Appalti pubblici: l'operatore economico che non ha partecipato a una procedura di affidamento diretto non è titolare del diritto di accesso ex lege 241/1990, ma può esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non abbia partecipato a una procedura di affidamento diretto non è titolare, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai dati riservati o ai segreti tecnici o commerciali dell'affidatario; tuttavia, può esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), agli atti e alle informazioni relativi a detta procedura, fermo il necessario bilanciamento con gli interessi pubblici e privati tutelati dall'art. 5-bis del medesimo decreto, con conseguente oscuramento dei dati riservati e dei segreti tecnici o commerciali. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, in questa Rivista.

TAR Veneto, sezione I, 7 settembre 2026, n. 1773

Appalti pubblici: la mancata dichiarazione da parte dell'operatore economico di voler ricorrere al subappalto necessario non è sanabile col soccorso istruttorio

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) la dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), allorché il concorrente sia privo della qualificazione richiesta per una categoria a qualificazione obbligatoria, si distingue funzionalmente e giuridicamente dalla mera dichiarazione di subappalto facoltativo (o generale) e dev'essere resa in maniera espressa, ove prevista dalla lex specialis; b) nell'ambito della disciplina del subappalto ordinario, la mera dichiarazione di subappaltare la categoria non può essere equiparata a quella di subappalto necessario né può essere successivamente integrata o modificata mediante soccorso istruttorio, poiché quest'ultimo non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di un requisito di partecipazione né per modificare la dichiarazione originariamente resa. ● V. anche TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 1916/2026, in questa Rivista.

TAR Sardegna, sezione I, 4 settembre 2026, n. 1119

Processo amministrativo: la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata

Nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche qualora si producano in grado di appello, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 8314/2023, 3739/2021, 7527/2019 e 5861/2019; sez. III, sentt. nn. 1623/2022 e 3162/2020; sez. VII, sentt. nn. 10054/2024 e 2315/2023; CGARS, sent. n. 856/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 9 settembre 2026, n. 6849

Pubblico impiego: la declaratoria di incostituzionalità non travolge gli inquadramenti non impugnati (e il giudice comune non può disapplicare la legge per ovviare al loro consolidamento)

Nell'ambito del pubblico impiego, il limite agli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), comprende le singole situazioni giuridiche derivanti da atti di inquadramento ormai consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione, anche qualora il rapporto di lavoro sia ancora in corso; sicché la successiva dichiarazione di incostituzionalità della disciplina applicata non consente di rimettere indirettamente in discussione dette situazioni attraverso l'impugnazione di successivi atti della carriera, né il giudice comune può, per superare tale consolidamento, disapplicare quella disciplina, stante il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità delle leggi.

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 settembre 2026, n. 6803

Processo amministrativo: il TAR che nell'ordinanza cautelare ha espressamente affermato la propria competenza non può, se l'ordinanza non è impugnata, cambiare idea in sede di merito

In tema di processo amministrativo: 1) ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, commi 1 e 2, e 92, comma 5, c.p.a., il giudice di primo grado che, nell'emettere un'ordinanza cautelare, abbia espressamente ritenuto sussistere la propria competenza non può, in assenza di impugnazione di tale ordinanza, mutare avviso e dichiararsi incompetente in sede di merito; 2) ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., il giudice ha il potere-dovere di riqualificare la domanda giudiziale tenendo conto della natura sostanziale del petitum e della causa petendi, non essendo vincolato né dal nomen juris usato dal ricorrente né dalle norme giuridiche che questi assume essere violate (ciò che costituisce null'altro che applicazione del canone jura novit curia), senza tuttavia poter modificare sostanzialmente la domanda, ossia decidere su un diverso petitum o sulla base di una diversa causa petendi (ciò che, invece, integrerebbe una violazione del principio dispositivo che connota il processo amministrativo); 3) la rinuncia a singoli motivi di ricorso da parte del ricorrente è sempre possibile, costituendo espressione di una strategia processuale direttamente discendente dal principio dispositivo, non è soggetta alle stesse formalità previste per la rinuncia all'intera azione e impone al giudice di non esaminare i motivi rinunciati (annulla con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza impugnata).

