Processo minorile: non è incostituzionale l'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. 448/1988, là dove esclude la sospensione del processo con messa alla prova per il delitto previsto dall'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), aggravato ex art. 609-ter c.p.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), là dove: a) prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 (sospensione del processo con messa alla prova), non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), aggravato ex art. 609-ter c.p.; b) non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa. ● V. anche Corte cost., sent. n. 203/2025, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 110

Procedura civile: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 614-bis c.p.c. (astreintes), nel testo anteriore alla "riforma Cartabia" (d.lgs. 149/2022)

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 614-bis c.p.c. [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»)], contenente la disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes).

Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 109

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 322-quater c.p., che prevede una "riparazione pecuniaria" per i reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49, § 3, CDFUE - l'art. 322-quater c.p. [sia nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della l. 27 maggio 2015, n. 69 («Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»), sia nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»)], e l'art. 165, comma 4, c.p., là dove si prevede una "riparazione pecuniaria" per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108

Concorsi pubblici: le domande da porre a ciascun candidato devono essere estratte a sorte

In tema di concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), in sede di prova orale, i quesiti determinati dalla commissione esaminatrice «sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte», pena l'illegittimità della procedura.

Consiglio di Stato, sezione V, 28 maggio 2026, n. 4308

Edilizia e urbanistica: il vincolo sopravvenuto non esclude la necessità di acquisire il parere dell'ente parco sulla permanenza delle opere abusive

In tema di edilizia e urbanistica: 1) il vincolo sopravvenuto, sebbene non possa operare in via retroattiva, non può neppure restare privo di conseguenze giuridiche, dovendosi ritenere che sussista l'onere di acquisire il parere dell'autorità competente in ordine alla compatibilità della permanenza dei manufatti abusivi con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo stesso; 2) anche le opere di "edilizia libera" richiedono l'acquisizione del nullaosta dell'ente parco ex art. 13 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»); 3) il mutamento di destinazione d'uso fra categorie funzionalmente autonome, pur se realizzato senza opere, integra una trasformazione urbanistico-edilizia e necessita, pertanto, del permesso di costruire.

Consiglio di Stato, sezione VI, 25 maggio 2026, n. 4217

Appalti pubblici: va motivato l'incameramento della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che, dopo la proposta di aggiudicazione, è stato escluso dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'art. 106, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), dev'essere interpretato nel senso che l'Amministrazione non può disporre automaticamente l'escussione della cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che, dopo la proposta di aggiudicazione, sia stato escluso dalla gara perché privo di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo essa motivare la sussistenza di un pregiudizio cagionatole dalla condotta procedimentale del medesimo concorrente. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, ottava sezione, sent. 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23; Corte cost., sent. n. 198/2022; CdS, ad. plen., sent. n. 7/2022; TAR Lazio, sez. IV-ter, sentt. nn. 21082 e 2329/2025.

Consiglio di Stato, sezione III, 25 maggio 2026, n. 4190

Project financing: la proposta del privato non obbliga la P.A. a indire la gara per l'affidamento della concessione

In tema di finanza di progetto (project financing), la Pubblica Amministrazione gode di un'ampia e insindacabile discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta formulata dal soggetto privato alle esigenze di interesse pubblico, sicché non è tenuta a dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 1443/2024, 192/2024, 6633/2018 e 2719/2016; CGARS, sent. n. 739/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 853/2020; TAR Molise, sent. n. 398/2022; TAR Umbria, sent. n. 260/2025.

TAR Lazio, sezione II-bis, 8 giugno 2026, n. 10514

Pubblico impiego: il soggetto (giudice o funzionario) intervenuto in una prima fase del procedimento disciplinare contro un dipendente non può partecipare alle fasi successive del medesimo procedimento

In tema di pubblico impiego, il soggetto (giudice o funzionario) che sia intervenuto in una prima fase del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un dipendente non può, salvo espresse eccezioni, partecipare alle fasi successive del medesimo procedimento, soprattutto qualora debba essere deliberata la decisione sulla controversia o l'applicazione di una sanzione (fattispecie riguardante un procedimento disciplinare nei confronti di un sostituto commissario della Polizia di Stato).

TAR Friuli-Venezia Giulia, 6 giugno 2026, n. 224

Processo amministrativo: il difetto di giurisdizione sull'azione principale non comporta ex se l'inammissibilità della domanda di accesso incidentale

Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta con l'azione principale non comporta di per sé l'inammissibilità della domanda di accesso (c.d. incidentale) ex art. 116, comma 2, c.p.a., stante la natura decisoria (e non meramente istruttoria) del provvedimento che statuisce su tale domanda.

