Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 8 aprile 2026, n. 2808
Presidente: Lotti - Estensore: Santini
FATTO E DIRITTO
1. Si controverte su un appalto per l'affidamento, da parte della Prefettura di Foggia e dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, del servizio triennale di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 d.lgs. n. 285/1992, per l'ambito territoriale della Provincia di Foggia.
2. Il T.A.R. Puglia, dopo avere respinto il motivo relativo alla mancata indicazione dei costi di manodopera e oneri di sicurezza (per oggettiva impossibilità di inserire tali dati all'interno del prescritto modulo di gara), ha accolto il ricorso della seconda classificata (Officina Diciomma) in quanto la prima classificata (ditta Ceruolo) sarebbe priva dell'autorizzazione integrata ambientale (AUA).
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, da parte dell'UTG di Foggia, per erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la suddetta autorizzazione ambientale (AUA) non sarebbe stata richiesta a tutti gli operatori ma soltanto a quelli che avevano deciso di eseguire, altresì, il servizio di demolizione e rottamazione (servizio, questo, che non formava oggetto specifico dell'appalto in questione).
4. Si costituivano in giudizio:
4.1. RTI con mandatario Diciomma per chiedere il rigetto del gravame principale nonché per formulare appello incidentale per erroneità nella parte in cui, nella medesima sentenza, non sarebbe stata rilevata:
4.1.1. La mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera ad opera della prima classificata RTI Ceruolo;
4.1.2. La insostenibilità dei costi del lavoro all'interno del prescritto procedimento di anomalia;
4.1.3. La mancata indicazione di una sede secondaria del RTI Ceruolo all'interno del prescritto certificato camerale;
4.1.4. L'offerta tecnica della Diciommo sarebbe stata di gran lunga superiore rispetto a quella della Ceruolo;
4.2. Si costituiva altresì il RTI con mandatario Ceruolo per chiedere l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.
5. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, l'appello principale della stazione appaltante (UTG di Foggia) è fondato in quanto la suddetta AUA era in effetti richiesta soltanto per i soggetti che fornivano, altresì, il servizio (aggiuntivo e facoltativo) di demolizione e rottamazione. Si veda sul punto il par. X.1 del disciplinare di gara. Poiché la prima classificata Ceruolo non fornisce almeno direttamente tale servizio, va da sé che tale autorizzazione non era dunque necessaria onde partecipare alla gara. Più in particolare osserva il collegio che:
6.1. Il paragrafo X.1 del Disciplinare di gara (cfr. pag. 9) prevede quanto segue:
"X.1 REQUISITI DI IDONEITÀ: Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) di essere in regola con la vigente normativa antincendio;
Con riguardo ai soli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di demolizione/rottamazione;
b) iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n 12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione al medesimo registro;
c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 - Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso);
d) possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta";
6.2. Lo stesso disciplinare, inoltre, al punto VIII (v. pag. 8), "... precisa che:
1) l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese...;
2) è ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività di demolizione/rottamazione".
6.3. A sua volta l'art. 1 del capitolato tecnico (Oggetto del servizio) prevede che: "1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento per l'ambito territoriale indicato nel bando di gara, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nello schema di contratto";
6.4. Risulta pertanto pacifico che:
6.4.1. Oggetto specifico di gara sono le seguenti attività: recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca;
6.4.2. L'attività di demolizione e rottamazione, come detto, ha carattere meramente facoltativo e aggiuntivo rispetto a quelle di specifico oggetto di gara;
6.4.3. La disciplina di gara ha previsto il possesso dell'autorizzazione unica ambientale esclusivamente in capo ai concorrenti eventualmente incaricati dell'attività di demolizione/rottamazione, attività si ripete eventuale e non rientrante nel perimetro dell'appalto;
6.4.4. Più da vicino, tale servizio eventuale e complementare può essere svolto in proprio dall'operatore offerente (ove espressamente indicato nella domanda di partecipazione e se in possesso dei relativi requisiti) oppure può essere affidato a soggetti terzi tramite accordi commerciali.
