Concorrenza: la Corte di giustizia conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro inflitta a Google dalla Commissione per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android

Nel respingere l'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del Tribunale UE del 14 settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione (Google Android), causa T-604/18, la Corte di giustizia UE ha confermato l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro inflitta a Google dalla Commissione per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android [decisione C (2018) 4761 final, del 18 luglio 2018].

Corte di giustizia UE, seconda sezione, 2 luglio 2026

Diritto penale: il detenuto cui è stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per aver danneggiato beni dell'amministrazione penitenziaria può essere sottoposto a processo penale per lo stesso fatto

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 27, commi primo e terzo, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - degli artt. 649 c.p.p. e 635, comma 2, n. 1), c.p., là dove non si prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento, qualora lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 13), del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), per la quale sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, comma 1, n. 5), d.P.R. cit.

Corte costituzionale, 2 luglio 2026, n. 118

Processo amministrativo: il giudice dell'ottemperanza non può interpretare la decisione di quello ordinario

In sede di ottemperanza, i poteri cognitori del giudice amministrativo, allorquando sia chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un giudice di altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che gli sia consentita alcuna interpretazione del giudicato, non essendo fornito di giurisdizione sulla materia oggetto di quest'ultimo (nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione della ritenuta sussistenza di una incongruenza fra motivazione e dispositivo della sentenza da eseguire).

TAR Piemonte, sezione II, 22 giugno 2026, n. 1444

Edilizia e urbanistica: il Comune non può ordinare la demolizione di un'opera realizzata in forza di un titolo abilitativo da esso stesso rilasciato, se prima non lo rimuove in autotutela

In tema di edilizia e urbanistica, è illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione comunale che ingiunga la demolizione di un'opera realizzata dal privato in forza di un titolo abilitativo, ancora valido ed efficace, da essa stessa rilasciato (nel caso di specie, all'esito di una conferenza di servizi decisoria), ove tale titolo non sia stato previamente rimosso in via di autotutela a norma dell'art. 21-novies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

TAR Abruzzo, 19 giugno 2026, n. 447

Diritto amministrativo: la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato il provvedimento non ha effetto caducante

Il provvedimento amministrativo emanato (ovvero sanato dopo l'annullamento) sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale è viziato per illegittimità successiva (o derivata) e può essere eliminato dal mondo giuridico solo attraverso un formale annullamento, questo non essendo un mero effetto consequenziale della predetta declaratoria di incostituzionalità.

TAR Umbria, 18 giugno 2026, n. 283

Diritto amministrativo: la P.A. deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni (o nel diverso termine stabilito dalla legge)

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni (ovvero entro il diverso termine di legge), pur qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda; in mancanza, si configura un'ipotesi di silenzio-inadempimento, impugnabile con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.

TAR Toscana, sezione II, 17 giugno 2026, n. 1261

Appalti pubblici: la carenza della programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (art. 37 d.lgs. 36/2023) non inficia ex se le procedure di affidamento successive

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'interesse dell'operatore economico classificatosi al terzo posto della graduatoria finale ad impugnare l'aggiudicazione è configurabile soltanto qualora, all'esito della c.d. prova di resistenza, l'accoglimento delle censure sia idoneo a procurargli un'utilità concreta, attuale e immediata, ossia la reale possibilità di conseguire l'aggiudicazione oppure, in alternativa, la rinnovazione dell'intera gara per vizi di carattere generale; 2) la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), pur costituendo una fase strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico e dovere funzionale dell'Amministrazione, opera principalmente come presidio di razionalità gestionale, tempestività ed efficienza, senza che la sua eventuale carenza comporti ex se l'invalidità delle procedure di affidamento successive. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 1179/2022; TAR Campania, sez. II, sent. n. 3643/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2528/2021; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1427/2025; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1305/2024.

TAR Toscana, sezione II, 16 giugno 2026, n. 1231

Ambiente: non è incostituzionale la normativa della Toscana sugli interventi avviati nei siti protetti della rete «Natura 2000» senza la previa sottoposizione alla VIncA o in difformità da essa

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - della normativa della Regione Toscana (l. 50/2025) che prevede la sospensione eventuale, anziché obbligatoria, dei lavori relativi a progetti avviati nei siti protetti della rete «Natura 2000» senza la previa sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) o in sostanziale difformità da essa.

Corte costituzionale, 30 giugno 2026, n. 116

Diritto di accesso: gli atti delle società in house relativi alla gestione del rapporto di lavoro col personale dipendente sono sottratti all'accesso

Gli atti delle società in house relativi alla gestione del rapporto di lavoro col personale dipendente sono sottratti all'accesso, sia documentale (l. 241/1990) sia civico generalizzato (d.lgs. 33/2013), costituendo esplicazione dell'autonomia negoziale di soggetti privati. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 13/2016, e sez. V, sent. n. 8415/2025, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 giugno 2026, n. 4800

Edilizia e urbanistica: legittimo il diniego del permesso di costruire per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, se non si può dimostrare l'esatta consistenza dell'immobile preesistente

In tema di edilizia e urbanistica: 1) costituisce costruzione ex novo (e non già ristrutturazione, né tantomeno restauro o risanamento conservativo), come tale soggetta a permesso di costruire secondo le regole urbanistiche vigenti al momento della presentazione dell'istanza del privato, la ricostruzione di un intero fabbricato diruto da lungo tempo e del quale residuino allora solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso; 2) è legittimo il diniego del permesso di costruire per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, qualora sia impossibile dimostrare l'esatta consistenza dell'immobile preesistente.

