Circolazione stradale: non sono incostituzionali la perdurante previsione come reato della guida senza patente in caso di recidiva infrabiennale e il relativo trattamento sanzionatorio
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell'art. 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 («Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»), sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 76 Cost., e dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), sollevate dal medesimo Tribunale in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in tema di depenalizzazione, con particolare riguardo al reato di guida senza patente.
Corte costituzionale, 21 ottobre 2025, n. 154
Processo amministrativo: la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 241/1990) non è impugnabile
La comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), non è impugnabile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 3387/2021; TAR Abruzzo, sent. n. 309/2022; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 2374/2024.
TAR Abruzzo, 9 ottobre 2025, n. 443
Concorsi pubblici: sulle assunzioni delle aziende speciali decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le selezioni per l'assunzione di personale indette da enti pubblici economici, quali le aziende speciali.
TAR Sicilia, Catania, sezione II, 8 ottobre 2025, n. 2874
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso elettorale non sorretto da un principio di prova delle lamentate irregolarità
Nel giudizio elettorale: 1) è onere del ricorrente non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, nonché la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato; 2) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da rappresentanti di lista o da cittadini presenti alle operazioni di spoglio delle schede di voto possono assumere valore di principio di prova soltanto qualora siano circostanziate, ovverosia consentano di ricostruire ciò che è effettivamente avvenuto nel corso di dette operazioni. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sent. n. 6182/2024 , e sez. III, sent. n. 1249/2020; CGARS, sentt. nn. 731/2024 e 380/2020; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 1470/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 3319/2023.
TAR Emilia-Romagna, sezione II, 7 ottobre 2025, n. 1077
Project financing: spetta solo alla Giunta comunale vagliare l'insussistenza dell'interesse pubblico alla proposta
In tema di finanza di progetto (project financing), ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), spetta solo alla Giunta comunale vagliare l'insussistenza dell'interesse pubblico alla proposta e, quindi, rigettare quest'ultima. ● Afferma, invece, la competenza del Consiglio comunale, CdS, sez. V, sent. n. 5063/2025, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione I, 6 ottobre 2025, n. 3132
Procedura penale: nel caso di sequestro finalizzato alla confisca sia diretta sia per equivalente, la sufficienza della prima dev'essere apprezzata tenendo conto del valore dei beni al momento in cui essa è divenuta definitiva
Nel caso di adozione del sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente alla confisca per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità di tale seconda confisca in relazione alla sufficienza dell'importo dei beni oggetto della prima a "coprire" integralmente il profitto del reato va effettuata con riferimento al valore di detti beni non al momento di adozione del sequestro, ma al momento della definitività della confisca, essendo quest'ultimo il momento che determina l'effetto ablatorio. ● V. anche Cass. pen., sez. un., sent. 26 settembre 2024 (dep. 2025), n. 13783, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione III penale, 15 aprile 2025, n. 30107 (dep. 2 settembre 2025)
Diritto penale: la pubblicazione di un video offensivo su un social network (come TikTok) integra il delitto di diffamazione aggravata
Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa (art. 595, comma 3, c.p.), e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un video pubblicato sui social media al quale il destinatario non sia presente fisicamente, ma abbia assistito in diretta da remoto, atteso che la possibilità di inserire commenti non assicura un rapporto diretto con l'offensore né un contraddittorio immediato e in forme adeguate, rispettose di una sostanziale "parità delle armi".
Corte di cassazione, sezione V penale, 5 giugno 2025, n. 29458 (dep. 12 agosto 2025)
Professioni: è incostituzionale l'art. 26, comma 3, l. 56/1989, là dove prevede la radiazione automatica dello psicologo condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 26, comma 3, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 («Ordinamento della professione di psicologo»), là dove stabilisce la radiazione dall'albo professionale degli psicologi dell'iscritto che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
Corte costituzionale, 17 ottobre 2025, n. 153
Trasporto aereo: l'impatto di un fulmine su un aeromobile può costituire una "circostanza eccezionale" che esonera il vettore dall'obbligo di compensare i passeggeri per il ritardo prolungato del volo
L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze eccezionali», di cui a tale disposizione, ricomprende l'impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un volo, da cui siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza dell'aeromobile che hanno condotto alla sua reimmissione in servizio tardiva.
