Professioni: è incostituzionale l'art. 26, comma 3, l. 56/1989, là dove prevede la radiazione automatica dello psicologo condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 26, comma 3, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 («Ordinamento della professione di psicologo»), là dove stabilisce la radiazione dall'albo professionale degli psicologi dell'iscritto che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Corte costituzionale, 17 ottobre 2025, n. 153

Trasporto aereo: l'impatto di un fulmine su un aeromobile può costituire una "circostanza eccezionale" che esonera il vettore dall'obbligo di compensare i passeggeri per il ritardo prolungato del volo

L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze eccezionali», di cui a tale disposizione, ricomprende l'impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un volo, da cui siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza dell'aeromobile che hanno condotto alla sua reimmissione in servizio tardiva.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 16 ottobre 2025

Trasporto aereo: gli animali da compagnia dei passeggeri sono "bagagli"

L'art. 17, § 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest'ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l'art. 22, § 2, della medesima, dev'essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni.

Corte di giustizia UE, settima sezione, 16 ottobre 2025

Bilancio e contabilità pubblica: non sono fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Campania sulle disposizioni della legge di bilancio 2025 concernenti il contributo delle Regioni alla finanza pubblica (ma il sistema va rivisto)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lett. a) e d), della l. 30 dicembre 2024, n. 207 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»), in tema di contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni.

Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 152

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 69, comma 4, c.p., là dove prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost. - l'art. 69, comma 4, c.p., là dove prevede, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.).

Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa dell'Umbria sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la normativa della Regione Umbria (ll. 18/2022 e 9/1998) in materia di finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Corte costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 150

Appalti pubblici: anche nel caso di affidamento diretto, la scelta della stazione appaltante dev'essere motivata

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), nel caso di affidamento diretto, la scelta del contraente, anche quando preceduta dall'interpello di più operatori economici, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che tuttavia deve motivarne le ragioni; sicché tale scelta non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

TAR Sardegna, sezione I, 3 ottobre 2025, n. 793

Elezioni: la Consulta annulla l'ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari che imponeva la decadenza di Alessandra Todde dalla carica di Presidente della Regione Sardegna per violazione della l. 515/1993

Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello di Cagliari, di affermare, nella motivazione della ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» e, per l'effetto, di disporre «la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di Sua competenza in ordine all'adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna»; e, conseguentemente, ha annullato la predetta ordinanza-ingiunzione in parte qua.

Corte costituzionale, 15 ottobre 2025, n. 148

Protezione internazionale: le istanze di ammissione alle misure di accoglienza vanno riscontrate entro trenta giorni con provvedimento espresso congruamente motivato

In tema di protezione internazionale, l'Amministrazione è tenuta a riscontrare le istanze di ammissione alle misure di accoglienza ex d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»), con provvedimento espresso congruamente motivato, da adottarsi nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 3578/2022; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 372/2025; TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 19206/2024; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentt. nn. 2224/2023, 1404/2022 e 2145/2021, e sez. IV, sent. n. 1195/2022; Brescia, sez. II, sent. n. 225/2022.

TAR Piemonte, sezione I, 2 ottobre 2025, n. 1361

Accesso ai documenti amministrativi: gli atti processuali non rientrano nell'ambito di applicazione della l. 241/1990

Gli atti e i documenti prodotti nello svolgimento dell'attività giurisdizionale sono sottratti all'accesso ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), trattandosi non di documenti amministrativi, ma di atti processuali.

TAR Veneto, sezione I, 1° ottobre 2025, n. 846

Misure di prevenzione: illegittimo il DASPO nei confronti di ultrà che hanno rubato merce dagli scaffali di un autogrill senza compiere atti di violenza, minaccia o intimidazione

In tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento questorile che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti degli appartenenti a un gruppo di ultrà di una squadra di hockey su ghiaccio i quali, al rientro da un incontro di cui erano stati spettatori, avevano posto in essere, all'interno del punto di ristoro di una stazione autostradale, la condotta integrante il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), c.p. (furto aggravato, in quanto commesso da tre o più persone), senza alcuna forma di violenza, minaccia o intimidazione, non rientrando tale fattispecie criminosa fra quelle previste dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»).

TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 30 settembre 2025, n. 250

Concessioni autostradali: incostituzionali le disposizioni legislative che hanno rinviato l'adeguamento dei pedaggi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023

Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - le seguenti disposizioni legislative, che hanno differito i termini per l'adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari: art. 13, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 5, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 [«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»], convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 2021, n. 21; art. 13, comma 5, del d.l. 183/2020, come convertito; art. 2, comma 1, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 («Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»), convertito, con modificazioni, nella l. 9 novembre 2021, n. 156; art. 24, comma 10-bis, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 («Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2022, n. 25; art. 10, comma 4, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2023, n. 14.

Corte costituzionale, 14 ottobre 2025, n. 147

Edilizia e urbanistica: la realizzazione di una pergotenda non richiede titolo abilitativo

In tema di edilizia e urbanistica, perché si configuri una pergotenda, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; mentre non si ha una pergotenda quando la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 5828/2025, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione III, 3 ottobre 2025, n. 7731

Espropriazione per pubblica utilità: è onere della P.A. immessa nel possesso dell'immobile provare di averlo restituito anticipatamente

In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell'ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che l'Amministrazione si sia effettivamente impossessata dell'immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall'onere di provare l'avvenuto spossessamento; sicché, una volta accertata l'immissione in possesso dei terreni oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'immobile sia restituito prima dell'esaurimento temporale del periodo autorizzato, grava sull'Amministrazione stessa la prova di aver provveduto alla sua restituzione.

Consiglio di Stato, sezione IV, 2 ottobre 2025, n. 7698

Elezioni: se c'è discordanza fra i verbali di sezione e le tabelle di scrutinio, prevalgono le seconde

In tema di elezioni: a) qualora sussista discordanza fra i verbali di sezione e le tabelle di scrutinio, deve attribuirsi prevalenza alle seconde, poiché compilate contestualmente allo spoglio dei voti; b) nell'ipotesi di mancanza dei verbali, dette tabelle possono essere utilizzate per ricostruire in termini quantitativi la volontà degli elettori. ● V. anche TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 234/2022, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 1° ottobre 2025, n. 7648

Procedura civile: non è incostituzionale l'art. 473-bis.17 c.p.c., là dove concede all'attore un termine di dieci giorni per replicare alle domande riconvenzionali e alle eccezioni del convenuto

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 473-bis.17 c.p.c. (rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie), là dove prevede (comma 1) che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Corte costituzionale, 13 ottobre 2025, n. 146

Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha dichiarato inammissibile il ricorso errando in maniera palese nel ritenere insussistente l'interesse del proponente

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., dev'essere annullata con rimessione della causa la sentenza del giudice che abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando in maniera palese nel ritenere insussistente l'interesse del proponente. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025 e 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 7310, 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025.

CGA Regione Siciliana, 2 ottobre 2025, n. 732

Procedura penale: l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente di guida ex art. 222 c.d.s.) non può essere oggetto di "patteggiamento"

In tema di procedura penale, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non può costituire oggetto dell'accordo che le parti sottopongano al giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [fattispecie riguardante la sospensione della patente di guida ex art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»)].

Corte di cassazione, sezione VI penale, 11 aprile 2025, n. 28119 (dep. 31 luglio 2025)

Procedura civile: i chiarimenti delle Sezioni unite circa la configurabilità di un giudicato implicito su questione di rito pregiudiziale rilevabile d'ufficio sulla quale il giudice di primo grado non abbia pronunciato, pur decidendo la causa nel merito

In tema di procedura civile: a) qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso, tanto al giudice del gravame quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio; b) a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 agosto 2025, n. 24172

Diritto civile: un'importante sentenza delle Sezioni unite sulla rinuncia alla proprietà immobiliare

In tema di proprietà immobiliare: 1) la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto da parte dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente"; 2) allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia nondimeno animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost. un dovere di essere e di restare proprietario «per motivi d'interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi della titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 11 agosto 2025, n. 23093