Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 5 marzo 2026, n. 11601

Presidente: Pellegrino - Estensore: Nicastro

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale Immacolata G. era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 c.p.), aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con Renato B. e con Maria N.) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a.

2. Avverso l'indicata sentenza del 25 giugno 2025 della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Raffaele Pucci, Immacolata G., affidato a due motivi.

2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento all'art. 195 dello stesso codice, e in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 192 e 195 dello stesso codice, e riguarda l'affermazione di responsabilità per il suddetto reato di cui al capo f).

Immacolata G. premette che tale affermazione di responsabilità sarebbe stata basata sull'unico elemento probatorio costituito dalla dichiarazione di disconoscimento del sinistro - peraltro, non di quello di cui al capo f) ma di quello cui al capo b) - che era stata rilasciata da Elvis N.I., figlio di Tanta Ba., proprietaria dell'autocarro che avrebbe cagionato l'incidente stradale, a Mauro Br., investigatore incaricato da Allianz s.p.a., il quale N.I. aveva dichiarato di essere l'unico utilizzatore del suddetto autocarro e aveva, appunto, disconosciuto il sinistro che avrebbe visto coinvolto lo stesso autocarro e nel quale la G. avrebbe riportato lesioni personali.

Ciò premesso, la ricorrente deduce anzitutto che la propria difesa aveva chiesto che, con riguardo a quanto era stato riferito dal testimone Mauro Br., a norma dell'art. 195 c.p.p., fossero chiamati a deporre sia Elvis N.I. sia sua madre Tanta Ba.

La G. precisa che il N.I. era uno dei testimoni di cui il pubblico ministero aveva chiesto l'esame, che i propri difensori, con riguardo a quanto aveva riferito il testimone Mauro Br., avevano richiesto, nel corso delle udienze del 25 gennaio 2023 e del 22 marzo 2023 davanti al Tribunale di Trieste, che fosse sentito il N.I. ai sensi dell'art. 195 c.p.p., che «stante una irreperibilità di fatto, per mancata consegna della notifica e senza alcun accertamento ulteriore», il pubblico ministero, nonostante il dissenso dei difensori, rinunciava alla testimonianza del N.I., con la conseguente acquisizione, nel corso dell'udienza del 22 marzo 2023, della menzionata dichiarazione dello stesso N.I. di disconoscimento del sinistro.

La G. afferma pertanto che «il contributo conoscitivo offerto dal Br. nella parte in cui riferisce le dichiarazioni del Nica che, a sua volta, riporta le dichiarazioni della madre, non sia utilizzabile, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., in assenza di una loro escussione dibattimentale», con la conseguente insufficienza degli elementi probatori a fondare il giudizio di responsabilità.

In secondo luogo, la G. deduce che l'elemento di prova costituito dalla menzionata dichiarazione del N.I., oltre a non essere entrato correttamente nel processo, atteso che sarebbe stato necessario esaminare in dibattimento sia lo stesso N.I. sia sua madre Tanta Ba. sia il conducente dell'autocarro Remus Florin C., non sarebbe neppure «rassicurante».

La ricorrente rappresenta che l'investigatore Mauro Br. era stato l'unico testimone escusso nel dibattimento, il quale, non essendo riuscito a escutere né la proprietaria (Tanta Ba.) né il conducente (Remus Florin C.) dell'autocarro, si era limitato a raccogliere la menzionata dichiarazione sottoscritta del «sedicente» figlio della proprietaria, appunto Elvis N.I., appena diciottenne al momento del sinistro (essendo nato il 4 gennaio 1998 ed essendo il sinistro del 9 dicembre 2016). Questi, «pur non avendo alcun rapporto formale con l'autocarro in questione», non essendone il proprietario, disconosceva il sinistro del 22 novembre 2017 che aveva visto coinvolto l'autocarro targato AN604DF, anch'esso intestato alla Ba., cioè il sinistro di cui al capo b) e non quello di cui al capo f), il quale era avvenuto nella diversa data del 9 dicembre 2016 e aveva visto coinvolto il diverso autocarro targato NAZ41103.

