Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., là dove non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni per proporre impugnazione, rispetto ai termini del comma 1
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., là dove non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni per proporre impugnazione, rispetto ai termini indicati nel comma 1 del medesimo articolo.
Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 136
Tributi: non è incostituzionale l'art. 37 d.l. 21/2022, là dove non consente di escludere dal contributo straordinario contro il "caro bollette" le operazioni attive delle stabili organizzazioni
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CGT di primo grado di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito, con modificazioni, nella l. 20 maggio 2022, n. 51, come successivamente modificato, là dove non consente di escludere dal contributo straordinario contro il "caro bollette" le operazioni attive delle stabili organizzazioni.
Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 135
Adozione di maggiorenni: non è incostituzionale l'art. 297, comma 2, c.c., là dove non consente che, in caso di negato assenso da parte dei figli maggiorenni dell'adottante, il giudice possa ugualmente pronunciare l'adozione
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Imperia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 2, c.c., là dove, in caso di diniego di assenso all'adozione di persone maggiori d'età da parte dei figli maggiorenni dell'adottante, non consente al giudice di pronunciare ugualmente l'adozione, qualora ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dalla disposizione censurata nell'ipotesi di dissenso dei genitori dell'adottando e del coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando.
Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 134
Scuole nautiche: incostituzionale, per eccesso di delega, la disposizione concernente i requisiti patrimoniali e le tariffe minime
È incostituzionale - per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 12 novembre 2020, n. 160 («Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»), là dove ha introdotto l'art. 49-septies, comma 21, lett. c) e i), del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 («Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»), in cui si prevedono requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività.
Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 133
Procedura penale: è incostituzionale l'art. 37 c.p.p., là dove non prevede la ricusabilità del giudice dell'udienza ex art. 409, comma 2, c.p.p. da parte della persona offesa che si è opposta alla richiesta di archiviazione
È incostituzionale - per violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. - l'art. 37 c.p.p., là dove non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 132
Processo amministrativo: il documento rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. dev'essere decisivo e preesistente alla decisione impugnata
In tema di processo amministrativo, il documento rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. deve: a) consistere in un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda, e non già semplicemente in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito a un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato col nuovo dato acquisito; b) preesistere alla decisione impugnata, essendo insufficiente che anteriore a essa sia il "fatto" rappresentato nel documento. ● V. anche CdS, sez. VI, sentt. nn. 752/2024 e 7591/2021, entrambe in questa Rivista.
TAR Lazio, sezione III-bis, 13 luglio 2026, n. 12840
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario di condanna generica al pagamento di somme di denaro, se non è possibile determinare il quantum debeatur con una mera operazione matematica
In tema di processo amministrativo, non è ammissibile il giudizio di ottemperanza che miri all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di accertamento e di condanna generica, la quale non abbia un contenuto puntuale o passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 6734/2021; sez. IV, sent. n. 4335/2020; sez. VII, sent. n. 6155/2023; CGARS, sent. n. 905/2024; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 339/2020; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 5054/2019; sez. V, sent. n. 1878/2023.
TAR Liguria, sezione II, 10 luglio 2026, n. 912
Professioni: il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non può rilasciare l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione ("Asse.co.")
È legittimo il provvedimento con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione generale, 20 agosto 2025, prot. n. 306) ha negato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la possibilità di sottoscrivere il protocollo d'intesa per il rilascio dell'asseverazione di conformità contributiva e retributiva delle imprese ("Asse.co.").
TAR Lazio, sezione V-ter, 9 luglio 2026, n. 12539
Reati contro il patrimonio: se la violenza della rapina "impropria" cagiona la morte della persona offesa, è configurabile, per l'omicidio volontario, l'aggravante del nesso consequenziale ex artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p.
In tema di reati contro il patrimonio, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. impropria (art. 628, comma 2, c.p.), tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 novembre 2025, n. 16114 (dep. 4 maggio 2026)
Piattaforme multimediali: Google può essere ritenuta responsabile per i video su YouTube di un creatore di contenuti vincolato da una partnership commerciale
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, § 5, lett. d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), dev'essere interpretato nel senso che un servizio della società dell'informazione consistente nell'hosting online di video rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di tale disposizione; 2) l'art. 14 della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica all'operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 16 luglio 2026
Comunicazioni elettroniche: la Corte di giustizia si pronuncia in relazione alla normativa italiana che impone al titolare di diritti individuali d'uso di frequenze radio di utilizzarle solo per fornire servizi di radiodiffusione per la DTT
L'art. 9, § 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che impone a un titolare di diritti individuali d'uso di frequenze radio di utilizzare queste ultime esclusivamente per la fornitura di servizi di radiodiffusione per la televisione digitale terrestre, basandosi unicamente sui vincoli previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, terza sezione, 16 luglio 2026
Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari inflitte devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione europea
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che (a) l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che (b) tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo; 2) l'art. 19, § 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza (a) costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità, (b) sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione, (c) svolga un ruolo giurisdizionale, (d) segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e (e) sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 16 luglio 2026
Cooperazione giudiziaria civile: uno Stato UE non può respingere una richiesta di assunzione di prove di un altro Stato UE volta all'esumazione di una salma per accertare un legame di filiazione, solo perché ciò è vietato dal proprio diritto
L'art. 12, § 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove), letto alla luce degli artt. 1 e 7 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente all'autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all'assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l'esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall'autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l'autorità giudiziaria richiesta vieta l'assunzione di tale prova.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 luglio 2026
Diritto penale: non è incostituzionale la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove, nell'introdurre la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato, non ha incluso fra queste il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 130
Diritto penale: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal GIP del Tribunale di Milano sull'art. 11 d.l. 76/2024, là dove esclude la qualifica di organismo di diritto pubblico della Fondazione Milano-Cortina 2026
Sono inammissibili, «perché basate su un'erronea ricostruzione del quadro normativo che ridonda in un'erronea o incompleta individuazione dell'oggetto», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 2, § 1, n. 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e agli artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la l. 3 agosto 2009, n. 116 - dell'art. 11 del d.l. 11 giugno 2024, n. 76 («Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024, n. 111, là dove, auto-qualificandosi come norma di interpretazione autentica, ha stabilito che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina «non sono disciplinate da norme di diritto pubblico» e che essa «non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico».
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 129
Università: non è incostituzionale l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche per il professore sospeso disciplinarmente (art. 89, comma 2, secondo periodo, r.d. 1592/1933)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, Cost. - dell'art. 89, comma 2, secondo periodo, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), là dove si prevede l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno), inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore.
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 128
Energia: non è incostituzionale il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento a varî parametri - dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 15 maggio 2024, n. 63 («Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»), convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 2024, n. 101, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 [«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»], là dove si prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 127
Procedura penale: è incostituzionale l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, d.lgs. 271/1989, là dove estende al sequestro e alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p. la disciplina del codice antimafia
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. CEDU - l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»), come sostituito dall'art. 373, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), e modificato dall'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all'art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»).
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126
Pubblico impiego: sul trattenimento in servizio del personale scolastico decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il trattenimento in servizio del personale dell'Amministrazione scolastica che abbia raggiunto i previsti limiti d'età, configurandosi nella specie atti di natura non autoritativa.
TAR Puglia, Lecce, sezione III, 8 luglio 2026, n. 1014
Processo amministrativo: la società in house non può impugnare gli atti del Comune che la controlla
In tema di processo amministrativo, la società in house non è legittimata ad agire avverso gli atti dell'ente comunale che la controlla, sussistendo un rapporto di sostanziale coincidenza soggettiva fra l'una e l'altro.
TAR Liguria, sezione I, 6 luglio 2026, n. 885