Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 31 agosto 2026, n. 14477

Presidente: Politi - Estensore: Viggiano

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per ottenere l'accesso ai documenti attestanti l'identità degli agenti accertatori dell'infrazione compiuta di cui al preavviso di accertamento di infrazione n. [omissis] del 10 febbraio 2026: invero, tali atti sarebbero necessarî sia per contestare il verbale, sia per proporre querela di falso.

2. Resiste in giudizio [omissis].

3. Depositate memorie e repliche in vista della camera di consiglio del 24 giugno 2026, il Collegio, all'esito della discussione, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

4. Esaurita l'esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all'esame dell'unico motivo di ricorso.

5. In particolare, la parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni inerenti all'accesso, evidenziando sia l'illegittimità del diniego opposto, essendo prevalente l'esigenza di garantire il diritto di difesa (arg. ex art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241) rispetto alla tutela della riservatezza degli agenti accertatori, sia la disparità di trattamento con altro cittadino sanzionato per un'analoga violazione.

6. La domanda di accesso è fondata.

7. Difatti, come osservato recentemente in una vicenda sovrapponibile scrutinata dal giudice d'appello (v. C.d.S., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530) «va certamente riconosciuta la legittimazione [...] all'ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell'agente accertatore, oggetto dell'istanza di accesso. Invero, non è revocabile in dubbio che l'istanza di accesso meriti accoglimento, tenuto conto delle motivazioni per le quali la stessa è stata proposta, atteso che l'appellato ha rappresentato l'intenzione di far valere le proprie ragioni innanzi all'Autorità di regolazione dei trasporti ed in sede civile (anche per il risarcimento dei danni), sicché la conoscenza delle generalità dell'agente verbalizzante è indispensabile sia per la verifica del possesso di validi e regolari titoli legittimanti l'esercizio del pubblico servizio nell'attività di irrogazione di sanzioni, sia perché è certamente utile conoscere le generalità del destinatario a cui rivolgere la propria attività difensiva e notificare gli atti introduttivi di eventuali contenziosi».

8. Inoltre, si è aggiunto che «non è possibile validamente opporre la rilevanza preminente degli interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili che, se conosciuti, potrebbe portare, come conseguenza, un evidente rischio per l'incolumità dell'agente accertatore» poiché la «mera afferenza dei documenti alla possibile identificazione di chi ha proceduto all'accertamento della violazione amministrativa ed alla irrogazione della relativa sanzione non determina un bilanciamento rafforzato, siccome di per sé inidonea ad evocare la categoria di "dati sensibili e giudiziari", tenuto conto che rilevano, in proposito, esigenze di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, rinvenibili prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile (e necessario) acquisire gli atti e i documenti richiesti nell'istanza di accesso», non potendo assumere rilievo per «opporre all'ostensione la necessità di assicurare la privacy dell'agente accertare, atteso che non si rinvengono nell'ordinamento disposizioni normative che tutelano nella fattispecie il diritto alla riservatezza, a fronte della necessità, nel bilanciamento di opposti interessi, di garantire l'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che l'attività accertativa svolta dall'agente verbalizzante, nella specie il controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio, impone anche la sottoscrizione degli atti redatti (nella specie, verbale di sanzione pecuniaria), non ravvisandosi, come correttamente evidenziato dall'appellato, un "diritto all'anonimato" di tale pubblico dipendente».

9. Orbene, il Collegio ritiene di condividere e far proprie le ridette motivazioni: conseguentemente, la domanda di accesso va accolta, ordinando all'amministrazione di rendere disponibili i nominativi degli agenti accertatori del preavviso di accertamento di infrazione n. [omissis] del 10 febbraio 2026.

10. Peraltro, va osservato come con memoria depositata il 21 luglio 2026 (ossia dopo il passaggio in decisione della causa e che quindi non può essere impiegata ai fini della decisione) parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuta comunicazione dei nominativi degli agenti accertatori: sintomo della consapevolezza dell'amministrazione della bontà della richiesta di accesso.

11. Passando alla domanda risarcitoria, va osservato come essa sia manifestamente infondata.

12. In primo luogo, è allegato in maniera completamente apodittica la causazione di un «danno grave, attuale e irreparabile al ricorrente»: invero, non è dato comprendere quale lesione avrebbe patito l'esponente in ragione della mancata tempestiva ostensione dei nominativi degli agenti accertatori dell'infrazione.

13. In secondo luogo, va sottolineato come la proposizione di una querela non presuppone la conoscenza del nominativo dell'incolpato, ben essendo possibile sporgere querele (ossia chiedere la punizione dell'autore del fatto di reato) anche contro ignoti: pertanto, sono manifestamente infondate le deduzioni circa il rischio di non poter avanzare l'istanza di punizione ai sensi dell'art. 120 c.p. (per giunta, non è neppure indicato quale fattispecie di reato sarebbe configurabile). In ogni caso, va rammentato che l'eventuale falso in atto pubblico è comunque procedibile d'ufficio, sicché anche in assenza di querela nel termine di tre mesi, l'azione penale può essere esercitata.

14. Ne discende che alcuna perdita di chance o lesione del diritto di difesa risulta configurabile nel caso in esame: circostanza che trova un'indiretta conferma nella richiesta di quantificazione in via equitativa del danno; in altre parole, neppure l'asserito danneggiato è in grado di rappresentare a quanto ammonta la lesione patita.

15. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto infondata.

16. Le spese, stante la solo parziale fondatezza delle domande proposte, possono essere compensate, fermo restando il diritto al rimborso del contributo unificato (ove versato).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie la domanda di accesso e per l'effetto ordina a [omissis] di comunicare i nominativi degli agenti che hanno accertato la violazione di cui al preavviso di accertamento di infrazione n. [omissis] del 10 febbraio 2026;

- respinge la domanda di risarcimento danni, siccome infondata;

- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, del contributo unificato, ove versato, e compensa per il resto le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.