Diritto penale: la riforma della prescrizione del reato introdotta dalla l. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi tra l'entrata in vigore della stessa (3 agosto 2017) e quella della l. 3/2019 (1° gennaio 2020)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. a), della l. 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), concernenti l'applicabilità ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020 delle modifiche introdotte dalla predetta l. 134/2021 alla disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, c.p.
Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 38
Previdenza: non è incostituzionale l'art. 6, comma 1, d.l. 201/2011, concernente l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, là dove non annovera, fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l'immediata operatività dell'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata, l'ipotesi dei procedimenti volti al riconoscimento di tale trattamento, per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 37
Fisco: un'importante pronuncia delle Sezioni unite in tema di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 197/2022 ("rottamazione quater")
In tema di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025») - c.d. rottamazione quater: 1) in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84 («Disposizioni urgenti in materia fiscale»), convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2025, n. 108, "ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata"; 2) la procedura di definizione agevolata può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; 3) nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2026, n. 5889
Contratti: l'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione e, quindi, la modifica del regolamento contrattuale è privo di rilevanza
In tema di contratti, l'errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne che entrano in gioco esclusivamente nella veste di elementi soggettivi circa la convenienza del negozio; sicché non può attribuirsi rilevanza all'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione e, quindi, la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.
Corte di cassazione, sezione I civile, 1° marzo 2026, n. 4566
Elezioni: non è incostituzionale la legge della Campania la quale impone al sindaco che vuole candidarsi a presidente della Regione o consigliere regionale di dimettersi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, della l.r. Campania 29 maggio 2025, n. 6 [«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)»], là dove prevede che il sindaco il quale voglia candidarsi alla carica di presidente della Regione o di consigliere regionale deve rassegnare le dimissioni almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale.
Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 36
Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, là dove punisce con la reclusione da due a sei anni l'indebita percezione del reddito di cittadinanza
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, là dove punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza», rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 35
Diritto penale: non è incostituzionale il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 1, n. 8), l. 75/1958 per il delitto di favoreggiamento della prostituzione
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, n. 8), della l. 20 febbraio 1958, n. 75 («Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»), in tema di trattamento sanzionatorio del delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 34
Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 20, commi 1, primo periodo, e 2, l. 110/1975, là dove impone al detentore comune di armi o esplosivi l'obbligo di custodirli «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica»
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - del combinato disposto dell'art. 20, commi 1, primo periodo, e 2, della l. 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), là dove punisce con una contravvenzione il soggetto - diverso da quello che esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi - che non osserva l'obbligo di assicurare la custodia di tali oggetti «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica».
Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 33
Trattamento dei dati personali: una prima richiesta di accesso ai propri dati personali può essere respinta perché «eccessiva» se è stata presentata al solo scopo di creare artificiosamente le condizioni per ottenere un risarcimento ai sensi del RGPD
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 12, § 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto art. 12, § 5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo; 2) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che: a) esso conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'art. 15, § 1, di tale regolamento; b) il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 19 marzo 2026
Trattamento dei dati personali: le autorità di polizia possono raccogliere i dati biometrici di persone sospettate di aver commesso o tentato di commettere un reato solo quando è strettamente necessario
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con gli artt. 4, § 1, lett. da a) a c), e 8 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico; 2) l'art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 4, nonché con l'art. 54 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale art. 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato; 3) l'art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 1, lett. da a) a c), nonché con l'art. 8 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 49, § 3, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto art. 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, grande sezione, sent. 30 gennaio 2024, causa C-118/22; quinta sezione, sentt. 20 novembre 2025, causa C 57/23, e 26 gennaio 2023, causa C-205/21.
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 19 marzo 2026
Diritto penale: è incostituzionale l'art. 164, comma 2, n. 1), c.p., là dove preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per cui è intervenuta la riabilitazione
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 164, comma 2, n. 1), c.p., là dove preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.
Corte costituzionale, 19 marzo 2026, n. 32
Accesso ai documenti amministrativi: il no all'istanza ostensiva formulata per finalità difensive dalla parte di un giudizio civile non può essere motivato col fatto che i documenti richiesti sono accessibili nell'ambito di quel giudizio
In tema di accesso ai documenti amministrativi, il diniego opposto all'istanza ostensiva formulata per finalità difensive dalla parte di un giudizio civile pendente non può essere motivato col fatto che i documenti richiesti sono accessibili nell'ambito di quel giudizio.
TAR Emilia-Romagna, sezione II, 3 marzo 2026, n. 401
Pubblico impiego: sul diniego di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il diniego di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»), trattandosi di atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo.
TAR Friuli-Venezia Giulia, 2 marzo 2026, n. 73
Cittadinanza: sul diniego di naturalizzazione per matrimonio decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non rientrando la materia fra quelle di giurisdizione esclusiva. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 16659 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sentt. nn. 15/2026 e 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.
TAR Lazio, sezione V-bis, 27 febbraio 2026, n. 3663
Lavoro: un'associazione cattolica che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte non può licenziare una dipendente solo perché questa ha abbandonato la Chiesa cattolica
L'art. 4, §§ 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli artt. 10, § 1, e 21, § 1, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un'organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l'abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa, qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica di detta organizzazione.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 marzo 2026
Cooperazione giudiziaria penale: la Corte di giustizia interpreta per la prima volta le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, §§ 1 e 4, nonché l'art. 2, punto 2 e punto 3, lett. a) e d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione; 2) l'art. 19, § 1, lett. h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'art. 1, § 2, di tale regolamento e alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'art. 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest'ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 marzo 2026
Ordinamento penitenziario: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità degli artt. 33, 39 e 40 l. 354/1975, concernenti l'isolamento disciplinare del detenuto, sollevate dal Tribunale di Firenze
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost. - degli artt. 33, comma 1, lett. b), 39, comma 1, n. 5), e 40 della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), in tema di isolamento disciplinare del detenuto.
Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 31
Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 168-bis, comma 4, c.p., il quale prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 2, CEDU - dell'art. 168-bis, comma 4, c.p., il quale prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30
Processo amministrativo: il giudice non è tenuto (di regola) a disporre la riunione di ricorsi connessi (art. 70 c.p.a.)
Nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi oggettivamente o soggettivamente connessi costituisce una scelta facoltativa e discrezionale del giudice (art. 70 c.p.a.); sicché il relativo provvedimento riveste carattere meramente ordinatorio, è privo di valenza decisoria, non necessita di motivazione ed è insindacabile in sede di gravame, salvo che la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice, oppure che questo sia incorso in un palese arbitrio, come quando il rapporto di pregiudizialità tra le cause connesse è così stretto da non consentirgli di decidere i ricorsi separatamente. ● V. anche TAR Lazio, Latina, sent. n. 461/2021, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione II, 23 febbraio 2026, n. 1418
Appalti pubblici: l'operatore economico che si è limitato a prestare garanzia provvisoria in favore di un concorrente non può impugnarne l'esclusione dalla gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che si sia limitato a prestare garanzia provvisoria ex art. 106 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), in favore di un concorrente non è legittimato a impugnarne l'esclusione dalla gara (con conseguente escussione di detta garanzia), non essendo titolare di una posizione giuridica differenziata nei confronti della stazione appaltante.
Consiglio di Stato, sezione IV, 20 febbraio 2026, n. 1379