Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sezione 2
Sentenza 2 aprile 2026, n. 694
Presidente: Luberto - Estensore: De Simone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. TD5010100080/2021 emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Crotone, nei confronti del signor [ricorrente], per l'anno d'imposta 2017, avente ad oggetto il recupero a tassazione ai fini Irpef e relative addizionali di un maggior reddito di capitale.
L'atto impositivo scaturisce da una complessa attività ispettiva condotta inizialmente dall'Ufficio delle dogane di Catanzaro e, successivamente, dalla Guardia di finanza di Crotone nei confronti della [società] s.r.l., di cui il contribuente risultava essere socio con una quota qualificata pari al 95% del capitale sociale.
I verbalizzanti avevano contestato alla società ammanchi inventariali e l'omesso allibramento nei prescritti registri di carico e scarico di 54 documenti di accompagnamento semplificato (d.a.s.) relativi a prodotti energetici ad accisa agevolata.
Sulla base di tali elementi, l'Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi societari, presumendone la successiva distribuzione ai soci in virtù della ristretta base partecipativa e del vincolo di parentela intercorrente tra gli stessi.
Avverso tale atto il contribuente ha adito la Commissione tributaria provinciale di Crotone, la quale, con sentenza n. 216/2022, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della motivazione per relationem, la fondatezza della presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base e, specificamente, respingendo la richiesta di deduzione dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, ritenendo non assolto l'onere probatorio posto a carico della parte.
Contro tale pronuncia [ricorrente] ha interposto appello, censurando la sentenza di prime cure sotto molteplici profili, ribadendo, tra le altre cose, l'illegittimità dell'atto per non aver l'Ufficio proceduto, a fronte dell'accertamento induttivo di ricavi occulti, al parallelo e necessario riconoscimento dei relativi costi di acquisto dei carburanti non fatturati.
L'Agenzia delle entrate si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Nel corso del giudizio di gravame, questa Corte ha emesso l'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione di un giudizio pendente in Cassazione per gli stessi fatti storici relativi ad un'altra annualità, giudizio poi dichiaratosi estinto con decreto n. 30606/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento nei termini di seguito esposti, dovendosi riformare la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla mancata determinazione dei componenti negativi di reddito.
Ritiene questo Collegio che, pur dovendosi ritenere legittimo il ricorso dell'Ufficio alle presunzioni per l'accertamento dei maggiori ricavi societari derivanti dalla riscontrata cessione di carburante in evasione d'imposta (attesa la mancata registrazione dei d.a.s.), i giudici di primo grado siano incorsi in errore omettendo di considerare un principio fondamentale del nostro ordinamento tributario, strettamente correlato all'art. 53 della Costituzione sulla capacità contributiva.
Nelle ipotesi di ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito, in presenza del riconoscimento di presunti ricavi, è infatti necessario che l'Ufficio determini in via forfettaria anche gli elementi negativi di reddito collegati ai presunti maggiori ricavi.
Non è giuridicamente né logicamente ammissibile tassare il ricavo lordo senza decurtare da esso il costo che l'imprenditore ha ragionevolmente dovuto sostenere per l'approvvigionamento della merce poi commercializzata in nero.
Esigere dal contribuente la rigorosa prova documentale dei costi occulti a fronte di ricavi ricostruiti presuntivamente dall'Amministrazione finanziaria determina un'inaccettabile asimmetria probatoria e viola il principio secondo cui il reddito d'impresa è la risultante algebrica di componenti positivi e negativi.
Qualora l'operazione imponibile sia stata ricostruita sulla base di dati extracontabili, l'Ufficio è tenuto a riconoscere e quantificare, sia pure in via presuntiva o percentuale avvalendosi di criteri statistici o ricarichi medi di settore, la quota ragionevole dei costi di acquisto direttamente afferenti alla produzione dei ricavi accertati.
Tale ricalcolo della base imponibile societaria si riflette, inevitabilmente, sulla quota di reddito di capitale (utili extracontabili) imputata pro quota all'odierno appellante, la quale dovrà essere rideterminata al netto della deduzione forfettaria dei suddetti costi.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte osserva che il presente giudizio è stato caratterizzato da una complessa evoluzione procedurale e da un necessario arresto sospensivo, sancito dall'ordinanza interlocutoria n. 529/2024, volta ad attendere l'esito del giudizio di legittimità pendente dinanzi alla Suprema Corte per annualità connesse. Tale giudizio intermedio, unitamente al parziale e reciproco accoglimento delle tesi in campo, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentenza impugnata, per i motivi esposti in motivazione, compensa integralmente le spese di giudizio.