Sanità: è incostituzionale l'art. 24, comma 5, d.lgs. 368/1999, perché penalizza le dottoresse madri in corso di formazione

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost. - l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 («Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»), là dove non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 76

Procedura civile: non è incostituzionale l'art. 9, comma 3, l. 192/1998, là dove attribuisce le controversie riguardanti l'abuso di dipendenza economica alle sezioni specializzate in materia di impresa

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della l. 18 giugno 1998, n. 192 («Disciplina della subfornitura nelle attività produttive»), introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. c), della l. 5 agosto 2022, n. 118 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»), là dove attribuisce le controversie riguardanti l'abuso di dipendenza economica alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 75

Esdebitazione: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 281, comma 1, d.lgs. 14/2019, là dove prevede che il tribunale si pronuncia sull'istanza del debitore contestualmente al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale

Non è fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Arezzo in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 281, comma 1, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), là dove prevede che il tribunale si pronuncia sull'istanza di esdebitazione contestualmente al decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 74

Sanzioni amministrative: è incostituzionale l'art. 1, comma 1097, l. 205/2017, là dove non prevede la retroattività della disciplina più favorevole da essa dettata sulla violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - l'art. 1, comma 1097, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»), là dove non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 73

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 69, comma 4, c.p., là dove stabilisce il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno sull'aggravante della recidiva reiterata

È incostituzionale - per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. - l'art. 69, comma 4, c.p., là dove stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, n. 6), prima parte, c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.).

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 72

Magistratura onoraria: è incostituzionale l'art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017, nella misura in cui fa conseguire alla stabilizzazione dei magistrati onorari la rinuncia ai diritti conferiti dall'UE quanto a ferie retribuite, previdenza e assistenza

È incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE - l'art. 29, comma 5, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 («Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, sez. VI, sent. 27 giugno 2024, causa C-41/23, nonché, con riguardo ai giudici di pace, sez. I, sent. 7 aprile 2022, causa C-236/20, e sez. II, sent. 16 luglio 2020, causa C-658/18.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 71

Diritto d'autore: gli Stati UE possono prevedere (come fa l'Italia) che agli editori di giornali che autorizzano i prestatori di servizi online a utilizzare le loro pubblicazioni spetta un'equa remunerazione

L'art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96 settembre CE e 2001/29/CE, nonché gli artt. 16 e 52 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che (a) prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione; (b) impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l'obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un'autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l'importo dell'equa remunerazione; (c) autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l'importo, nonché a controllare il rispetto dell'obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo; a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell'informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all'utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 maggio 2026

Edilizia: se nella richiesta del titolo abilitativo c'è discordanza fra relazione tecnica e tavole grafiche, prevale la prima

In tema di edilizia, qualora l'istanza del titolo abilitativo presenti una discordanza fra la relazione tecnica e gli elaborati grafici, deve attribuirsi prevalenza alla prima, sempreché risulti formulata in modo chiaro.

Consiglio di Stato, sezione II, 28 aprile 2026, n. 3319

Appalti pubblici: nella valutazione dell'equivalenza economica delle tutele fra il CCNL dichiarato dal concorrente e quello indicato nella lex specialis, non va considerato anche il "superminimo"

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'allegato I.01 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), ai fini della valutazione dell'equivalenza economica delle tutele fra il contratto collettivo nazionale di lavoro dichiarato dal concorrente e quello indicato nella lex specialis, si considerano le sole «componenti fisse della retribuzione globale annua» (escluso, quindi, il c.d. superminimo).

Consiglio di Stato, sezione V, 24 aprile 2026, n. 3209

Espropriazione per pubblica utilità: la P.A. committente dell'opera risponde in solido col soggetto delegato alla procedura espropriativa il quale abbia occupato sine titulo un immobile

In tema di espropriazione per pubblica utilità: a) la delega dei poteri espropriativi ex art. 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], comporta la responsabilità solidale, per i danni derivanti dall'illecito consistente nell'occupazione sine titulo di un immobile, tra l'Amministrazione pubblica committente dell'opera e il soggetto (pubblico o privato) al quale, unitamente alla realizzazione dell'opera stessa, sia stato altresì affidato, in virtù di delega, il potere di gestire, in nome e per conto del delegante, il procedimento espropriativo e di emanare il decreto di espropriazione; b) anche in presenza di un rapporto concessorio (pur se previsto per legge), resta sempre fermo il potere-dovere dell'Amministrazione concedente di vigilare sull'attività del concessionario, con particolare riguardo all'esercizio di poteri pubblici, e dunque anche di quello espropriativo.

