Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 2 ottobre 2026, n. 1313

Presidente: Pedron - Estensore: Limongelli

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorso ex art. 116 c.p.a.

1.1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 12 giugno 2026 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 15 maggio 2026 con cui il Comune di Pian Camuno ha respinto, in accoglimento dell'opposizione manifestata dalla parte controinteressata, l'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente, per il tramite del proprio legale, in data 20 aprile 2026, volta a conseguire l'ostensione degli atti e dei documenti afferenti a tre pratiche edilizie (SCIA n. 73/2025 in variante a permesso di costruire n. 5041/2023; permesso di costruire in sanatoria n. 5085 del 9 gennaio 2026; segnalazione certificata di agibilità presentata in data 10 gennaio 2026), relative ad un intervento di demolizione e ricostruzione realizzato dalla società OGL Immobiliare s.r.l. sul fondo di sua proprietà, confinante con quello di proprietà del ricorrente.

1.2. Il ricorrente ha premesso:

- di essere proprietario di un compendio immobiliare situato in Pian Camuno (BS) alla via XXV Aprile n. 77, costituito da un fabbricato con tre appartamenti, garage, depositi e aree pertinenziali, e confinante, sul lato sud, con l'immobile di proprietà della società OGL Immobiliare s.r.l.;

- l'immobile di proprietà della società OGL è stato interessato negli anni 2023-2025 da un intervento di demolizione e ricostruzione in forza di permesso di costruire n. 5041 del 6 giugno 2023;

- il ricorrente, dopo aver ottenuto dall'Amministrazione comunale l'ostensione degli atti di detta pratica edilizia, segnalava al Comune l'esistenza di una pluralità di irregolarità edilizie, tra cui, in particolare, l'abusiva sopraelevazione di almeno un metro di una porzione dell'edificio ricostruito rispetto alla sagoma di quello preesistente ottenuto attraverso una falsa rappresentazione cartografica dello stato di fatto preesistente, con conseguente violazione delle distanze legali dalla parete finestrata dell'edificio di proprietà del ricorrente e dal confine; nonché svariati ulteriori profili di illegittimità del permesso di costruire rilasciato alla controinteressata e di opere eseguite in difformità rispetto a detto titolo edilizio;

- avendo l'Amministrazione respinto tutte le istanze del ricorrente con provvedimento in data 11 dicembre 2025, il ricorrente impugnava quest'ultimo provvedimento dinanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. 286/2026, tuttora pendente, e nel contempo introduceva un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Brescia (R.G. 74/2026) per l'accertamento della violazione delle distanze dal confine e dalla parete finestrata del suo edificio, con richiesta di condanna della convenuta all'arretramento delle opere illegittime;

- costituendosi nella causa civile, la convenuta, nel contestare la domanda attorea, deduceva di aver nel frattempo presentato e ottenuto l'assenso dell'Amministrazione comunale su ulteriori pratiche edilizie, e segnatamente: a) una SCIA n. 73/2025 in variante al permesso di costruire originario n. 5041/2023, per la quale il Comune avrebbe attestato la positiva conclusione del procedimento in data 23 dicembre 2025; b) un permesso di costruire in sanatoria n. 5085, rilasciato in data 9 gennaio 2026; c) una segnalazione certificata di agibilità (SCA/2026/00001), perfezionatasi il 15 gennaio 2026;

- peraltro, in quel giudizio la società convenuta si limitava a produrre soltanto le comunicazioni di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e di perfezionamento delle predette SCIA (cfr. docc. 49-50-51), senza allegare le pratiche edilizie;

- il ricorrente impugnava "al buio" il permesso di costruire in sanatoria n. 5085 del 9 gennaio 2026 con motivi aggiunti al ricorso R.G. 286/2026 già pendente dinanzi a questo T.A.R., con riserva di dedurre ulteriori censure all'esito dell'acquisizione della documentazione inerente alle tre pratiche edilizie, e nel contempo presentava in data 20 aprile 2026 formale istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, chiedendo copia delle pratiche sopra menzionate e rivendicando la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, in quanto strumentale alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, gravemente pregiudicati dalle opere del vicino ed oggetto dei contenziosi già pendenti;

- l'istanza era però respinta dall'Amministrazione comunale con il provvedimento del 15 maggio 2026 oggetto del presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione manifestata dalla società controinteressata; in particolare, in detta opposizione - richiamata per relationem nella motivazione del diniego comunale di accesso - la controinteressata aveva eccepito:

(i) che l'istanza di accesso non sarebbe sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante alla conoscenza degli atti richiesti, corrispondente ad una situazione giuridica differenziata e qualificata, ma mirerebbe ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A. ed avrebbe finalità meramente esplorative;

(ii) che la sussistenza della mera vicinitas dei due immobili non sarebbe requisito di per sé sufficiente per accedere alle pratiche edilizie del confinante, anche perché l'immobile della controinteressata confina solo su un lato con la proprietà del ricorrente;

(iii) che l'esigenza difensiva dedotta dal ricorrente di conoscere gli atti richiesti per poter tutelare i propri diritti in relazione alle costruzioni del vicino sarebbe smentita dal fatto che il Comune aveva già respinto la segnalazione del ricorrente del 2025 diretta a ottenere l'annullamento del permesso di costruire originario n. 5041/2023;

(iv) che i tre provvedimenti oggetto dell'istanza di accesso non sarebbero più impugnabili, essendo ampiamente trascorso il termine di 60 giorni dalla loro conoscenza da parte del ricorrente, risalente al 25 febbraio 2026, data in cui la società OGL Immobiliare s.r.l. si costituiva nella causa civile pendente dinanzi al Tribunale di Brescia (r.g. n. 74/2026), depositando tali provvedimenti.

