Procedura penale: se adottato de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., il decreto del giudice dell'esecuzione è affetto da nullità generale e assoluta
In tema di esecuzione penale, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali; diversamente, esso è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
Corte di cassazione, sezione I penale, 1° ottobre 2025, n. 34333 (dep. 21 ottobre 2025)
Fisco: il contribuente che non impugna l'intimazione di pagamento perde la possibilità di eccepire la prescrizione del debito fiscale
L'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), determina il consolidamento del debito fiscale e, quindi, l'impossibilità di far valere vicende estintive dello stesso verificatesi anteriormente alla notificazione dell'atto.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 30 ottobre 2025, n. 28706
Professioni: uno Stato UE non è tenuto a considerare titoli di formazione ottenuti in un altro Stato UE nel quale non sono legalmente riconosciuti né danno accesso alla professione corrispondente (come quella di insegnante di sostegno)
Gli artt. 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell'ambito dell'esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, ottava sezione, 20 novembre 2025
Trattamento dei dati personali: un'importante pronuncia della CGUE sulla raccolta, da parte delle autorità di polizia, dei dati biometrici e genetici di persone accusate o sospettate di aver commesso un reato
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro», ai sensi di tali articoli, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a una disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile; 2) gli artt. 6 e 4, § 1, lett. c), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'art. 10 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché, da un lato, le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e, dall'altro, i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l'insieme dei principi e dei requisiti specifici enunciati agli artt. 4 e 10 di detta direttiva; 3) l'art. 4, § 1, lett. e), della direttiva 2016/680 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere la conservazione di dati biometrici e genetici è valutata dai servizi di polizia sulla base di norme interne, senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché detta normativa fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione.
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 20 novembre 2025
Processo amministrativo: il ricorso in appello non può limitarsi alla riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, ma deve muovere specifiche censure contro la sentenza gravata
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., è inammissibile il ricorso in appello che si limiti a riproporre i motivi dedotti nel giudizio di primo grado, senza muovere «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata». ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 9682/2022; sez. III, sent. n. 961/2016; sez. VI, sent. n. 11317/2022; sez. VII, sent. n. 8069/2022; CGARS, sent. n. 232/2023.
Consiglio di Stato, sezione IV, 3 novembre 2025, n. 8520
Processo amministrativo: chi ricorre avverso l'esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale
In tema di processo amministrativo, è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l'esclusione da una selezione concorsuale, laddove non sia impugnata anche la relativa graduatoria finale. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 2599/2023 e 4537/2020; sez. VI, sentt. nn. 9772/2024 e 2119/2022; TAR Lazio, sez. I stralcio, sent. n. 1/2021; sez. III-bis, sentt. nn. 15684/2025 e 5741/2021.
Consiglio di Stato, sezione V, 31 ottobre 2025, n. 8466
Diritto di accesso: l'accordo conciliativo sindacale fra una società in house e un suo dipendente è sottratto sia all'accesso documentale (l. 241/1990) sia all'accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013)
L'accordo conciliativo sindacale sottoscritto da una società pubblica costituita secondo il modello dell'in house providing e da un lavoratore alle sue dipendenze è sottratto sia all'accesso documentale ex l. 241/1990 sia all'accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, atteso che: a) la società in house costituisce un soggetto di diritto privato; b) l'accordo conciliativo non riveste i caratteri di un documento amministrativo, non concerne un'attività di pubblico interesse e non rientra fra gli atti la cui conoscenza risponde alle finalità di trasparenza proprie dell'accesso civico generalizzato; c) prevale l'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati personali contenuti nell'accordo stesso. ● V. anche TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 886/2017, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8415
Concorrenza: nell'ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell'app JuicePass, sviluppata da Enel X, sulla piattaforma Android Auto, Google ha abusato della sua posizione dominante
La condotta posta in essere da Google, consistente nell'ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell'app JuicePass, sviluppata da Enel X, sulla piattaforma Android Auto, ha integrato un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE. ● V. anche CGUE, grande sezione, sent. 25 febbraio 2025, causa C-233/23, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 29 ottobre 2025, n. 8398
Ordine pubblico e sicurezza: se il quadro indiziario è sufficientemente preciso, l'ammonimento per stalking non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento
In tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), rientra nei poteri discrezionali del questore decidere, alla luce delle risultanze istruttorie, se l'adozione del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38, debba avvenire senza indugio oppure essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 7156/2025; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1366/2015.
TAR Calabria, sezione I, 5 novembre 2025, n. 1839
Finanziamenti pubblici: sull'erogazione o sulla revoca di sovvenzioni riconosciute direttamente dalla legge decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sovvenzioni pubbliche riconosciute direttamente dalla legge, senza che l'Amministrazione goda di alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ● V. anche Cass. civ., sez. un., ord. n. 11489/2025, in questa Rivista.
