Accise: la Corte di giustizia si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 16, § 1, direttiva 2008/118/CE (depositi fiscali), in riferimento alla normativa italiana (nonché sull'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza)
L'art. 16, § 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l'autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10 000 metri cubi in regime di deposito fiscale all'esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto» nonché alla condizione alternativa secondo cui o il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fiscale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) [la decisione contiene importanti affermazioni di principio sull'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza e sulla relativa responsabilità civile e disciplinare].
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 11 giugno 2026
Energia: non è incostituzionale l'art. 22-bis d.l. 133/2014, là dove non include le società in house degli enti locali tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l'energia elettrica da fonte solare
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 22-bis del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 («Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»), convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 2014, n. 164, là dove prevede l'inapplicabilità, solo per gli impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall'art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 («Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»), convertito, con modificazioni, nella l. 11 agosto 2014, n. 116.
Corte costituzionale, 11 giugno 2026, n. 103
Enti locali: le ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 non possono essere rivolte a chi non ha la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo o che minaccia la pubblica incolumità
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), devono necessariamente essere rivolte a chi abbia, a qualunque titolo, la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo o che minaccia la pubblica incolumità, e sia quindi in condizione di eseguirle.
TAR Umbria, 29 maggio 2026, n. 244
Processo amministrativo: la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico salvano la P.A. inadempiente dal pagamento dell'astreinte
In tema di processo amministrativo, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono giustificare, nel caso concreto, la mancata condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. astreinte). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Campania, sez. II, sent. n. 1349/2020; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 11168/2019; TAR Umbria, sentt. nn. 265/2021 e 541/2019.
TAR Campania, Salerno, sezione III, 27 maggio 2026, n. 1012
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso non corredato di procura speciale
In tema di processo amministrativo, è inammissibile il ricorso che non sia corredato della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., ossia contenente gli elementi essenziali del giudizio (oggetto, parti, autorità adita) e ogni altro elemento utile a individuare la controversia. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sentt. nn. 8253/2025 e 3550/2024; sez. IV, sent. n. 8092/2024; sez. VI, sent. n. 2922/2019; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 339/2020; TAR Molise, sent. n. 38/2022; TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 489/2025.
TAR Liguria, sezione II, 25 maggio 2026, n. 676
Giurisdizione: sulla concessione per l'occupazione di uno specchio d'acqua artificiale decide il TSAP
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia riguardante il provvedimento di concessione demaniale per l'occupazione di uno specchio d'acqua artificiale (nel caso di specie, finalizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 2376/2022; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 246/2022; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 678/2023.
TAR Piemonte, sezione I, 21 maggio 2026, n. 1156
Processo civile: legittimo il d.m. giustizia 110/2023, là dove stabilisce limiti dimensionali degli atti processuali, il cui superamento può essere valutato dal giudice in sede di liquidazione delle spese di lite (art. 46 disp. att. c.p.c.)
È legittimo il decreto del Ministro della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 («Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»), là dove stabilisce limiti dimensionali degli atti processuali, il cui superamento, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., «può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».
TAR Lazio, sezione I, 19 maggio 2026, n. 9289
Regioni: parzialmente incostituzionale la normativa della Sardegna in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica (l. 18/2025)
È parzialmente incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Sardegna (l. 18/2025) in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
Corte costituzionale, 9 giugno 2026, n. 100
Appalti pubblici: il giudizio di anomalia dell'offerta non può essere circoscritto ai soli elementi specifici di valutazione della stessa indicati dalla lex specialis
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il giudizio di anomalia deve riguardare l'offerta nel suo complesso, così come formulata dall'impresa concorrente, non potendo essere circoscritto ai soli elementi specifici di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis giusta l'art. 110, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»). ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 5464/2025, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2026, n. 4156
Elezioni: se l'elettore scrive nel riquadro di una lista il nominativo del candidato di un'altra, il voto di lista prevale su quello di preferenza
In tema di elezioni: 1) ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), qualora l'elettore abbia votato per una lista ed espresso la propria preferenza per uno o più candidati appartenenti a un'altra lista (ovvero alla stessa lista, ma presentata in diversa e concomitante consultazione elettorale), deve ritenersi valido il voto di lista e inefficace quello di preferenza; 2) la scheda che rechi scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimerlo è nulla, in quanto oggettivamente idonea a manifestare, in modo inoppugnabile, la volontà dell'elettore di farsi riconoscere (nel caso di specie, l'elettore aveva scritto sulla scheda la parola «Voto»); 3) la cancellazione della preferenza già espressa, benché sostituita dalla corretta indicazione del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto quello soggettivo-psicologico, atteso che l'elettore il quale abbia commesso un errore materiale nell'esprimere il proprio voto è tenuto a chiedere al seggio la sostituzione della scheda. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 5419/2022; sez. III, sentt. nn. 6749/2020, 5053/2019 e 2322/2019; sez. V, sentt. nn. 1477/2016 e 5384/2015; CGARS, sent. n. 557/2023.
Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4106
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso prolisso e confuso
In tema di processo amministrativo, è inammissibile il ricorso che sia privo degli indispensabili requisiti di chiarezza e sinteticità espositiva (art. 3, comma 2, c.p.a.). ● V. anche Cass. civ., sez. II, sent. n. 21297/2016, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 20 maggio 2026, n. 4043
Responsabilità amministrativa: il dirigente che abusa dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa deve risarcire l'erario
In tema di responsabilità amministrativa, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'erario il dirigente di un ente pubblico che abbia stipulato con un soggetto privato, già precedentemente impiegato presso quell'ente in forza di una pluralità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo, un ulteriore contratto del medesimo tipo, instaurando di fatto, con condotta antigiuridica caratterizzata da colpa grave, un rapporto di lavoro subordinato, divenuto poi oggetto di contenzioso giudiziario, definito in via transattiva con un esborso a carico dell'ente.
Corte dei conti, s.g. Abruzzo, 15 maggio 2026, n. 150
Immigrazione: l'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998 va interpretato nel senso che anche lo straniero disabile regolarmente soggiornante ha diritto all'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea e agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), là dove non prevede l'iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.
Corte costituzionale, 5 giugno 2026, n. 97
Diritto penale: non è incostituzionale la procedibilità d'ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 570-bis c.p. («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»), là dove non prevede la procedibilità a querela della persona offesa.
Corte costituzionale, 5 giugno 2026, n. 96
Lavoro: la risoluzione datoriale del contratto di lavoro dovuta alla decisione del lavoratore di rifiutare il trasferimento di sede costituisce un «licenziamento» ai sensi della direttiva 98/59/CE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, § 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lett. a), di tale disposizione; 2) l'art. 1, § 1, primo comma, lett. a), della direttiva 98/59 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, non sia presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Napoli).
Corte di giustizia UE, decima sezione, 4 giugno 2026
Cittadinanza UE: uno Stato dell'Unione può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l'esistenza anche dopo la naturalizzazione del cittadino di un Paese terzo
L'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che esso consente alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi della direttiva 2004/38, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell'indagine, il suo soggiorno in detto Stato membro non è più fondato su detta direttiva.
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 4 giugno 2026
Cittadinanza UE: la madre di un minorenne cittadino UE può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato UE dove risiede col figlio e di cui quest'ultimo ha la cittadinanza, anche se essa gode già di un diritto di soggiorno in altro Stato UE
L'art. 20 TFUE, letto alla luce degli artt. 7 e 24, §§ 2 e 3, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso: osta all'adozione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell'Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore; impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenne è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 giugno 2026
Mandato d'arresto europeo: lo Stato UE che rifiuta di eseguire un MAE a motivo delle condizioni di detenzione nello Stato emittente deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia attuata nel proprio territorio
L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale art. 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'art. 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 giugno 2026
Edilizia e urbanistica: il mutamento di destinazione d'uso da rurale a residenziale accompagnato da opere che comportano un aggravio del carico urbanistico richiede il permesso di costruire
In tema di edilizia e urbanistica, il mutamento di destinazione d'uso da rurale a residenziale, accompagnato da opere che comportino incrementi di superficie e volume, con conseguente aggravio del carico urbanistico [art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], costituisce intervento urbanisticamente rilevante, e non già semplice variazione funzionale interna, risultando perciò soggetto a permesso di costruire e, se realizzato in assenza di titolo, alla sanzione demolitoria (art. 31, comma 2, d.P.R. cit.).
Consiglio di Stato, sezione VI, 19 maggio 2026, n. 3934
Appalti pubblici: l'equivalenza dev'essere valutata in riferimento allo scopo del singolo requisito richiesto fra le caratteristiche di minima, e non alle finalità complessive dell'appalto
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'equivalenza fra quanto richiesto dall'Amministrazione e quanto offerto dal concorrente dev'essere valutata avendo riguardo allo scopo del singolo requisito tecnico indefettibile (c.d. caratteristica di minima), e non alle complessive finalità dell'appalto.
Consiglio di Stato, sezione III, 15 maggio 2026, n. 3853