Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 14 aprile 2026, n. 190
Presidente ed Estensore: Balloriani
Considerato che:
- la ricorrente, il 30 gennaio 2025, ha chiesto alla A.S.L. 02 di appartenenza di poter instaurare con la medesima un rapporto di collaborazione non retribuito, dopo il pensionamento, come del resto consentito nei limiti di cui all'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012;
- il 14 marzo 2025 la A.S.L. 02 trasmetteva alla S. un "parere favorevole" alla istaurazione di tale rapporto, a determinate condizioni;
- nel silenzio della A.S.L. 02 nell'adottare una determinazione conclusiva del procedimento, la ricorrente, il 13 maggio 2025 ha comunicato di non aver ricevuto l'atto finale, specificando alcune condizioni, osservazioni e chiedendo alcuni chiarimenti;
- perdurando l'inerzia ha dunque proposto l'odierno ricorso introduttivo, avverso il sile[n]zio;
- la A.S.L. 02, nonostante il succitato parere favorevole del 14 marzo 2025, ha successivamente emesso un provvedimento di diniego definitivo di cui al prot. n. 28589/2025;
- con i motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento;
- alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione ai fini di una decisione in forma semplificata;
- a prescindere dalla improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che nelle more è stato adottato l'atto, sicché sarebbe comunque venuto meno l'interesse a una pronuncia sul silenzio; occorre in ogni caso dichiarare preliminarmente il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione;
- la Cassazione a Sezioni unite (Cass., Sez. un., sentenza 9314 del 2022), ha recentemente ribadito che in applicazione dei "principi già affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 4 del 2007, n. 19550 del 2010, n. 11141 del 2012)", "il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta 'parasubordinazione' - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente", e dunque gli atti che costituiscono, modificano o estinguono tali rapporti hanno natura non autoritativa "con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario";
- deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario;
- le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata, e dunque in ragione del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, salvi gli effetti della domanda nei limiti e termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.