Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 13 aprile 2026, n. 264

Presidente: Sidoti - Estensore: Levato

Premesso che:

- i ricorrenti, nella qualità di cittadini e allora consiglieri del Comune di Villa San Giovanni, hanno chiesto l'annullamento della deliberazione consiliare n. 39 del 5 novembre 2021 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio del 2020, nonché della deliberazione n. 40 del 5 novembre 2021 di approvazione del dissesto finanziario dell'ente locale.

Premesso altresì che:

- il resistente Comune ha eccepito difetto di giurisdizione nonché la carenza di legittimazione ad agire dei deducenti, chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

- con ordinanza n. 62/2022, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare, nonché sollevati profili di inammissibilità in ordine alla carenza di legittimazione ad agire.

Considerato in rito che:

- sotto il profilo della giurisdizione, il giudice del riparto e la giurisprudenza amministrativa hanno statuito in ordine alla sussistenza della cognizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione della deliberazione di dissesto finanziario di un Comune (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 16631/2014; Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. giur., 21 dicembre 2015, n. 792);

- sotto il profilo della legittimazione attiva degli esponenti nella qualità di cittadini del Comune di Villa San Giovanni, in disparte l'assenza di prova documentale di tale qualità, i medesimi esponenti risultano sforniti rispetto agli atti avversati di una posizione giuridica qualificata e di un interesse personale, in quanto le avversate deliberazioni non incidono in via diretta e immediata sulle rispettive sfere giuridiche, considerato altresì che, a opinare diversamente, verrebbe a configurarsi un'azione popolare consentita solo eccezionalmente nel nostro ordinamento giuridico, come nell'ipotesi dell'art. 70 d.lgs. n. 267/2000 (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 4 febbraio 2025, n. 229);

- ancora, sotto il profilo della legittimazione attiva dei ricorrenti nella qualità di consiglieri comunali, secondo un costante orientamento interpretativo, il consigliere comunale non è legittimato ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente, potendo considerarsi ammissibile un ricorso di tale natura solamente ove si lamentino vizi che incidano sull'effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni consiliari (ex multis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. staccata, 2 aprile 2019, n. 209);

- nella fattispecie nessuna delle prerogative dei ricorrenti è stata messa in discussione o obliterata, involgendo le censure solo profili sostanziali afferenti al regime giuridico degli atti avversati.

Ritenuto che:

- il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per carenza di legittimazione attiva degli esponenti;

- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.