Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 630, comma 1, c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), là dove commina la pena della reclusione da venticinque a trent'anni
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Teramo in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 630, comma 1, c.p. («Sequestro di persona a scopo di estorsione»), là dove prevede la pena della reclusione da venticinque a trent'anni.
Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 113
Tributi: è incostituzionale l'art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, là dove, per l'esenzione dall'ICI sull'abitazione principale, richiede che questa sia la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)»], là dove stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». ► V. anche Corte cost., sent. n. 209/2022 (relativa all'esenzione dall'IMU), in questa Rivista.
Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 112
Lavoro: è incostituzionale l'art. 6, comma 1, l. 604/1966, là dove, nel far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento dalla ricezione della relativa comunicazione, non contempla il caso dell'incapacità naturale del lavoratore
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - l'art. 6, comma 1, l. 15 luglio 1966, n. 604 («Norme sui licenziamenti individuali»), là dove non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 111
Procedura civile: nel rito del lavoro, è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti, se indispensabili ai fini della decisione della causa, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di verità
Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. ► V. anche Cass. civ., sez. un., sent. n. 10790/2017, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione lavoro, 21 giugno 2025, n. 16646
Previdenza: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti della Toscana sugli artt. 3, comma 1, l. 965/1965 e 43, comma 1, d.P.R. 1092/1973, là dove non consentono la neutralizzazione dei contributi nocivi
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza e per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, della l. 26 luglio 1965, n. 965 («Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro»), e dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»), là dove, nel disciplinare la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare (ossia non considerare nel computo) periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata col sistema retributivo.
Corte costituzionale, 17 luglio 2025, n. 110
Antimafia: è incostituzionale l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011, là dove non prevede che la sospensione dell'interdittiva per ammissione al controllo giudiziario perdura, se questo ha avuto esito positivo, fino al riesame dell'informazione
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - l'art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), là dove non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Corte costituzionale, 17 luglio 2025, n. 109
Regioni: è incostituzionale la normativa del Molise che obbliga gli operatori di telecomunicazioni che richiedono l'autorizzazione dell'impianto a prestare una fideiussione per gli oneri di smantellamento e ripristino ambientale
È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche») - la normativa della Regione Molise (l. 20/2006) che impone agli operatori di telecomunicazioni l'obbligo di allegare all'istanza di autorizzazione dell'impianto un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
Corte costituzionale, 17 luglio 2025, n. 108
Processo amministrativo: l'annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. ha luogo anche qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato improcedibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente
In tema di processo amministrativo, l'art. 105, comma 1, c.p.a., là dove prevede che «[i]l Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado [...] se [...] dichiara la nullità della sentenza», si applica anche qualora detto giudice abbia ritenuto improcedibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 15 luglio 2025, n. 10
Appalti pubblici: le precisazioni della Plenaria sui poteri del giudice amministrativo in caso di annullamento dell'aggiudicazione previsti dagli artt. 121, 122 e 124 c.p.a.
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) gli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuiscono al giudice della cognizione il potere di "modulare" la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo che essa operi ex tunc o ex nunc o da una determinata data (fermi, negli ultimi due casi, gli effetti del contratto ormai caducatosi, per il periodo in cui sia già stato eseguito dall'originario aggiudicatario); b) nel consentire il "subentro nel contratto", gli artt. 122 e 124 c.p.a. non si riferiscono alla "successione" nello stesso e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma permettono al giudice di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, disponendo anche l'ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e la sostituzione del "secondo aggiudicatario" a quello "originario" quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che renda possibile l'esecuzione della prestazione indicata nell'offerta; c) il giudice, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell'originario contratto, può anche disporre che il "secondo aggiudicatario" effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale "residuo" dell'affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 15 luglio 2025, n. 9
Processo amministrativo: la procura ad litem rilasciata per il giudizio di cognizione non vale anche per quello di ottemperanza
In tema di processo amministrativo, la procura ad litem conferita dalla parte al difensore per il giudizio di cognizione non ha efficacia anche nel successivo giudizio di ottemperanza, stante la loro autonomia.
TAR Liguria, sezione II, 3 luglio 2025, n. 790
Processo amministrativo: la translatio iudicii richiede la notifica del ricorso
Ai sensi degli artt. 59, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), e 11, comma 2, 40 e 41 c.p.a., la riassunzione dinanzi al giudice amministrativo della causa originariamente incardinata dinanzi a quello ordinario, dichiaratosi privo di giurisdizione, richiede la notificazione - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia - dell'atto di ricorso, pena l'inammissibilità di questo (nel caso di specie, la parte si era limitata a depositare l'atto presso la segreteria del TAR).
