Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 22 marzo 2021, n. 140

Presidente: Realfonzo - Estensore: Giardino

FATTO E DIRITTO

1. Con il gravame in decisione C. Raffaele, titolare dell'omonima ditta individuale, insorge per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla istanza dal medesimo presentata in data 2 marzo 2020 tesa alla sottoscrizione del contratto di appalto con il Comune di L'Aquila.

Chiede, quindi, l'accertamento dell'obbligo del Comune intimato di provvedere in merito, mediante l'adozione di un provvedimento espresso in riferimento all'affidamento dei lavori di manutenzione finalizzata al ripristino della funzionalità degli alloggi della piastra n. 3 dell'insediamento del progetto CASE di Arischia, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.

Deduce in punto di fatto che, previa partecipazione alla gara indetta dal Comune dell'Aquila, con determinazione n. 692 del 1° marzo 2019, otteneva l'affidamento dei lavori di manutenzione finalizzata al ripristino della funzionalità degli alloggi della piastra n. 3 dell'insediamento del progetto CASE di Arischia.

Procedeva, quindi, su richiesta della stazione appaltante, alla trasmissione della documentazione amministrativa atta a dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché di quella propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Tuttavia ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti e diffide, l'Amministrazione non ha proceduto a convocare l'impresa per la stipulazione del contratto di appalto.

Il ricorrente chiede, quindi, l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune, nonché l'accertamento del conseguente obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato opponendone l'irricevibilità, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 10 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Come sopra esposto, il gravame ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo della intimata amministrazione di provvedere sulla diffida finalizzata ad ottenere la stipula del contratto di appalto conseguente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del ricorrente dei lavori di cui innanzi.

Per costante giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di poter aderire, la posizione del privato aggiudicatario in ordine alla stipulazione del contratto di appalto può qualificarsi come di interesse legittimo, con la conseguenza che l'impresa può esperire l'azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di ottenere la declaratoria dell'obbligo di provvedere per la stazione appaltante.

Ciò in quanto le controversie concernenti la legittimità di atti o comportamenti afferenti a procedure di evidenza pubblica assunti non solo prima dell'aggiudicazione, ma anche nel successivo spazio temporale compreso tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto rientrano nella giurisdizione amministrativa perché attengono all'esercizio di potestà amministrativa sottoposto a norme di carattere pubblicistico, a fronte del quale la posizione giuridica dell'interessato ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo in quanto la stazione appaltante, sia pure intervenuta l'aggiudicazione, conserva sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 luglio 2018, n. 4563).

Ancora più recentemente è stato affermato che la mancata stipulazione del contratto entro sei mesi dall'aggiudicazione della gara d'appalto integra un illegittimo silenzio-inadempimento da parte della stazione appaltante, per la quale va dichiarato l'obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 luglio 2020, n. 1276).

3. Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione versata in atti, risulta che l'amministrazione intimata, con diffida in data 2 marzo 2020, è stata invitata a concludere la fase amministrativa finalizzata alla formalizzazione del contratto ma che a detta istanza ad oggi non abbia dato alcun riscontro.

Pertanto, nel caso di specie, il silenzio ha assunto contenuti di illegittimità, rispetto ai quali va dichiarato l'obbligo del Comune dell'Aquila di concludere il procedimento con una determinazione espressa nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, avvertendosi che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Ente inadempiente.

Resta impregiudicato, residuando margini per l'esercizio di poteri discrezionali, il potere dell'amministrazione di valutare nel merito della fondatezza della pretesa (alla stipula del contratto), anche - ove ve ne siano - in ragione di eventuali sopravvenienze non portate a conoscenza di questo Tribunale.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste esclusivamente a carico del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune dell'Aquila di provvedere sulla istanza finalizzata ad ottenere la stipula del contratto di appalto con l'effettiva definizione del procedimento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, avvertendosi che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Ente inadempiente.

Condanna il Comune dell'Aquila al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, oltre ad accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.