Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 5 ottobre 2026, n. 1119
Presidente: Caruso - Estensore: Pistilli
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato in data 5 gennaio 2026 e depositato in data 19 gennaio 2026 la nominata in epigrafe ha dedotto quanto segue.
2. Con provvedimento unico autorizzativo SUAP n. 41/2025 del 1° ottobre 2025, il Comune di Chiavari ha rilasciato un'autorizzazione triennale per l'installazione di un impianto pubblicitario all'interno dell'area di servizio Q8 di C.so De Michiel 6.
Con atto del 6 novembre 2025 il Comune ha annullato in autotutela l'autorizzazione richiesta in quanto sarebbe mancato il «parere di conformità al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con D.C.C. n. 93 del 28 novembre 2015» e non sarebbe stato richiesto il «nulla osta preventivo ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, per l'esecuzione dell'intervento all'interno dell'area di rispetto della linea ferroviaria».
3. Impugnando il suddetto provvedimento, la ricorrente ha dedotto: il difetto di competenza; la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 per mancato esercizio del potere di convalida e mancanza dei presupposti per l'autotutela; l'eccesso di potere per disparità di trattamento; l'insussistenza dei vizi assunti a fondamento dell'annullamento d'ufficio.
Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al gravame.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza pubblica del 16 luglio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Infatti, il provvedimento di annullamento in autotutela è stato adottato dalla dirigente ad interim del settore 5, nominata con decreto del Sindaco del 12 giugno 2025 (doc. 9 Comune), a capo della stessa articolazione che ha rilasciato l'autorizzazione.
4.2. È invece fondato il secondo motivo.
4.2.1. Va premesso che, per costante insegnamento giurisprudenziale, «gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all'amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto» (C.d.S., Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168).
Nel caso di specie, è pacifico che la comunicazione non è intervenuta.
4.2.2. Il Collegio non ritiene che possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241 del 1990, in forza del quale «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
4.2.2.1. Dalle difese del Comune non risultano in maniera inequivoca le ragioni per le quali l'impianto assentito non sarebbe conforme al piano generale degli impianti pubblicitari. Il Comune infatti non chiarisce in maniera puntuale per quale ragione l'impianto non rientrerebbe «tra le ipotesi di adeguamento previste dall'Allegato 4 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari» e sostiene che l'impianto non sarebbe stato autorizzabile per dimensioni e orientamento rispetto all'asse stradale; anche con riguardo a tale secondo aspetto, considerato che si tratta di una tecnologia non specificamente contemplata dalla normativa comunale - tale profilo è pacifico, tanto che l'Amministrazione discorre nei propri scritti difensivi di "analogia regolatoria" - sarebbe stata doverosa una previa interlocuzione procedimentale con la società interessata.
4.2.2.2. Ugualmente è a dirsi per il nulla osta dell'ente proprietario della rete ferroviaria. Pur contestando la documentazione prodotta dalla ricorrente, il Comune non è riuscito a corroborare sul piano probatorio l'affermazione che l'impianto si trova a una distanza inferiore a quella prescritta dalla linea ferroviaria. Peraltro, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, non si può neanche escludere che l'ente proprietario, ove interpellato, avrebbe rilasciato un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980.
4.3. Il carattere assorbente del motivo scrutinato esime il Collegio dalla disamina degli altri motivi, che rimangono assorbiti.
5. In definitiva, il provvedimento deve essere annullato. Resta inteso che, ove ricorrano i presupposti, il Comune potrà nuovamente attivare il procedimento di autotutela assicurando il rispetto delle garanzie procedimentali dell'interessata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Chiavari alla refusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge, e alla refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.