Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 21 agosto 2026, n. 1774
Presidente: Perna - Estensore: Lico
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato Marco S., appuntato dell'Arma dei Carabinieri, impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali gli veniva negato il rilascio del «nulla osta alla mobilità volontaria previsto dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, stante la limitazione di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo d.lgs.», in ragione della limitazione di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, secondo cui il personale militare e delle forze di Polizia di Stato rimane disciplinato dal proprio ordinamento, in deroga al regime di privatizzazione del rapporto di servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Gli atti venivano impugnati per violazione della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'amministrazione avrebbe errato a non ritenere applicabile l'istituto disciplinato dalla seconda di tali disposizioni al rapporto di lavoro di cui è causa. Inoltre, esclusa l'astratta preclusione relativa all'applicabilità dell'art. 30, comma 1, il ricorrente censura l'atto impugnato per carenza di motivazione in merito alle esigenze organizzative che avrebbero reso inopportuno il trasferimento del dipendente.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 3 giugno 2023, l'amministrazione resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto gli atti impugnati avrebbero natura meramente procedimentale e sarebbero, pertanto, inidonei ad arrecare una lesione concreta ed attuale al ricorrente. Nel merito, l'amministrazione chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza collegiale n. 189 del 9 giugno 2023 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati avanzata da parte ricorrente, rilevando, in punto di fumus boni iuris, che «in punto di applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, invocata da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, la conclusione in senso negativo sia stata affermata dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che "la disposizione, infatti, non è applicabile alla fattispecie in esame, atteso che essa disciplina il "passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse", e, pertanto, risulta riferibile a processi che presuppongono una omogeneità delle qualifiche oggetto di passaggio tra l'amministrazione ricevente e quella di provenienza, omogeneità assente laddove il dipendente provenga da un'amministrazione militare" (Tar Lazio, Sez. Stralcio, Sent. n. 9084 del 2021)».
Con ordinanza collegiale n. 3869 del 20 settembre 2023 il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, confermava l'ordinanza del Tribunale, escludendo la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris in quanto:
«- il comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 prevede il "passaggio diretto" fra "dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento";
- i militari non sono rientrano tra i "dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", in quanto l'art. 3 c. 1 espressamente esclude il personale militare dall'area di applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3;
- in aggiunta al dato testuale, invero inequivocabile, va rilevato che, per pacifica giurisprudenza (tra le tante: Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961), nell'ambito dell'impiego pubblico la mobilità si risolve nella cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con continuità del suo contenuto, sicché, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è applicabile al personale in questione, stante la non omogeneità delle posizioni».
All'odierna udienza parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il Collegio, dato atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, ritiene il Tribunale che la stessa sia infondata in quanto, nonostante la procedura di mobilità volontaria di cui è causa sia stata attivata dal Comune di Nardò, nondimeno la determinazione negativa dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla posizione del ricorrente è idonea a precludere allo stesso l'ottenimento del bene della vita perseguito, con la conseguenza che essa deve ritenersi immediatamente impugnabile.
Nel merito, l'unico motivo di ricorso (non rubricato), come sopra sinteticamente delineato, deve ritenersi infondato.
Viene in rilievo la questione dell'applicabilità, al personale militare e delle forze di polizia (categoria alla quale va ricondotto il personale dell'Arma dei Carabinieri), dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede, per quanto rileva ai fini del giudizio, che «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia».
Viene altresì in rilievo l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, a tenore del quale «In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287».
Ritiene il Collegio che la questione vada risolta in senso negativo, conformemente a quanto già affermato in sede cautelare dal Tribunale e dal Consiglio di Stato, alle cui argomentazioni (sopra testualmente citate) può farsi rinvio.
In particolare, l'applicabilità dell'art. 30, comma 1, citato al personale militare e delle forze di polizia va esclusa sia in base all'argomento testuale (stante il richiamo dell'art. 30 al solo personale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione del personale di cui all'art. 3), sia sulla base della considerazione per cui, risolvendosi il trasferimento in una cessione del contratto di lavoro, non può prescindersi dal presupposto (assente nel caso di specie) dell'omogeneità tra le posizioni dell'amministrazione di provenienza e quelle dell'amministrazione di destinazione.
Ne risulta assorbita qualsiasi ulteriore considerazione in merito alla prospettata carenza di motivazione in merito alla inopportunità del trasferimento, atteso che il diniego di nulla osta è stato validamente fondato sulla non applicabilità, al caso di specie, dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.