Giurisdizione: sugli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti di macro-organizzazione adottati dalle aziende sanitarie, essendo gli stessi disciplinati dal diritto privato [art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»)]. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Abruzzo, sent. n. 82/2025; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 401/2022; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1913/2023; TAR Marche, sez. II, sent. n. 24/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 20 gennaio 2026, n. 431
Edilizia: gli "abusi maggiori" realizzati in aree vincolate non sono condonabili
In tema di edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, assoluto o relativo (nel caso di specie, quello paesaggistico), sono sanabili ex lege 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio) soltanto a condizione che non abbiano comportato un incremento di superficie o di volumetria, senza che il titolo abilitativo possa formarsi per silentium. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 8801/2024; sez. VI, sentt. nn. 6357/2024, 2157/2024, 10240/2023 e 9056/2023.
Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2026, n. 415
Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto
In tema di edilizia, nell'ipotesi di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre dalla data in cui l'istanza di sanatoria dell'opera abusiva sia corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo a carico del privato. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 3217/2021, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345
Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha totalmente travisato i fatti di causa
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata ex officio, con rimessione della causa, la sentenza che sia frutto di un totale travisamento dei fatti processuali. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025 e 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 7310, 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; CGARS, sent. n. 732/2025.
Consiglio di Stato, sezione VII, 15 gennaio 2026, n. 338
Processo amministrativo: non si dà vizio di omessa pronuncia quando la decisione del giudice implica ex se il rigetto, pur non argomentato, della pretesa fatta valere dalla parte
In tema di processo amministrativo, non si configura il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione adottata dal giudice implichi ex se il rigetto, pur non corredato di una specifica argomentazione, della pretesa fatta valere dalla parte.
Consiglio di Stato, sezione V, 14 gennaio 2026, n. 303
Enti locali: è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per un'attività rumorosa temporanea (art. 6 l. 447/1995)
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di un'attività rumorosa temporanea (nel caso di specie, quella di un cantiere edile operante in orario notturno) ex art. 6 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), trattandosi di atto di natura gestionale, che perciò spetta ai dirigenti.
TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 gennaio 2026, n. 10
Cittadinanza: sul diniego di naturalizzazione per matrimonio decide (di regola) il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), salvo qualora l'Amministrazione abbia esercitato i poteri discrezionali di valutazione circa «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. cit. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 16659 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.
TAR Piemonte, sezione I, 15 gennaio 2026, n. 15
Edilizia: le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) vanno tempestivamente impugnate insieme col titolo edilizio o con i successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta
In tema di edilizia, le richieste di cessione delle aree standard (ovvero di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell'Amministrazione, onde è onere del privato contestarle con la tempestiva impugnazione del titolo edilizio o dei successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta.
TAR Lombardia, sezione II, 14 gennaio 2026, n. 152
Responsabilità amministrativa: il curatore fallimentare che commette peculato lede l'immagine del Ministero della giustizia
In tema di responsabilità amministrativa, il curatore fallimentare che sia stato condannato per aver commesso, nell'esercizio del suo incarico, il delitto di peculato è tenuto a risarcire il danno arrecato all'immagine del Ministero della giustizia. ● V. anche, in questa Rivista: Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.
Corte dei conti, s.g. Liguria, 19 gennaio 2026, n. 3
Diritto civile: è incostituzionale l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa, oltre che tra i coniugi, anche tra i conviventi di fatto
È incostituzionale - per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.
Corte costituzionale, 23 gennaio 2026, n. 7
Procedura penale: nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione vanno notificati all'imputato presso il difensore
In tema di procedura penale, nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p. e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. devono essere notificati all'imputato presso il difensore, atteso che questi lo rappresenta per l'intera durata del processo (art. 420-bis c.p.p.); in ogni caso, l'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità, poiché, in tale ipotesi, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica dell'avviso di deposito.
Corte di cassazione, sezione III penale, 6 novembre 2025, n. 39936 (dep. 11 dicembre 2025)
Fisco: l'Amministrazione finanziaria può esigere dall'erede con beneficio d'inventario il pagamento di tributi a carico del de cuius soltanto dopo la chiusura della liquidazione dell'eredità, sempreché sussista un residuo attivo in favore dell'erede stesso
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'erario, il quale, pertanto, sebbene possa procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, tuttavia può esigere da questo il pagamento di tributi a carico del de cuius soltanto dopo la chiusura della liquidazione dell'eredità, sempreché sussista un residuo attivo in favore dell'erede stesso.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 20 dicembre 2025, n. 33325
Immigrazione: è incostituzionale l'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, là dove prevede che la "segnalazione Schengen" per ingresso o soggiorno irregolare preclude l'accesso dello straniero alle procedure di emersione di rapporti di lavoro
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, là dove non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 6
Diritto penale: è incostituzionale l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove esclude la particolare tenuità dell'offesa per il delitto di incendio boschivo colposo
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p. (incendio boschivo colposo).
Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 5
Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Regione Puglia che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per coprire spese ad esso estranee
È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - la normativa della Regione Puglia (l. 42/2024) che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per la copertura di spese ad esso estranee.
Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 4
Assistenza: la normativa italiana che, per il minimo di un assegno d'invalidità, esige da chi ha maturato contributi in altri Stati UE un periodo contributivo maggiore di quello richiesto a chi li ha maturati solo in Italia contrasta col diritto UE
L'art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).
Corte di giustizia UE, sesta sezione, 22 gennaio 2026
Energia: la normativa italiana che ha fissato un tetto temporaneo sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente non contrasta col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 5, § 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché gli artt. 6, § 1, e 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dell'art. 7, § 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto; 2) l'art. 5, § 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché gli artt. 6, § 1, e 8, § 2, lett. b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale art. 8, § 2, lett. b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti; 3) il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e gli artt. 7, § 1, lett. da h) a j), 8, § 1, lett. a) e d), 8, § 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lombardia).
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 22 gennaio 2026
Appalti pubblici: sulle controversie afferenti alla fase esecutiva del contratto decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti diritti soggettivi nascenti da un rapporto di natura paritetica, le controversie afferenti alla fase esecutiva dei contratti pubblici di appalto, ivi comprese quelle relative alla modifica unilaterale, pur se in via di autotutela, delle condizioni contrattuali (nel caso di specie, del prezzo pattuito per la fornitura di un prodotto) da parte della stazione appaltante.
TAR Sicilia, Catania, sezione II, 13 gennaio 2026, n. 65
Pubblico impiego: sul conferimento di incarichi di elevata qualificazione decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il conferimento di incarichi di elevata qualificazione, rientrando questo nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, inerenti a posizioni di diritto soggettivo.
TAR Calabria, sezione II, 12 gennaio 2026, n. 25
Immigrazione: l'imprenditore che richiede l'assunzione di lavoratori stranieri deve possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria
In tema di immigrazione, l'art. 30-bis, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 («Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»), dev'essere interpretato nel senso che, ove il richiedente l'assunzione di lavoratori stranieri sia un imprenditore, è necessario valutarne la capacità economico-finanziaria, anche alla luce del volume d'affari, delle commesse ottenute, della solidità aziendale, nonché di altri elementi idonei a comprovare che esso è in grado di sostenere gli oneri di quella assunzione.
TAR Lombardia, sezione IV, 9 gennaio 2026, n. 102