Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 31 luglio 2026, n. 13972

Presidente: Panzironi - Estensore: Gallo

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame del Collegio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale AMA s.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo fra Next-A s.r.l. e le mandanti Englobe soc. cons. a r.l., Nier Ingegneria s.p.a. società benefit, Seingim Global Service s.r.l., società di ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura e Gedis s.r.l., l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e verifica della progettazione per interventi da eseguire sul patrimonio cimiteriale del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi.

2. Il disciplinare della gara oggetto di contesa prevedeva la suddivisione dell'appalto in lotti e in sub-lotti prestazionali e la conclusione con più operatori economici di più accordi quadro, come disciplinati dall'art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Nello specifico, il disciplinare prevedeva per ogni lotto la stipula fino ad un massimo di n. 9 (nove) accordi quadro, 3 (tre) per ogni sub-lotto prestazionale.

3. Il provvedimento gravato ha ad oggetto l'aggiudicazione del lotto 1, sub-lotto 1 "Servizi tecnici" al raggruppamento controinteressato, in quanto primo graduato. Infatti all'esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha formato la graduatoria relativa al lotto 1, sub-lotto 1, che ha visto collocarsi al primo posto il raggruppamento Studio Next-A, con un punteggio complessivo di 73,43 punti, al secondo posto il raggruppamento Sicef s.r.l. con 71,90 punti, al terzo posto il raggruppamento Engeko s.r.l. con 68,13 punti ed al quarto posto il raggruppamento ricorrente DNA2 con 65,29 punti. Solo i primi tre operatori economici, quindi, si sono classificati in posizione utile per l'ottenimento dell'aggiudicazione parziale del primo lotto, sub lotto 1.1.

Con il medesimo provvedimento, eseguiti i controlli di cui agli artt. 94, 95, e 100 d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, oltre a disporre l'aggiudicazione parziale del sub-lotto 1.1 della procedura in favore del raggruppamento primo classificato Next-A s.r.l., ha specificato che "l'aggiudicazione in favore degli Operatori Economici risultati in seconda o terza posizione della graduatoria relativa al Lotto 1 - Sub Lotto 1.1. sarà disposta in esito al completamento delle verifiche di ordine generale e speciale degli Operatori economici medesimi".

4. La società ricorrente, insorge, dunque, in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento quarto graduato, avverso l'aggiudicazione in favore del primo graduato, dolendosi della stessa sulla base del seguente motivo di censura: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, commi 2 e 11, d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 17, comma 5, e 99, comma 2, d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 8.3 e 8.4 della lex specialis di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità".

Secondo la società ricorrente né la mandataria né le mandanti del raggruppamento primo classificato sarebbero in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare e consistente nell'aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura "servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 (zero/4) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" e indicato per ciascuna categoria nella tabella di cui allo stesso disciplinare.

Più in particolare sarebbe stata violata la regola di lex specialis, attuativa del principio espresso dall'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, di analogo tenore, che sancirebbe la necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente del raggruppamento e la quota di prestazioni che detto componente si impegna a eseguire, non essendoci in tesi corrispondenza tra le prestazioni di cui la mandataria e le mandanti del raggruppamento aggiudicatario hanno assunto l'esecuzione e le qualificazioni da esse dichiarate e documentate.

La stazione appaltante avrebbe, dunque, omesso di serbare una adeguata verifica circa il possesso dei requisiti speciali in capo alle singole componenti il raggruppamento primo aggiudicatario che, a cagione della mancanza del ridetto requisito da parte delle sue componenti, avrebbe dovuto essere escluso.

5. Pedissequamente al ricorso la società ricorrente ha altresì formulato istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. chiedendo ordinarsi alla stazione appaltante di ostendere "tutta la documentazione che l'art. 35 d.lgs. 36/2023 impone di mettere a disposizione ai primi cinque classificati" e che la stessa non avrebbe tempestivamente ed integralmente osteso, con particolare riferimento all'elenco dei servizi svolti dalle raggruppate Gedis e Opus 753 in quanto, in tesi, non allegato ai rispettivi DGUE.

6. In esito alla messa a disposizione da parte della stazione appaltante della documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ciascun componente del raggruppamento, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando la stessa e riproponendo, con ulteriori argomentazioni a suffragio, le censure già formulate con il ricorso introduttivo avverso l'aggiudicazione impugnata.

