Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 6 novembre 2025, n. 8649
Presidente: Sabatino - Estensore: Fasano
FATTO
1. Famiglietti Luigi, Silvia Acierno e Franco Fiordellisi hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l'annullamento: del provvedimento di ricusazione della lista "Roberto Fico Presidente" del 25 ottobre 2025, del verbale del 25 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'audizione, del provvedimento del 24 ottobre 2025, h. 15.50, comunicato con la pec del 25 ottobre 2025, h. 19.12; nonché per l'annullamento, quatenus opus e in parte qua, delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dalla Regione in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre p.v. nella parte in cui, praeter legem, suggeriscono l'esclusione delle liste i cui presentatori fossero in numero superiore allo scaglione di firme previsto dalla legge, in rapporto alla fascia di popolazione della circoscrizione provinciale.
I ricorrenti hanno riferito di avere accettato la candidatura nella lista "Roberto Fico Presidente" in occasione della consultazione elettorale del 23 e 24 novembre 2025, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania per la circoscrizione di Avellino e, in tale veste, hanno impugnato il provvedimento di esclusione dalla lista adottato dall'Ufficio circoscrizionale, fondato sulla circostanza di fatto che tale lista è stata presentata da 270 elettori, ovvero da un numero superiore alla soglia massima di 230, prevista dalla legge regionale per la fascia di popolazione interessata.
Avverso tale esclusione gli esponenti hanno articolato vari motivi di censura, tutti disattesi dal Tribunale amministrativo adito.
2. Invero, il T.A.R. per la Campania, Sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 1786 del 31 ottobre 2025, ha respinto il ricorso. Il Collegio di prima istanza ha considerato, inter alia, irrilevante la considerazione che, tra le 270 firme di presentazione della lista, sarebbero comprese 42 firme non valide, raccolte nel Comune di Calitri, in quanto il controllo sulla validità delle firme compete all'Ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che possa essere invocato un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle apparentemente invalide, al fine di rientrare nel numero massimo di 230 sottoscrizioni stabilito dalla legge. Inoltre, il T.A.R. non ha considerato decisiva, ai fini dell'assunto difetto di istruttoria, la circostanza che l'operazione di presentazione della lista si sia svolta in un contesto confuso a causa della scossa di terremoto e la contestuale evacuazione del palazzo del Tribunale di Avellino, atteso che: "la allegata confusione non ha impedito, come risulta dagli atti, il corretto conteggio delle sottoscrizioni, risultate pari a 270, per cui il provvedimento impugnato risulta sorretto da una valida istruttoria".
Il Giudice di prime cure, infine, ha ritenuto l'insussistenza di una lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, in ragione del fatto che è stato interdetto ai delegati di ritirare le liste in eccesso, posto che: "il principio di autoresponsabilità impone, soprattutto nel corso di un procedimento da espletarsi in tempi ristrettissimi, quale quello in esame di ammissione e ricusazione delle liste, di attenersi a una condotta diligente; in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di 230 elettori per la presentazione di una lista elettorale".
3. Luigi Famiglietti, Silvia Acierno e Franco Fiordellisi hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: "1. Error in iudicando in relazione alla dedotta violazione degli artt. 49 e 51 Cost. - Violazione dell'art. 3 della l.r. n. 4/2009 s.m.i. - Violazione del principio del favor admissionis - Violazione del principio di tassatività, tipicità e nominatività delle cause di esclusione - Eccesso di potere - Sviamento - Omessa ponderazione della fattispecie considerata - Irragionevolezza - Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Perplessità - Altri profili; 2. Error in iudicando in relazione alla violazione e falsa inte[r]pretazione ed applicazione dell'art. 28 d.P.R. n. 570 del 1960 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento nonché dell'illogicità manifesta e della carenza assoluta di istruttoria; 3. Error in iudicando in relazione al dedotto eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, del difetto di istruttoria; 4. Error in iudicando in relazione alla violazione degli artt. 49 e 51 Cost. - Violazione dell'art. 6 della l. n. 241/90 in tema di soccorso istruttorio ed integrazione documentale - Violazione del principio del favor admissionis - Violazione del principio c.d. di strumentalità delle forme - Eccesso di potere - Sviamento - Omessa ponderazione della fattispecie considerata - Irragionevolezza - Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Perplessità - Altri profili; 5. Error in iudicando in relazione al dedotto eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e del difetto di istruttoria - Violazione del principio di favor partecipationis; 6. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. n. 4/2009 s.m.i. in relazione agli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza".
