Processo amministrativo: va annullata, con rimessione della causa al primo giudice, la sentenza che, respinto il ricorso per l'ottemperanza, non ha disposto la conversione dell'azione di esecuzione del giudicato in azione di annullamento

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., dev'essere annullata, con rimessione della causa al primo giudice, la sentenza che, dopo aver respinto il ricorso per l'ottemperanza, non abbia disposto, ex art. 32 c.p.a., la conversione dell'azione di esecuzione del giudicato in azione di annullamento del provvedimento per vizi di legittimità. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025, 16/2024, 15/2018 e 10/2018; sez. IV, sentt. nn. 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025.

Consiglio di Stato, sezione V, 5 agosto 2025, n. 6921

Cittadinanza: sul diniego di riammissione al giuramento decide il giudice ordinario

In tema di cittadinanza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il provvedimento di diniego della riammissione al giuramento previsto dall'art. 10 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), ove non prestato nel termine di sei mesi ivi stabilito, configurandosi nella specie una posizione giuridica di diritto soggettivo.

TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 5 settembre 2025, n. 139

Contributi post-terremoto: sull'erogazione e sulla revoca decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'erogazione o la ripetizione (comunque qualificata: annullamento, decadenza, revoca ecc.) dei contributi economici previsti dalla legge a seguito del verificarsi di eventi sismici. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 8115/2017; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sentt. nn. 335/2021 e 640/2020, e sez. II, sent. n. 968/2021.

TAR Marche, sezione II, 3 settembre 2025, n. 653

Ordine pubblico: l'elevata conflittualità familiare giustifica la revoca del porto di fucile per uso caccia

È legittimo il provvedimento questorile che dispone la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, a motivo dell'esistenza di una situazione di elevata conflittualità all'interno del nucleo familiare di cui il titolare fa parte.

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 1° settembre 2025, n. 786

Sanità: su modi e tempi della regressione tariffaria unica disposta dall'ASL decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti modi e tempi della regressione tariffaria unica (RTU) disposta dall'azienda sanitaria locale, agendo questa iure privatorum. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 715/2025, e TAR Campania, sez. IX, sent. n. 1400/2025, entrambe in questa Rivista.

TAR Campania, sezione IX, 25 agosto 2025, n. 5966

Responsabilità amministrativa: il sindaco che non esercita i propri poteri di impulso e/o sostitutivi nei confronti del funzionario inerte deve risarcire il danno cagionato all'erario

In tema di responsabilità amministrativa, deve risarcire il danno cagionato all'erario il sindaco che abbia colpevolmente omesso di esercitare i propri poteri di impulso e/o sostitutivi nei confronti del funzionario inerte nell'adempimento dei doveri d'ufficio (nel caso di specie, il funzionario non aveva sollecitato la Regione al pagamento di una somma di denaro dovuta a un'impresa appaltatrice di lavori, né si era attivato per proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo dalla stessa notificato al Comune).

Corte dei conti, s.g. Campania, 16 luglio 2025, n. 247

Procedura penale: ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., i «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» sono tutti quelli che implicano una diversa interpretazione della relativa risultanza

In tema di procedura penale, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo (anch'esso, dunque, mediato) del giudice. ● V. anche Cass. pen., sez. un., sent. n. 27620/2016, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione II penale, 13 giugno 2025, n. 25531 (dep. 10 luglio 2025)

Agricoltura: i chiarimenti della Corte di giustizia UE sulla normativa applicabile nell'ipotesi di conflitto tra una denominazione di vini protetta e un marchio anteriore notorio per vini contenente un termine identico a tale denominazione

L'art. 51 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, l'art. 118-vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l'art. 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l'art. 43, § 2, del regolamento n. 479/2008, l'art. 118-duodecies del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'art. 101, § 2, del regolamento n. 1308/2013 non sono applicabili a un conflitto tra una denominazione di vini protetta ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a detta denominazione, dovendo tale conflitto essere risolto solo sulla base dell'allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, di quest'ultimo regolamento (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, terza sezione, 11 settembre 2025

Lavoro: il datore di lavoro deve adottare soluzioni ragionevoli per consentire al lavoratore di occuparsi del figlio disabile

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, i suoi artt. 1 e 2, §§ 1 e 2, lett. b), letti alla luce degli artt. 21, 24 e 26 CDFUE nonché degli artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono; 2) la direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 CDFUE nonché degli artt. 2 e 7, § 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, § 2, lett. b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 11 settembre 2025

