Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione II
Sentenza 1° giugno 2023, n. 838
Presidente: Adamo - Estensore: Testini
FATTO E DIRITTO
1. Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge, in via principale, avverso la risoluzione del contratto di affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati concluso con il reparto logistico-amministrativo Puglia della Guardia di Finanza, disposta dall'Amministrazione in data 13 giugno 2019, ai sensi dell'art. 9 dell'obbligazione n. 38 del 2016, per mancata ricostituzione della cauzione precedentemente escussa.
La parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della risoluzione, deducendo l'inesistenza e la non imputabilità degli inadempimenti segnalati dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto, i quali avevano portato all'escussione della cauzione non più ricostituita.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione a favore del G.O.; nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, invocandone la reiezione.
L'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 310 del 26 luglio 2019.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2022.
2. Come già paventato in sede cautelate, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, infatti, la controversia rientra nel perimetro di cognizione del G.O. in quanto attiene alla fase esecutiva di un contratto di appalto di servizi, nella quale vengono in luce esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, che possono trovare tutela, in assenza di fattispecie di giurisdizione esclusiva, unicamente dinanzi al giudice ordinario.
Come è noto, infatti, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successive all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di sindacare finanche sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 28053 del 2 novembre 2018). E siffatta regola di riparto riguarda sia gli appalti sia le concessioni di servizi.
Peraltro, contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, la fattispecie in esame non può essere qualificata alla stregua di rapporto concessorio di servizio pubblico in quanto difettano tutti i presupposti tipici dell'atto di concessione, come osservato dall'Avvocatura dello Stato.
Manca il requisito del trasferimento dall'Amministrazione alla società appaltatrice della gestione di un servizio di pertinenza della prima essendo evidente che la Guardia di Finanza non eserciti un servizio di somministrazione di cibo e bevande.
Manca, peraltro, finanche un rapporto di concessione di beni con riguardo allo spazio occupato dai distributori, essendo previsto nel contratto che, per gli immobili demaniali, l'impresa si sarebbe dovuta far carico di sottoscrivere apposito atto di concessione di tale spazio con l'Agenzia del demanio (titolare dello stesso), impegnandosi poi a corrispondere direttamente nei confronti della medesima il relativo canone di concessione e per gli immobili non demaniali (per i quali l'Amministrazione non poteva di certo concedere alcunché, ma solo sublocare lo spazio) l'impresa avrebbe corrisposto un canone direttamente nei confronti dell'Amministrazione.
3. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, il giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 della predetta disposizione.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate inter partes in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.