Corte di giustizia UE, terza sezione, 16 ottobre 2025
Trasporto aereo: gli animali da compagnia dei passeggeri sono "bagagli"
L'art. 17, § 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest'ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l'art. 22, § 2, della medesima, dev'essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni.
Corte di giustizia UE, settima sezione, 16 ottobre 2025
Bilancio e contabilità pubblica: non sono fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Campania sulle disposizioni della legge di bilancio 2025 concernenti il contributo delle Regioni alla finanza pubblica (ma il sistema va rivisto)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lett. a) e d), della l. 30 dicembre 2024, n. 207 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»), in tema di contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni.
Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 152
Diritto penale: è incostituzionale l'art. 69, comma 4, c.p., là dove prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 69, comma 4, c.p., là dove prevede, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.).
Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151
Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa dell'Umbria sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la normativa della Regione Umbria (ll. 18/2022 e 9/1998) in materia di finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 150
Appalti pubblici: anche nel caso di affidamento diretto, la scelta della stazione appaltante dev'essere motivata
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), nel caso di affidamento diretto, la scelta del contraente, anche quando preceduta dall'interpello di più operatori economici, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che tuttavia deve motivarne le ragioni; sicché tale scelta non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
TAR Sardegna, sezione I, 3 ottobre 2025, n. 793
Elezioni: la Consulta annulla l'ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari che imponeva la decadenza di Alessandra Todde dalla carica di Presidente della Regione Sardegna per violazione della l. 515/1993
Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello di Cagliari, di affermare, nella motivazione della ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l'effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di Sua competenza in ordine all'adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna»; e, conseguentemente, ha annullato la predetta ordinanza-ingiunzione in parte qua.
Corte costituzionale, 15 ottobre 2025, n. 148
Protezione internazionale: le istanze di ammissione alle misure di accoglienza vanno riscontrate entro trenta giorni con provvedimento espresso congruamente motivato
In tema di protezione internazionale, l'Amministrazione è tenuta a riscontrare le istanze di ammissione alle misure di accoglienza ex d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»), con provvedimento espresso congruamente motivato, da adottarsi nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 3578/2022; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 372/2025; TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 19206/2024; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentt. nn. 2224/2023, 1404/2022 e 2145/2021, e sez. IV, sent. n. 1195/2022; Brescia, sez. II, sent. n. 225/2022.
TAR Piemonte, sezione I, 2 ottobre 2025, n. 1361
Accesso ai documenti amministrativi: gli atti processuali non rientrano nell'ambito di applicazione della l. 241/1990
Gli atti e i documenti prodotti nello svolgimento dell'attività giurisdizionale sono sottratti all'accesso ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), trattandosi non di documenti amministrativi, ma di atti processuali.
TAR Veneto, sezione I, 1° ottobre 2025, n. 846
Misure di prevenzione: illegittimo il DASPO nei confronti di ultrà che hanno rubato merce dagli scaffali di un autogrill senza compiere atti di violenza, minaccia o intimidazione
In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento questorile che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti degli appartenenti a un gruppo di ultrà di una squadra di hockey su ghiaccio i quali, al rientro da un incontro di cui erano stati spettatori, avevano posto in essere, all'interno del punto di ristoro di una stazione autostradale, la condotta integrante il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), c.p. (furto aggravato, in quanto commesso da tre o più persone), senza alcuna forma di violenza, minaccia o intimidazione, non rientrando tale fattispecie criminosa fra quelle previste dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»).
TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 30 settembre 2025, n. 250
Concessioni autostradali: incostituzionali le disposizioni legislative che hanno rinviato l'adeguamento dei pedaggi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023
Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - le seguenti disposizioni legislative, che hanno differito i termini per l'adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari: art. 13, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 5, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 [«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»], convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 2021, n. 21; art. 13, comma 5, del d.l. 183/2020, come convertito; art. 2, comma 1, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 («Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»), convertito, con modificazioni, nella l. 9 novembre 2021, n. 156; art. 24, comma 10-bis, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 («Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2022, n. 25; art. 10, comma 4, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Corte costituzionale, 14 ottobre 2025, n. 147
Edilizia e urbanistica: la realizzazione di una pergotenda non richiede titolo abilitativo
In tema di edilizia e urbanistica, perché si configuri una pergotenda, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; mentre non si ha una pergotenda quando la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 5828/2025, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione III, 3 ottobre 2025, n. 7731