6.5. Ebbene, nel caso di specie le imprese componenti l'aggiudicatario R.T.I. Ceruolo non svolgono direttamente tale peculiare attività. Si veda in tal senso la domanda di partecipazione (all. 8) in cui viene manifestato esclusivamente l'intendimento di svolgere attività di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli, con esclusione dell'attività di demolizione/rottamazione (che dunque sarà affidata ad altri soggetti). Circostanza che trova conferma anche nei DGUE prodotti dagli stessi operatori (all. 9 e 10);
6.6. Da quanto sopra detto consegue la insussistenza dell'obbligo di possedere anche l'AUA in capo al RTI aggiudicatario e, di conseguenza, l'accoglimento del primo motivo di appello principale che dunque, assorbita ogni altra possibile censura, deve per tali ragioni essere pienamente accolto.
7. Quanto invece all'appello incidentale proposto dal RTI con mandataria Diciommo si osserva che:
7.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera ad opera della prima classificata RTI Ceruolo. Osserva al riguardo il collegio che:
7.1.1. La commissione di gara aveva in effetti rilevato che il "modello generato dal Sistema" della procedura di gara, modello che andava rispettato a pena di esclusione ai sensi del par. XIX del disciplinare di gara, consentiva l'inserimento della percentuale di sconto per la custodia nonché per l'acquisto dei veicoli ma non anche del costo della manodopera e della sicurezza aziendale. Di qui una situazione di oggettiva impossibilità tale da dare luogo a soccorso istruttorio;
7.1.2. Sul punto, il giudice di primo grado si è così espresso ritenendo che vi fosse, al riguardo, una situazione di "oggettiva impossibilità" per assenza di riquadro utile ove inserire tali elementi di costo;
7.1.3. Nell'appello incidentale, tali conclusioni vengono contestate per i seguenti motivi: a) non vi sarebbe stata alcuna situazione di impossibilità "oggettiva" ma solo "soggettiva" in quanto il RTI Ceruolo avrebbe potuto chiedere chiarimenti, sul punto, alla stazione appaltante; b) al pari della appellante incidentale Diciommo, anche la prima classificata Ceruolo avrebbe potuto descrivere tali costi (manodopera e sicurezza aziendale) in un file separato appositamente predisposto; c) in ogni caso la prima classificata Ceruolo, "se ancora avesse avuto incertezza o comunque avesse ritenuto impossibile formulare l'offerta così come prescritto dalla legge e dal disciplinare, avrebbe dovuto impugnare immediatamente gli atti di gara. Non avendolo fatto, ha dato acquiescenza alla lex specialis di gara nella parte in cui ha previsto l'esclusione in caso di mancata indicazioni delle voci di spesa oneri di sicurezza e manodopera" (pag. 17 atto di appello incidentale);
7.1.4. Osserva in via generale il collegio che, per orientamento costante anche di questa sezione:
- "La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi dello specifico tema (cfr. C.d.S., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Corte di giustizia UE, Sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgna s.r.l.) ha in sintesi affermato che:
a) la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara;
b) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell'offerta);
c) l'esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della "legge di gara". Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo. Del resto, ai pubblici appalti debbono prendere parte soggetti "ragionevolmente informati e normalmente diligenti";
d) in questa specifica direzione, i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era "comunque compreso nell'offerta economica... anche se non espressamente indicato" (cfr. C.d.S., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8, cit.). Tali costi debbono in altre parole essere espressamente "indicati" e giammai soltanto "considerati" o comunque contemplati (cfr., sul punto, la condivisibile distinzione contenuta nella sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553);
e) unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del "legittimo affidamento", dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia)" [C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191];
- "l'eccezione alla regola della separata evidenziazione dei costi della manodopera debba operare "allorquando la congerie di regole di gara, quanto alla valenza dei modelli di domanda predisposti dalla stazione appaltante quale schema imposto dalla lex specialis nella presentazione dell'offerta, non si profili né omogenea né improntata alla necessaria chiarezza, risultando la documentazione di gara oggettivamente idonea a ingenerare nei partecipanti confusione in ordine all'individuazione delle non conformità delle offerte rispetto ai modelli allegati soggette alla sanzione espulsiva e, pertanto, a causare il plausibile timore di subire la predetta conseguenza negativa in caso di presentazione di una domanda contenente modifiche al modello allegato alla lex specialis" (C.d.S., V, n. 4502 del 2024 che, a sua volta, cita C.d.S., V, n. 4806 del 2020 e C.d.S., V, n. 6688 del 2019).