4. L'Ufficio territoriale del Governo di Avellino e il Ministero dell'interno si sono costituiti a norma dell'art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
5. Assunta Morinelli, in qualità di interventrice ad opponendum nel giudizio di primo grado, si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All'udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha ritenuto di respingere la doglianza, secondo cui l'esclusione non avrebbe dovuto essere disposta perché la legge non prevede espressamente la sanzione espulsiva nel caso di superamento del numero massimo di sottoscrizioni, non essendo ammissibile, in termini sistematici ed evolutivi, una clausola espulsiva implicita o inespressa, come pretenderebbe il T.A.R.
8. Con il secondo motivo di appello, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale adito ha ritenuto irrilevante la censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto che il provvedimento di ricusazione in primo grado, nella misura in cui oppone la presenza di firme di presentatori in eccesso (40 firme in più), sarebbe palesemente affetto da difetto di istruttoria, atteso che 42 firme non avrebbero dovuto essere reputate valide. Stante l'invalidità, 42 delle 53 firme raccolte non possono essere computate e vanno stralciate, con la conseguenza che le firme ammissibili sono 228 e, quindi, contenute nel limite di 230, di cui all'art. 3 della l.r. n. 4 del 2009, anche ai fini dell'assolvimento della prova di resistenza.
9. Con il terzo mezzo, gli appellanti deducono che la scossa di terremoto di venerdì pomeriggio 24 ottobre 2025, a seguito della quale il palazzo del Tribunale di Avellino è stato temporaneamente evacuato, ha creato confusione nei presentatori della lista, che hanno impulsivamente collazionato tutta la documentazione, senza verificarne la perfetta corrispondenza alle indicazioni di legge. Il T.A.R. non avrebbe tenuto conto della obiettiva difficoltà di procedere al controllo della documentazione a corredo della presentazione della lista, limitandosi ad affermare che il clima di agitazione non aveva impedito il conteggio delle sottoscrizioni, "allorché, invece, l'invocata causa di forza maggiore connessa all'evento sismico, che ha dato luogo all'evacuazione precipitosa del Tribunale, aveva reso inesigibile per giustificati motivi la verifica della rispondenza della documentazione acclusa al plico con la lista".
10. Con la quarta doglianza, gli appellanti deducono che il provvedimento di ricusazione della lista a sostegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sarebbe illegittimo e viziato da eccesso di potere, laddove l'Ufficio procedente non avrebbe tenuto in debita considerazione, con grave vizio istruttorio, quanto dichiarato dai delegati comparsi in audizione, i quali hanno precisato che la discrasia rilevata è stata frutto di un errore commesso in buona fede e dovuto anche ai fatti verificatesi nel pomeriggio. Rilevano, altresì, che il numero dei sottoscrittori eccedenti rispetto al limite massimo previsto dalla legge non rappresenterebbe un vulnus o una lesione al diritto di partecipazione da parte degli elettori, facendo presente di essersi presentati per porre rimedio all'errore, chiedendo di eliminare i tre atti separati ciascuno dei quali accompagnato da un unico certificato elettorale e di ricondurre, quindi, il numero dei sottoscrittori entro il limite previsto dalla legge, e di essere autorizzati a produrre atto notarile di ritiro delle sottoscrizioni in eccesso. Tale denuncia sarebbe stata prospettata con il ricorso introduttivo, ma il Tribunale adito avrebbe omesso di valutarla.
11. Con il quinto mezzo, gli appellanti precisano che delle 270 firme raccolte ben 120 sono state raccolte nel Comune di Frigento dove il candidato Luigi Famiglietti è stato sindaco per 10 anni, mentre le restanti 150 firme sono state raccolte in tutti gli altri Comuni della Provincia, pertanto sarebbe illogico che una raccolta di 150 firme di presentazione abbia potuto, anche solo in astratto e ipoteticamente, inficiare o precludere le candidature di terzi a detrimento della massima partecipazione alla competizione elettorale che, di contro, troverebbe un vulnus nella disposta estromissione della lista "Roberto Fico, Presidente", menomando anche la possibilità di scelta degli elettori e, in ultima analisi, frustrando l'esplicazione della sovranità popolare.