7. Si sono costituite in giudizio AMA s.p.a. e Roma Capitale. Si è altresì costituita in giudizio la società Next-A s.r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo aggiudicatario. La stazione appaltante nelle proprie difese ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, sostenendo che la graduatoria nella quale la società ricorrente si è collocata al quarto posto non si sarebbe ancora cristallizzata, essendo l'aggiudicazione stata disposta unicamente nei confronti del primo in graduatoria in attesa del completamento delle verifiche di ordine generale e speciale riferite agli operatori economici collocatisi nella seconda e terza posizione della graduatoria provvisoria del lotto 1 - sub-lotto 1.1. A sua volta la controinteressata ha eccepito, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso a cagione della, in tesi, tardiva proposizione dello stesso rispetto alla ostensione dei documenti di gara comunque avvenuta contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. La società controinteressata ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per aver dichiarato di agire "in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTP DNA2" nonostante il raggruppamento non risultasse ancora costituito e formalizzato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel merito sia la stazione appaltante che la controinteressata hanno resistito al ricorso deducendone l'infondatezza.

8. In esito alla Camera di consiglio del 27 maggio 2023 con ordinanza n. 3100 del 28 maggio 2026 l'istanza cautelare è stata rigettata.

9. In vista della udienza pubblica del 15 luglio 2026 le parti costituite hanno depositato reciproche memorie conclusive. Nella propria memoria la parte ricorrente ha, tra l'altro, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla istanza di accesso formulata pedissequamente al ricorso a cagione della intervenuta ostensione dei documenti richiesti.

10. Alla su richiamata udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dalla controinteressata.

12. Il ricorso è ricevibile. Solo in data 3 aprile 2026 è stato in effetti osteso da parte della stazione appaltante l'atto di impegno del costituendo RTP aggiudicatario riportante le quote di esecuzione assunte da ciascun componente e solo in pendenza di giudizio, e precisamente in data 29 aprile 2026, è poi stata ostesa la documentazione relativa al sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (ivi inclusi i documenti caricati dall'operatore economico aggiudicatario nel FVOE oggetto di verifica) con il caricamento in piattaforma delle "cartelle contenenti la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ciascun componente del raggruppamento".

Essendo il ricorso stato notificato in data 30 aprile 2026 lo stesso deve ritenersi tempestivo e ciò anche avuto riguardo alla circostanza per la quale nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), la tradizionale dilazione temporale di 15 giorni per la presentazione del ricorso legata all'istanza di accesso agli atti non è più applicabile.

Invero proprio in tema di accesso agli atti, il nuovo codice ha introdotto una disposizione inedita, l'art. 35, che al comma 1 prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Di conseguenza, nella specie non è applicabile l'art. 76, comma 2, del (previgente) d.lgs. 50/2016 ("su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta"), disposizione abrogata dal nuovo codice dei contratti pubblici: il che rende, parimenti, inapplicabile il peculiare termine di proroga del termine impugnatorio elaborato dalla giurisprudenza, nella vigenza del vecchio codice (in questi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 1° luglio 2024, n. 13225).

Il termine di 30 giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre, pertanto, direttamente dalla comunicazione digitale degli atti o da quando i documenti sono stati resi disponibili sulla piattaforma telematica.

Sicché rispetto alla data in cui la disclosure dei documenti di gara è stata completata il ricorso deve ritenersi tempestivo.

13. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, va premesso che per pacifica giurisprudenza sussiste la legittimazione della singola impresa in associazione a reagire nei confronti della violazione di regole che presiedono il procedimento di aggiudicazione, in quanto ciascuna impresa può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del raggruppamento temporaneo, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 50/2016 (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, 5 giugno 2012, n. 3314; Sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 714; 8 ottobre 2008, n. 4931).

Sussiste pertanto la legittimazione della società ricorrente in quanto associata al costituendo raggruppamento ed indipendentemente dalla sua qualità di mandataria.

Trattandosi, poi, di raggruppamento "costituendo", ossia in presenza del solo "impegno" di ciascuna delle imprese ad associarsi in caso di aggiudicazione, in assenza del mandato con rappresentanza anche processuale conferito alla mandataria, la dizione "in proprio e quale mandataria del costituendo RTI...", utilizzata dalla ricorrente nell'epigrafe del ricorso e del successivo atto di motivi aggiunti, deve considerarsi inidonea a ritenere che il ricorso sia collettivo e a dare, perciò, veste di parte nel giudizio alle mandanti: la spendita da parte della ricorrente della qualità di designata capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento non può che assumere il solo significato di precisare la posizione della ricorrente non essendo idonea a manifestare la rappresentanza processuale delle mandanti, poiché alla stessa ricorrente non è ancora stato conferito il relativo potere dalle mandanti medesime (in questi termini C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 102).

