Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 3 giugno 2026, n. 822

Presidente: Pasca - Estensore: Giancaspro

FATTO E DIRITTO

Premesso che il sig. [omissis] ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l'annullamento dell'ordinanza n. [omissis], con la quale il Comune di Copertino ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere edilizie:

- "Piano rialzato, delle dimensioni di circa mq [omissis], pari a circa mc 586, costituito da ingresso soggiorno, zona pranzo, angolo cottura, disimpegni e n. 3 camere da letto e n. 2 WC ...", essendo stato realizzato "in assenza del permesso di costruire";

- "Piano primo, attualmente adibito a vano pluriuso, delle dimensioni di circa mq 17 ...", essendo stato realizzato "in assenza del permesso di costruire";

- "Piano seminterrato, attualmente adibito a tavernetta, delle dimensioni di circa mq 126 ...", dal momento che è stato realizzato in violazione della destinazione d'uso a locale garage prevista dalla concessione edilizia in sanatoria n. [omissis].

Rilevato che il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:

- "l'immobile di che trattasi esiste ed è regolarmente completato da oltre quindici anni", sicché "si tratta di un affidamento consolidato nel tempo", che avrebbe dovuto essere appositamente valutato dall'Amministrazione comunale;

- omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;

- quanto al locale seminterrato, "la diversa utilizzazione di un singolo vano, nell'ambito di una più complessa destinazione residenziale, da un lato, non costituisce diversa 'destinazione' urbanisticamente rilevante e, dall'altro, nemmeno per ipotesi, incide sul carico urbanistico di un'area residenziale".

Considerato che:

- è pacifico che il piano rialzato e il primo piano sono completamente abusivi, la qual cosa implica necessariamente l'irrogazione della sanzione demolitoria: "In caso di inibizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o con variazioni essenziali, ovvero in totale difformità dal titolo, ivi compresa l'ipotesi di erroneo utilizzo della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, la sanzione demolitoria di cui all'articolo 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una conseguenza automatica, senza che in capo al Comune residui un margine di discrezionalità sulla misura da applicare" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 20 novembre 2023, n. 2721);

- non può essere condivisa la doglianza riguardante la violazione delle garanzie partecipative del ricorrente, dal momento che "la natura rigorosamente vincolata dell'attività di repressione degli abusi edilizi mediante l'ordine di demolizione esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso, tanto più che nella fattispecie vengono in rilievo ipotesi di assenza del permesso di costruire e non di difformità da esso" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 settembre 2025, n. 16157);

- non è configurabile alcuna carenza sotto il profilo motivazionale, atteso che l'abusività dell'opera, quale illecito permanente, esclude la configurabilità di un affidamento giuridicamente tutelabile alla sua conservazione, "con la conseguenza che l'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede una motivazione rafforzata neppure quando adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, né impone una specifica valutazione dell'interesse pubblico o una comparazione con gli interessi privati, essendo l'interesse alla repressione dell'illecito in re ipsa e non potendo il decorso del tempo legittimare situazioni contra legem" (T.A.R. Camp[an]ia, Napoli, Sez. III, 3 aprile 2026, n. 2256).

Considerato, altresì, che:

- la destinazione del piano interrato ad abitazione determina l'incremento delle volumetrie e delle superfici utili a tal fine, con conseguente aggravio del carico urbanistico;

- pertanto, "non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale abitabile, in quanto, a differenza dell'ipotesi in cui il garage venga trasformato - con o senza opere - in magazzino o deposito, rimanendo quindi spazio accessorio, senza permanenza di persone, la trasformazione in vano destinato alla residenza, anche a tralasciare i profili igienico-sanitari di abitabilità, si configura come un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l'originario permesso di costruire. Pertanto, il cambio di destinazione d'uso del locale magazzino a residenziale necessita del permesso di costruire" (C.d.S., Sez. VII, 8 ottobre 2025, n. 7884);

- la carenza del permesso di costruire, giustifica, anche in parte qua, l'applicazione della sanzione demolitoria.

Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.