Piattaforme multimediali: Google può essere ritenuta responsabile per i video su YouTube di un creatore di contenuti vincolato da una partnership commerciale
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, § 5, lett. d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), dev'essere interpretato nel senso che un servizio della società dell'informazione consistente nell'hosting online di video rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di tale disposizione; 2) l'art. 14 della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica all'operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 16 luglio 2026
Comunicazioni elettroniche: la Corte di giustizia si pronuncia in relazione alla normativa italiana che impone al titolare di diritti individuali d'uso di frequenze radio di utilizzarle solo per fornire servizi di radiodiffusione per la DTT
L'art. 9, § 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che impone a un titolare di diritti individuali d'uso di frequenze radio di utilizzare queste ultime esclusivamente per la fornitura di servizi di radiodiffusione per la televisione digitale terrestre, basandosi unicamente sui vincoli previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, terza sezione, 16 luglio 2026
Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari inflitte devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione europea
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che (a) l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che (b) tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo; 2) l'art. 19, § 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza (a) costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità, (b) sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione, (c) svolga un ruolo giurisdizionale, (d) segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e (e) sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 16 luglio 2026
Cooperazione giudiziaria civile: uno Stato UE non può respingere una richiesta di assunzione di prove di un altro Stato UE volta all'esumazione di una salma per accertare un legame di filiazione, solo perché ciò è vietato dal proprio diritto
L'art. 12, § 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove), letto alla luce degli artt. 1 e 7 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente all'autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all'assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l'esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall'autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l'autorità giudiziaria richiesta vieta l'assunzione di tale prova.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 luglio 2026
Diritto penale: non è incostituzionale la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove, nell'introdurre la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato, non ha incluso fra queste il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 130
Diritto penale: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal GIP del Tribunale di Milano sull'art. 11 d.l. 76/2024, là dove esclude la qualifica di organismo di diritto pubblico della Fondazione Milano-Cortina 2026
Sono inammissibili, «perché basate su un'erronea ricostruzione del quadro normativo che ridonda in un'erronea o incompleta individuazione dell'oggetto», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 2, § 1, n. 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e agli artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la l. 3 agosto 2009, n. 116 - dell'art. 11 del d.l. 11 giugno 2024, n. 76 («Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024, n. 111, là dove, auto-qualificandosi come norma di interpretazione autentica, ha stabilito che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina «non sono disciplinate da norme di diritto pubblico» e che essa «non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico».
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 129
Università: non è incostituzionale l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche per il professore sospeso disciplinarmente (art. 89, comma 2, secondo periodo, r.d. 1592/1933)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, Cost. - dell'art. 89, comma 2, secondo periodo, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), là dove si prevede l'interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno), inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore.
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 128
Energia: non è incostituzionale il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento a varî parametri - dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 15 maggio 2024, n. 63 («Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»), convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 2024, n. 101, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 [«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»], là dove si prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 127
Procedura penale: è incostituzionale l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, d.lgs. 271/1989, là dove estende al sequestro e alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p. la disciplina del codice antimafia
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. CEDU - l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»), come sostituito dall'art. 373, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), e modificato dall'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all'art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»).
Corte costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126
Pubblico impiego: sul trattenimento in servizio del personale scolastico decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il trattenimento in servizio del personale dell'Amministrazione scolastica che abbia raggiunto i previsti limiti d'età, configurandosi nella specie atti di natura non autoritativa.
TAR Puglia, Lecce, sezione III, 8 luglio 2026, n. 1014
Processo amministrativo: la società in house non può impugnare gli atti del Comune che la controlla
In tema di processo amministrativo, la società in house non è legittimata ad agire avverso gli atti dell'ente comunale che la controlla, sussistendo un rapporto di sostanziale coincidenza soggettiva fra l'una e l'altro.
TAR Liguria, sezione I, 6 luglio 2026, n. 885
Appalti pubblici: la mancata dichiarazione da parte dell'impresa della volontà di ricorrere al subappalto necessario non è sanabile col soccorso istruttorio
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la mancata dichiarazione, da parte dell'impresa concorrente, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere sanata per mezzo del soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che essa impresa si è impegnata a realizzare.
