Ambiente: l'Adunanza plenaria torna a pronunciarsi sull'obbligo della curatela fallimentare di rimuovere i rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito

In tema di rifiuti: a) ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»), la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l'illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell'imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l'illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all'imprenditore la detenzione dell'area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione; b) l'obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall'imprenditore successivamente fallito su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui, per determinare il soggetto detentore dei rifiuti tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all'inerenza dei rifiuti stessi all'attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all'imprenditore fallito. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 3/2021, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 30 aprile 2026, n. 1

Tutela dei consumatori: la Corte di giustizia chiarisce il regime sanzionatorio delle pratiche commerciali sleali relative alle informazioni sugli alimenti

L'art. 3, § 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97 luglio CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'art. 6, § 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999 ottobre CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008 maggio CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e nella normativa nazionale di attuazione del regolamento n. 1169/2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 30 aprile 2026

Concorrenza: nell'ipotesi di intesa per la vendita di beni a prezzi maggiorati, il danneggiato ha diritto agli interessi da quando ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa dell'accordo collusivo

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 3, § 2, e 22, § 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, letti in combinato disposto con l'art. 101, § 1, TFUE, devono essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento debbano essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, che può anche essere anteriore all'entrata in vigore di tale direttiva, deve applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere un siffatto risarcimento e che sono state proposte dopo l'entrata in vigore della disposizione nazionale in parola o, se tale entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, a tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte dopo la scadenza di tale termine; 2) l'art. 3, § 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l'art. 101, § 1, TFUE, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un'intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale sono dovuti gli interessi è quella in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa della suddetta intesa.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 30 aprile 2026

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 147 c.p. (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 147 c.p., là dove non prevede che, «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di doversi procedere».

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 66

Circolazione stradale: non è incostituzionale l'art. 175, comma 12, d.lgs. 285/1992, là dove stabilisce che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli debbano essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario della strada

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. - dell'art. 175, comma 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), là dove subordina l'attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di polizia.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 65

Procedura penale: non è incostituzionale la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice dell'udienza predibattimentale a giudicare con rito abbreviato un imputato per rissa dopo aver disposto la prosecuzione del giudizio per un coimputato

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, § 1, CEDU e 14, § 1, PIDCP - dell'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 588 c.p. (rissa) il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, c.p.p. (prosecuzione del giudizio).

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 64

Cittadinanza: non è incostituzionale l'art. 3-bis l. 91/1992, sul riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ai discendenti da cittadino italiano nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE - dell'art. 3-bis della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. 28 marzo 2025, n. 36 («Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 2025, n. 74, in tema di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ai discendenti da cittadino italiano nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 63

Tributi: non è incostituzionale l'art. 3, comma 14-septies, d.l. 202/2024, concernente l'affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all'art. 6 CEDU, e secondo, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 14-septies, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2025, n. 15, che reca l'interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 62

Edilizia e urbanistica: è incostituzionale la normativa della Toscana su oneri di urbanizzazione e mutamenti di destinazione d'uso "verticale"

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («governo del territorio») - la normativa della Regione Toscana (l. 51/2025) in materia di oneri di urbanizzazione e di mutamenti di destinazione d'uso "verticale" di immobili.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 61

Appalti pubblici: è incostituzionale la normativa della Toscana che prevede, quale criterio premiale di gara, l'applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la normativa della Regione Toscana (l. 30/2025) la quale stabilisce che nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali sia previsto, quale criterio premiale, il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.

Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 60

Pubblico impiego: niente monetizzazione delle ferie se il loro mancato godimento è imputabile al dipendente

In tema di pubblico impiego: 1) le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto all'indennità sostitutiva spetta solo quando la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile; 2) non ha diritto all'indennità sostitutiva il lavoratore che, pur essendo conscio di aver maturato giorni di licenza ordinaria ancora da fruire e di essere prossimo al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d'età (da lui già domandato), abbia richiesto il collocamento in aspettativa per infermità, rinunciando così a convertire detta licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza (fattispecie riguardante un militare della Guardia di finanza). ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, sez. I, sent. 18 gennaio 2024, causa C-218/22, e sez. X, sent. 20 luglio 2016, causa C-341/15; Corte cost., sent. n. 95/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 192/2024.