Lavoro: la normativa italiana che riconosce al lavoratore assente per malattia, anche se disabile, un periodo di comporto non retribuito di 120 giorni, in aggiunta a un periodo di comporto retribuito di 180 giorni, contrasta col diritto UE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 2, § 2, e 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che conferisce a un lavoratore assente per malattia un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo retribuito e rinnovabile di 180 giorni per anno civile, al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta di tale lavoratore, un periodo non retribuito e non rinnovabile di 120 giorni, senza istituire un regime specifico per i lavoratori disabili, a condizione che tale normativa nazionale non ecceda quanto necessario per conseguire la finalità di politica sociale consistente nell'assicurarsi della capacità e della disponibilità del lavoratore ad esercitare la sua attività professionale, e che detta normativa nazionale non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti da tale art. 5; 2) l'art. 5 della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che prevede, a favore di un lavoratore assente per malattia, ma indipendentemente dalla sua eventuale disabilità, un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, che si aggiunge a un periodo retribuito di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, non costituisce una «soluzione ragionevole», ai sensi di tale articolo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ravenna).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 11 settembre 2025

Comunicazioni elettroniche: la Corte di giustizia UE si pronuncia sulla normativa italiana in materia di "refarming" della banda di frequenza dei 700 MHz (per lo sviluppo del 5G)

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 4, § 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce dell'art. 19 TUE nonché dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che, da un lato, limita gli effetti dei ricorsi proposti da operatori economici avverso atti relativi all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze, nell'ambito del «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, alla concessione di un risarcimento pecuniario e, dall'altro, limita la portata della tutela cautelare che può essere disposta in attesa dell'esame di un siffatto ricorso al pagamento di una provvisionale, purché le modalità di tale risarcimento pecuniario consentano di compensare integralmente i danni subiti da detti operatori economici in ragione dell'applicazione di tali atti; 2) gli artt. 3, 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un legislatore nazionale preveda che l'assegnazione di diritti d'uso di un'ulteriore capacità trasmissiva, sviluppata nell'ambito della transizione tra due tecnologie di diffusione, sia effettuata mediante una procedura onerosa, di cui il legislatore stesso definisce determinate caratteristiche attinenti alle condizioni di assegnazione di tali diritti e agli operatori che possono partecipare alla procedura stessa, a condizione che detto legislatore si limiti a definire principi che non abbiano come conseguenza che l'autorità nazionale di regolamentazione non disponga più di un margine di discrezionalità sostanziale nella definizione delle modalità tecniche della procedura di assegnazione dei diritti, ed essa debba quindi limitarsi ad applicare una procedura definita dal legislatore medesimo; 3) gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli artt. 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, l'art. 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale relativa all'assegnazione di diritti d'uso di radiofrequenze che, in occasione di una transizione tecnologica che accompagna il «refarming» della banda di frequenza 694-790 MHz, non prevede una conversione per equivalente dei precedenti diritti d'uso di radiofrequenze e impone quindi ad un operatore, che intenda conservare la propria capacità trasmissiva, di partecipare ad una procedura onerosa o di stipulare un accordo con un altro operatore, a condizione che una siffatta conversione non sia necessaria per preservare la concorrenza nel mercato interessato e che gli operatori di cui trattasi non abbiano ricevuto, da parte di autorità amministrative, garanzie precise, incondizionate e concordanti quanto al mantenimento della loro capacità trasmissiva in caso di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze; 4) gli artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli artt. 5, 7 e 14 della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché l'art. 4 della direttiva 2002/77 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un regime di «refarming» dei diritti d'uso di radiofrequenze, che non implica misure di carattere strutturale destinate a compensare talune irregolarità relative a precedenti procedure di assegnazione di siffatti diritti o alle pregresse condizioni di esercizio di radiofrequenze, a condizione che altre misure adottate dalle autorità competenti siano sufficienti a porre rimedio alle notevoli distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da tali irregolarità (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, terza sezione, 11 settembre 2025

Processo amministrativo: chi propone ricorso contro l'esclusione da una selezione concorsuale deve impugnare anche la graduatoria

In tema di processo amministrativo, è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l'esclusione da una selezione concorsuale, ove non sia impugnata anche la relativa graduatoria finale. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 2599/2023 e 4537/2020; sez. VI, sentt. nn. 9772/2024 e 2119/2022; TAR Lazio, sez. I stralcio, sent. n. 1/2021, e sez. III-bis, sent. n. 5741/2021.