Consiglio di Stato, sezione III, 1° settembre 2026, n. 6738

Responsabilità amministrativa: un'importante pronuncia della Corte dei conti su decorrenza della prescrizione, rapporti fra giudizio contabile e quello penale, nonché cumulo del risarcimento del danno patrimoniale con la confisca del profitto del reato

In tema di responsabilità amministrativa: 1.a) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7 gennaio 2026, n. 1 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale decorre dalla verificazione del fatto dannoso, purché il danno sia oggettivamente conoscibile, senza che assuma rilievo la sua effettiva conoscenza da parte dell'amministrazione o della Corte dei conti, salvo il caso di doloso occultamento del danno, nel quale la prescrizione decorre dalla scoperta del nocumento; 1.b) la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale è idonea a interrompere la prescrizione del credito erariale e, giusta gli artt. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, ove sussista identità del fatto generatore della responsabilità penale e di quella amministrativa; 2.a) la sentenza penale di secondo grado che, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, pronunci, ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p., ai soli effetti civili, condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non contrasta con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., poiché l'accertamento richiesto ai fini della decisione sulle conseguenze civili del fatto non equivale a una dichiarazione di responsabilità penale; 2.b) tale pronuncia di proscioglimento per prescrizione non produce nel giudizio di responsabilità amministrativa gli effetti di giudicato previsti dall'art. 652 c.p.p., norma eccezionale e di stretta interpretazione, sicché il giudice contabile conserva autonomia nella valutazione dei fatti e della responsabilità amministrativa, fermo restando che dal danno risarcibile devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione danneggiata in esecuzione delle statuizioni civili; 3.a) in virtù del principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente, il giudice contabile, una volta accertata la sovrapponibilità tra la somma confiscata e la posta di danno erariale oggetto della domanda, deve detrarre dal risarcimento l'importo già acquisito mediante confisca, evitando una duplicazione del ristoro; 3.b) spetta all'amministrazione danneggiata promuovere dinanzi al giudice dell'esecuzione penale le iniziative necessarie a ottenere la concreta attribuzione in proprio favore delle somme confiscate, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p.

Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, 5 agosto 2026, n. 128

Diritto civile: il danno da violazione delle distanze legali fra costruzioni va allegato e provato

Il danno derivante dalla violazione delle distanze legali fra costruzioni non è risarcibile per il solo fatto della violazione, ma dev'essere allegato e, ove occorra, provato, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, dal soggetto che l'ha subito.

Corte di cassazione, sezione II civile, 17 giugno 2026, n. 20490

Mutuo a tasso variabile: il TAN può essere ricostruito, ma l'Euribor dev'essere determinabile senza ambiguità

In tema di contratto di mutuo a tasso variabile: a) la clausola relativa agli interessi è validamente stipulata quando il tasso, anche se non espressamente indicato nel suo valore numerico, sia determinato o determinabile sulla base di criteri ed elementi oggettivamente individuabili; b) allorché il tasso sia commisurato a un indice variabile, quale l'Euribor, devono essere univocamente individuabili anche le modalità di rilevazione e di calcolo del parametro, comprese, ove rilevanti, quelle relative alla base temporale e al divisore utilizzato, non potendo residuare margini di incertezza tali da impedire la determinazione del tasso applicabile nel corso del rapporto.

Corte di cassazione, sezione II civile, 11 giugno 2026, n. 19348

Trasporto aereo: l'acquisto online di un biglietto non comporta la competenza del giudice del luogo di residenza del passeggero a conoscere dell'azione per il risarcimento del danno da perdita di bagagli

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, letto in combinato disposto con l'art. 3, § 1, del regolamento n. 2027/97, come modificato, dev'essere interpretato nel senso che l'art. 33, § 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest'ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, disciplina la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere di un'azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell'Unione europea avente la propria sede sociale in detto Stato membro; 2) il predetto art. 33, § 1, dev'essere interpretato nel senso che: a) qualora il contratto di trasporto aereo di un passeggero sia stato concluso online, il giudice della residenza principale e permanente di tale passeggero non è competente a conoscere di un'azione di risarcimento nei confronti di un vettore aereo per il danno derivante dalla perdita dei bagagli di detto passeggero in base al foro di competenza territoriale corrispondente al «luogo in cui [il vettore] possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto»; b) il «luogo in cui [il vettore] possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto» si riferisce al luogo in cui il vettore possiede l'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche quando l'azione di risarcimento riguarda il danno derivante dalla perdita dei bagagli di tale passeggero e il contratto di trasporto di tali bagagli è stato concluso da un'impresa di tale vettore situata in un altro luogo.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 17 settembre 2026

Edilizia e urbanistica: il manufatto facilmente amovibile (come un dehors) non è per ciò solo un'opera precaria e, quando soddisfa esigenze stabili, richiede il permesso di costruire

