Scuola: la normativa italiana sulla mobilità intraprovinciale ed interprovinciale dei docenti disabili non contrasta col diritto UE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione; 2) l'art. 2, § 2, lett. b), della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 12 marzo 2026

Fisco: la normativa italiana che nega il rimborso dell'IVA ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE per un malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della relativa richiesta contrasta col diritto dell'Unione

Gli artt. 170 e 171, § 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008 agosto CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, letti in combinato disposto con gli artt. 15, § 1, seconda frase, 20, § 1, e 23, § 2, della direttiva 2008 settembre CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro del rimborso, ma in un altro Stato membro, nonché con i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di proporzionalità e di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell'IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell'IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara).

Corte di giustizia UE, nona sezione, 12 marzo 2026

Immigrazione: la P.A. deve pronunciarsi sull'istanza di rilascio o aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro novanta giorni

In tema di immigrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull'istanza di rilascio o aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro novanta giorni dalla stessa; a fronte di tale obbligo, l'eventuale silenzio-inadempimento è impugnabile con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.

TAR Toscana, sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413

Enti locali: illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'ordinanza sindacale che vieta di introdurre cani nelle aree giochi e fitness dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate del Comune

È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'ordinanza sindacale che, a tutela del decoro, dell'igiene pubblica e della sicurezza dei cittadini, pone il divieto assoluto di introdurre cani all'interno delle aree giochi e fitness dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate del Comune.

TAR Lazio, sezione II-bis, 25 febbraio 2026, n. 3487

Edilizia e urbanistica: nel procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato (PEC) va garantita la partecipazione di tutti i proprietari interessati

In tema di edilizia e urbanistica, nel procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato (PEC) dev'essere garantita la partecipazione, e acquisito il consenso, di tutti i proprietari interessati.

TAR Piemonte, sezione II, 24 febbraio 2026, n. 381

Concorsi pubblici: illegittima la clausola del bando che esclude dal concorso il candidato assente alla prova orale, anche se per cause di forza maggiore

In tema di concorsi pubblici, è illegittima la clausola del bando nella quale si preveda l'esclusione dalla procedura selettiva del candidato non presentatosi alla prova orale, pur qualora l'assenza sia dovuta a cause di forza maggiore.

TAR Lazio, sezione IV-ter, 23 febbraio 2026, n. 3388

Procedura penale: sono incostituzionali gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., là dove non prevedono che non può partecipare al giudizio di rinvio il giudice dell'esecuzione che si è pronunciato sulla sussistenza del bis in idem

Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., là dove non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 c.p.p.

Corte costituzionale, 10 marzo 2026, n. 27

Giurisdizione: sulle delibere delle commissioni arbitrali regionali (organismi previsti negli accordi sindacali dell'Amministrazione penitenziaria) decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le delibere assunte dalle commissioni arbitrali regionali (organismi previsti negli accordi sindacali dell'Amministrazione penitenziaria), queste non essendo «pubbliche amministrazioni» ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione VI, 18 febbraio 2026, n. 1310

Edilizia e urbanistica: l'omessa o imprecisa indicazione del bene abusivo che sarà acquisito al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 non comporta l'illegittimità dell'ordine a demolire

In tema di edilizia e urbanistica: 1) l'omessa o imprecisa indicazione del bene che sarà acquisito al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, costituendo detta indicazione requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria; 2) l'ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), in quanto atti vincolati; 3) il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale riveste natura meramente dichiarativa, formalizzando un effetto già prodottosi ex lege al decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, ad. plen., sent. n. 16/2023; sez. IV, sent. n. 3330/2020; sez. VI, sentt. nn. 5286/2024, 9213/2023, 5901/2021 e 4888/2020; CGARS, sentt. nn. 709/2025, 530/2025 e 372/2024; TAR Campania, sez. II, sent. n. 214/2025, e sez. VIII, sent. n. 6223/2025; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 112/2024 ; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 464/2025.

Consiglio di Stato, sezione III, 17 febbraio 2026, n. 1260

Accesso ai documenti amministrativi: chi ha subito un'ispezione o un controllo a seguito di denunce, esposti o segnalazioni ha diritto di accedervi (ma l'autore che rischia ritorsioni deve restare anonimo)

In tema di accesso ai documenti amministrativi, il soggetto che abbia subito un'ispezione o un controllo a seguito di denunce, esposti o segnalazioni ha un interesse qualificato a ottenerne l'ostensione, dovendosi oscurare le sole parti che consentono di identificare l'autore, ove questi corra il rischio di subire condotte ritorsive. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. IV, sentt. nn. 8651/2024, 1450/2022 e 3128/2018; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 898/2017.

