Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 8 maggio 2026, n. 13349

Presidente: De Stefano - Relatore: Gianniti

FATTI DI CAUSA

1. Antonino Enrico A. conveniva in giudizio lo Studio Ventura Associati chiedendo che, accertata la responsabilità professionale dello stesso, fosse condannato al risarcimento dei danni. Al riguardo deduceva di aver incaricato lo Studio convenuto della redazione della documentazione (business plan e relazione tecnica) necessaria per la partecipazione al bando regionale OCM Vino - Misura Investimenti (Campagna 2012-2013); che la sua azienda era stata ammessa nella graduatoria provvisoria, ma successivamente era stata esclusa dalla graduatoria definitiva con motivazione formale riferita alla non esaustività e incoerenza della relazione tecnica, nonché al riferimento a un comparto produttivo diverso da quello vitivinicolo; che la successiva istruttoria amministrativa aveva chiarito che la relazione tecnica era frutto di un "copia-incolla" riferito al comparto ortofrutticolo.

Il Tribunale di Ragusa accertava la responsabilità professionale dello Studio Ventura, ma riteneva non provata, nei termini richiesti dall'attore, la perdita certa del finanziamento pubblico, liquidando in via equitativa un danno limitato (euro 29.000), ancorato alle spese sostenute o verosimilmente sostenibili prima dell'esclusione definitiva.

La Corte d'appello di Catania confermava la responsabilità professionale; escludeva la risarcibilità del danno parametrato all'intero contributo pubblico richiesto (euro 326.824,50); applicava l'art. 1227 c.c., ritenendo che le spese sostenute dopo la comunicazione dell'esclusione non fossero causalmente riconducibili all'inadempimento del professionista; rideterminava il risarcimento in euro 1.180,15, pari al 50% delle spese sostenute fino alla data dell'esclusione.

2. A seguito di ricorso questa Corte con ordinanza n. 23001/2025 - dopo aver respinto tutti i primi cinque motivi di ricorso per cassazione (che investivano questioni di carattere procedurale) - ha rigettato anche il sesto motivo, relativo alla denunciata violazione degli artt. 1176, 1218 e 1227 c.c., ritenendo che il dispositivo della sentenza d'appello fosse comunque "conforme a diritto"; e, sul presupposto che l'argomentazione della Corte territoriale dovesse essere ricondotta al secondo comma dell'art. 1227 c.c. (danni evitabili), ha proceduto a correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., in particolare affermando che "i danni rappresentati dai costi sopportati dall'odierno ricorrente dopo aver appreso dell'esito negativo della domanda non sono risarcibili".

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione Antonino Enrico A., articolando un unico motivo con il quale deduce un errore di fatto percettivo, consistente nel fatto che la corte avrebbe erroneamente supposto che la domanda risarcitoria aveva ad oggetto le spese sostenute dopo l'esclusione, mentre, secondo gli atti di causa (atto introduttivo, appello, ricorso per cassazione), il petitum riguardava esclusivamente il danno da mancata percezione del contributo pubblico, già definitivamente perso al momento dell'esclusione dalla graduatoria. In sintesi, secondo il ricorrente, l'ordinanza avrebbe confuso danno-evento (perdita del finanziamento) con danno-conseguenza (spese successive); l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. sarebbe stata fatta su una voce di danno mai domandata; l'errore sarebbe stato decisivo, perché ha fondato il rigetto del sesto motivo di ricorso.

Per l'odierna adunanza il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso un integrale richiamo a Cass., Sez. un., n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018; n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione.

In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;

d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.

3. Orbene, l'errore dedotto da parte ricorrente non integra un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolve in una censura che investe il ragionamento valutativo e qualificatorio svolto da questa Corte nell'esame del motivo di ricorso per cassazione, per di più su questione sulla quale le parti avevano, in ogni caso, dibattuto nei gradi precedenti e, in ogni caso, proprio nel giudizio di legittimità concluso col provvedimento qui gravato.

In particolare, la prospettata "svista" non attiene alla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico incontestato e incontrovertibilmente risultante dagli atti, bensì alla qualificazione giuridica del danno dedotto e alla selezione della disciplina applicabile (art. 1227, commi 1 e 2, c.c.).

La Corte, nel rigettare il sesto motivo di ricorso per cassazione, non ha affermato che il ricorrente avesse formalmente richiesto il rimborso delle spese sostenute dopo l'esclusione, ma ha ricondotto la ratio decidendi della sentenza di appello alla regola secondo cui non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, procedendo - nei limiti consentiti - a correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Tale operazione presuppone una valutazione giuridica del nesso causale e del perimetro del danno risarcibile, che, anche se non condivisa dalla parte, non è suscettibile del benché minimo sindacato in sede di revocazione, non traducendosi in una falsa percezione del contenuto degli atti, ma soltanto in una diversa lettura della loro rilevanza giuridica.

In definitiva, il ricorso tende a sollecitare una nuova valutazione della correttezza giuridica della decisione, ma tale obiettivo è estraneo alla funzione della revocazione, che non può essere utilizzata come mezzo di ulteriore impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese non avendo nessuna delle parti intimate svolta attività difensiva, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass., Sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.