Consiglio di Stato, sezione III, 27 aprile 2026, n. 3275

Edilizia: la P.A. può sempre annullare in autotutela il titolo abilitativo conseguito dal privato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà

In tema di edilizia, il titolo abilitativo che sia stato ottenuto dal privato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà fattuale o giuridica può essere annullato dall'Amministrazione in autotutela, senza necessità di motivazione in punto di pubblico interesse e anche oltre il limite temporale di cui all'art. 21-novies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 2026, n. 3163

Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso perché tardivo

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata con rimessione della causa la sentenza del giudice che abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 16/2024; sez. III, sent. n. 2340/2025; sez. IV, sent. n. 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 aprile 2026, n. 3069

Responsabilità amministrativa: un'importante pronuncia della Corte dei conti in tema di danno da malpractice medica alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 1/2026

In tema di responsabilità amministrativa: 1) la tipizzazione della "colpa grave" di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), come novellato dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), deve intendersi riferita alle sole condotte procedimentali e provvedimentali dell'Amministrazione, e non anche alle condotte materiali dei suoi appartenenti (nel caso di specie, un medico di un'azienda ospedaliera); 2) il limite del "doppio tetto" dell'importo della condanna risarcitoria previsto dall'art. 1, comma 1-octies, della l. 20/1994, introdotto dalla l. 1/2026, si applica anche agli esercenti la professione sanitaria, in luogo della più elevata soglia massima stabilita dall'art. 9, comma 5, della l. 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»).

Corte dei conti, s.g. Lombardia, 13 aprile 2026, n. 64

Liberazione anticipata: se il condannato commette un delitto non colposo mentre sconta più condanne cumulate, vanno revocati tutti i benefici concessi nell'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti

In tema di liberazione anticipata: 1) qualora il condannato commetta un delitto non colposo durante l'esecuzione di più condanne ricomprese in un cumulo, il provvedimento di revoca ex art. 54, comma 3, della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), se adottato mentre è ancora in corso l'espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 c.p., secondo cui tutte le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente; 2) ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza valutare l'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa e il grado di recupero fino a quel momento raggiunto, nonché verificare se il fatto criminoso sia dovuto al fallimento dell'opera rieducativa oppure rappresenti un occasionale episodio di devianza.

Corte di cassazione, sezione VII penale, 26 febbraio 2026, n. 9417 (dep. 11 marzo 2026)

Ingiustificato arricchimento: il detrimentum subito dal professionista che ha reso prestazioni a favore della P.A. in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, il depauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazione in favore dell'Amministrazione in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche da lui spese, del cui valore si deve tener conto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini della determinazione dell'indennizzo, liquidabile in via ufficiosa ex art. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solo come parametro di riferimento per attribuire un valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energie.

Corte di cassazione, sezione I civile, 7 aprile 2026, n. 8657

Filiazione: non è trascrivibile l'atto di nascita lecitamente avvenuta all'estero mediante gestazione per altri, nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale deceduta prima del completamento del percorso gestazionale

Non è trascrivibile l'atto di nascita lecitamente avvenuta all'estero mediante gestazione per altri, nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale che sia deceduta prima del completamento del percorso gestazionale, atteso che detta attribuzione si pone in contrasto con il limite dell'ordine pubblico derivante dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del nato; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente a un'intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche coi principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della correlativa responsabilità.

Corte di cassazione, sezione I civile, 31 marzo 2026, n. 7919

Assistenza: la normativa italiana che riconosceva il reddito di cittadinanza ai beneficiari di protezione internazionale solo se residenti in Italia da almeno dieci anni costituiva una discriminazione indiretta ai sensi del diritto UE

Gli artt. 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina l'applicazione, ai cittadini di paesi terzi beneficiari dello status di protezione sussidiaria, di una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'accesso all'occupazione e all'inclusione sociale al requisito, imposto anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo).

Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 maggio 2026

Edilizia residenziale pubblica: è incostituzionale la legge del Friuli-Venezia Giulia che, per l'assegnazione degli alloggi, richiede la residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - la normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. 1/2016) la quale prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Corte costituzionale, 7 maggio 2026, n. 70

Processo amministrativo: chi impugna l'esito della consultazione elettorale deve superare la "prova di resistenza"

È inammissibile, in virtù del principio della "prova di resistenza", il ricorso elettorale con cui si deducano censure che, quand'anche accolte, non muterebbero l'esito finale della consultazione. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sentt. nn. 9407/2023 e 6906/2021; TAR Basilicata, sent. n. 97/2026; TAR Campania, sez. II, sent. n. 1287/2019; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 1224/2015.

TAR Campania, sezione I, 20 aprile 2026, n. 2462

Edilizia: scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'Amministrazione conserva un potere residuale di autotutela

In tema di edilizia, una volta scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'Amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela avente natura sui generis (giacché non implica un'attività di secondo grado su un precedente provvedimento amministrativo), in virtù del quale può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodottisi soltanto ove ricorrano in concreto i presupposti per l'autotutela, e dunque entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendo ragioni di interesse pubblico.

TAR Lombardia, sezione IV, 17 aprile 2026, n. 1756