TAR Lazio, sezione II-bis, 2 luglio 2025, n. 12995
Edilizia e urbanistica: sulla richiesta del privato di riavere l'importo dell'oblazione per la sanatoria di un immobile abusivo, negata dal Comune, decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la richiesta del privato di restituzione della somma versata a titolo di oblazione per la sanatoria di un immobile abusivo, allorché quest'ultima sia stata negata dall'Amministrazione comunale, configurandosi nella specie un'ipotesi di ordinario indebito oggettivo.
TAR Puglia, Lecce, sezione I, 1° luglio 2025, n. 1141
Immigrazione: il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato prima del d.l. 20/2023 ("decreto Cutro") e ancora valido è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
In tema di immigrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito, con modificazioni, nella l. 5 maggio 2023, n. 50, i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e ancora validi possono essere convertiti (sussistendo i requisiti di legge) in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. ► V. anche, in questa Rivista: TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 455/2024; TAR Toscana, sez. II, sentt. nn. 114/2025 e 1005/2024.
TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 30 giugno 2025, n. 618
Responsabilità della P.A.: sul risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento favorevole poi annullato decide il giudice ordinario
Spetta al giudice ordinario conoscere dell'azione promossa dal privato contro l'Amministrazione per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione dell'incolpevole affidamento riposto nella legittimità di un provvedimento favorevole (nel caso di specie, un permesso di costruire), successivamente annullato in autotutela o ope iudicis. ► V. anche, in questa Rivista, con orientamenti diversi: Cass. civ., sez. un., ordd. nn. 13191/2024, 1778/2022, 25481/2021 e 8236/2020, e sent. n. 615/2021; CdS, ad. plen., sentt. nn. 19, 20 e 21/2021; sez. IV, sent. n. 9467/2024; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 216/2022; TAR Campania, sez. V, sent. n. 3528/2024.
TAR Toscana, sezione III, 25 giugno 2025, n. 1196
Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 385, comma 3, c.p., interpretato nel senso che punisce anche l'indagato (e non solo l'imputato) che evade dagli arresti domiciliari
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 25 Cost. - dell'art. 385, comma 3, c.p., là dove, secondo il diritto vivente, punisce anche l'indagato (sebbene la disposizione menzioni esclusivamente l'imputato) che evade dagli arresti domiciliari.
Corte costituzionale, 15 luglio 2025, n. 107
Processo amministrativo: ammissibile l'intervento ad opponendum di chi può vantare anche solo un interesse di mero fatto in relazione alla controversia
In tema di processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum - sia in primo grado sia, anche per la prima volta, in appello - è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse, pure di mero fatto, riguardo alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020; sez. V, sentt. nn. 2607/2025, 7925/2023, 5243/2023 e 5638/2021; sez. VII, sentt. nn. 258/2025 e 1033/2022.
Consiglio di Stato, sezione III, 30 giugno 2025, n. 5663
Processo amministrativo: l'appello non va notificato anche al soggetto cointeressato alla lite
In tema di processo amministrativo, l'omessa notificazione dell'appello al cointeressato alla lite non comporta l'inammissibilità del gravame, non avendo tale soggetto interesse «a contraddire» giusta l'art. 95 c.p.a. ► V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 7329/2024, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 27 giugno 2025, n. 5569
Appalti pubblici: il giudizio di anomalia dell'offerta non può essere circoscritto ai soli elementi specifici di valutazione della stessa indicati dalla stazione appaltante nel bando o nell'avviso di gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il giudizio di anomalia deve riguardare l'offerta nel suo complesso, non potendo essere circoscritto ai soli elementi specifici di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa indicati dalla stazione appaltante nel bando o nell'avviso di gara ex art. 110, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»).
Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2025, n. 5464
Giurisdizione: sul rifiuto dell'organo straordinario di liquidazione di ammettere alla massa passiva il comune dissestato decide il giudice amministrativo (e non quello contabile)
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non di quello contabile, la controversia riguardante il rifiuto dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) di ammettere alla massa passiva della procedura l'ente comunale in stato di dissesto finanziario, trattandosi di provvedimento avente natura autoritativa. ► V. anche, in questa Rivista, TAR Campania, sez. II, sent. n. 4749/2024, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sul diniego opposto dall'OSL al credito vantato da un privato.
CGA Regione Siciliana, 20 giugno 2025, n. 495
Sanzioni amministrative: il giudice che, in seguito all'esito positivo della messa alla prova, dichiara estinto il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida dopo l'assunzione di stupefacenti non può sospendere la patente dell'imputato
Il giudice che, in seguito all'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter c.p., l'estinzione dei reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. cit., essendo la stessa di competenza del prefetto.
Corte di cassazione, sezione IV penale, 23 aprile 2025, n. 17446 (dep. 8 maggio 2025)