Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 12 aprile 2026, n. 2908

Presidente: Poli - Estensore: Basilico

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2019 e 2020.

2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.

2.1. L'appellante ha prestato servizio nella Guardia di finanza ed è stato collocato in quiescenza in data 9 gennaio 2021 per raggiunti limiti di età, a seguito della relativa domanda presentata il 12 maggio 2020.

2.2. Durante il rapporto di lavoro non ha goduto di 18 giorni di licenza ordinaria per l'anno 2019 e di 39 giorni di licenza ordinaria per l'anno 2020.

2.3. All'approssimarsi del limite di età per la cessazione del servizio, con nota del 20 aprile 2020 il centro informatico nazionale della Guardia di finanza ha invitato l'interessato a formulare un piano di massima per la fruizione dei giorni di licenza ancora da fruire, avvertendo che, in mancanza, vi avrebbe provveduto la stessa amministrazione.

2.4. L'appellante ha presentato un prospetto, il quale veniva accettato dal Capo sezione e dal Capo ufficio.

2.5. Con nota dell'11 giugno 2020, il militare è stato riconosciuto ammalato con prognosi inabilitante sino al successivo giorno 21 per infermità dipendente da causa di servizio.

2.6. Il 22 giugno 2020 l'interessato ha presentato domanda di collocamento in aspettativa per infermità con decorrenza dal precedente giorno 18, dichiarando espressamente di non desiderare la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza.

L'istanza è stata accolta con provvedimento prot. 19543 del 25 gennaio 2021, in forza del quale il militare è stato collocato in aspettativa per infermità temporanea dipendente da causa di servizio per la durata di 205 giorni decorrenti dal 18 giugno 2020 fino all'8 gennaio 2021.

2.7. Nel mentre, come anticipato, in accoglimento della richiesta presentata il 12 maggio 2020, l'interessato è stato collocato in quiescenza in data 9 gennaio 2021.

2.8. Con istanza dell'11 gennaio 2021 il militare ha dichiarato di non aver fruito del congedo ordinario nella misura di 18 giorni, relativamente all'anno 2019, e di 39 giorni, relativamente all'anno 2020, oltre a due giorni di riposo ai sensi della l. 23 dicembre 1977, n. 937, e ha chiesto che gli venisse corrisposto il corrispondente trattamento economico sostitutivo.

2.9. Previa comunicazione del "preavviso di rigetto" con nota del 5 maggio 2021 e acquisizione delle controdeduzioni del privato, il centro informatico nazionale della Guardia di finanza ha respinto la richiesta con provvedimento n. 196377 del 14 luglio 2021, ritenendo che la mancata fruizione dei giorni di licenza ordinaria residui fosse dovuta «a una libera e legittima scelta espressa dal militare di non volerne fruire prima del collocamento in aspettativa per infermità sebbene a conoscenza sia della imminente data di collocamento in congedo per limiti di età, sia del proprio stato di salute».

2.10. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.

Il ricorso si fondava su un unico motivo (esteso da p. 3 a p. 7), così intitolato: «Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali».

3. Con sentenza [omissis] il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

4. L'interessato ha proposto appello contro la decisione, articolando un unico motivo (esteso da p. 8 a p. 14) così intitolato: «Violazione di legge, travisamento dei fatti e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali nella materia di cui si discute».

4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze, il 16 maggio 2025.

4.2. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento della "monetizzazione" delle ferie non godute, in quanto la mancata fruizione sarebbe dipesa da una causa non imputabile al militare, dato che questi aveva presentato un programma che avrebbe consentito di goderne, ma che poi non si è potuto realizzare a causa della malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi del servizio.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Nel descrivere il contesto normativo in cui deve essere inquadrata la controversia non si può che muovere dall'art. 36, terzo comma, Cost., secondo cui «il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retributive, e non può rinunziarvi».

Si tratta di un corollario della tutela del lavoro e del lavoratore (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.), nonché del principio personalistico e della tutela della salute (art. 2 e 32 Cost.), che sono posti quali valori fondanti della Repubblica: per questo si deve ritenere che la norma si applichi anche ai militari, come peraltro confermato dall'art. 1465 del codice dell'ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui «ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini».

