Elezioni: se l'elettore scrive nel riquadro di una lista il nominativo del candidato di un'altra, il voto di lista prevale su quello di preferenza

In tema di elezioni: 1) ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), qualora l'elettore abbia votato per una lista ed espresso la propria preferenza per uno o più candidati appartenenti a un'altra lista (ovvero alla stessa lista, ma presentata in diversa e concomitante consultazione elettorale), deve ritenersi valido il voto di lista e inefficace quello di preferenza; 2) la scheda che rechi scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimerlo è nulla, in quanto oggettivamente idonea a manifestare, in modo inoppugnabile, la volontà dell'elettore di farsi riconoscere (nel caso di specie, l'elettore aveva scritto sulla scheda la parola «Voto»); 3) la cancellazione della preferenza già espressa, benché sostituita dalla corretta indicazione del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto quello soggettivo-psicologico, atteso che l'elettore il quale abbia commesso un errore materiale nell'esprimere il proprio voto è tenuto a chiedere al seggio la sostituzione della scheda. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 5419/2022; sez. III, sentt. nn. 6749/2020, 5053/2019 e 2322/2019; sez. V, sentt. nn. 1477/2016 e 5384/2015; CGARS, sent. n. 557/2023.

Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4106

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso prolisso e confuso

In tema di processo amministrativo, è inammissibile il ricorso che sia privo degli indispensabili requisiti di chiarezza e sinteticità espositiva (art. 3, comma 2, c.p.a.). ● V. anche Cass. civ., sez. II, sent. n. 21297/2016, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 20 maggio 2026, n. 4043

Responsabilità amministrativa: il dirigente che abusa dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa deve risarcire l'erario

In tema di responsabilità amministrativa, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'erario il dirigente di un ente pubblico che abbia stipulato con un soggetto privato, già precedentemente impiegato presso quell'ente in forza di una pluralità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo, un ulteriore contratto del medesimo tipo, instaurando di fatto, con condotta antigiuridica caratterizzata da colpa grave, un rapporto di lavoro subordinato, divenuto poi oggetto di contenzioso giudiziario, definito in via transattiva con un esborso a carico dell'ente.

Corte dei conti, s.g. Abruzzo, 15 maggio 2026, n. 150

Immigrazione: l'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998 va interpretato nel senso che anche lo straniero disabile regolarmente soggiornante ha diritto all'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 13 della Carta sociale europea e agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), là dove non prevede l'iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia.

Corte costituzionale, 5 giugno 2026, n. 97

Diritto penale: non è incostituzionale la procedibilità d'ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 570-bis c.p. («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»), là dove non prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

Corte costituzionale, 5 giugno 2026, n. 96

Lavoro: la risoluzione datoriale del contratto di lavoro dovuta alla decisione del lavoratore di rifiutare il trasferimento di sede costituisce un «licenziamento» ai sensi della direttiva 98/59/CE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, § 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lett. a), di tale disposizione; 2) l'art. 1, § 1, primo comma, lett. a), della direttiva 98/59 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, non sia presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Napoli).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 4 giugno 2026

Cittadinanza UE: uno Stato dell'Unione può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l'esistenza anche dopo la naturalizzazione del cittadino di un Paese terzo

L'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che esso consente alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi della direttiva 2004/38, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell'indagine, il suo soggiorno in detto Stato membro non è più fondato su detta direttiva.

Corte di giustizia UE, seconda sezione, 4 giugno 2026

Cittadinanza UE: la madre di un minorenne cittadino UE può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato UE dove risiede col figlio e di cui quest'ultimo ha la cittadinanza, anche se essa gode già di un diritto di soggiorno in altro Stato UE

L'art. 20 TFUE, letto alla luce degli artt. 7 e 24, §§ 2 e 3, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso: osta all'adozione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell'Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore; impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenne è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 giugno 2026

Mandato d'arresto europeo: lo Stato UE che rifiuta di eseguire un MAE a motivo delle condizioni di detenzione nello Stato emittente deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia attuata nel proprio territorio

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale art. 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'art. 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 giugno 2026

Edilizia e urbanistica: il mutamento di destinazione d'uso da rurale a residenziale accompagnato da opere che comportano un aggravio del carico urbanistico richiede il permesso di costruire

In tema di edilizia e urbanistica, il mutamento di destinazione d'uso da rurale a residenziale, accompagnato da opere che comportino incrementi di superficie e volume, con conseguente aggravio del carico urbanistico [art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], costituisce intervento urbanisticamente rilevante, e non già semplice variazione funzionale interna, risultando perciò soggetto a permesso di costruire e, se realizzato in assenza di titolo, alla sanzione demolitoria (art. 31, comma 2, d.P.R. cit.).

Consiglio di Stato, sezione VI, 19 maggio 2026, n. 3934

Appalti pubblici: l'equivalenza dev'essere valutata in riferimento allo scopo del singolo requisito richiesto fra le caratteristiche di minima, e non alle finalità complessive dell'appalto

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'equivalenza fra quanto richiesto dall'Amministrazione e quanto offerto dal concorrente dev'essere valutata avendo riguardo allo scopo del singolo requisito tecnico indefettibile (c.d. caratteristica di minima), e non alle complessive finalità dell'appalto.