1.3. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, l'accertamento del proprio diritto di accedere a tutti gli atti e i documenti richiesti e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'ostensione dei medesimi, sulla base di due motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifeste, difetto di motivazione: il ricorrente sarebbe titolare dell'interesse diretto, concreto e attuale a conoscere tutte le pratiche edilizie relative all'intervento de quo nella sua qualità di proprietario confinante, direttamente inciso dell'attività edilizia irregolare del vicino e interessato a contestare la legittimità dell'intervento in tutte le sedi competenti; la vicinitas sarebbe già di per sé presupposto sufficiente a radicare la legittimazione del ricorrente ad accedere alle predette pratiche edilizie, integrando una posizione di interesse qualificato all'ostensione dei relativi titoli abilitativi; nessun interesse alla riservatezza potrebbe essere opposto per contrastare una richiesta del vicino di accedere ai titoli edilizi ottenuti dal vicino, venendo in considerazione, da un lato atti pubblici soggetti a pubblicazione nell'albo pretorio ex art. 20 del t.u.e., e dall'altro un interesse dichiaratamente difensivo dell'interessato, tutelato dagli artt. 24 e ss. l. n. 241/1990; l'asserita inoppugnabilità dei provvedimenti richiesti sarebbe del tutto insussistente, posto che il permesso di costruire in sanatoria è già stato impugnato dinanzi a questo T.A.R. (con motivi aggiunti) mentre le due SCIA non sarebbero impugnabili direttamente non essendo provvedimenti amministrativi ma mere dichiarazioni del privato, per cui impongono all'interessato di sollecitare al Comune l'esercizio dei propri poteri di controllo e verifica, per poi eventualmente impugnare i provvedimenti adottati dal Comune nell'esercizio di tale potere; il diniego di accesso sarebbe peraltro contraddittorio e manifestamente illogico dal momento che lo stesso Comune aveva già consentito l'accesso del ricorrente al permesso di costruire originario n. 5041/2023;

2) violazione di legge (artt. 3 e 25, 3° comma, l. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il diniego di accesso si sarebbe fondato sulla mera acritica adesione all'opposizione della controinteressata, in assenza di qualsiasi autonoma istruttoria e valutazione dei contrapposti interessi in gioco.

2. Svolgimento del processo.

2.1. Il ricorso è stato notificato con pec del 12 giugno 2026 sia al Comune di Pian Camuno sia alla società controinteressata OGL Immobiliare s.r.l.

2.2. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

2.3. All'udienza camerale del 22 settembre 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, già condivisi da questo T.A.R., "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'articolo 22 della legge n. 241/1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione), i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all'osservanza di tali limiti" (da ultimo, tra le tante, T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 17 marzo 2026, n. 1850; T.A.R. Salerno, Sez. II, 13 novembre 2025, n. 1864; T.A.R. Palermo, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 2435; T.A.R. Parma, Sez. I, 19 settembre 2025, n. 378; T.A.R. Milano, Sez. II, 4 giugno 2025, n. 1941; T.A.R. Brescia, Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 17).

3.1.1. In particolare, è stato affermato che "Il proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere è titolare del diritto di accesso agli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Invero, sotto il profilo della legittimazione, la vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso (articolo 22 l. 241/90)": cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885.

3.1.2. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della vicinitas è documentata e incontestata. La circostanza che l'immobile della controinteressata confini solo su un lato con la proprietà del ricorrente non sposta i termini della questione, in quanto, sia pure in relazione a quel solo lato, la vicinitas sussiste e radica di per sé in capo al ricorrente una posizione giuridica differenziata all'osservanza dei limiti legali e regolamentari allo ius aedificandi, e con essa l'interesse diretto, concreto attuale del ricorrente alla conoscenza dei titoli edilizi rilasciati al proprietario confinante e alle relative pratiche edilizie, al fine di verificarne la regolarità e la legittimità e poter eventualmente tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

3.2. Parimenti, la circostanza che l'Amministrazione comunale avesse respinto la segnalazione del ricorrente del 2025 diretta a ottenere l'annullamento del permesso di costruire originario n. 5041/2023 non fa venir meno l'interesse all'accesso, anzi lo rafforza, tenuto conto che da un lato il ricorrente ha impugnato quel provvedimento in sede giurisdizionale (quindi non ha prestato alcuna acquiescenza al provvedimento comunale), e dall'altro la vicenda edilizia ha avuto ulteriori sviluppi con il rilascio alla controinteressata di nuovi titoli edilizi in relazione al medesimo intervento.

3.3. Illegittimo è anche l'ulteriore argomento ostativo opposto dalla controinteressata (e recepito dall'Amministrazione) all'istanza di accesso, laddove si fa riferimento ad una asserita inoppugnabilità dei titoli edilizi richiesti dal ricorrente; infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza di tale eccezione, è sufficiente osservare, per quanto qui rileva, che secondo noti principi "La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto - quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva - va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse" (tra le tante, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12129; T.A.R. Napoli, Sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 6706; T.A.R. Palermo, Sez. I, 19 agosto 2020, n. 1777; T.A.R. Venezia, Sez. II, 19 dicembre 2019, n. 1384).

4. Conclusioni.

4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto, con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di accedere agli atti e ai documenti richiesti con l'istanza di accesso del 20 aprile 2026, e la conseguente condanna dell'amministrazione comunale ad ostendere integralmente al ricorrente la documentazione richiesta, in via telematica mediante trasmissione della stessa all'indirizzo pec del suo difensore ([omissis]@bergamo.pecavvocati.it), ovvero mediante rilascio di copia cartacea; il tutto entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.

4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l'Amministrazione comunale, mentre possono essere compensate per giusti motivi nei confronti della parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Pian Camuno a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge.

Compensa le spese nei confronti della parte controinteressata OGL Immobiliare s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.