Sanità: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», la normativa della Sicilia sul «personale non obiettore di coscienza» delle aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza nelle UOC di ginecologia e ostetricia

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché all'art. 17 della l.c. 26 febbraio 1948, n. 2 («Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455») - della normativa della Regione siciliana (l. 23/2025) in tema di «personale non obiettore di coscienza» delle aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza nelle unità operative complesse (UOC) di ginecologia e ostetricia delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 42

Camere di commercio: non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost. - dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della l. 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 («Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), là dove si è prevista la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 41

Immigrazione: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità sollevate dalla Cassazione sul trattenimento in un CPR del richiedente asilo (ma la Consulta sollecita il legislatore «a rivedere la disciplina in materia»)

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 5 CEDU, 3 DUDU e 9 PIDCP, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»), introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. 28 marzo 2025, n. 37 («Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 2025, n. 75, in tema di trattenimento in un centro per il rimpatrio (CPR) dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 40

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale l'art. 23-quater, comma 2, d.l. 137/2020, là dove priva la Corte dei conti della cognizione delle controversie relative all'inserimento delle amministrazioni pubbliche nell'elenco ISTAT

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. («per manifesto difetto di razionalità intrinseca della norma censurata») - l'art. 23-quater, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 («Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, là dove priva la Corte dei conti della cognizione delle controversie relative all'inserimento delle amministrazioni pubbliche nell'elenco dell'ISTAT (da segnalare che la sentenza dichiara ammissibile la costituzione in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti). ● V. anche CGUE, prima sezione, sent. 13 luglio 2023, cause riunite C-363/21 e C-364/21, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 39

Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze concernenti la debenza del contributo per il funzionamento delle autorità amministrative indipendenti è dimidiato

Ai sensi dell'art. 119 c.p.a., il termine per proporre appello avverso le sentenze aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, esclusi quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti, è dimidiato rispetto a quello previsto per il rito ordinario, anche nell'ipotesi in cui si controverta della debenza del contributo per il funzionamento di tali organi.

Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2026, n. 1602

Edilizia e urbanistica: l'installazione di una vetrata scorrevole sull'unico lato aperto di una pergotenda richiede il permesso di costruire

In tema di edilizia e urbanistica: 1) per valutare il carattere abusivo di un'opera edilizia, occorre porla in relazione col contesto immobiliare in cui s'inserisce, in modo da apprezzarne l'impatto complessivo sul territorio; 2) l'installazione di una vetrata scorrevole sull'unico lato aperto di una pergotenda richiede il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento che comporta la creazione di una nuova volumetria.

Consiglio di Stato, sezione II, 25 febbraio 2026, n. 1526

Agricoltura: la normativa italiana secondo cui, in caso di consegna di latte a un acquirente non riconosciuto, la totalità del latte consegnato è assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore non contrasta col diritto UE

L'art. 24, § 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che stabilisce, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale misura. Le modalità di adozione di una tale misura sanzionatoria nonché le modalità che consentono al produttore di impugnarla in giudizio devono tuttavia soddisfare i requisiti derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall'art. 47 CDFUE (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, sesta sezione, 26 marzo 2026

Marchi: il marchio di un'impresa il quale reca un numero che evoca un'eredità storica fittizia può essere considerato ingannevole per il pubblico

L'art. 3, § 1, lett. g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 26 marzo 2026

Giurisdizione: sulla "revoca" della concessione di un impianto sportivo per inadempimento della società concessionaria decide il giudice ordinario

In tema di concessioni pubbliche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie il cui petitum sostanziale sia costituito dall'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito del rapporto concessorio, stanteché tali questioni non richiedono lo svolgimento di alcun sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere pubblico (fattispecie riguardante la "revoca" della concessione di un impianto sportivo per inadempimento degli obblighi gravanti sulla società concessionaria). ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 1518/2023, in questa Rivista.

TAR Toscana, sezione I, 9 marzo 2026, n. 485

Giurisdizione: sull'allontanamento dei cittadini degli altri Stati UE o dei loro familiari disposto dal prefetto ex artt. 20 e 21 d.lgs. 30/2007 decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, disposto dal prefetto ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»). ● V. anche TAR Marche, sent. n. 317/2023, in questa Rivista.

TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 2026, n. 113

Appalti pubblici: l'obbligo di iscrizione alla white list vale solo per l'impresa chiamata a svolgere una delle attività "sensibili" tassativamente elencate dall'art. 1, comma 53, l. 190/2012, anche nel caso di RTI o avvalimento tecnico-operativo

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il possesso del requisito dell'iscrizione alla white list s'impone, anche nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento tecnico-operativo, esclusivamente agli operatori economici chiamati a svolgere attività riconducibili a quelle «definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa» dall'art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), la cui elencazione deve ritenersi tassativa.

TAR Campania, sezione I, 6 marzo 2026, n. 1608

Elezioni: se non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, le irregolarità e inesattezze della procedura non ne comportano l'annullamento

In tema di elezioni: a) costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, tutti i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale; b) in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, dovendo prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale; c) precipitato di tali principi è quello della "prova di resistenza", che in materia elettorale - nel contemperamento tra l'esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale - non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determini alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza; d) il fenomeno della "scheda ballerina" postula la presenza non solo di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile il ricorrere di tale ipotesi nel caso di specie. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sentt. nn. 6959/2024, 5557/2024, 9407/2023, 6668/2022 e 6906/2021; CGARS, sent. n. 403/2020; TAR Abruzzo, sent. n. 444/2023; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 11537/2017; TAR Lazio, Latina, sent. n. 657/2022.

TAR Basilicata, 5 marzo 2026, n. 97

Accesso ai documenti amministrativi: chi ha subito un'ispezione o un controllo a seguito di denunce, esposti o segnalazioni non ha diritto di ottenerne l'ostensione, salvo che sussistano particolari esigenze difensive

In tema di accesso ai documenti amministrativi, il soggetto che abbia subito un'ispezione o un controllo a seguito di denunce, esposti o segnalazioni non ha diritto di ottenerne l'ostensione, salvo che dimostri la sussistenza di particolari esigenze difensive. ● V. anche, in questa Rivista, con orientamenti diversi: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. IV, sentt. nn. 8651/2024, 1450/2022 e 3128/2018; sez. VI, sent. n. 1199/2026; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 898/2017.

TAR Abruzzo, 4 marzo 2026, n. 122

Diritto UE: un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare il proprio rifiuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia

L'art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell'art. 47, secondo comma, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all'obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).

Corte di giustizia UE, grande sezione, 24 marzo 2026

Edilizia e urbanistica: legittimo il no del Comune all'esercizio di un'attività commerciale se i locali in cui è svolta sono abusivi

È legittimo il provvedimento comunale che nega l'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale a motivo della irregolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui tale attività è svolta.

CGA Regione Siciliana, 4 marzo 2026, n. 148

Diritto penale: la riforma della prescrizione del reato introdotta dalla l. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi tra l'entrata in vigore della stessa (3 agosto 2017) e quella della l. 3/2019 (1° gennaio 2020)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. a), della l. 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), concernenti l'applicabilità ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020 delle modifiche introdotte dalla predetta l. 134/2021 alla disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, c.p.

Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 38

Previdenza: non è incostituzionale l'art. 6, comma 1, d.l. 201/2011, concernente l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, là dove non annovera, fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l'immediata operatività dell'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata, l'ipotesi dei procedimenti volti al riconoscimento di tale trattamento, per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 37

Fisco: un'importante pronuncia delle Sezioni unite in tema di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 197/2022 ("rottamazione quater")

In tema di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025») - c.d. rottamazione quater: 1) in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84 («Disposizioni urgenti in materia fiscale»), convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2025, n. 108, "ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata"; 2) la procedura di definizione agevolata può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; 3) nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2026, n. 5889

Contratti: l'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione e, quindi, la modifica del regolamento contrattuale è privo di rilevanza

In tema di contratti, l'errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne che entrano in gioco esclusivamente nella veste di elementi soggettivi circa la convenienza del negozio; sicché non può attribuirsi rilevanza all'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione e, quindi, la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.

Corte di cassazione, sezione I civile, 1° marzo 2026, n. 4566

Elezioni: non è incostituzionale la legge della Campania la quale impone al sindaco che vuole candidarsi a presidente della Regione o consigliere regionale di dimettersi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, della l.r. Campania 29 maggio 2025, n. 6 [«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)»], là dove prevede che il sindaco il quale voglia candidarsi alla carica di presidente della Regione o di consigliere regionale deve rassegnare le dimissioni almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 36