Consiglio di Stato, sezione III, 15 maggio 2026, n. 3853

Diritto amministrativo: il provvedimento che viola il diritto dell'Unione europea (come quello che riconosce un diritto di prelazione al promotore di project financing) non è nullo, ma annullabile

Il provvedimento amministrativo che si ponga in contrasto col diritto dell'Unione europea è affetto non già da nullità, bensì da annullabilità (fattispecie riguardante il diritto di prelazione riconosciuto dalla normativa italiana al promotore di project financing: diritto che la Corte di giustizia, sez. II, sent. 5 febbraio 2026, causa C-810/24, in questa Rivista, ha ritenuto essere in contrasto col diritto dell'Unione europea). ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 8049/2025, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2026, n. 3805

Tributi: ai fini IRAP, anche le Pubbliche Amministrazioni possono portare in deduzione i contributi INAIL versati per i propri dipendenti

In materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai fini della determinazione del valore della produzione netta, anche le Pubbliche Amministrazioni possono portare in deduzione i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ("contributi INAIL") relativi al personale dipendente, a prescindere dal metodo - analitico o retributivo - di determinazione della base imponibile adottato dall'ente, richiedendosi, per beneficiare della detrazione, l'effettivo sostenimento di un costo inerente all'attività esercitata.

CGT I grado Torino, sezione 3, 10 marzo 2026, n. 198

Appalti pubblici: viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica l'inserimento nella prima di elementi economici anche solo potenzialmente idonei a influenzare la commissione di gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica l'inserimento nella prima di elementi economici anche solo potenzialmente idonei a condizionare la valutazione della commissione di gara (nel caso di specie, l'impresa aggiudicataria aveva incluso nell'offerta tecnica un elenco prezzi valorizzato, comprensivo di nuovi prezzi relativi alle migliorie proposte). ● Sul divieto de quo, v. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 5006/2025, 919/2025, 7497/2023, 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; sez. VII, sent. n. 5789/2024; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 13266/2025; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 2159/2025.

TAR Campania, Salerno, sezione II, 8 maggio 2026, n. 868

Appalti pubblici: la mancata produzione del DGUE è sanabile col soccorso istruttorio

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) la mancata produzione del documento di gara unico europeo (DGUE) è sanabile per mezzo del soccorso istruttorio; 2) l'art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), là dove prevede che l'omessa presentazione «dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti» può essere sanata solo «mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte», non si applica ai raggruppamenti di progettisti indicati, questi ultimi non essendo «concorrenti». ● V. anche CdS, ad.plen., sent. n. 13/2020, in questa Rivista.

TAR Campania, sezione I, 7 maggio 2026, n. 2926

Accesso ai documenti amministrativi: l'istanza ostensiva non deve indicare necessariamente data e numero di protocollo degli atti richiesti

In tema di accesso ai documenti amministrativi, non può ritenersi generica un'istanza ostensiva che non indichi gli estremi di data e protocollo degli atti d'interesse, essendo sufficiente che l'Amministrazione sia posta in condizione di individuarli. ● V. anche TAR Calabria, sez. II, sent. n. 1623/2025, in questa Rivista.

TAR Piemonte, sezione II, 6 maggio 2026, n. 1003

Procedura civile: inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. col quale si censura il ragionamento valutativo e qualificatorio svolto dalla Cassazione

In tema di procedura civile, l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata negli atti di causa, sempreché il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione fra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) dev'essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) nell'ipotesi di cui all'art. 391-bis c.p.c., deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione dev'essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 5792/2024, ord. n. 8984/2018 e sent. n. 4413/2016; sez. VI, ordd. nn. 8214/2021 e 471/2020.

Corte di cassazione, sezione III civile, 8 maggio 2026, n. 13349

Fisco: la Cassazione ribadisce che il contribuente è tenuto a vigilare sull'operato del proprio commercialista

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 («Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»), ai sensi del quale «[i]l contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi», è esclusa qualora il contribuente, pur avendo sporto detta denuncia, non dia altresì prova di aver assolto a monte al proprio obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), ossia della condotta fraudolenta di quest'ultimo. ● V. anche Cass. civ., sez. trib., ord. n. 13358/2025, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 5 maggio 2026, n. 12791

Indebito arricchimento: la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'azione ex art. 2041 c.c.

In tema di indebito arricchimento: a) la nullità del contratto concluso dalla Pubblica Amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; b) l'azione può essere spiegata, alle medesime condizioni, anche dalla Pubblica Amministrazione che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo; c) nell'ipotesi di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima risulta preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 aprile 2026, n. 11513

Pubblico impiego: non è incostituzionale la normativa della Sardegna sulle graduatorie sanitarie e sugli incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, commi secondo e quarto, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - della normativa della Regione Sardegna (l. 24/2025) in materia di graduatorie sanitarie e di incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 93