato oggetto di "patteggiamento" è irretrattabile, anche nel caso di recidiva infraquinquennale
La declaratoria di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche qualora si accerti poi che il soggetto ha commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza stessa un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi.
Corte di cassazione, sezione II penale, 11 giugno 2025, n. 31233 (dep. 17 settembre 2025)
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso privo di procura speciale ad litem conferita prima o al momento della sottoscrizione dell'atto da parte del difensore
In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., è inammissibile il ricorso che non sia corredato di una procura speciale ad litem conferita anteriormente o contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto da parte del difensore. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 3550/2024; sez. IV, sent. n. 8092/2024; sez. VI, sent. n. 2922/2019; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 339/2020; TAR Molise, sent. n. 38/2022; TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 489/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 24 ottobre 2025, n. 8253
Edilizia: lo spostamento di tramezzi interni dell'immobile non è una ristrutturazione
Il mero spostamento, mediante demolizioni e rifacimenti, di tramezzi interni dell'immobile non costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»].
Consiglio di Stato, sezione VII, 23 ottobre 2025, n. 8230
Appalti pubblici: l'istanza di rateizzazione del debito tributario presentata dopo l'emissione della cartella di pagamento non salva il concorrente dall'esclusione dalla gara per grave irregolarità fiscale
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il concorrente che impugni l'aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo e indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, che l'aggiudicatario versava (ab origine o in corso di gara) in una situazione di grave irregolarità fiscale o contributiva, senza che vi ostino le certificazioni rilasciate dagli enti competenti, spettando al giudice amministrativo accertarne incidenter tantum la valenza, quali atti interni della fase procedimentale di controllo dei requisiti di ammissione dichiarati da esso aggiudicatario; 2) l'istanza di rateizzazione del debito tributario presentata dal concorrente dopo l'emissione della cartella di pagamento non fa venir meno la causa di esclusione automatica dello stesso per grave irregolarità fiscale.
Consiglio di Stato, sezione V, 22 ottobre 2025, n. 8187
Appalti pubblici: il contratto di avvalimento non richiede la rigida quantificazione dei mezzi d'opera o la specificazione della consistenza numerica e delle qualifiche del personale a disposizione dell'ausiliata
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il contratto di avvalimento non richiede la rigida quantificazione dei mezzi d'opera ovvero la specificazione della consistenza numerica e delle qualifiche del personale messi a disposizione dell'impresa ausiliata, purché l'assetto negoziale consenta l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, anche direttamente, e i parametri cui rapportare i mezzi o le risorse da essa forniti. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. V, sent. n. 4024/2019; CGARS, sent. n. 74/2022; TAR Abruzzo, sent. n. 432/2022; TAR Campania, sez. IV, sentt. nn. 6214/2022 e 3931/2021; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 4289/2021; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 170/2023; TAR Puglia, sez. III, sent. n. 790/2023.
Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 2025, n. 8160
Processo amministrativo: la sentenza d'appello che dichiara cessata la materia del contendere non fa passare in giudicato quella di primo grado, ma si sostituisce ad essa
In tema di processo amministrativo, la sentenza d'appello che dichiara cessata la materia del contendere non determina il passaggio in giudicato di quella pronunciata in primo grado (come prevede, invece, l'art. 338 c.p.c.), ma si sostituisce ad essa, definendo nel merito l'intera controversia.
Consiglio di Stato, sezione IV, 20 ottobre 2025, n. 8100
Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati
La Pubblica Amministrazione non è tenuta a pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, attesa la natura officiosa e ampiamente discrezionale del relativo potere. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 5533/2024; sez. IV, sent. n. 4405/2020; sez. V, sent. n. 2911/2023; sez. VI, sent. n. 2540/2020; CGARS, sent. n. 1167/2022; TAR Umbria, sent. n. 252/2025.
CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755
Contributi pubblici: non è incostituzionale l'art. 3, comma 1, lett. b-bis), d.l. 74/2012, che prevede il ristoro dei danni provocati dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna alle produzioni casearie DOP e IGP
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b-bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 («Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»), convertito, con modificazioni, nella l. 1° agosto 2012, n. 122, là dove prevede la concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai prodotti DOP e IGP in corso di maturazione o stoccaggio.