La disciplina del rapporto di lavoro degli appartenenti alla Guardia di finanza ha peraltro previsto - in forza del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che ha esteso al Corpo le previsioni del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (ed è doveroso precisare che in entrambi i casi si tratta di atti emessi a seguito di una concertazione con le rappresentanze dei lavoratori) - ipotesi di pagamento di un'indennità sostitutiva quando il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

In seguito, l'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che «le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

Con sentenza 6 maggio 2016, n. 95, la Corte costituzionale ha escluso che la norma pregiudichi il diritto alle ferie come garantito dall'art. 36 della Carta fondamentale e da fonti internazionali (Convenzione OIL n. 132 del 1970) ed eurounitarie (art. 31, comma 2, della "Carta di Nizza" e direttiva n. 2003/88/CE) a condizione che sia interpretata in modo da salvaguardare la tutela risarcitoria del danno da mancato godimento incolpevole del periodo di riposo e, in particolare, da riconoscere comunque al lavoratore «il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie».

Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, ha affermato che il diritto eurounitario osta a una normativa nazionale che preveda l'estinzione del diritto alle ferie quando al lavoratore sia stato impedito di esercitarlo (per esempio, a causa di una malattia ovvero di un licenziamento illegittimo), ricordando che il periodo di riposo non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, se non in caso di fine del rapporto di lavoro.

Più di recente, la Corte di Lussemburgo ha ulteriormente circoscritto il divieto di "monetizzazione" con la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, Comune di Copertino, nella quale ha ritenuto che l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto e non abbia dimostrato di non averne goduto per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In motivazione, la Corte ha comunque ricordato che la direttiva non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, nel disciplinare l'esercizio del diritto alle ferie annuali, ne preveda la perdita se non esercitato entro un periodo di riferimento e nemmeno vieta una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce (§§ 35, 39, 42 e 48).

Ne deriva che il diritto alle ferie annuali retribuite «non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie» (§ 47), mentre se «il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto» (§ 48).

La Corte di Lussemburgo ha aggiunto che spetta al giudice del rinvio verificare se il lavoratore sia stato posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie e che l'onere della prova di questa circostanza grava sul datore di lavoro (§ 50).

Dalle fonti nazionali ed eurounitarie emerge dunque la regola generale secondo cui le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione spetta «quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile» (C.d.S., Sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024 e giurisprudenza ivi citata).

6.2. Non si discosta da tali principi l'art. 905, comma 2, c.m., secondo cui, in caso di malattia, «prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti».

Tale disposizione è stata attuata dalla Guardia di finanza mediante la circolare n. 25800 del 23 giugno 2014, la quale ha precisato che l'interessato "può" - non già "deve" - chiedere di convertire (e quindi fruire) i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria.

Si tratta di una previsione che consente d'imputare la licenza ordinaria alla convalescenza «sulla base di una scelta volontaria del militare interessato», contemperando così la garanzia del diritto irrinunciabile alle ferie costituzionalmente garantito con l'interesse del militare a evitare il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità (C.d.S., Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4109).

In forza dell'art. 905, comma 2, c.m., come attuato dalla citata circolare della Guardia di finanza, il lavoratore può liberamente scegliere tra due alternative: convertire i giorni di licenza ordinaria ancora da fruire in licenza straordinaria di convalescenza (prolungando così il periodo massimo di aspettativa) oppure escludere la conversione (così mantenendo la possibilità di fruire delle ferie al termine della malattia).

6.3. Nel caso di specie, l'appellante, pur essendo conscio di avere maturato dei giorni di licenza ordinaria ancora da fruire e di essere prossimo al collocamento in quiescenza (per il quale aveva già presentato richiesta), con la domanda di collocamento in aspettativa per infermità del 22 giugno 2020 ne ha escluso la conversione in licenza straordinaria di convalescenza.

Il mancato godimento delle ferie è dunque ascrivibile a una scelta libera e consapevole dell'interessato - e non all'amministrazione ovvero ad altre cause a lui non imputabili - pertanto non può essere riconosciuto alcun diritto all'indennità sostitutiva (negli stessi termini, su un caso analogo, anche C.d.S., Sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024, già richiamato).

7. L'appello è dunque meritevole di rigetto.

8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado, le quali sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'art. 26, comma 1, c.p.a. e dei parametri stabiliti dal regolamento approvato con decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, nella misura di euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri e accessori se dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell'appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 2780/2023.

V. anche Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 12 aprile 2026, n. 2909.