I ricorrenti, pertanto, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha affermato che non sarebbe decisiva la considerazione che il numero sovrabbondante di sottoscrizioni non abbia, in concreto, pregiudicato le candidature in altre liste, dal momento che la legge regionale ricollegherebbe il superamento del numero massimo di sottoscrizioni all'invalidità di presentazione della lista, non consentendo la valutazione discrezionale dell'Ufficio elettorale sugli effetti delle firme sovrabbondanti rispetto al contesto provinciale.
12. Con l'ultimo mezzo, gli appellanti ripropongono, in subordine, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio di primo grado, censurando il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha sostenuto che il rito speciale disciplinato dall'art. 129 c.p.a. non consente, per esigenze di celerità, di introdurre nel processo una fase incidentale.
13. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
14. Per l'esame della questione controversa è opportuno procedere a una breve ricapitolazione dei fatti processualmente rilevanti, concordemente riferiti nella loro oggettività dalle parti, e comunque verificati ex officio da questo Collegio quale giudice del fatto.
La presentazione delle liste provinciali dei candidati nella regione Campania è disciplinata dall'art. 3 della l.r. n. 4 del 2009 e dall'art. 9 della l. n. 108 del 1968, secondo cui le liste provinciali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data fissata la votazione.
In data 24 ottobre 2025, alle ore 17.17, i ricorrenti hanno presentato la lista provinciale "Roberto Fico Presidente" collegata al candidato presidente Fico. L'Ufficio centrale circoscrizionale, alle ore 15.50 del medesimo giorno, nel procedere all'esame della suddetta lista, ha formulato alcune contestazioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l. n. 108 del 1968. In particolare, è stato contestato che la lista non era conforme alle disposizioni di legge, essendo stata sottoscritta da 270 sottoscrittori.
Alle ore 16,20, l'Ufficio centrale circoscrizionale ha provveduto all'audizione dei delegati di lista, i quali hanno fatto presente che si è trattato di un errore commesso in buona fede, dovuto anche al terremoto verificatosi nel pomeriggio, rilevando, altresì, che il numero dei sottoscrittori eccedenti rispetto al limite massimo previsto dalla legge non avrebbe rappresentato un vulnus o una lesione al diritto di partecipazione da parte degli elettori, chiedendo di eliminare i tre atti separati ciascuno dei quali accompagnato da un unico certificato elettorale e di ricondurre, quindi, il numero dei sottoscrittori entro il limite previsto dalla legge. Hanno chiesto, in subordine, di essere autorizzati a produrre atto notarile di ritiro delle sottoscrizioni in eccesso.
Alle ore 19.12, è stato comunicato al delegato della lista la non validazione della lista "Roberto Fico Presidente", in ragione del fatto che: a) l'art. 3, comma 1, della l.r. n. 4 del 2009, come modificata dalla l.r. n. 17 del 2024, dispone che ciascuna lista provinciale dei candidati non deve essere sottoscritta da più di 230 elettori, laddove, invece, la lista non ammessa risulta accompagnata da una dichiarazione di presentazione sottoscritta da 270 elettori; b) tale circostanza ha impedito di dichiarare valida la lista; c) non rileva la condizione di buona fede di quanti hanno presentato la lista, né è possibile una successiva regolarizzazione tramite rinuncia da parte dei sottoscrittori.
14.1. Ciò premesso in fatto, il primo mezzo è infondato.
L'art. 1 della l.r. Campania n. 4 del 2009 dispone che: "all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono da questi ultimi derogate".
L'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 4 del 2009 citata, stabilisce che: "Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. Le liste devono essere presentate: ... b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti...".
L'art. 10, comma 1, della l. n. 108 del 1968 testualmente recita: "... l'Ufficio centrale circoscrizionale... verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni".
Dalla piana lettura, in combinato disposto, delle disposizioni invocate, emerge che la normativa regionale, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non dispone diversamente da quella nazionale, alla quale fa espresso rinvio (in ragione dell'art. 1 e dell'art. 3, laddove si specifica "se sussistono le ulteriori condizioni di legge"), provvedendo a stabilire il limite minimo e massimo delle firme a corredo della presentazione delle liste. Tale presupposto appare necessario per evitare un condizionamento del voto, ancor prima del suo svolgimento, e quindi una illegittima precompetizione elettorale (C.d.S., n. 6313 del 2021), in sostanza determinata dal voler dimostrare la forza e l'influenza della lista, al fine di dissuadere altri potenziali interessati a presentare la propria candidatura.