Consiglio di Stato, sezione IV, 12 giugno 2026, n. 4735

Edilizia e urbanistica: l'apposizione di cancelli e recinzioni per la delimitazione della proprietà privata non richiede alcun titolo abilitativo

In tema di edilizia e urbanistica, l'apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà privata, costituisce esercizio dello ius excludendi alios e s'inquadra, anche in relazione ai materiali utilizzati, tra gli interventi «di finitura di spazi esterni» di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. 30 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], ossia fra le ipotesi di edilizia libera, non richiedendo perciò alcun titolo abilitativo.

Consiglio di Stato, sezione II, 10 giugno 2026, n. 4676

Processo amministrativo: l'opposizione di terzo non può essere proposta da coloro la cui situazione giuridica sia collegata solo di riflesso a quella delle parti in causa

In tema di processo amministrativo, l'opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. può essere proposta: a) dai controinteressati pretermessi; b) dai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) dai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, dai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Non sono, invece, legittimati a proporla i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (nel caso di specie, il proprietario di un terreno adiacente a quello di un immobile oggetto di una domanda di condono edilizio). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 7802/2024; sez. III, sent. n. 2465/2025; sez. V, sent. n. 8461/2024; sez. VII, sent. n. 4656/2023; CGARS, sent. n. 27/2021.

CGA Regione Siciliana, 11 maggio 2026, n. 312

Procedura penale: la temporanea assenza dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto non legittima la notificazione di un atto presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.

In tema di procedura penale, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., non è integrata da una assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che detta assenza determini una irreperibilità irreversibile e, consequenzialmente, una radicale inidoneità del domicilio dichiarato o eletto; ciò perché la dichiarazione o elezione di domicilio - anche in costanza di un rapporto fiduciario ancora sussistente, tra l'imputato ed il proprio difensore - impone infatti che la notifica venga effettuata, in prima battuta, nel domicilio indicato dall'imputato; e alla violazione di tale obbligo consegue il verificarsi di una nullità di ordine generale. ● V. anche Cass. pen., sez. un., sent. n. 58120/2017, e sez. I, sent. n. 23356/2018, entrambe in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione I penale, 10 aprile 2026, n. 15621 (dep. 29 aprile 2026)

Procedura civile: il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto

In tema di procedura civile, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; ciò in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio e anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia [nel caso di specie, un condominio, in sede di opposizione avverso la richiesta, avanzata da un Comune, di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno a sé favorevole]. ● V. anche Cass. civ., sez. III, ord. n. 457/2025, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione I civile, 21 maggio 2026, n. 15609

Assicurazione RC auto: la direttiva 2009/103/CE non osta a che un incidentato possa cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il credito da risarcimento dei danni vantato verso la compagnia assicuratrice

L'art. 1, punto 2, nonché gli artt. 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest'ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall'altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.

Corte di giustizia UE, nona sezione, 25 giugno 2026

Ordinamento penitenziario: non sono incostituzionali gli artt. 69 e 69-bis l. 354/1975, là dove attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata anche nel caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 69 e 69-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente "diritto vivente", secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell'esecuzione penale) la competenza a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Corte costituzionale, 25 giugno 2026, n. 114

Edilizia e urbanistica: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva deve indicare specificamente i singoli destinatari ed essere portato a loro conoscenza per mezzo di notifica individuale

In tema di edilizia e urbanistica, l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva deve indicare specificamente i destinatari ed essere portata a loro conoscenza per mezzo di notifica individuale, non surrogabile con forme di pubblicità collettiva. ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 3078/2024, in questa Rivista.

TAR Liguria, sezione II, 15 giugno 2026, n. 798

Immigrazione: sul rigetto della domanda di visto per ricongiungimento familiare decide il giudice ordinario

In tema di immigrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), e dell'art. 8 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti: 1) il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare o del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare; 2) il riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Campania, sez. VI, sent. n. 5094/2023; TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 2795/2025; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 142/2024, e sez. IV, sent. n. 294/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 1089/2022; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1363/2025.

TAR Lazio, sezione V-quater, 11 giugno 2026, n. 10848

Acquisizione sanante: sulla mancata liquidazione dell'indennizzo decide il giudice ordinario

In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; mentre spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie attinenti all'entità dell'indennizzo o alla misura del risarcimento del danno. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 20691/2021, 15283/2016 e 22096/2015; CdS, sez. IV, sentt. nn. 2382/2026, 1778/2017, 5530/2015 e 4777/2015; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 495/2023; TAR Lazio, sez. V, sent. n. 9677/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2067/2025; TAR Marche, sez. I, sent. n. 288/2025; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 890/2015.

TAR Lazio, sezione II-bis, 10 giugno 2026, n. 10650

Appalti pubblici: la revisione dei prezzi può aver luogo soltanto nel caso di proroga (e non anche di rinnovo) del contratto

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'istituto della revisione dei prezzi è applicabile solo alle proroghe contrattuali, previste come tali ab origine negli atti di gara e oggetto dell'accordo a monte tra le parti, che si risolvono essenzialmente in un prolungamento temporale del rapporto negoziale, note ai concorrenti che partecipano alla procedura selettiva e, quindi, da costoro considerate nell'offerta economica presentata. ● V. anche TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 2925/2024, in questa Rivista.

TAR Abruzzo, Pescara, 9 giugno 2026, n. 308