Né la circostanza che l'appellata abbia rispettato gli oneri dichiarativi generando un file in cui oltre alle indicazioni del disciplinare ha aggiunto i costi della manodopera smentisce l'esistenza di una situazione di ambiguità delle previsioni relative ai detti costi e dei connessi possibili errori nella formulazione dell'offerta che non possono ridondare in danno dei concorrenti che ad esse si sono scrupolosamente attenuti, redigendo l'offerta conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante" (C.d.S., Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10547);
7.1.5. Alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata, nonché sulla base di quanto riportato nel verbale n. 3 del 24 gennaio 2024, risulta chiaro che nel caso di specie ci si trovava dinanzi ad un modello che non consentiva ai concorrenti di indicare espressamente costi della manodopera e della sicurezza aziendale nell'ambito delle proprie offerte economiche. Ricorreva infatti proprio l'ipotesi, delineata dalla giurisprudenza sopra citata, di assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta, sì da rendere materialmente impossibile la specificazione di tali pur essenziali voci di costo;
7.1.6. A ciò si aggiunga che:
a) il meccanismo dei "chiarimenti" costituisce non un onere a carico dei concorrenti ma, piuttosto, un'opportunità a loro favore onde meglio comprendere il perimetro delle regole di gara. Tanto che il disciplinare, al par. VII.1, stabiliva che tali chiarimenti potevano essere richiesti fino a 7 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Ciò sta a significare che i chiarimenti stessi potevano essere richiesti sulle regole della procedura di gara (che vanno studiate in tempo utile) e non su eventuali malfunzionamenti del sistema in occasione della presentazione della domanda (che può essere inoltrata anche in prossimità della scadenza del termine di partecipazione, una volta che la procedura è stata sufficientemente studiata). In altre parole i chiarimenti si riferiscono al quadro "normativo" (qui peraltro non messo in discussione ed il quale va analizzato tempestivamente ossia con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di partecipazione) e non a quello più strettamente "operativo" (cui si può accedere, giova ripetere, anche in prossimità della scadenza del suddetto termine di partecipazione). Ebbene, risulta piuttosto evidente come nel caso di specie il problema che si è verificato sia stato di natura non normativa (ossia di interpretazione ed applicazione della procedura, mai messa in discussione) quanto piuttosto di matrice squisitamente operativa (ossia di mal funzionamento del sistema di inserimento dei dati);
b) l'inserimento dei dati mancanti (costi della manodopera e della sicurezza aziendale) all'interno di un file separato appositamente predisposto costituiva in ogni caso onere non esigibile dalla stazione appaltante. E ciò dal momento che, in disparte ogni considerazione circa il fatto che si trattava di file non editabile (ossia modificabile da terzi), secondo la citata giurisprudenza il concorrente avrebbe in questo modo seriamente corso il rischio di essere estromesso dalla gara - così come ha in effetti rischiato la Diciommo - per violazione delle regole del disciplinare che imponevano, a pena di esclusione, il rispetto delle modalità di presentazione della domanda prescritte dalla legge di gara (cfr. par. XV) e, tra queste, anche quelle relative alla formulazione dell'offerta economica in ossequio al "modello generato dal Sistema" (par. XIX);
c) né infine si poteva ipotizzare un onere di immediata impugnazione degli atti di gara, in capo alla prima classificata Ceruolo, dal momento che nel caso di specie - giova ripetere - si è verificato un problema di natura non normativa (clausola immediatamente escludente oppure criteri di formulazione dell'offerta incomprensibili o eccessivamente onerosi) ma di matrice strettamente operativa (mal funzionamento del sistema di elaborazione), come tale non suscettivo di impugnazione per motivi di legittimità;
7.1.7. Alla luce di tutte le considerazioni sopra partitamente svolte, il primo motivo di appello incidentale deve pertanto essere rigettato.