Nella voluntas legis è sufficiente la mera potenzialità di un effetto dissuasivo per gli altri competitori che un numero eccessivo di sottoscrizioni può generare a giustificare l'esclusione della lista interessata. Pertanto, deve concludersi che, a prescindere dal numero di liste in competizione, il superamento del limite massimo di sottoscrizioni, come precisato dal T.A.R., non può che comportare l'automatica esclusione della lista che sia incorsa in tale violazione.
La suddetta motivazione va richiamata anche al fine del rigetto della doglianza, prospettata con il quinto mezzo, con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha affermato che non sarebbe decisiva la considerazione che il numero sovrabbondante di sottoscrizioni non abbia, in concreto, pregiudicato le candidature in altre liste, tenuto conto della necessità di garantire, con il prescritto limite di sottoscrizione, la regolarità della competizione elettorale.
Invero, va condiviso l'assunto sostenuto dal Collegio di primo grado, secondo cui: "non è decisiva la considerazione che il numero sovrabbondante di sottoscrizioni non abbia, in concreto pregiudicato le candidature di altre liste; in base alla legge regionale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni determina automaticamente la invalidità della presentazione della lista, senza che possa ammettersi una valutazione discrezionale da parte dell'ufficio elettorale sugli effetti delle firme sovrabbondanti rispetto al contesto provinciale nel quale sono state presentate le candidature alternative".
L'assunto è in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 83 del 1992, che ha affermato: "La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggior rilievo, in quanto rivolta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una e dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto".
In ordine al rapporto tra la disciplina regionale e quella nazionale, le argomentazioni difensive sostenute dagli appellanti non colgono nel segno, non solo per chiaro tenore dell'art. 3 della l.r. n. 4 del 2009, come sopra precisato, ma anche perché la potestà concorrente della Regione Campania si è limitata a regolamentare alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciando invariato l'assetto generale previsto dalla normativa statale, il cui nucleo fondamentale è costituito dalle disposizioni rinvenibili nella l. n. 108 del 1968.
14.2. Anche le censure prospettate con gli altri mezzi non possono trovare apprezzamento.
Va, in primo luogo, ribadito quanto affermato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, ossia che il controllo sulla validità delle firme compete all'Ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che sia possibile un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle che si ritengono invalide. Né si può consentire, come ritenuto dall'Ufficio circoscrizionale, la possibilità di una successiva regolarizzazione (C.d.S., n. 4323 del 2010).
L'esclusione non può essere ritenuta illegittima per una asserita lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, in base alla considerazione che prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste i delegati si sono recati per ritirare le firme in eccesso, in quanto va rammentato che non è consentito provvedere ad una regolarizzazione postuma dopo il deposito della lista, pena la par condicio competitorum. Diversamente opinando, si potrebbe rimettere in discussione, fino alla scadenza del termine, ogni situazione di irregolarità disposta dalla legge a pena di non ammissione della lista elettorale. Il procedimento elettorale non contempla lo ius poenitendi reclamato dagli appellanti e, come si è detto, non contempla una valutazione discrezionale da parte dell'Ufficio elettorale.
Ne consegue che la critica sulla mancata cancellazione delle firme irregolari è infondata, atteso che, in fattispecie analoga, si è precisato che: "resta da esaminare il profilo di censura che fa leva sulla necessità che la Sottocommissione scomputasse dal numero delle sottoscrizioni quelle invalide, così da ridurle ad un numero compatibile con la previsione normativa (...) Il Collegio osserva anzitutto che la prospettazione degli appellanti tende ad introdurre nell'articolo una specificazione in ordine alla regolarità della sottoscrizione, non solo non prevista, ma anche contrastante con la finalità della norma, come delineata dalla Corte costituzionale. È evidente infatti che l'esigenza di conteggiare le firme (solo se) valide trova risposta nella possibilità di raccogliere un numero di firme superiore al minimo (ma pur sempre nel limite cogente del massimo stabilito). In altri termini, la stessa ratio disincentivante della previsione sul numero massimo impedisce (quale che sia, al riguardo, l'indicazione ritraibile dalle istruzioni ministeriali) di posporre la verifica del suo superamento alla verifica di regolarità ed alla sottrazione che risultino irregolari" (C.d.S., n. 3027 del 2019).