Consiglio di Stato, sezione II, 12 aprile 2026, n. 2908

Appalti pubblici: illegittima l'esclusione dell'impresa che non ha indicato separatamente i costi della manodopera, se il modello predisposto dalla stazione appaltante non conteneva alcuno spazio per il loro inserimento

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che nella propria offerta abbia omesso di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza aziendale, ove il modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante fosse privo dello "spazio fisico" necessario per l'inserimento di detti costi. ● V. anche CGUE, nona sezione, sent. 2 maggio 2019, causa C-309/18, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 8 aprile 2026, n. 2808

Concorrenza e mercato: i professionisti non possono applicare né sovrapprezzi né sconti in funzione del mezzo di pagamento prescelto dal consumatore

In tema di concorrenza e mercato, è illecita la condotta del professionista che applichi sovrapprezzi o sconti in funzione del mezzo di pagamento (denaro contante ovvero carta di debito o di credito) prescelto dal consumatore. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 7702/2021, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 3 aprile 2026, n. 2733

Giurisdizione: sul rapporto di lavoro fra l'ente pubblico e il professionista parasubordinato decide il giudice ordinario

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di "parasubordinazione", da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo, pur nell'ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive e istruzioni dall'ente; con la conseguenza che le controversie riguardanti gli atti - aventi natura non autoritativa - che costituiscono, modificano o estinguono tali rapporti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. ● V. anche Cass. civ., sez. un., sent. n. 22207/2022, in questa Rivista.

TAR Abruzzo, Pescara, 14 aprile 2026, n. 190

Enti locali: il consigliere comunale non può impugnare le delibere consiliari, salvo che deduca vizi incidenti sull'effettivo e regolare esercizio delle proprie funzioni

In tema di enti locali, il consigliere comunale non è legittimato a impugnare le deliberazioni consiliari, salvo che deduca vizi incidenti sull'effettivo e regolare esercizio delle proprie funzioni. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Calabria, sez. II, sent. n. 229/2025; TAR Campania, sez. I, sent. n. 3734/2024; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 153/2019; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 752/2024.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 13 aprile 2026, n. 264

Cittadinanza: la residenza decennale dello straniero nel territorio italiano deve risultare dalle certificazioni anagrafiche (anche per la persona senza fissa dimora, che può indicare una "via fittizia")

In tema di cittadinanza: 1) il possesso del requisito della residenza legale dello straniero da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), dev'essere accertato sulla base delle risultanze delle certificazioni anagrafiche; 2) l'iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri dell'anagrafe della popolazione residente è obbligatoria e, pur qualora avvenga mediante l'indicazione di una "via fittizia", è idonea a soddisfare il predetto requisito della legalità della residenza. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 28/2025 (per la quale, invece, la nozione di residenza legale va intesa come «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», giusta l'art. 43, comma 2, c.c., sicché la relativa prova può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico); TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 923/2025; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1/2026.

TAR Lazio, sezione V-bis, 10 aprile 2026, n. 6471

Tutela del paesaggio: il parere paesaggistico negativo della soprintendenza può (ma non deve necessariamente) essere impugnato in via immediata e diretta

Il parere paesaggistico negativo reso dalla soprintendenza, pur configurando un atto endoprocedimentale, ha natura sostanzialmente decisoria e, come tale, può essere impugnato in via immediata e diretta dal suo destinatario; e tuttavia ciò non comporta che la sua conoscenza ne imponga, a pena di decadenza, l'immediata impugnazione. ● V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 1865/2025, in questa Rivista.

TAR Puglia, Lecce, sezione I, 9 aprile 2026, n. 572

Procedura penale: non sono incostituzionali gli artt. 409 e 410 c.p.p., là dove non prevedono alcuna responsabilità del querelante opponente per le spese sostenute e i danni subiti dall'indagato

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 409 e 410 c.p.p., là dove non prevedono alcuna forma di "ristoro" per l'indagato che si sia costituito, col patrocinio obbligatorio del difensore, nell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, pur quando l'iniziativa del querelante sia stata coltivata con colpa grave.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 59

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 554-ter c.p.p., là dove non attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di assumere prove di evidente decisività ai fini del non luogo a procedere

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, CEDU - dell'art. 554-ter c.p.p., introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove non attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 58

Ambiente: è incostituzionale la normativa del Piemonte su deflusso ecologico e aree naturali protette

È incostituzionale - per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la normativa della Regione Piemonte (l. 9/2025) in materia di deflusso ecologico e di aree naturali protette.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 57