14. Ritenuto il ricorso tempestivo e legittimata la società ricorrente a proporlo per effetto della sua qualità di componente il raggruppamento costituendo, il Collegio può prescindere dal profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, pure evidenziato dalla parte resistente, in ragione della infondatezza dello stesso.

15. Il ricorso è infondato e va rigettato.

16. Con le doglianze formulate nel ricorso e meglio articolate nei motivi aggiunti la società ricorrente, in sostanza, sostiene ed intende dimostrare che le società componenti del raggruppamento aggiudicatario non possiederebbero, singolarmente e, pertanto, atomisticamente, il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare di gara, laddove, al punto 8.4, nel riscrivere quanto prescritto dall'art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023, prevede che "Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale di cui al paragrafo 8.3 si applica quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

Secondo la ricorrente, in particolare, ciascuna delle società componenti il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto comprovare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico professionale necessari alla partecipazione, mediante il caricamento in FVOE della documentazione comprovante i richiamati requisiti, in misura corrispondente alla propria quota di esecuzione ed invece:

- le società Gedis, Opus 753 e Nier (rispettivamente incaricate dell'esecuzione del 2,50%, 0,5% e 13,50% del servizio) non avrebbero prodotto alcuno dei documenti prescritti dal disciplinare di gara a giustificazione della qualificazione dichiarata (la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere anche da queste raggruppate la comprova dei servizi svolti idonei a qualificarle per la partecipazione alla gara);

- la mandante Englobe non avrebbe dimostrato il possesso di alcun importo per la categoria E.21, e avrebbe comprovato importi del tutto insufficienti nella categoria strutture S.01 e S.04 in quanto il certificato del Comune di Pesaro, trasmesso dalla stessa ai fini della comprova del possesso dei requisiti, darebbe conto dello svolgimento di servizi di progettazione per la sola categoria S.03;

- la verifica del possesso dei requisiti risulterebbe inoltre carente anche con riferimento alla mandataria del raggruppamento aggiudicatario, Next-A. Quest'ultima ha assunto l'esecuzione della progettazione oggetto della gara d'appalto nelle categorie D.04 (idraulica) e V.02 (infrastrutture per la mobilità), nonché la direzione dei lavori per tutte le categorie d'opera, la direzione operativa e l'ispezione di cantiere nelle categorie D.04 - V.02 - E.11 - E.20 - E.21 - S.01 - S.03 - S.04. Sennonché, secondo la ricorrente, all'esito dell'esame delle certificazioni prodotte, emergerebbe la carenza dei requisiti nelle categorie d'opera V.02 e D.04, avendo Next-A adeguatamente dimostrato di aver svolto servizi nella categoria V.02 per un importo pari a soli euro 2.164.148,72 (a fronte dei euro 6.072.054,83 richiesti dal disciplinare per la medesima categoria), mentre per la categoria D.04 avrebbe dimostrato lo svolgimento di servizi per un ammontare pari a euro 1.656.818,25 (a fronte dei 1.905.680,98 richiesti dal disciplinare per la medesima categoria).

Va da subito rilevato che l'appalto per cui è lite ha ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e verifica della progettazione per interventi da eseguire sul patrimonio cimiteriale. Lo stesso disciplinare, con riguardo all'oggetto dell'affidamento, precisa che i ridetti servizi afferiscono ad opere riconducibili alle classi/categorie, identificate per ciascun lotto secondo quanto riportato nella tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016, recante la "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016": per lotto 1, le categorie di riferimento sono le seguenti: E11 (Edilizia), E20 (Edilizia), E21 (Edilizia), S01 (Strutture), S03 (Strutture), S04 (Strutture), IA01 (Impianti), IA02 (Impianti), V02 (Infrastrutture per la mobilità), D04 (Idraulica).

Con particolare riferimento al lotto 1.1. il disciplinare ne descrive l'oggetto come comprensivo di servizi di progettazione in senso stretto quali "Progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE), Progettazione esecutiva (PE)", e di attività tecnico specialistiche quali "CSP, DL e CSE".

Orbene, tanto premesso con riguardo all'oggetto dell'affidamento per cui è lite, la questione sulla quale verte il contenzioso all'esame del Collegio inerisce la misura della qualificazione delle società componenti il raggruppamento temporaneo aggiudicatario che, secondo la prospettazione ricorsuale, avrebbe dovuto corrispondere alla quota di esecuzione dei servizi rientranti nel lotto 1.1 assunta da ciascuna di esse.