TAR Sicilia, sezione I, 29 giugno 2026, n. 1916
Trattamento dei dati personali: un'importante pronuncia della Corte di giustizia sulla pubblicazione online dei dati relativi agli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 2, § 2, lett. a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l'art. 16, § 2, prima frase, TFUE, dev'essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, nonché in quello di tale regolamento, un trattamento di dati personali consistente nel pubblicare, in applicazione di norme nazionali antidoping, i nomi degli atleti sanzionati per una violazione di tali norme, la disciplina sportiva praticata da questi ultimi, la violazione di dette norme commessa, la sanzione inflitta ai suddetti atleti nonché l'inizio e la fine di tale sanzione; 2) l'art. 9 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che l'informazione secondo cui una determinata persona ha commesso una specifica violazione delle norme antidoping ed è interdetta dalla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali per tale violazione, in linea di principio, non rientra nella nozione di «dati relativi alla salute», ai sensi del suddetto art. 9. Diverso è invece il caso in cui tale informazione menzioni il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato oggetto di detta violazione e tale menzione, unitamente ad altre informazioni riguardanti detta persona, sia tale da rivelare, anche indirettamente, mediante un'operazione intellettuale di raffronto o di deduzione, informazioni sullo stato di salute fisica o mentale passato, presente o futuro di detta persona; 3) l'art. 5, § 1, lett. a) e c), e l'art. 6, § 3, secondo comma, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone agli organismi nazionali antidoping l'obbligo di pubblicare su internet dati personali riguardanti tutti gli atleti sanzionati per violazione delle norme antidoping, quali il nome degli atleti interessati, la durata della squalifica loro comminata e i motivi di quest'ultima, ad eccezione degli atleti amatoriali, delle persone particolarmente vulnerabili e degli «informatori», a condizione che tale normativa consenta ai titolari del trattamento di procedere, al di fuori di tali eccezioni e prima di una siffatta pubblicazione, a un bilanciamento individuale degli interessi in gioco per garantire che detta pubblicazione sia effettuata in modo conforme a detto regolamento; 4) l'art. 10 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica ai trattamenti di dati personali relativi alle violazioni previste da una normativa nazionale antidoping e alle sanzioni inflitte per tali violazioni in quanto, indipendentemente dalla qualificazione di dette violazioni nel diritto interno, tali violazioni e sanzioni riguardano solo un gruppo particolare di persone, vale a dire gli atleti, alla stregua delle sanzioni disciplinari aventi lo scopo di garantire il rispetto, da parte dei membri di un gruppo, di norme di comportamento proprie di quest'ultimo; 5) l'art. 77 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che un reclamo proposto sulla base di tale articolo e diretto ad impedire la pubblicazione su Internet di dati personali relativi alla violazione delle norme antidoping è ricevibile qualora sussistano, alla data di presentazione di tale reclamo presso l'autorità di controllo competente, indizi concreti che tale pubblicazione è imminente o avrà luogo in un futuro prossimo.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 14 luglio 2026
Scuola: è incostituzionale il limite di 70 anni per il trattenimento in servizio dei dipendenti (art. 509, comma 3, d.lgs. 297/1994), perché non adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
È incostituzionale l'art. 509, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»), là dove, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
Corte costituzionale, 14 luglio 2026, n. 125
Edilizia e urbanistica: l'eventuale prescrizione del reato di abusivismo non cancella l'illecito edilizio
In tema di edilizia e urbanistica: 1) l'eventuale prescrizione del reato di abusivismo edilizio può far decadere le conseguenze penali (come l'ordine di demolizione o rimozione dei manufatti, in quanto sanzioni accessorie legate alla condanna in sede penale), ma non può produrre effetti in relazione all'illecito edilizio, la cui configurazione è autonoma rispetto alle conseguenze penali dell'abuso; 2) l'ordine di demolizione di opere abusive, pur se adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione degli abusi e anche in area vincolata, costituisce esercizio di potere doveroso, tipizzato e vincolato, che presuppone il mero accertamento tecnico della natura abusiva delle opere e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell'opera; né può riconoscersi un affidamento tutelabile alla permanenza della situazione di fatto illegittima, non sanata. ● V. anche, in questa Rivista, inter alia: CdS, ad. plen., sent. n. 9/2017; sez. II, sentt. nn. 4844/2026, 6181/2021, 980/2021, 6434/2020, 7535/2019 e 4304/2019; sez. IV, sent. n. 2086/2019; sez. V, sent. n. 3051/2015; sez. VI, sentt. nn. 4640/2025, 5870/2023, 2772/2022 e 2086/2019; sez. VII, sentt. nn. 6523/2025, 2429/2023 e 1958/2023; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 55/2020; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1728/2021.
Consiglio di Stato, sezione VII, 30 giugno 2026, n. 5211
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso cumulativo se fra gli atti impugnati non sussiste un vincolo di necessaria dipendenza giuridica
In tema di processo amministrativo, il ricorso cumulativo, costituendo deroga al principio generale secondo cui l'impugnazione deve avere ad oggetto un singolo provvedimento, può ritenersi ammissibile soltanto in presenza di un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso fra gli atti gravati, tale da rendere necessario l'esame unitario delle relative vicende ai fini della tutela giurisdizionale. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 6829/2024; TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 1110/2024; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 311/2025; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 841/2020.
Consiglio di Stato, sezione VI, 26 giugno 2026, n. 5117
Processo amministrativo: il provvedimento plurimotivato va censurato integralmente
In tema di processo amministrativo, allorché il provvedimento sia motivato con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quand'anche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, il quale, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 6722/2019; sez. IV, sent. n. 6770/2022; sez. V, sent. n. 1215/2025; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 431/2021; sez. II, sent. n. 685/2025.
Consiglio di Stato, sezione IV, 24 giugno 2026, n. 5058
Diritto penale: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal GUP del Tribunale di Arezzo sull'applicabilità della confisca per equivalente "transnazionale" con la sentenza di "patteggiamento"
Sono inammissibili, per difetto di chiarezza del petitum e per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Arezzo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 11 della l. 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»), là dove prevede l'applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».
Corte costituzionale, 13 luglio 2026, n. 123
Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato
In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, commi 2, lett. d), e 3, e 92, comma 3, c.p.a., il termine lungo per proporre appello avverso una sentenza di ottemperanza è dimidiato rispetto a quello previsto per il rito ordinario (sei mesi). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 163/2025; sez. VII, sentt. nn. 706/2026, 9514/2025 e 8692/2025.
CGA Regione Siciliana, 3 giugno 2026, n. 397
Processo tributario: in caso di ricorso cumulativo, l'importo del contributo unificato è dato dalla sommatoria dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato
In tema di processo tributario, nell'ipotesi di ricorso cumulativo, l'importo del contributo unificato è dato dalla sommatoria dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, sulla base del rispettivo valore.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 10 giugno 2026, n. 18895