Sanità: non è incostituzionale la normativa della Sicilia in materia di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale (l.r. 26/2025)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - della normativa della Regione siciliana (l. 26/2025) che fissa tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale superiori a quelle massime nazionali.

Corte costituzionale, 9 marzo 2026, n. 26

Spese di giustizia: la parte soccombente deve sempre rifondere il contributo unificato

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»], la parte soccombente è tenuta, anche se non costituitasi in giudizio, a rimborsare quella vittoriosa dell'importo del contributo unificato da questa corrisposto, pur qualora il giudice non l'abbia espressamente statuito (trattandosi di obbligazione ex lege) o abbia compensato le spese di lite. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 2525/2023; sez. V, sentt. nn. 6550/2024 e 4821/2023; sez. VI, sent. n. 1720/2021.

CGA Regione Siciliana, 3 marzo 2026, n. 140

Elezioni: nelle liste e nelle tessere elettorali, il cognome della donna coniugata non deve essere accompagnato da quello del marito

In attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente al nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 CDFUE e 14 CEDU, sia nelle liste sia nelle tessere elettorali le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito.

Corte di cassazione, sezione I civile, 17 febbraio 2026, n. 3534

Comunicazioni elettroniche: la normativa italiana sul calcolo dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali non contrasta col diritto UE

L'art. 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l'art. 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, ottava sezione, 5 marzo 2026

Immigrazione: la normativa italiana che esclude dall'assegno sociale INPS i lavoratori stranieri titolari di un permesso unico i quali siano privi di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti non contrasta col diritto UE

L'art. 12, § 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, § 1, lett. b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026

Trasporto aereo: il vettore che decide di attendere i passeggeri di un volo precedente, che non hanno ancora superato i controlli di sicurezza dell'aeroporto per carenza di personale addetto, non è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria

L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che la decisione autonoma del vettore aereo operativo di attendere i passeggeri di un volo che non hanno ancora superato il controllo di sicurezza a causa di una carenza di tale controllo può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale costituita da tale carenza e il ritardo di almeno tre ore all'arrivo di un volo successivo, programmato lo stesso giorno sullo stesso aeromobile, qualora tale decisione costituisca la causa determinante del ritardo.

Tribunale UE, sezione pregiudiziale, 4 marzo 2026

Camere di commercio: è incostituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 17, comma 1-bis, d.l. 215/2023, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 l. 580/1993, concernente l'elezione dei consigli delle CCIAA

È incostituzionale - per violazione dell'art. 77 Cost. - l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2024, n. 18, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), concernente l'elezione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Corte costituzionale, 5 marzo 2026, n. 23

Accesso ai documenti amministrativi: niente accesso difensivo per la parte di un giudizio civile decaduta dal termine di produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c.

In tema di accesso ai documenti amministrativi, è legittimo il diniego opposto all'istanza ostensiva formulata per esigenze probatorie dalla parte di un giudizio civile pendente, la quale, nell'ambito dello stesso, sia decaduta dalla facoltà di produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c. e non abbia richiesto l'autorizzazione al deposito tardivo o la rimessione in termini, difettando un nesso concreto e attuale di strumentalità necessaria fra gli atti richiesti e dette esigenze [art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)]. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. II, sent. n. 537/2025; sez. V, sent. n. 6978/2023; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 288/2022.

Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio 2026, n. 1143

Appalti pubblici: la proroga tecnica del contratto può essere disposta nei soli casi espressamente previsti dalla legge e prima che scada il termine finale di efficacia del contratto stesso

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, in quanto istituto di carattere eccezionale, e prima della scadenza del termine finale di efficacia del contratto stesso.

Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2026, n. 1116

Finanziamenti pubblici: sulla revoca del contributo per inadempimento del percettore decide il giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la revoca di un finanziamento pubblico disposta in ragione dell'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla fase di erogazione del contributo, successiva a quella di ammissione dello stesso, configurandosi nella specie una posizione giuridica di diritto soggettivo. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 19966/2023 e sent. n. 25211/2015; CdS, sez. II, sent. n. 901/2021; sez. III, sent. n. 1251/2021; sez. VI, sentt. nn. 361/2025 e 353/2021; CGARS, sent. n. 1000/2022; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 395/2018; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 186/2024; TAR Lazio, sez. IV-bis, sent. n. 8693/2025, e sez. V-ter, sent. n. 15487/2023; TAR Marche, sent. n. 175/2020.

TAR Piemonte, sezione I, 20 febbraio 2026, n. 368

Appalti pubblici: il principio di rotazione non si applica nel caso di procedura negoziata senza bando aperta al mercato

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero da essa stessa nel caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. V, sentt. nn. 2946/2024, 7794/2022, 7462, 6168 e 2182/2020, 3943 e 3831/2019 e 5854/2017; sez. VI, sent. n. 4125/2017; TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020; TAR Campania, sez. I, sent. n. 3671/2025, e sez. II, sent. n. 1425/2022; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 7062/2019; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 28/2025, e sez. IV, sent. n. 1205/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentt. nn. 304/2022 e 993/2019; TAR Marche, sent. n. 187/2020; TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 8/2020; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1130/2022, e sez. III, sent. n. 1926/2025; TAR Veneto, sez. I, sentt. nn. 389/2021 e 1021/2019.