TAR Lazio, sezione III-bis, 22 agosto 2025, n. 15684

Tutela dei consumatori: ai procedimenti dell'AGCM per pratiche commerciali sleali non si applica il termine ex art. 14, comma 2, l. 689/1981

In tema di tutela dei consumatori, ai procedimenti per pratiche commerciali sleali avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) non si applica il termine per la contestazione della violazione stabilito dall'art. 14, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), operando invece il principio della ragionevole durata, il cui mancato rispetto può comportare l'annullamento del provvedimento finale soltanto ove l'interessato dimostri di essere stato leso nel proprio diritto di difesa. ● V. anche CGUE, seconda sezione, sentt. 30 gennaio 2025, cause C-510/23 e C-511/23, entrambe in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione I, 19 agosto 2025, n. 15597

Pubblico impiego contrattualizzato: sul no alla richiesta del dipendente di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico extraistituzionale decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta del dipendente di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico extraistituzionale (nel caso di specie, di magistrato onorario), trattandosi di atto di micro-organizzazione che incide sul singolo rapporto lavorativo. ● V. anche TAR Piemonte, sez. III, sent. n. 587/2025, in questa Rivista.

TAR Lombardia, sezione III, 13 agosto 2025, n. 2843

Spese di giustizia: il giudice non può riconoscere al difensore compensi inferiori ai minimi tariffari stabiliti dal d.m. giustizia 147/2022

Nel liquidare le spese di lite, il giudice non può riconoscere al difensore della parte compensi professionali inferiori ai valori minimi tariffari stabiliti dal d.m. giustizia 13 agosto 2022, n. 147 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»).

Consiglio di Stato, sezione VII, 1° agosto 2025, n. 6865

Elezioni comunali: è nullo il voto dell'elettore che, senza indicare il contrassegno di lista, esprime la propria preferenza per un candidato la cui appartenenza a quella lista non è certa per un caso di omonimia

In tema di elezioni comunali, è nullo, in quanto non univoco, il voto dell'elettore che, senza indicare il contrassegno di lista, abbia espresso, all'interno del relativo riquadro, la propria preferenza per un candidato la cui appartenenza a quella lista non sia certa perché omonimo di un candidato di una lista avversaria. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 4160/2025, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 29 luglio 2025, n. 6708

Diritto amministrativo: è nullo il provvedimento adottato in forza di una disposizione legislativa attributiva di potere poi dichiarata incostituzionale

Ai sensi dell'art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è nullo, per «difetto assoluto di attribuzione», il provvedimento amministrativo che sia stato adottato in forza di una disposizione legislativa attributiva di potere poi dichiarata costituzionalmente illegittima. ● V. anche TAR Veneto, sez. III, sent. n. 237/2023, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 24 luglio 2025, n. 6603

Edilizia e urbanistica: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva è atto vincolato e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento

In tema di edilizia e urbanistica, l'ordine di demolizione di un'opera abusiva non dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo [art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)], costituendo atto sanzionatorio vincolato e non richiedente una specifica valutazione delle sottostanti ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, pur qualora il provvedimento sia adottato a distanza di tempo dalla commissione dell'illecito. ● V. anche, in questa Rivista, inter alia: CdS, ad. plen., sent. n. 9/2017; sez. II, sentt. nn. 6181/2021, 980/2021, 6434/2020, 7535/2019 e 4304/2019; sez. IV, sent. n. 2086/2019; sez. V, sent. n. 3051/2015; sez. VI, sentt. nn. 4640/2025, 5870/2023, 2772/2022 e 2086/2019; sez. VII, sentt. nn. 2429/2023 e 1958/2023; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 55/2020; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1728/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 23 luglio 2025, n. 6523

Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nel ritenere applicabile il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a.

In tema di processo amministrativo, l'art. 105, comma 1, c.p.a., là dove prevede che «[i]l Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado [...] se [...] dichiara la nullità della sentenza», si applica anche qualora detto giudice abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nel ritenere applicabile il rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025 e 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025.

Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2025, n. 6431

Processo amministrativo: la parte non può produrre in appello documenti che avrebbe dovuto depositare su ordine del giudice di prime cure

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., l'integrazione probatoria in sede di appello non è ammessa a favore della parte che non abbia adempiuto all'incombente istruttorio disposto dal giudice di prime cure.

Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2025, n. 6387