TAR Piemonte, sezione I, 5 giugno 2026, n. 1256

Cittadinanza: sul no alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio decide (di regola) il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), salvo che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia esercitato i poteri discrezionali di valutazione circa «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. cit. (nel caso di specie, il Prefetto aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 3663/2026, 16659/2024 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sentt. nn. 15/2026 e 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.

TAR Emilia-Romagna, Parma, 4 giugno 2026, n. 309

Edilizia e urbanistica: la trasformazione del garage in un locale abitabile richiede il permesso di costruire

In tema di edilizia e urbanistica, il mutamento di destinazione d'uso di un locale da garage ad abitazione è soggetto a permesso di costruire.

TAR Puglia, Lecce, sezione I, 3 giugno 2026, n. 822

Pubblico impiego: sull'annullamento del contratto di lavoro per illegittimità della procedura concorsuale decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'amministrazione pubblica.

TAR Sicilia, Catania, sezione II, 1° giugno 2026, n. 1527

Fisco: se accerta in via induttiva ricavi non dichiarati, l'Amministrazione finanziaria deve anche quantificare i probabili costi correlati

In materia di ricostruzione induttiva del reddito, l'Amministrazione finanziaria, ove abbia accertato presunti ricavi non dichiarati, è tenuta a riconoscere e quantificare - ancorché in via presuntiva o percentuale, sulla base di criteri statistici o ricarichi medi di settore - i costi correlati, non potendo la rigorosa prova documentale di questi gravare sul contribuente.

CGT II grado Calabria, sezione 2, 2 aprile 2026, n. 694

Delitti contro l'amministrazione della giustizia: ai fini della configurabilità del depistaggio dichiarativo, non basta provare la falsità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio

In tema di depistaggio: a) l'art. 375 c.p. descrive un reato di pericolo concreto che richiede il dolo specifico dell'agente, occorrendo che la condotta manipolatrice - materiale o dichiarativa - sia effettivamente idonea ad incidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazione alla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l'ambito dell'accertamento pregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta genera un tale effetto; b) qualora il depistaggio sia contestato nella forma dichiarativa, la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, occorrendo la dimostrazione dell'incidenza delle stesse su specifiche esigenze investigative, che risultino frustrate per effetto di tale reato.

Corte di cassazione, sezione VI penale, 10 marzo 2026, n. 13093 (dep. 9 aprile 2026)

Responsabilità civile: nel processo penale è configurabile la responsabilità ex art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti di cui si avvalgono nelle competizioni

Nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all'art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del preposto e l'illecito.

Corte di cassazione, sezione V penale, 24 febbraio 2026, n. 12258 (dep. 31 marzo 2026)

Antiriciclaggio: le direttive (UE) 2021/2167 e 2015/849 non si applicano alla normativa italiana sulle cessioni in blocco di crediti deteriorati che non prevedeva la forma scritta del contratto né l'assoggettamento del cessionario a vigilanza prudenziale

La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo art. 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi).

Corte di giustizia UE, sesta sezione, 11 giugno 2026

Accise: la Corte di giustizia si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 16, § 1, direttiva 2008/118/CE (depositi fiscali), in riferimento alla normativa italiana (nonché sull'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza)

L'art. 16, § 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l'autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all'esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto» nonché alla condizione alternativa secondo cui o il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) [la decisione contiene importanti affermazioni di principio sull'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza e sulla relativa responsabilità civile e disciplinare].

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 11 giugno 2026

Energia: non è incostituzionale l'art. 22-bis d.l. 133/2014, là dove non include le società in house degli enti locali tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l'energia elettrica da fonte solare

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 22-bis del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 («Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»), convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 2014, n. 164, là dove prevede l'inapplicabilità, solo per gli impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall'art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 («Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»), convertito, con modificazioni, nella l. 11 agosto 2014, n. 116.

Corte costituzionale, 11 giugno 2026, n. 103

Enti locali: le ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 non possono essere rivolte a chi non ha la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo o che minaccia la pubblica incolumità

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), devono necessariamente essere rivolte a chi abbia, a qualunque titolo, la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo o che minaccia la pubblica incolumità, e sia quindi in condizione di eseguirle.

TAR Umbria, 29 maggio 2026, n. 244

Processo amministrativo: la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico salvano la P.A. inadempiente dal pagamento dell'astreinte

In tema di processo amministrativo, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono giustificare, nel caso concreto, la mancata condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. astreinte). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Campania, sez. II, sent. n. 1349/2020; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 11168/2019; TAR Umbria, sentt. nn. 265/2021 e 541/2019.

TAR Campania, Salerno, sezione III, 27 maggio 2026, n. 1012