Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 1° luglio 2024, n. 805
Presidente: Bellucci - Estensore: Maisano
FATTO E DIRITTO
1. Con pec del 23 febbraio 2024 l'esponente ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, volta ad acquisire informazioni sui test in vitro rt-PCR eseguiti dall'Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità: soggetto inserito dal Ministero della salute nell'elenco dei laboratori abilitati ad eseguire i predetti test.
2. Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto riscontro, con ricorso notificato il 23 aprile 2024 e depositato in data 8 maggio 2024, ella ha chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il proprio diritto all'accesso civico generalizzato ai dati detenuti dalla parte intimata, con conseguente condanna all'ostensione delle informazioni richieste, nonché, in subordine e ove ritenuta inammissibile la domanda principale, di accertarsi, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante provvedimento espresso.
3. L'Azienda intimata non si è costituita in giudizio, benché parte ricorrente abbia documentato il perfezionamento della notifica del ricorso con il deposito telematico della ricevuta di consegna in ".eml" -presso indirizzo pec tratto da elenchi PP.AA. e IPA - e della ricevuta "DatiAtto.xml".
4. Il 28 maggio 2024 si è costituita, invece, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte), che ha depositato memoria e atti riguardanti, tuttavia, altro ricorso, come specificato nella memoria da essa depositata il 17 giugno 2023 con cui ne ha chiesto la cancellazione dal fascicolo in esame. In accoglimento della detta richiesta, ARPA Piemonte non figura, perciò, nell'epigrafe del presente gravame.
5. All'udienza del 25 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'azione incardinata ai sensi dell'art. 116 c.p.a. è inammissibile.
7. Il Collegio, nel dare atto del dibattito in materia (di cui dà conto anche parte ricorrente a pag. 5 dell'atto introduttivo del giudizio), intende dare continuità alla giurisprudenza di Sezione in base alla quale, nel difetto di una norma - come quella dettata dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull'accesso documentale - che configuri il contegno inerte come diniego dell'istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale. Il soggetto interessato non può, pertanto, esperire l'azione ex art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego di accesso, ma deve attivare la procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., onde far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 ottobre 2023, n. 826, e 13 gennaio 2023, n. 42, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
8. Da quanto osservato discende, in via speculare, l'ammissibilità della domanda gradata ex art. 117 c.p.a., la quale è, altresì, meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
9. L'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».
9.1. Il successivo comma 3 precisa, poi, che «l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione».
9.2. Dispone, quindi, il comma 6 che «il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati». In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.
9.3. Alla stregua del predetto quadro normativo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato come l'accesso civico generalizzato rappresenti un istituto «dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa», ove l'interesse individuale alla conoscenza «è protetto in sé», in attuazione dei principi di trasparenza e buon andamento, purché non ricorrano, in concreto, opposte ragioni pubbliche o private (cfr. C.d.S., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).
10. Ciò posto, la ricorrente ha documentato che la parte intimata - avente personalità giuridica pubblica - è inserita nell'elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero della salute ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori (cfr. doc. 2 di parte ricorrente, pag. 11).
10.1. Non è revocabile in dubbio, inoltre, che l'attività oggetto dell'istanza conoscitiva rivesta pubblico interesse, secondo i parametri ordinamentali (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 luglio 2023, n. 968), poiché afferente all'erogazione di un servizio pubblico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 giugno 2024, n. 3828).
10.2. L'interessata ha, infine, dimostrato (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) che, per la natura e l'oggetto dei dati richiesti, il riscontro dell'istanza non comporta per l'amministrazione un impegno manifestamente gravoso, potendo, anzi, essere ottemperato con l'ordinaria diligenza operativa.
11. Stante l'intervenuto decorso del termine di trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di accesso, e acclarata la titolarità in capo alla struttura sanitaria dell'obbligo di provvedere, la domanda avverso il silenzio-inadempimento è, dunque, fondata, con conseguente condanna dell'Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità a determinarsi in modo espresso sulla richiesta di parte ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Il Collegio non può, di contro, direttamente pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva; ciò essendo impedito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., dal margine valutativo sui limiti dell'accesso che compete all'ente ospedaliero in forza dei citati artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. 33/2013 (T.A.R. Piemonte 826/2023 cit.).
12. Per quanto esposto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in riferimento all'azione promossa ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Quanto alla domanda subordinata ex art. 117 c.p.a., esso è, invece, accolto, siccome fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
13. La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ordinando, per l'effetto, all'Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di determinarsi in modo espresso sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.