TAR Lazio, sezione IV-bis, 20 gennaio 2026, n. 1087

Accesso ai documenti amministrativi: la P.A. destinataria di un'istanza ostensiva deve attestare motivatamente l'eventuale inesistenza o mancata detenzione degli atti richiesti

L'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso a documenti amministrativi che attengono alle sue competenze non può limitarsi a dichiararne l'indisponibilità, ma è tenuta ad attestare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale inesistenza o mancata detenzione degli atti, motivandone le ragioni. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Campania, sez. V, sent. n. 899/2023; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 508/2022; TAR Liguria, sez. II, sent. n. 866/2023.

TAR Sardegna, sezione I, 19 febbraio 2026, n. 382

Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il principio di invarianza sancito dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), opera anche nel caso di provvedimenti adottati in via di autotutela dalla stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188

Pubblico impiego: sulle progressioni orizzontali decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure selettive interne indette dall'Amministrazione per il passaggio del personale da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area funzionale (c.d. progressione orizzontale o economica). ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 8985/2018; TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. n. 1073/2023; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 11937/2023, e sez. II, sent. n. 14925/2023.

TAR Marche, sezione II, 17 febbraio 2026, n. 205

Pubblico impiego: legittima la scelta della P.A. di prevedere lo svolgimento di un colloquio per valutare l'esperienza maturata dai dipendenti che partecipano a una procedura di progressione verticale tra aree

In tema di pubblico impiego, è legittima la scelta dell'Amministrazione di prevedere lo svolgimento di un colloquio finalizzato a valutare l'esperienza maturata dai dipendenti che partecipano a una procedura di progressione verticale tra aree. ● V. anche TAR Lazio, sez. II, sent. n. 11827/2025, in questa Rivista.

TAR Toscana, sezione I, 16 febbraio 2026, n. 355

Immigrazione: la mancata traduzione del provvedimento amministrativo in una lingua nota al destinatario non inficia l'atto, se non ha inciso sul diritto di difesa dello straniero

La mancata traduzione del provvedimento amministrativo in una lingua conosciuta dal destinatario non è causa di invalidità dell'atto, ove non abbia impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere in modo pieno le proprie difese. ● V. anche TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 206/2024.

TAR Emilia-Romagna, sezione I, 13 febbraio 2026, n. 254

Responsabilità amministrativa: anche dopo la riforma introdotta dalla l. 1/2026, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito è rimesso alla discrezionalità del giudice contabile

In tema di responsabilità amministrativa, l'art. 1, comma 1-octies, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), della l. 7 gennaio 2026, n. 1 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), dev'essere interpretato nel senso che l'esercizio dell'ivi previsto potere riduttivo dell'addebito è rimesso, nel singolo caso concreto, alla valutazione discrezionale del giudice contabile.

Corte dei conti, s.g. Lazio, 20 febbraio 2026, n. 82

Diritto penale: il danneggiamento del braccialetto elettronico è aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., trattandosi di cosa destinata a pubblico servizio, ed è perciò procedibile d'ufficio

Qualora il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) abbia ad oggetto il "braccialetto elettronico", è configurabile la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.), con conseguente procedibilità d'ufficio, trattandosi di dispositivo che mira ad assicurare, nell'interesse della collettività, il controllo della persona sottoposta a misura cautelare.

Corte di cassazione, sezione VI penale, 16 gennaio 2026, n. 5986 (dep. 13 febbraio 2026)

Procedura penale: il provvedimento che nega l'accesso alla giustizia riparativa è appellabile o ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza

Il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa, onde avviare il relativo programma, è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del grado, a prescindere dal regime di procedibilità del reato.

Corte di cassazione, sezioni unite penali, 30 ottobre 2025, n. 5166 (dep. 9 febbraio 2026)

Procedura penale: nel caso di ricorso della sola parte civile ex art. 576 c.p.p. contro l'overturning assolutorio in appello, il giudice deve limitarsi all'accertamento del danno secondo le regole proprie della responsabilità civile

In tema di procedura penale, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., dalla sola parte civile contro la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato con formula piena, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dello stesso, ma, in ossequio al principio della presunzione di innocenza sancito dall'art. 6, § 2, CEDU, deve decidere solo sull'esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, applicando esclusivamente le regole proprie della responsabilità civile. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sentt. nn. 2/2026, 173/2022, 182/2021 e 176/2019; Cass. pen., sez. un., sent. n. 22065/2021.

Corte di cassazione, sezione VI penale, 28 gennaio 2026, n. 4518 (dep. 3 febbraio 2026)