In tema di edilizia e urbanistica, la natura precaria di un manufatto, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, non dipende né dalla sua facile amovibilità, né dalla natura dei materiali impiegati, né dalla temporaneità del titolo amministrativo che ne autorizza l'installazione, ma dalla sua destinazione funzionale a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo; con la conseguenza che un dehors destinato a integrare stabilmente l'attività commerciale, ampliandone in modo duraturo la capacità ricettiva, non può essere qualificato come opera precaria, anche se smontabile e soggetto ad autorizzazioni di durata limitata, e la sua installazione costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 638/2024, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 24 agosto 2026, n. 6617

Concessioni balneari: la proroga al 30 settembre 2027 è solo tecnica, le gare vanno indette senza indugio e l'indennizzo al concessionario uscente può essere riconosciuto unicamente per gli investimenti non ammortizzati

In tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: a) la proroga dell'efficacia delle concessioni sino al 30 settembre 2027, prevista dalla l. 5 agosto 2022, n. 118 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»), come modificata dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131 («Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»), convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 2024, n. 166, costituisce una proroga tecnica, funzionale al tempestivo svolgimento delle procedure competitive, sicché il 30 settembre 2027 deve intendersi quale termine massimo di efficacia della proroga, e non quale termine minimo o quale riconoscimento del diritto del concessionario alla permanenza nel rapporto sino a tale data; b) l'Amministrazione concedente è tenuta ad avviare senza indugio la procedura competitiva e, ove questa si concluda anteriormente al 30 settembre 2027, la concessione prorogata è destinata a cessare anticipatamente, con conseguente subentro del nuovo affidatario; c) l'eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente non costituisce un diritto automatico e generalizzato, ma presuppone la prova degli investimenti non ammortizzati e non può, neppure in assenza del decreto ministeriale attuativo relativo ai criteri di quantificazione, costituire un ostacolo o una condizione per l'avvio e lo svolgimento della procedura competitiva. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, terza sezione, sent. 20 aprile 2023, causa C-348/22; quinta sezione, sent. 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15; CdS, ad. plen., sent. n. 17/2021; sez. IV, sent. n. 1416/2021; sez. V, sent. n. 4658/2019; sez. VI, sentt. nn. 7874/2019 e 5051/2015; sez. VII, sentt. nn. 4479/2024 e 10378/2023; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 217/2026; TAR Calabria, sez. II, sent. n. 846/2025; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 183/2025; TAR Puglia, sez. I, sent. n. 268/2025; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 1871/2024; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 363/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 18 agosto 2026, n. 6539

Diritto amministrativo: anche per le false rappresentazioni dei fatti, la P.A. può agire in autotutela oltre i sei mesi solo quando il falso del privato è stato accertato con sentenza penale passata in giudicato

L'art. 21-novies, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), là dove prevede che «[i] provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1», va interpretato nel senso che, affinché l'amministrazione possa superare il predetto limite temporale per l'esercizio dei suoi poteri di annullamento in autotutela, il falso commesso dal privato istante dev'essere stato previamente accertato in sede penale, tanto nell'ipotesi di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto nell'ipotesi di false rappresentazioni dei fatti.

CGA Regione Siciliana, 13 luglio 2026, n. 478

Edilizia e urbanistica: una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, le azioni legali per l'adempimento delle relative obbligazioni si prescrivono col decorso dei successivi dieci anni

In tema di edilizia e urbanistica, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, le azioni legali per l'adempimento delle relative obbligazioni (incluse quelle di cessione gratuita delle aree urbanizzate o da urbanizzare) si prescrivono col decorso dei successivi dieci anni, non essendo sufficiente l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione ad alterare, in sé, il rapporto obbligatorio fra gli stipulanti ed a rendere indisponibili (e quindi imprescrittibili ex art. 2934, comma 2, c.c.), in assenza di un'espressa previsione legislativa, i diritti convenzionalmente stabiliti a favore dell'Amministrazione stessa. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 4853/2025, in questa Rivista.

TAR Piemonte, sezione II, 3 settembre 2026, n. 1812

Enti locali: l'art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000, che prevede la pubblicazione all'albo pretorio delle «deliberazioni» di comuni e province, si riferisce non solo alle delibere dei consigli e delle giunte, ma anche alle determinazioni dirigenziali

L'art. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), a norma del quale «[t]utte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge», si riferisce non soltanto alle deliberazioni degli organi collegiali (consiglio e giunta), ma anche alle determinazioni dirigenziali.

TAR Liguria, sezione I, 2 settembre 2026, n. 1051

Diritto di accesso: chi è stato sanzionato per una violazione amministrativa deve poter conoscere il nominativo dell'agente accertatore al fine di difendersi

Il destinatario di un provvedimento sanzionatorio è legittimato, ex lege 241/1990, ad accedere ai documenti amministrativi che recano le generalità dell'agente accertatore, ove la conoscenza di queste sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa e non esista una specifica previsione normativa che tuteli l'anonimato del predetto agente.