E neppure può essere consentito un soccorso istruttorio in relazione a formalità, come nella specie, indefettibili, atteso che sarebbe evidente una violazione della par condicio dei candidati e del principio di autoresponsabilità, dovendosi dare rilievo al fatto che il procedimento elettorale, che ha scansioni temporali normativamente definite, è caratterizzato da tempi celeri ed è finalizzato ad una tempestiva definizione (C.d.S., n. 4648 del 2024 e n. 6312 del 2021).
Sul piano generale, per i rilievi espressi, il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale (C.d.S., n. 1109 del 2023), dovendosi osservare che la facoltà di integrazione documentale al più potrebbe essere riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità, ma non è estensibile a situazioni di omessa ottemperanza a prescrizioni di legge richieste, come nella specie, a pena di non ammissione delle liste (C.d.S., n. 5401 del 2020).
In tema di soccorso istruttorio, la Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza richiamata (sent. n. 83 del 1992), ha osservato che: "chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso".
Il Tribunale adito si è fatto carico dei suddetti principi, evidenziando correttamente il dovere di autoresponsabilità dei candidati nella competizione elettorale, il quale: "impone, soprattutto nel corso di un procedimento da espletarsi in tempi ristrettissimi, quale quello in esame di ammissione e ricusazione delle liste, di attenersi a una condotta diligente; in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di 230 elettori per la presentazione di una lista provinciale, una condotta normalmente diligente avrebbe consentito ai presentatori delegati di avvedersi del superamento del limite massimo delle firme, prima della presentazione formale della liste all'ufficio elettorale".
Questo Collegio ritiene che la suddetta motivazione sia idonea anche a superare l'eccepita buona fede dei ricorrenti, i quali non possono invocare l'evento naturale (scossa di terremoto) ai fini dell'assenza di colpa, posto che, nonostante la possibile confusione generata, avrebbero dovuto consegnare la lista a seguito di preventivo controllo dell'esatto numero di sottoscrizioni, oltre al fatto che, come acutamente il T.A.R. ha osservato, l'allegata confusione non ha impedito il corretto conteggio delle sottoscrizioni, risultate pari a 270.
In definitiva, nessun vizio di istruttoria può essere rilevato nel provvedimento impugnato, il quale è stato adottato anche previa audizione dei delegati e in applicazione delle garanzie stabilite dalla legge.
Per completezza espositiva, va integrata la motivazione del rigetto dell'assunto difensivo riportato nel quinto mezzo, con il quale si è prospettato: "delle 270 firme raccolte ben 120 sono state raccolte nel Comune di Frigento sicché è illogico e non plausibile che una raccolta di 100 firme abbia potuto, anche solo in astratto e ipoteticamente, inficiare o precludere le candidature di terzi a detrimento della massima partecipazione alla competizione elettorale".
A tale riguardo, si rammenta che l'art. 10 della l. n. 108 del 1968 ha la finalità di garantire, con il limite di sottoscrizione introdotto, la parità tra i contendenti e, come sopra precisato, ha lo scopo di assicurare la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. La stessa Corte costituzionale ha chiarito la ratio della norma, laddove ha osservato che: "... è certamente fondata la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista dei candidati" (Corte cost., n. 83 del 1992).
14.3. Orbene, il Collegio ritiene, in disparte la questione processuale dell'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità nel giudizio elettorale, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che i principi enunciati nelle disposizioni sopra richiamate, nel prevedere l'esclusione della lista in caso di firme eccedenti il massimo prescritto, da una lato rispondono alla necessità di determinare in modo puntuale, a monte, i requisiti di ammissione alle liste, dall'altro sono coerenti con le regole che informano la sequenza del subprocedimento di presentazione e quindi di esame della candidature: regole che rispondono ai principi di parità dei concorrenti, nonché di certezza e di celerità nello svolgimento delle operazioni preliminari alla competizione elettorale.
Va, altresì, rammentato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 407 del 1999, nel richiamare la sentenza n. 83 del 1992, ha già affrontato la compatibilità costituzionale dei principi enunciati nella normativa censurata, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960, perché la scelta operata dal legislatore: "nel fissare il numero massimo di sottoscrizioni risponde a un'esigenza non irragionevole, essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si aprano precompetizioni elettorali".
15. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
16. Le spese di lite del grado, considerata la peculiarità del rito e delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 1786/2025.
V. anche Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 novembre 2025, n. 8651.