Corte costituzionale, 4 novembre 2025, n. 164
Trasporto pubblico locale: lo Stato non può imporre agli esercenti il servizio di NCC vincoli sproporzionati rispetto all'obiettivo di assicurare una leale concorrenza con i taxi
Nell'accogliere due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti proposti dalla Regione Calabria, la Corte costituzionale ha dichiarato che: 1) non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, adottare il decreto 16 ottobre 2024, n. 226, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), limitatamente a: a) l'art. 4, comma 3, che introduce il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della l. 21/1992; b) gli artt. 2, comma 1, lett. h) ed m), e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; c) gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, che impongono all'esercente NCC l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico; 2) non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare: a) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), nei punti da 2 a 6, là dove danno attuazione agli artt. 2, comma 1, lett. b), h) ed m), 3, 4, comma 3, e 5 del d.interm. n. 226 del 2024; b) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico), limitatamente alle fasi 2, 3 e 4. Per l'effetto, la Corte ha annullato in parte qua gli atti impugnati.
Corte costituzionale, 4 novembre 2025, n. 163
Previdenza: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019, concernenti le conseguenze della violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata "quota 100" con redditi da lavoro
Sono inammissibili, perché il giudice a quo non ha «correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione della disposizione censurata», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 2, 3, 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addizionale CEDU - dell'art. 14, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, in tema di violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata "quota 100" con redditi da lavoro.
Corte costituzionale, 4 novembre 2025, n. 162
Edilizia e urbanistica: la lottizzazione abusiva prescinde dall'animus dei proprietari interessati
In tema di edilizia e urbanistica, la lottizzazione abusiva [art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], si fonda sul dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, fatta salva la tutela civile di questi nei confronti dei loro danti causa.
TAR Puglia, Lecce, sezione I, 21 ottobre 2025, n. 1397
Processo amministrativo: nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte questioni nuove di merito
In tema di processo amministrativo, il giudizio di ottemperanza, sebbene rivesta natura mista (cognitiva ed esecutiva), è finalizzato esclusivamente a verificare la corretta e piena esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e, nell'ipotesi negativa, a fornire ogni indicazione, prescrizione e misura utile ad assicurarla; sicché in tale giudizio non possono essere introdotte questioni nuove di merito.
TAR Abruzzo, Pescara, 20 ottobre 2025, n. 372
Processo amministrativo: il privato che ha chiesto alla P.A. il compimento di attività materiali non può ricorrere avverso il silenzio
Il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione (artt. 31 e 117 c.p.a.) è esperibile solo quando essa sia tenuta ad emanare un provvedimento, e non pure nel caso in cui il privato le abbia richiesto il compimento di attività materiali. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 5206/2023; TAR Abruzzo, sent. n. 426/2023; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 1796/2024.
TAR Lazio, Latina, sezione II, 17 ottobre 2025, n. 847
Procedura civile: l'iscrizione a ruolo dell'esecuzione forzata deve avvenire col deposito, nel termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c., di copie conformi degli atti, pena l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo
In tema di procedura civile, l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare o presso terzi) dev'essere effettuata, nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie degli atti ivi indicati attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, pena l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Corte di cassazione, sezione III civile, 27 ottobre 2025, n. 28513
Società: niente beneficium excussionis per i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. che non hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in via solidale e incondizionata anche nei loro confronti
In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi; con la conseguenza che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure a un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.
Corte di cassazione, sezione III civile, 13 ottobre 2025, n. 27367
Avvocati: anche nel caso di difesa personale ex art. 86 c.p.c., la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Anche nelle ipotesi di difesa personale ex art. 86 c.p.c., il previo esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, atteso che l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132 («Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»), convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, relativa ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, concerne soltanto le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69») (fattispecie riguardante una causa instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali attinenti all'attività giudiziale svolta in un processo amministrativo).
Corte di cassazione, sezione II civile, 30 settembre 2025, n. 26431
Sanità: non è incostituzionale la legge della Regione Puglia che istituisce in via sperimentale il servizio di psiconcologia
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. («professioni») - della legge della Regione Puglia (n. 41/2024) che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, destinandovi psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di psiconcologi.
Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 161
Beni culturali: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 42/2004, concernente l'apposizione del vincolo culturale su opere d'arte in uscita dal territorio italiano
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost. - dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), della l. 4 agosto 2017, n. 124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), concernente l'apposizione del vincolo culturale su opere d'arte in uscita dal territorio italiano.
Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 160