La ricorrente contesta che la Corte d'appello di Trieste, ignorando i rilievi difensivi su tale punto, con una motivazione generica, avrebbe ritenuto, «con una sorta di contagio probatorio», di utilizzare la suddetta «già problematica sorta di disconoscimento de relato extraprocessuale» anche in relazione al capo f).

Nel contestare la motivazione di cui al primo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata, la G. denuncia in particolare la contraddizione logica tra la premessa che «[i] mezzi in questione venivano utilizzati dal N.» I. e le affermazioni secondo cui lo stesso N.I. aveva «disconosciuto i sinistri in esame anche dopo essersi confrontato con i propri genitori» e aveva rilasciato al Br. una dichiarazione con la quale aveva disconosciuto il sinistro «anche per conto della madre», «quindi, dichiarando implicitamente di non essere l'unico utilizzatore del mezzo».

La dichiarazione del N.I. sarebbe stata comunque travisata atteso che, posto che, come si è detto, essa era relativa al diverso sinistro del 22 novembre 2017 di cui al capo b), la Corte d'appello di Trieste «ne estendeva automaticamente gli effetti anche a quello di cui si discute».

La G. denuncia ancora che, dalla dichiarazione del testimone Br., «e precisamente a pag. 5 della relazione», sarebbero emersi i seguenti dati, che erano stati evidenziati dalla difesa, che sarebbero stati ignorati dalla Corte d'appello di Trieste e che avrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione degli elementi probatori, e segnatamente che: a) posto l'«allarmante» fatto che alla Ba. risultavano intestati ben 47 veicoli, si doveva ritenere poco credibile che suo figlio Elvis N.I. potesse, a distanza di anni dai sinistri, essere a conoscenza di tutti i veicoli che erano intestati alla madre, ricordarne targa e modello, nonché gli spostamenti ed esserne l'esclusivo utilizzatore, nonostante il fatto che, poiché il giorno del sinistro 9 dicembre 2016 il N.I. aveva compiuto da poco 18 anni, egli non poteva guidare veicoli di cilindrata superiore a 55 kw/t, quale era l'autocarro coinvolto nel sinistro, del quale egli, pertanto, non poteva «essere, nel periodo di riferimento, l'utilizzatore»; b) la difformità tra la firma del N.I. che figurava in calce alla dichiarazione di disconoscimento del sinistro del 29 ottobre 2019 e la firma dello stesso N.I. apposta sulla carta d'identità allegata alla relazione del Br. del 20 gennaio 2020.

Tali dati inficerebbero l'utilizzabilità del disconoscimento del sinistro «per l'omessa verifica circa la provenienza dell'autore del documento e delle dichiarazioni contenute nell'atto stesso, prodotti in giudizio», in relazione agli artt. 191 e 240 c.p.p., e, comunque, minerebbero la valutazione dello stesso disconoscimento che sarebbe stata operata dalla Corte d'appello di Trieste «sulla base di un principio di affidamento alle dichiarazioni rese, senza alcun controllo processuale, che, al contrario, presentano evidentemente delle criticità la cui analisi è stata del tutto omessa dalla Corte», che non avrebbe motivato «sulle ragioni di tale affidamento pur in presenza di tali elementi negativi».

La Corte d'appello di Trieste avrebbe anche omesso di «incrociare con [il] generico dato emerso dalla suddetta dichiarazione gli altri elementi di prova (se non attraverso un generico riferimento alla possibilità che la G. si fosse fatta male in circostanze diverse) quali la certificazione medica acquisita relativa ai danni subiti dalla G. (sui quali il p.m. faceva specifiche indagini per verificarne l'autenticità) o i mancati rilievi circa la dinamica del sinistro, la valutazione dei danni sui veicoli coinvolti ed i mancati accertamenti sul conducente del veicolo [...] al momento dell'avvenuto sinistro, ovvero il Signor Remus Florin C.».

Da tutto ciò la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.

