Edilizia: il verbale attestante l'esistenza di manufatti abusivi steso dagli agenti accertatori fa piena prova fino a querela di falso
In tema di edilizia, il verbale attestante l'esistenza di manufatti abusivi, redatto e sottoscritto, a seguito di sopralluogo, dagli agenti accertatori, costituisce atto pubblico, che fa piena prova delle circostanze in esso riportate fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), mancando la quale nessun rilievo può essere attribuito alla perizia di parte che riferisca circostanze differenti.
Consiglio di Stato, sezione VII, 23 gennaio 2026, n. 592
Cause di prelazione: il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta prima del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile
Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile, e quindi, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva; con la conseguenza che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p., se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 dicembre 2025, n. 34681
Diritto all'oblio: un'importante pronuncia della Suprema Corte sulla deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p.
In tema di diritto all'oblio: a) l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. [introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), con vigenza dal 30 dicembre 2022], «ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016», apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo; sicché i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca o l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e connessi; b) anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina concernente la misura della predetta deindicizzazione, un dato lecitamente inserito nel web allo stesso modo vi permane fintantoché le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione non siano venute meno, in considerazione, fra l'altro, del periodo di tempo da essa trascorso, di talché, una volta che questo risulti apprezzabile, sarà possibile ottenere dal gestore del motore di ricerca o dall'autorità amministrativa preposta o, infine, dall'autorità giudiziaria, ricorrendo gli altri presupposti desumibili dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679, la deindicizzazione de qua. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 19681/2019; sez. I, sent. n. 14488/2025 e ord. n. 6919/2018.
Corte di cassazione, sezione I civile, 26 dicembre 2025, n. 34217
Spese di giustizia: è incostituzionale l'art. 225, comma 2, c.p.p., là dove non prevede che, nei casi come quello del "processo Regeni", il compenso del consulente tecnico del difensore d'ufficio degli imputati è anticipato dallo Stato
È incostituzionale - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 225, comma 2, c.p.p., là dove - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con l. 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo -, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»]. ● V. anche Corte cost., sent. n. 192/2023, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 30 gennaio 2026, n. 12
Lavoro: la normativa italiana che prevede solo il risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a termine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non contrasta, in via di principio, col diritto UE
La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede, quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l'ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall'altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano). ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 5542/2023; sez. VI, ord. n. 25800/2018; CGUE, decima sezione, sent. 25 ottobre 2018, causa C-331/17; Corte cost., sent. n. 260/2015.
Corte di giustizia UE, decima sezione, 29 gennaio 2026
Scuola: la giurisprudenza italiana che esclude la concessione a posteriori della "carta del docente" ai docenti a tempo determinato che non fanno più parte del sistema scolastico non contrasta, in via di principio, col diritto UE
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ravenna). ● V. anche CGUE, decima sezione, sent. 3 luglio 2025, causa C-268/24, e Corte cost., sent. n. 121/2025, entrambe in questa Rivista.
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 29 gennaio 2026
Circolazione stradale: non è incostituzionale il nuovo testo dell'art. 187 d.lgs. 285/1992 (guida dopo l'assunzione di stupefacenti), ma va interpretato nel senso che l'agente è punibile solo se mette in pericolo la sicurezza della circolazione stradale
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della l. 25 novembre 2024, n. 177 («Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»), sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost.; e dell'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della l. 177/2024, che modifica l'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 285/1992, sollevate dal GIP del Tribunale di Pordenone in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in tema di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 10
Sanità: non è incostituzionale la normativa della Regione Puglia sulle RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, Cost. - della normativa della Regione Puglia (ll. 39 e 42/2024) concernente le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina. ● V. anche Corte cost., sent. n. 57/2025, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 9
Accesso ai documenti amministrativi: il giudice non può ordinare alla P.A. l'ostensione di atti inesistenti o non detenuti dalla stessa
In tema di accesso ai documenti amministrativi, il giudice adito ex art. 116 c.p.a. non può ordinare all'Amministrazione intimata l'ostensione di atti inesistenti o non detenuti dalla stessa. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 6037/2025, in questa Rivista.