TAR Liguria, sezione I, 4 novembre 2025, n. 1192
Procedimento amministrativo: la P.A. non può ignorare le osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990)
In tema di procedimento amministrativo, l'Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni presentate dal privato a seguito della comunicazione ex art. 10-bis (c.d. preavviso di rigetto) della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), dandone adeguato conto, pur senza confutarle in maniera analitica, ove disattese, nella motivazione del provvedimento finale, pena l'illegittimità di questo. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 6770/2022; sez. VI, sentt. nn. 9159/2023 e 9954/2022; CGARS, sent. n. 388/2025.
TAR Molise, 3 novembre 2025, n. 312
Elezioni: in caso di annullamento dell'ammissione di una lista risultata maggioritaria, non è consentito redistribuire i seggi fra le liste residue, ma vanno rinnovate le operazioni elettorali
In tema di elezioni, nell'ipotesi di annullamento dell'ammissione di una lista che abbia ottenuto la maggioranza (anche solo relativa) dei voti, non è consentita la redistribuzione di questi, e quindi dei seggi, fra le liste residue, ma occorre procedere alla rinnovazione integrale delle operazioni elettorali.
TAR Puglia, sezione III, 31 ottobre 2025, n. 1239
Misure di prevenzione: il DASPO non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento
Il provvedimento questorile che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) non dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche CGARS, sent. n. 386/2023, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione I, 30 ottobre 2025, n. 3484
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso proposto da un comitato di cittadini privo di adeguata rappresentatività
In tema di processo amministrativo, è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto da un comitato di cittadini che sia privo di un adeguato grado di rappresentatività. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 3639/2023; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 1408/2020; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1241/2023.
TAR Toscana, sezione I, 29 ottobre 2025, n. 1723
Responsabilità amministrativa: l'attività di «consulenza» liberamente esercitabile dai professori e dai ricercatori universitari a tempo pieno ex art. 6, comma 10, l. 240/2010 non può divenire una professione parallela a quella accademica
In tema di responsabilità amministrativa, l'attività di «consulenza» che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»), può essere liberamente svolta dai professori e dai ricercatori a tempo pieno deve: a) rivestire natura scientifica; b) essere occasionale (ovverosia non abituale o continuativa) ed esercitata in modo non subordinato, non organizzato e non implicante compiti tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento, né prestazioni di carattere strumentale o esecutivo; c) concludersi, di norma, con la stesura di un parere, una relazione o uno studio.
Corte dei conti, sezione I centrale d'appello, 24 ottobre 2025, n. 154
Procedura penale: è abnorme il decreto del GUP che, nel disporre il giudizio, modifica senza contraddittorio la qualificazione giuridica del fatto operata dal PM nella propria richiesta, escludendo un'aggravante
Ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), è affetto da abnormità strutturale il decreto del giudice dell'udienza preliminare che, nel disporre il giudizio, modifichi, senza aver previamente instaurato il contraddittorio sul punto, la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, escludendo la sussistenza di una circostanza aggravante.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 23 settembre 2025, n. 33679 (dep. 13 ottobre 2025)
Bevande: un analcolico non può essere venduto come «gin»
L'art. 10, § 7, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lett. a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di «gin».
Corte di giustizia UE, settima sezione, 13 novembre 2025
Pacchetti turistici: la persona giuridica che stipula un contratto per i suoi associati è un «viaggiatore» ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
L'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.
Corte di giustizia UE, decima sezione, 13 novembre 2025
Trattamento dei dati personali: l'invio tramite e-mail di una newsletter agli iscritti a una piattaforma online che presenta anche contenuti accessibili a pagamento è "marketing diretto" giusta la direttiva 2002/58/CE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 13, §§ 1 e 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che l'indirizzo di posta elettronica di un utente è ottenuto dall'editore di una pubblicazione online «nel contesto della vendita di un prodotto o servizio», ai sensi di tale art. 13, § 2, qualora detto utente crei un conto utente gratuito sulla sua piattaforma online che gli conferisce il diritto di accedere gratuitamente a un certo numero di articoli della pubblicazione in parola, di ricevere gratuitamente, per posta elettronica, una lettera di informazione quotidiana contenente una sintesi di novità legislative trattate in articoli della summenzionata pubblicazione, compresi collegamenti ipertestuali a questi ultimi, nonché il diritto di accedere, dietro pagamento, ad articoli e ad analisi aggiuntive di detta pubblicazione. La trasmissione di una siffatta lettera di informazione costituisce un utilizzo di posta elettronica «a scopi di commercializzazione diretta», per «analoghi prodotti o servizi», ai sensi di quest'ultima disposizione; 2) l'art. 13, § 2, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, in combinato disposto con l'art. 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che, qualora il titolare del trattamento utilizzi l'indirizzo di posta elettronica di un utente per inviargli una comunicazione indesiderata, conformemente a tale art. 13, § 2, non sono applicabili le condizioni di liceità del trattamento previste all'art. 6, § 1, di detto regolamento.
Corte di giustizia UE, prima sezione, 13 novembre 2025
Previdenza: non è incostituzionale l'art. 1, comma 309, l. 197/2022, là dove prevede il "raffreddamento" della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), là dove prevede un meccanismo di "raffreddamento" della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo appieno la perequazione automatica solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS. ● V. anche Corte cost., sent. n. 19/2025, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 13 novembre 2025, n. 167