TAR Lazio, sezione I, 31 agosto 2026, n. 14477

Edilizia: il termine per impugnare il titolo abilitativo decorre dall'inizio, se si contesta l'an, oppure dall'ultimazione o dal sufficiente grado di sviluppo, se si contesta il quomodo, dei lavori (e il vicino deve accedere subito agli atti)

In tema di edilizia: 1) il termine per proporre ricorso avverso un titolo abilitativo decorre dall'inizio dei lavori, qualora si contesti l'an dell'edificazione, in quanto già da quel momento si configura la piena conoscenza della realizzazione dell'opera, oppure dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora se ne contesti il quomodo dell'edificazione; 2) allorché l'attività edilizia in atto appaia illegittima, il soggetto interessato, e in particolare il vicino, ha l'onere di attivarsi prontamente con l'istituto dell'accesso agli atti; il tardivo utilizzo di tale strumento è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d'impugnativa, poiché ciò si porrebbe in contrasto con le esigenze di stabilità dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento dei soggetti titolari del titolo edilizio (fattispecie riguardante una infrastruttura di comunicazione elettronica). ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sentt. nn. 5864 e 5170/2020; sez. IV, sentt. nn. 1883/2026, 7053/2024, 2092/2024 e 4502/2021; sez. VI, sent. n. 9500/2022; TAR Campania, sez. VI, sent. n. 4873/2020.

TAR Lazio, sezione V-quater, 26 agosto 2026, n. 14367

Sanità: gli incarichi di direzione di struttura complessa non sono riservati ai soli dirigenti medici, ma possono essere conferiti anche ai dirigenti delle professioni sanitarie

Nell'assetto unitario della dirigenza sanitaria delineato dall'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), gli incarichi di direzione di struttura complessa non sono riservati in via generale ai dirigenti medici, potendo essere conferiti anche ai dirigenti delle professioni sanitarie, sempreché le funzioni della struttura risultino coerenti con le competenze professionali, formative e manageriali del candidato e siano rispettati i requisiti richiesti per lo specifico incarico.

TAR Lombardia, Brescia, sezione II, 24 agosto 2026, n. 1174

Pubblico impiego: il personale militare e delle forze di polizia è escluso dalle procedure di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001

In tema di pubblico impiego, il personale militare e delle forze di polizia è escluso dalle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»); e ciò, in ragione sia del fatto che tale disposizione fa riferimento soltanto ai «dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2», e non anche a quelli di cui all'art. 3 (personale in regime di diritto pubblico), del medesimo decreto legislativo, sia del fatto che il trasferimento, risolvendosi in una cessione del contratto di lavoro, presuppone necessariamente l'omogeneità, qui assente, fra le posizioni dell'amministrazione di provenienza e quelle dell'amministrazione di destinazione.

TAR Piemonte, sezione III, 21 agosto 2026, n. 1774

Processo amministrativo: ricorso inammissibile se la procura al difensore non è "speciale"

In tema di processo amministrativo: 1) l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., finalizzato a provocare il contraddittorio delle parti su una questione rilevata d'ufficio dal giudice, non è necessario qualora i difensori non compaiano in udienza, avendo essi implicitamente rinunciato, con la loro assenza, alla possibilità di controdedurre; 2) è inammissibile il ricorso che non sia corredato della «procura speciale» richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., ossia una procura che indichi gli elementi essenziali del giudizio (oggetto, parti, autorità adita) e ogni altro elemento utile a individuare la controversia, salvo che la procura al difensore sia apposta in calce o a margine del ricorso, nel qual caso il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica fra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima. ● V. anche, in questa Rivista: 1) CdS, sez. V, sent. n. 3447/2023; 2) CdS, sez. III, sentt. nn. 8253/2025 e 3550/2024; sez. IV, sent. n. 8092/2024; sez. VI, sent. n. 2922/2019; TAR Liguria, sez. II, sent. n. 676/2026; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 339/2020; TAR Molise, sent. n. 38/2022; TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 489/2025.

TAR Lombardia, sezione II, 19 agosto 2026, n. 4122

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso notificato a una P.A. diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., è inammissibile il ricorso di annullamento notificato a una Pubblica Amministrazione diversa da quella che ha emesso l'atto impugnato. ● V. anche TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 386/2025, in questa Rivista.

TAR Sicilia, Catania, sezione I, 13 agosto 2026, n. 2364