Corte di cassazione
Sezione VII penale
Ordinanza 14 aprile 2026, n. 18071

Presidente: Imperiali - Relatore: Calvisi

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo V.;

ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14 marzo 2024, Delle, Rv. 286468-01);

che, invero, nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17 giugno 2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01);

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. al fine di escludere la concessione delle attenuanti in parola, con particolare riguardo alla personalità dell'imputato, dedotta non solo dai suoi precedenti penali ma soprattutto dall'intensità del dolo, emergente dalla spregiudicatezza ed abilità dimostrata dal prevenuto, nonché dalla mancanza di elementi dai quali evincere la sua volontà di resipiscenza o ravvedimento (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata);

rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Depositata il 20 maggio 2026.