La Corte d'appello di Trieste avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura, che la G. aveva avanzato con il proprio atto di appello, di mancanza della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, con riguardo alla necessità che, ai fini di tale applicazione, il fatto sia ritenuto sintomatico, in relazione ai reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

I giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno basato l'affermazione di responsabilità di Immacolata G. per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo f) sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dalle dichiarazioni di Mauro Br., investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice Allianz s.p.a., il quale aveva riferito che Elvis N.I., figlio di Tanta Ba., proprietaria dell'autocarro che avrebbe investito l'autovettura sulla quale avrebbe viaggiato la G., aveva dichiarato di essere l'unico utilizzatore di tale autocarro e aveva disconosciuto il sinistro; b) dall'acquisita dichiarazione scritta che era stata rilasciata dallo stesso N.I., dalla quale risultava, appunto, quanto sopra, cioè che egli era l'utilizzatore esclusivo dell'autocarro e che, dopo essersi confrontato anche con la madre, disconosceva il sinistro. I giudici del merito hanno altresì argomentato come fosse risultato che il sinistro in questione si inseriva nella riscontrata predisposizione seriale di falsi sinistri, tutti coinvolgenti automezzi di proprietà di Tanta Ba.

Con riguardo a tali elementi probatori, si deve osservare quanto segue.

Quanto alle dichiarazioni de relato del Br., diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, esse sono pienamente utilizzabili.

Si deve in proposito ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza dell'art. 195, comma 1, c.p.p., nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio di cui all'art. 507 c.p.p., richiamato dall'art. 195, comma 2, c.p.p. (Sez. 6, n. 31911 del 14 luglio 2025, S., Rv. 288820-02; Sez. 3, n. 6212 del 18 ottobre 2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 3 dicembre 2014, Lopalco, Rv. 263062-01).

Posto tale principio, si deve rilevare che: a) come risulta dal verbale dell'udienza del 22 marzo 2023, a fronte della rinuncia del pubblico ministero al testimone N.I. («Il PM rinuncia all'esame del teste N.I.»), i difensori degli imputati si limitarono a rimettersi al giudice («le difese si rimettono»), senza pertanto chiedere che la suddetta fonte diretta, cioè il N.I., fosse esaminato; b) dall'esame di tutti i verbali delle udienze davanti al Tribunale di Nocera Inferiore (udienze del 6 luglio 2022, 5 ottobre 2022, 25 gennaio 2023, 22 marzo 2023, 19 aprile 2023, 31 maggio 2023, 28 giugno 2023 e 25 ottobre 2023), contrariamente a quanto è affermato nel ricorso, non risulta che, fino alla discussione, vi sia stata richiesta di parte di chiamare a deporre il N.I.

Ne discende che, attesa l'assenza di una richiesta di parte, le dichiarazioni de relato del Br. sono utilizzabili anche al di fuori delle ipotesi che sono tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, c.p.p. (impossibilità per morte, infermità o irreperibilità).

Si deve aggiungere che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, c.p.p., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20 febbraio 2020, L., Rv. 279259-01; Sez. 5, n. 50346 del 22 ottobre 2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316-01).

Quanto alla dichiarazione scritta che era stata rilasciata dal N.I. agli investigatori di Allianz s.p.a., anch'essa si deve ritenere utilizzabile.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che l'attivazione dello statuto codicistico che è previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (a norma degli artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p.) è rimessa alla volontà del soggetto, avendo carattere del tutto facoltativo. Sulla scorta di ciò, si è ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies c.p.p. (Sez. 4, n. 13110 dell'8 gennaio 2019, Ghisalberti, Rv. 275286-01).

Con particolare riguardo al reato frode in assicurazione, di cui all'art. 642 c.p., e alle dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, la Corte di cassazione ne ha quindi affermato l'utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell'ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 391-bis c.p.p. (Sez. 2, n. 1731 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674-01).

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non risulta che Allianz s.p.a. intendesse attivare le investigazioni difensive preventive previste dall'art. 391-nonies c.p.p., e che l'approfondimento in ordine al sinistro risulta essere stato svolto, inoltre, prima dell'iscrizione della notizia di reato, del tutto correttamente la Corte d'appello di Trieste ha utilizzato le dichiarazioni che il N.I. aveva reso all'investigatore incaricato da Allianz s.p.a.