7.2. Con il secondo motivo di appello incidentale si evidenzia la insostenibilità dei costi del lavoro che non sarebbero stati correttamente valutati nel procedimento di anomalia. Trattasi di aspetto che incide tuttavia sulla discrezionalità tecnica della SA, come tale suscettivo di sindacato del GA solo in termini di manifesta illogicità o di palese erroneità delle sottese valutazioni. A tale riguardo, la difesa del RTI Diciommo non risulta avere sufficientemente evidenziato aspetti di macroscopica irragionevolezza o di palese erroneità. Più in particolare:
7.2.1. L'ispettorato del lavoro, specificamente interpellato dalla stazione appaltante in occasione del suddetto procedimento di anomalia, aveva fatto in sintesi presente che la prima classificata Ceruolo aveva potuto abbattere i costi della manodopera e quelli della sicurezza in ragione di alcune giustificate economie di scala, economie che avrebbero consentito di contenere i primi (manodopera) in quanto gli stessi lavoratori sarebbero impegnati anche in altri servizi, mentre i secondi (sicurezza) sarebbero resi possibili dal fatto che si tratta di lavoratori tutti già assunti e quindi anche già formati e dotati di dispositivi sul piano della sicurezza aziendale;
7.2.2. Ebbene, dinanzi a tali specifiche argomentazioni la difesa della Diciommo si è limitata a riportare affermazioni generiche [laddove si evidenzia del tutto ellitticamente che: "Non rilevano eventuali economie di scala, relative al fatto che i dipendenti sono impiegati in altri servizi" (pag. 26 appello incidentale); "il personale ha un costo di gran lunga superiore a quello dichiarato da Ceruolo, le cui stime sono incongrue, come giustamente valutato dall'Ispettorato del lavoro" (pag. 27 appello incidentale)] o comunque indimostrate o meglio immotivate [laddove si afferma che: "nel subprocedimento si deve esaminare il rapporto tra amministrazione e contraente, non rilevando invece il rapporto tra il contraente- imprenditore ed i propri dipendenti" (pag. 26 appello incidentale); "all'interno della provincia di Foggia... non è... ragionevole che siano sufficienti 8 operatori, per operare in modo continuativo e senza interruzione di servizio pubblico" (pag. 26 appello incidentale)];
7.2.3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche il secondo motivo di appello incidentale deve pertanto essere rigettato per la sostanziale genericità dei motivi;
7.3. Con il terzo motivo si censura la mancata indicazione di una sede secondaria del RTI Ceruolo all'interno del certificato camerale. Osserva al riguardo il collegio che:
7.3.1. La legge di gara richiedeva comunque che l'iscrizione nel Registro delle imprese risultasse coerente con le "attività" oggetto di gara (coerenza chiaramente evincibile dall'art. 2 del certificato da cui si apprende che la Daunia svolge attività di traino e soccorso stradale, custodia giudiziaria dei veicoli e riparazione meccanica dei veicoli) e non anche la completezza di tale certificazione camerale sotto ogni profilo, a pena di esclusione, tra cui anche i dati patrimoniali aziendali e delle sedi disponibili;
7.3.2. Ne deriva da quanto detto che, ipotizzare l'estromissione del RTI Ceruolo dalla gara per una irregolarità/difformità della certificazione camerale che non incideva, in ogni caso, sul dato che avrebbe dovuto essere presente ai fini della gara (per cui si richiedeva, si ripete, la natura dell'attività svolta e non la consistenza e la disponibilità delle sedi operative), si tradurrebbe con tutta probabilità in una violazione del principio di tassatività della cause di esclusione e di massima partecipazione alle gare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici);
7.3.3. Ciò non senza omettere di considerare che l'effettiva disponibilità dell'area di deposito è stata peraltro concretamente accertata, dalla Commissione di verifica, tramite apposito sopralluogo del novembre 2024 (fatto non contestato);
7.3.4. Per tali ragioni, anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