Consiglio di Stato, sezione VI, 16 febbraio 2026, n. 1199

Sanità: non è incostituzionale la normativa della Sicilia in materia di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale (l.r. 26/2025)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - della normativa della Regione siciliana (l. 26/2025) che fissa tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale superiori a quelle massime nazionali.

Corte costituzionale, 9 marzo 2026, n. 26

Spese di giustizia: la parte soccombente deve sempre rifondere il contributo unificato

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»], la parte soccombente è tenuta, anche se non costituitasi in giudizio, a rimborsare quella vittoriosa dell'importo del contributo unificato da questa corrisposto, pur qualora il giudice non l'abbia espressamente statuito (trattandosi di obbligazione ex lege) o abbia compensato le spese di lite. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 2525/2023; sez. V, sentt. nn. 6550/2024 e 4821/2023; sez. VI, sent. n. 1720/2021.

CGA Regione Siciliana, 3 marzo 2026, n. 140

Elezioni: nelle liste e nelle tessere elettorali, il cognome della donna coniugata non deve essere accompagnato da quello del marito

In attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente al nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 CDFUE e 14 CEDU, sia nelle liste sia nelle tessere elettorali le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito.

Corte di cassazione, sezione I civile, 17 febbraio 2026, n. 3534

Comunicazioni elettroniche: la normativa italiana sul calcolo dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali non contrasta col diritto UE

L'art. 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l'art. 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, ottava sezione, 5 marzo 2026

Immigrazione: la normativa italiana che esclude dall'assegno sociale INPS i lavoratori stranieri titolari di un permesso unico i quali siano privi di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti non contrasta col diritto UE

L'art. 12, § 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, § 1, lett. b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 5 marzo 2026

Trasporto aereo: il vettore che decide di attendere i passeggeri di un volo precedente, che non hanno ancora superato i controlli di sicurezza dell'aeroporto per carenza di personale addetto, non è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria

L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che la decisione autonoma del vettore aereo operativo di attendere i passeggeri di un volo che non hanno ancora superato il controllo di sicurezza a causa di una carenza di tale controllo può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale costituita da tale carenza e il ritardo di almeno tre ore all'arrivo di un volo successivo, programmato lo stesso giorno sullo stesso aeromobile, qualora tale decisione costituisca la causa determinante del ritardo.

Tribunale UE, sezione pregiudiziale, 4 marzo 2026

Camere di commercio: è incostituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 17, comma 1-bis, d.l. 215/2023, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 l. 580/1993, concernente l'elezione dei consigli delle CCIAA

È incostituzionale - per violazione dell'art. 77 Cost. - l'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2024, n. 18, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), concernente l'elezione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Corte costituzionale, 5 marzo 2026, n. 23

Accesso ai documenti amministrativi: niente accesso difensivo per la parte di un giudizio civile decaduta dal termine di produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c.

In tema di accesso ai documenti amministrativi, è legittimo il diniego opposto all'istanza ostensiva formulata per esigenze probatorie dalla parte di un giudizio civile pendente, la quale, nell'ambito dello stesso, sia decaduta dalla facoltà di produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c. e non abbia richiesto l'autorizzazione al deposito tardivo o la rimessione in termini, difettando un nesso concreto e attuale di strumentalità necessaria fra gli atti richiesti e dette esigenze [art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)]. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. II, sent. n. 537/2025; sez. V, sent. n. 6978/2023; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 288/2022.

Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio 2026, n. 1143

Appalti pubblici: la proroga tecnica del contratto può essere disposta nei soli casi espressamente previsti dalla legge e prima che scada il termine finale di efficacia del contratto stesso

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, in quanto istituto di carattere eccezionale, e prima della scadenza del termine finale di efficacia del contratto stesso.

Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2026, n. 1116

Finanziamenti pubblici: sulla revoca del contributo per inadempimento del percettore decide il giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la revoca di un finanziamento pubblico disposta in ragione dell'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla fase di erogazione del contributo, successiva a quella di ammissione dello stesso, configurandosi nella specie una posizione giuridica di diritto soggettivo. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 19966/2023 e sent. n. 25211/2015; CdS, sez. II, sent. n. 901/2021; sez. III, sent. n. 1251/2021; sez. VI, sentt. nn. 361/2025 e 353/2021; CGARS, sent. n. 1000/2022; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 395/2018; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 186/2024; TAR Lazio, sez. IV-bis, sent. n. 8693/2025, e sez. V-ter, sent. n. 15487/2023; TAR Marche, sent. n. 175/2020.

TAR Piemonte, sezione I, 20 febbraio 2026, n. 368