Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 20 aprile 2026, n. 3069
Presidente: Lamberti - Estensore: Carrano
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, notificato in data 8 marzo 2024, la società STheP s.r.l. ha impugnato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale (determinazione n. 217 del 12 gennaio 2024) relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato Pavone, con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, di potenza complessiva pari a 30 MW, sito nel Comune di Gravina in Puglia, oltre ad impugnare gli atti presupposti e conseguenti, nonché, nei limiti di interesse, il piano paesaggistico territoriale regionale (d.g.r. n. 176 del 2015).
2. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso irricevibile.
2.1. In particolare, il primo giudice, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla Regione, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente la determinazione assunta dall'autorità procedente all'esito della riunione del 27 novembre 2023 nell'ordinario termine di 60 giorni a pena di decadenza, mentre nella specie il ricorso è stato notificato solamente in data 8 marzo 2024.
2.2. Sul punto, il primo giudice ha statuito che "Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, infatti, è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, ma non nel procedimento di PAUR, disciplinato dal su indicato art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006. Né rileva la circostanza che il verbale conclusivo della conferenza sia stato comunicato contestualmente al provvedimento impugnato visto che la ricorrente ha partecipato alla predetta riunione conclusiva e pertanto ne conosceva perfettamente il contenuto" (pag. 5 della sentenza impugnata).
3. Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
3.1. Con il primo motivo di appello (pag. 5-13), ha dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato il verbale della seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023 alla stregua di una determinazione conclusiva di conferenza di servizi, la quale sarebbe invece costituita dalla stessa determina n. 271 del 12 gennaio 2024.
In subordine, ha comunque dedotto che, anche a voler riconoscere al suddetto verbale una efficacia immediatamente lesiva, in ogni caso i termini per l'impugnazione dovrebbero decorrere dal momento della notificazione del provvedimento lesivo, nella specie avvenuta in data 15 gennaio 2024.
In secondo luogo, ha contestato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto sufficiente ai fini del decorso del termine per impugnare la mera partecipazione alla riunione della conferenza di servizi.
In terzo luogo, ha aggiunto che l'art. 27-bis cod. ambiente non muterebbe la natura giuridica del verbale quale atto endo-procedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, bensì attribuirebbe natura di PAUR alla determinazione di conclusione della Conferenza e, nel caso di specie, il verbale del 27 novembre 2023 non rappresenterebbe la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, essendo tale qualificazione espressamente attribuita alla successiva determina n. 217 del 2024.
Infine, ha evidenziato che la determinazione motivata potrebbe in astratto assumere valenza di atto impugnabile solo in caso di conclusione favorevole (e non in caso di rigetto dell'istanza come nel caso di specie).
3.2. Con il secondo motivo di appello (pag. 13-39), ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
4. Con apposite memorie, si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è fondato.
7. L'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente stabilisce che la "determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto".
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è costituita dalla determina n. 271 del 12 gennaio 2024 e non già dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023.
Infatti, dal punto di vista formale, è la stessa amministrazione che qualifica la determina n. 271 del 2024 come determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, mentre, dal punto di vista sostanziale, è solo tale determina che contiene le motivazioni del diniego al rilascio dei titoli richiesti e, pertanto, solo tale atto può essere qualificato come "determinazione motivata" ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente.
Il verbale della seduta del 27 novembre 2023, invece, si limita a riassumere i contributi degli enti e le osservazioni dei tecnici della società.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che tale verbale è stato notificato solo unitamente alla determina n. 271 del 2024 in data 15 gennaio 2024, per cui anche a voler qualificare il verbale alla stregua di una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, il termine sarebbe dovuto decorrere comunque da tale data (con conseguente tempestività del ricorso di primo grado, notificato in data 8 marzo 2024), non potendo sostenersi che la società avrebbe dovuto impugnare un provvedimento reso in forma "orale" nella seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023.
Pertanto, la declaratoria di irricevibilità deve ritenersi frutto di un palese errore da parte del primo giudice che, unitamente al conseguente, omesso esame della totalità dei motivi di ricorso, deve ritenersi idoneo a configurare una fattispecie di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105 c.p.a., come interpretato dall'Adunanza plenaria 20 novembre 2024, n. 16, secondo cui "l'art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente".
Ne consegue, quindi, la rimessione della causa al primo giudice, dovendo farsi applicazione del suddetto principio di diritto espresso da Ad. plen. n. 16 del 2024 in tema di inammissibilità, poi ribadito da Ad. plen. n. 10 del 2025 in tema di improcedibilità, anche alla fattispecie in esame, relativa ad una erronea declaratoria di irricevibilità (cfr. C.d.S., Sez. III, 21 marzo 2025, n. 2340), alla luce della eadem ratio esegetico-sistematica.
8. In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto e deve essere disposto:
- l'annullamento della sentenza impugnata;
- la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
9. Le spese di lite per il doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione del recente mutamento di giurisprudenza espresso dalle citate pronunce dell'Adunanza plenaria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e:
- annulla la sentenza impugnata;
- dispone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
Compensa le spese del doppio grado di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. II, sent. n. 409/2025.