7.4. Con ultimo motivo di appello incidentale si lamenta che l'offerta tecnica della Diciommo sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quella della Ceruolo. Anche in questo caso viene implicato un aspetto di discrezionalità tecnica che non risulta altrimenti sindacabile, almeno nel caso di specie. Osserva in particolare il collegio che:
7.4.1. Per giurisprudenza costante: "le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l'offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabile in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'esecuzione di tali attività" (così C.d.S., Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10201 che richiama a sua volta C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453). Ed ancora che: "spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione" (C.d.S., Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10201, cit.);
7.4.2. Tanto premesso, la difesa di parte appellante ha al riguardo allegato valutazioni soltanto generiche e non meglio dimostrate. Si vedano, in particolare, i passaggi in cui si afferma del tutto ellitticamente che: "Se si legge attentamente la relazione tecnica presentata da Ceruolo non emerge alcun particolare servizio qualitativamente o quantitativamente aggiuntivo che qualifichi in modo superiore l'offerta" (pag. 31 atto di appello incidentale, ove non si procede poi a dimostrare le ragioni di tale assenza di superiorità); "il costituendo RTI Ceruolo si limita a ribadire la propria esperienza pluriennale, ma non emerge alcunché in ordine alla capacità di coprire il territorio" (pag. 31 atto di appello incidentale, anche in questo caso senza poi riuscire a dimostrare le ragioni effettive di tale carenza di matrice tecnica ed organizzativa);
7.4.3. La stessa difesa di Diciommo afferma altresì che: "il RUP non effettua alcun rilievo né valutazione dell'anomalia, ma ripercorre il procedimento, senza alcuna ulteriore valutazione a seguito della nota prot. 21212 del 10 luglio 2024 dell'ispettorato del lavoro. Ciò conferma che per parte sua il RUP erroneamente ha fatto propria la valutazione dell'Ispettorato del lavoro senza considerare invece la non affidabilità del costituendo RTI Ceruolo nel futuro rapporto contrattuale con l'amministrazione" (pagg. 31 e 32 atto di appello incidentale). Ebbene tale affermazione non solo risulta indimostrata (non vengono infatti poi declinate le ragioni di tale asserita inaffidabilità) ma neppure tiene conto della giurisprudenza secondo cui il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione specifica e analitica. Al riguardo è stato infatti affermato che: "la motivazione del giudizio di non anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall'impresa" (C.d.S., Sez. V, 15 settembre 2022, n. 8011). Ed ancora che: "È notorio che... il giudizio positivo non abbisogni di una specifica ed estesa motivazione, come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, e che quindi è sufficiente il richiamo per relationem alle operazioni ed alle risultanze dello specifico procedimento" (C.d.S., Sez. III, 10 aprile 2014, n. 1744). Risultanze istruttorie che, nel caso di specie, emergevano proprio dal parere acquisito dal competente Ispettorato del lavoro ed a cui la stazione appaltante ha legittimamente fatto riferimento, per l'appunto ob relationem, onde motivare la sostenibilità e la bontà dell'offerta formulata dalla prima classificata;
7.4.4. Alla luce delle suddette considerazioni, anche tale motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
7.5. Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello incidentale della Diciommo deve pertanto essere rigettato.
8. In conclusione: a) l'appello principale deve essere accolto; b) l'appello incidentale deve essere rigettato; c) per l'effetto va riformata la sentenza di primo grado; d) va di conseguenza integralmente rigettato il ricorso di primo grado; e) va quindi confermata l'aggiudicazione in favore del RTI Ceruolo; f) le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti attesa la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: a) accoglie l'appello principale; b) rigetta l'appello incidentale; c) per l'effetto: riforma la sentenza del T.A.R. Bari in epigrafe indicata e rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. II, sent. n. 1139/2025.