Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Lazio
Sentenza 26 settembre 2023, n. 606
Presidente: Ciaramella - Estensore: Guida
PREMESSO IN FATTO
1. Con atto di citazione, depositato in data 28 dicembre 2022, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i convenuti come generalizzati in epigrafe, per chiederne la condanna, anche in solido, al risarcimento del danno patrimoniale in favore del Comune di Roma Capitale per complessivi euro 30.085,50 o a quella diversa somma che si riterrà di giustizia, maggiorata di rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.
1.1. Con le note in atti, il Comune di Roma Capitale aveva segnalato l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di numerosi albergatori, tra i quali il gestore della struttura Affittacamere - The Roma House 2, società Riccardo s.r.l. rappresentata e amministrata dal sig. S. Salvatore. Dalla successiva attività istruttoria, sarebbe emerso, nella prospettazione attorea, che, per i periodi in contestazione 2015-2018, i convenuti non avevano effettuato i versamenti dovuti, in violazione del regolamento comunale vigente, per il complessivo importo sopra indicato, al netto dei parziali pagamenti medio tempore effettuati di euro 658,00.
2. A seguito delle notificazioni degli inviti a dedurre, le parti convenute non ha prodotto controdeduzioni. La Procura regionale notificava, conseguentemente, atto di citazione sia alla società Riccardo s.r.l. sia al sig. S. Salvatore in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, ipotizzando a loro carico una responsabilità erariale per inadempienze agli obblighi essenziali di comunicazione, rendicontazione, incasso e riversamento di tale tributo, per le annualità richiamate, sulla base della normativa nazionale e del vigente regolamento comunale.
3. In punto di diritto, la Procura evidenzia che il regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno (del. n. 38/2010, modificato con del. n. 44/2014 e del. n. 14/2016), pur non indicando la qualifica di agente contabile del gestore della struttura [introdotta con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 16, lett. e)], prevede specifici obblighi di comunicazione (art. 5), di riscossione e di versamento al Comune (art. 6), e ciò legittimava, anche in virtù del principio della riserva di legge (23 Cost.), l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 178 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nella cui categoria rientrano coloro che hanno maneggio di pubblico denaro (SS.RR. 22/16/QM).
3.1. Tale impostazione - come precisato nelle note di udienza depositate in data 19 gennaio 2023 - non sarebbe venuta meno a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. 11 marzo 2011, n. 23, e riqualificato il gestore dell'imposta di soggiorno come responsabile d'imposta, disciplina poi estesa anche a fatti antecedenti la sua entrata in vigore in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021 (cfr. Corte conti, Sez. Emilia-Romagna, n. 86/22; Sez. II/A, n. 275/22; Lazio, n. 115/2022; Piemonte, ord. n. 46/2022).
3.2. Nel merito, la Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale e chiesto la condanna, in solido, dei convenuti al pagamento in favore del Comune di Roma della somma di euro 30.085,50, oltre oneri accessori e con vittoria di spese.
4. Con atto di intervento ad adiuvandum del 18 aprile 2023, si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa. Ha sottolineato la figura di agente contabile del gestore di strutture alberghiere, sin dal momento dell'incasso del tributo e la sua condotta inadempiente agli obblighi di rendicontazione e di riversamento del danaro pubblico, espressamente sollecitati dall'ente locale.
5. All'udienza del 16 maggio 2023, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio concernente un presunto danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno riscosso da un gestore di struttura alberghiera, va in via preliminare dichiarata la contumacia delle parti convenute, in quanto, come condivisibilmente evidenziato in sede di discussione dalla Procura, le stesse risultano essere state regolarmente citate all'odierno giudizio (essendo andata a buon fine la notificazione [a] S. Salvatore sia in proprio che come rappresentante legale della Riccardo s.r.l.); in via pregiudiziale va, altresì, affrontata la questione di giurisdizione.
2. Giova in primo luogo precisare che questa Sezione giurisdizionale, chiamata a decidere su fattispecie di responsabilità amministrativa relative al mancato riversamento nelle casse del Comune di Roma Capitale da parte di gestori di strutture ricettive, rivedendo il proprio orientamento espresso in precedenza, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'art. 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall'art. 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario (sentt. 6 settembre 2022, n. 596; 17 gennaio 2023, n. 31; 6 febbraio 2023, n. 80; 24 marzo 2023, n. 178).
3. Come di recente evidenziato da questa Sezione con la sentenza n. 346/2023, rispetto alla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da quanto nella stessa già statuito, si intende «dare continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione nei precedenti sopra richiamati, pur consapevole che la giurisprudenza di appello (Sez. II, sent. n. 275/2022; Sez. I, sentt. nn. 30 e 68 del 2023) e in parte anche di primo grado (Sez. giur. Toscana, 15 luglio 2022, n. 188; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1; Sez. giur. Emilia-Romagna, 14 ottobre 2021, n. 325) è nel senso della permanenza della giurisdizione del giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno all'ente locale impositore. Le ragioni sulle quali si fonda l'orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, intendendosi qui richiamate le motivazioni delle sopra indicate sentenze di questa Sezione anche per quanto attiene alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in via subordinata, anche nel presente giudizio dalla Procura, alla luce del nuovo quadro normativo sopra richiamato, possono essere così sintetizzate e, per alcuni profili, integrate:
a) la qualifica ex lege di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;
b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19 maggio 2020 (Cass. pen., Sez. VI, [n.] 12516 del 10 marzo 2022; n. 9213 del 15 febbraio 2022) costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 30227);
c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18 marzo 2016 e, da ultimo, modificato con delibera n. 29 dell'8 aprile 2021) sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte. In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto regolamento;
d) l'elemento del c.d. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;
e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili (e/o i sostituti) d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);
f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore».
4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, anche nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.
5. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale "il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari", si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia delle parti convenute indicate in epigrafe;
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione.
Spese compensate.