Quanto all'asserito travisamento delle dichiarazioni del N.I., sull'assunto che esse sarebbero state relative al diverso sinistro del 22 novembre 2017 di cui al capo b), si deve rilevare che, dall'esame degli atti, risulta che, in esito all'udienza del 25 gennaio 2023 davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, fu acquisita, come allegato 4.1 alla relazione a firma dell'investigatore Mauro Br., una dichiarazione a firma del N.I. che era specificamente relativa al sinistro di cui al capo f) («presunto sinistro stradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce»), con la quale il N.I. aveva riferito di essere l'«utilizzatore esclusivo del veicolo tg. NAZ41103» (cioè dell'autocarro che avrebbe causato l'incidente di cui al capo f), di «essere completamente estraneo al presunto sinistro stradale accaduto in data 09-12-2016 in Napoli via Nuova delle Brecce», che né lui né sua madre conoscevano il presunto conducente dell'autocarro («né io né mia madre conosciamo il presunto conducente al momento del presunto sinistro tale C. Remus Florin») e di ritenersi vittima di una truffa («mi ritengo insieme a mia madre vittima di truffa»). Da ciò la manifesta insussistenza del lamentato travisamento.

Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la motivazione della responsabilità dell'imputata per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto sia esente, per le ragioni che si sono indicate, da violazioni di legge, e sia altresì priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, essendo stata fondata sia sulla dichiarazione de relato del testimone Br. sia sulla dichiarazione scritta del testimone diretto N.I., entrambe utilizzabili e convergenti nel senso della falsità del sinistro che era stato denunciato dalla G. mediante la missiva che era stata indirizzata dal suo difensore alla compagnia assicuratrice.

Quanto alle ulteriori censure della ricorrente al riguardo, esse appaiono dirette a ottenere una diversa valutazione sul punto dell'attendibilità di quanto è stato dichiarato dal N.I. (per iscritto e agli investigatori di Allianz s.p.a.), il che non è possibile fare in sede di legittimità.

A proposito di tali censure, si osserva in ogni caso che: a) il fatto che il N.I. abbia dichiarato di essersi «confrontato» con sua madre, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, non implica logicamente che egli non fosse l'utilizzatore esclusivo dell'autocarro; b) la ricorrente ha omesso di indicare da quale specifico punto della relazione dell'investigatore di Allianz s.p.a. risulterebbe che il N.I. non poteva guidare l'autocarro; c) la provenienza dal N.I. della menzionata dichiarazione scritta era stata accertata dall'investigatore di Allianz s.p.a.; d) le osservazioni in ordine alle capacità mnemoniche del N.I. costituiscono delle mere illazioni; e) l'argomentazione della Corte d'appello di Trieste secondo cui, a fronte delle prove che erano state acquisite, i meri referti del pronto soccorso non consentivano di ritenere che il sinistro fosse effettivamente accaduto, in quanto non presentavano una correlazione certa con lo stesso, appare del tutto logica.

2. Il secondo motivo è fondato.

La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20 giugno 2018, Franco, Rv. 274782-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa (quale è anche quella reiterata specifica e infraquinquennale) attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17 dicembre 2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16 novembre 2016, Del Chicca, Rv. 270419-01).

Fermo quanto precede, nel caso di specie: a) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva applicato l'aumento di pena per la recidiva senza alcuna motivazione; b) in entrambi gli atti di appello che erano stati presentati dai suoi difensori, la G. aveva specificamente contestato tale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.

A fronte di tali specifiche censure della ricorrente sul punto, la Corte d'appello di Trieste ha anch'essa omesso di motivare, atteso che la mera affermazione della stessa Corte secondo cui «il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata risulta congruo e proporzionato al disvalore del fatto» (terzo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata) non si può in alcun modo ritenere integrare una specifica e adeguata motivazione della sussistenza della recidiva nei necessari termini che si sono indicati sopra.

3. Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio su tale punto; b) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Depositata il 26 marzo 2026.