CGA Regione Siciliana, 19 gennaio 2026, n. 34
Giurisdizione: sugli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti di macro-organizzazione adottati dalle aziende sanitarie, essendo gli stessi disciplinati dal diritto privato [art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»)]. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Abruzzo, sent. n. 82/2025; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 401/2022; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1913/2023; TAR Marche, sez. II, sent. n. 24/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 20 gennaio 2026, n. 431
Edilizia: gli "abusi maggiori" realizzati in aree vincolate non sono condonabili
In tema di edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, assoluto o relativo (nel caso di specie, quello paesaggistico), sono sanabili ex lege 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio) soltanto a condizione che non abbiano comportato un incremento di superficie o di volumetria, senza che il titolo abilitativo possa formarsi per silentium. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 8801/2024; sez. VI, sentt. nn. 6357/2024, 2157/2024, 10240/2023 e 9056/2023.
Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2026, n. 415
Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto
In tema di edilizia, nell'ipotesi di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre dalla data in cui l'istanza di sanatoria dell'opera abusiva sia corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo a carico del privato. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 3217/2021, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345
Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha totalmente travisato i fatti di causa
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata ex officio, con rimessione della causa, la sentenza che sia frutto di un totale travisamento dei fatti processuali. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025 e 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 7310, 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; CGARS, sent. n. 732/2025.
Consiglio di Stato, sezione VII, 15 gennaio 2026, n. 338
Processo amministrativo: non si dà vizio di omessa pronuncia quando la decisione del giudice implica ex se il rigetto, pur non argomentato, della pretesa fatta valere dalla parte
In tema di processo amministrativo, non si configura il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione adottata dal giudice implichi ex se il rigetto, pur non corredato di una specifica argomentazione, della pretesa fatta valere dalla parte.
Consiglio di Stato, sezione V, 14 gennaio 2026, n. 303
Enti locali: è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per un'attività rumorosa temporanea (art. 6 l. 447/1995)
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di un'attività rumorosa temporanea (nel caso di specie, quella di un cantiere edile operante in orario notturno) ex art. 6 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), trattandosi di atto di natura gestionale, che perciò spetta ai dirigenti.
TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 gennaio 2026, n. 10
Cittadinanza: sul diniego di naturalizzazione per matrimonio decide (di regola) il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), salvo qualora l'Amministrazione abbia esercitato i poteri discrezionali di valutazione circa «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. cit. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 16659 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.
TAR Piemonte, sezione I, 15 gennaio 2026, n. 15
Edilizia: le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) vanno tempestivamente impugnate insieme col titolo edilizio o con i successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta
In tema di edilizia, le richieste di cessione delle aree standard (ovvero di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell'Amministrazione, onde è onere del privato contestarle con la tempestiva impugnazione del titolo edilizio o dei successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta.
TAR Lombardia, sezione II, 14 gennaio 2026, n. 152
Responsabilità amministrativa: il curatore fallimentare che commette peculato lede l'immagine del Ministero della giustizia
In tema di responsabilità amministrativa, il curatore fallimentare che sia stato condannato per aver commesso, nell'esercizio del suo incarico, il delitto di peculato è tenuto a risarcire il danno arrecato all'immagine del Ministero della giustizia. ● V. anche, in questa Rivista: Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.
Corte dei conti, s.g. Liguria, 19 gennaio 2026, n. 3
Diritto civile: è incostituzionale l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa, oltre che tra i coniugi, anche tra i conviventi di fatto
È incostituzionale - per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.
Corte costituzionale, 23 gennaio 2026, n. 7
Procedura penale: nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione vanno notificati all'imputato presso il difensore
In tema di procedura penale, nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p. e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. devono essere notificati all'imputato presso il difensore, atteso che questi lo rappresenta per l'intera durata del processo (art. 420-bis c.p.p.); in ogni caso, l'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità, poiché, in tale ipotesi, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica dell'avviso di deposito.
Corte di cassazione, sezione III penale, 6 novembre 2025, n. 39936 (dep. 11 dicembre 2025)