Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-bis
Sentenza 2 luglio 2025, n. 12995
Presidente: Francavilla - Estensore: Corbi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso non notificato e depositato in data 8 aprile 2023, Massimo F. ha adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir - accertata l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1370 del 22 luglio 2010 di Roma Capitale, perché incompatibile con la determinazione dirigenziale n. 200 prot. 3102/2003 dalla stessa adottata - condannare parte resistente al risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente e da essa quantificati in euro 70.000,00.
A sostegno del ricorso, Massimo F. ha allegato quanto segue:
- nell'anno 2010, esso si sarebbe interessato all'acquisto dell'azienda di Armando L., avente a oggetto l'attività di vendita e somministrazione di alimenti presso il relativo chiosco sito a Roma in via Prenestina n. 106, cui ineriva la seguente documentazione: a) autorizzazione n. 6/42 del 27 agosto 1999 per l'esercizio dell'attività di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" rilasciata dal Comune di Roma; b) autorizzazione n. 6/0 del 5 novembre 1998 per l'esercizio dell'attività di "commercio su aree pubbliche" rilasciata dal Comune di Roma; c) determinazione dirigenziale n. 2698 del 17 dicembre 2007 per la conversione, ai sensi del disposto della l.r. 21/2006, art. 25, comma 2, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"; d) d.i.a. settore alimentare Comune di Roma, protocollo 25007 del 13 maggio 2008; e) concessione demaniale permanente di metri lineari 1,90 x 6,20 ed ulteriori metri quadrati 12,00 (metri lineari 6,00 x 2,00) per ampliamento chiosco, giusta determinazione dirigenziale n. 003013 del 9 dicembre 1999; f) concessione di aree e spazi pubblici in riduzione del canone per l'area di mq 230 sita a Roma, via Prenestina n. 106 retrostante il chiosco di proprietà di Armando L., con posizionamento di tavoli e sedie su soli mq 68, giusta convenzione protocollo n. 30503 del 30 giugno 2004;
- il ricorrente, dopo aver asseritamente verificato la regolarità della documentazione amministrativa di cui si è detto, avrebbe, in data 2 febbraio 2010, stipulato, presso lo studio del notaio, dott. Tommaso Belli, il contratto di cessione d'azienda;
- in data 27 aprile 2010, Roma Capitale avrebbe adottato la determinazione dirigenziale n. 756, con la quale avrebbe autorizzato il ricorrente allo svolgimento dell'attività in precedenza svolta dal L.;
- in data 22 luglio 2010, Roma Capitale, in accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2010, avrebbe volturato, con la determinazione dirigenziale n. 1370, la concessione demaniale dell'area sita a Roma, via Prenestina (fronte civico 106) con chiosco fisso adibito alla vendita del settore alimentare delle dimensioni di m 7,00 x 8,90 comprensiva degli aggetti laterali per una superficie di mq 62,30; e ciò sulla base del verbale dei Vigili urbani dell'11 maggio 2010 che avrebbe attestato che "nulla è variato rispetto alla precedente concessione";
- nel mese di maggio 2011, il ricorrente avrebbe appreso, all'esito di un'interlocuzione informale con gli uffici, che Roma Capitale, in data 6 febbraio 2003, avrebbe notificato ad Armando L., la determinazione dirigenziale n. 200 prot. 3102/2003 di demolizione delle opere abusive su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, relativa al descritto chiosco, stante il carattere asseritamente abusivo dello stesso;
- in data 20 marzo 2017, Roma Capitale avrebbe notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande sito a Roma, via Prenestina 106;
- alla luce di quanto precede, il ricorrente, mediante atto di citazione notificato in data 17 aprile 2018, avrebbe convenuto in giudizio Roma Capitale dinanzi al Tribunale ordinario di Roma al fine di sentir "accertare e dichiarare la illegittimità degli atti e dei comportamenti adottati dalla Pubblica amministrazione di Roma Capitale nella vicenda esposta in premessa e voglia condannare Roma Capitale in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento del danno" dallo stesso patito e pari a euro 70.000,00;
- con sentenza n. 569 del 12 gennaio 2023, il Tribunale di Roma avrebbe declinato la propria giurisdizione in favore dell'intestato Tribunale;
- il ricorrente avrebbe provveduto a riassumere il giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per l'accertamento dell'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1370, con cui Roma capitale, in data 22 luglio 2010, avrebbe volturato in favore del ricorrente la concessione demaniale dell'area sita a Roma, via Prenestina (fronte civico 106) con chiosco fisso adibito alla vendita del settore alimentare delle dimensioni di cui si è detto, perché "emessa in contrasto ed incompatibile" con la determinazione dirigenziale n. 200 prot. 3102/2003 del 6 febbraio 2003, avente a oggetto l'ordine di demolizione del chiosco de quo perché abusivo; di qui la richiesta di condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e pari a euro 70.000,00.
2. In data 18 aprile 2023, Roma Capitale si è costituita in giudizio, mediante il deposito di una memoria di stile e, con la memoria depositata in data 15 maggio 2025, ha insistito nel rigetto del ricorso.
3. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025, il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 59, comma 2, l. 69/2009, rubricato "decisione delle questioni di giurisdizione", "se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile".
Leggendo tale norma in combinato disposto con gli artt. 40 e 41 c.p.a., si ricava che la riproposizione dinanzi al Giudice amministrativo della causa originariamente incardinata dinanzi al Giudice ordinario postuli la notificazione del ricorso, entro il termine di tre mesi di cui all'art. 59, comma 2, l. 69/2009 e di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. In difetto di tale adempimento, il ricorso è inammissibile, in quanto il giudizio da riassumere non risulta validamente incardinato e quindi idoneo a instaurare il conseguente rapporto processuale.
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che parte ricorrente, a fronte della sentenza n. 569 del 12 gennaio 2023 - con cui il Tribunale di Roma ha declinato la propria giurisdizione in favore dell'intestato Tribunale -, si è limitata a depositare il ricorso in data 8 aprile 2023, omettendo di notificarlo a parte resistente.
Di qui l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Del resto, parte ricorrente, avvisata in udienza in ordine alla prospettata questione pregiudiziale di rito, nulla ha controdedotto.
Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione II-bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.