La nuova formulazione dell'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, ha posto effettivamente, alla giurisprudenza, la questione dell'estensione della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, al di là dei settori dei lavori, anche per gli appalti di servizi e forniture, visto il generico riferimento alla prestazione e non solo ai lavori.

Al riguardo il Collegio condivide quanto già concluso dal Consiglio di Stato secondo il quale "deve affermarsi che l'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.

La lettera della legge può essere chiarita, in base ad un'interpretazione sistematica, grazie alla lettura complessiva del comma 11 e dell'intero art. 68, il cui comma 9 sancisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento per l'adempimento dell'intera prestazione contrattuale.

In particolare, il comma 11 rinvia all'allegato II.12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati di cui al precedente d.P.R. n. 207 del 2010 e pone il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza, esattamente come in passato, limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture.

Ciò è del resto logico, posto che i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica e non scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all'aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione" (C.d.S., Sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57).

Inoltre, è necessaria una interpretazione conforme alla disciplina unionale ed all'art. 76 Cost. Difatti, la legge-delega n. 78 del 2022, all'art. 1, lett. s), ha posto tra i criteri direttivi la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, che non consente la possibilità di innovare rispetto al passato in ordine al cumulo dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti al raggruppamento (disciplina che, dunque, non avrebbe potuto essere modificata dal legislatore delegato, il quale doveva attenersi alla differenza esistente in passato tra appalti di servizi e forniture ed appalti di lavoro).

Ad abundantiam, nella relazione al d.lgs. n. 36 del 2023, in sede di commento dell'art. 68, comma 11, è stata significativamente richiamata la sentenza di C.d.S., V, 31 marzo 2022, n. 2367, nella quale si legge "la giurisprudenza [...] ha precisato che per l'appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis".

In definitiva, alla stregua dell'interpretazione sistematica dei commi 2, 4 ed 11 dell'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori, prescrizione non presente nei documenti della gara oggetto di contesa.

Deve sul punto rilevarsi, infatti, che il disciplinare si limita a riscrivere il comma 11 del citato art. 68, ma, non prevedendo una quota minima di possesso del requisito speciale di capacità tecnica da parte delle imprese partecipanti, non ne impone il possesso pro quota da parte di queste ultime.

Orbene, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui si controverse consiste nell'aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di affidamento per cui è causa, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 (zero/4) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nelle tabelle di cui allo stesso disciplinare per ciascun lotto e per ciascuna categoria.

Tale requisito, a differenza del requisito di idoneità professionale, che deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, in assenza di una diversa e specifica previsione di lex specialis, doveva, dunque, essere integrato dal raggruppamento nel suo complesso, diversamente venendo frustrato, sia lo scopo stesso di quest'ultimo, individuabile proprio nel possesso cumulativo dei requisiti sia la ragione stessa della responsabilità solidale di tutti i componenti il raggruppamento per l'adempimento della intera prestazione contrattuale.

Nella fattispecie la stazione appaltante in fase di verifica dei requisiti, avuto riguardo alla documentazione disponibile nel FVOE di ciascun componente del raggruppamento, ha, pertanto, correttamente considerato, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di capacità tecnico professionale per ciascuna categoria prevista nel disciplinare, quanto dichiarato e documentato, in termini di precedenti commesse (e corrispondenti importi), da tutti gli operatori del raggruppamento. In particolare la mandataria Next-A, titolare del 47% della quota del raggruppamento, la mandante Englobe (20,50%), con la sua consorziata di maggioranza Studio Paci s.r.l., insieme alle mandanti Nier Ingegneria s.p.a., Seingim Global Service s.r.l. e Studio Ti s.r.l. hanno dimostrato di possedere, cumulativamente, il prescritto requisito per ogni categoria. Come la mandataria e la mandante Englobe anche le ulteriori mandanti (Nier 13,50%, Seingim 9%, Studio Ti 7%, Gedis 2,50% e Opus 753 0,50%), hanno, poi, assunto l'impegno di eseguire alcune prestazioni specifiche e specialistiche (quali relazione acustica, BIM specialist Architettura e strutture, prevenzione incendi, CDE Manager, relazione paesaggistica, archeologia, direttore operativo geologia e geologia, CSP e CSE), non riconducibili alle categorie di opere definite dal d.m. 17 giugno 2016: per poter eseguire le stesse, dunque, gli operatori che ne hanno assunto l'esecuzione dovevano, come in effetti hanno fatto (e la circostanza non è contestata), soltanto dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale (tramite titoli, abilitazioni e iscrizioni ad appositi albi o elenchi). In ragione di ciò le mandanti Gedis e Opus, avendo assunto l'impegno ad eseguire solo prestazioni di tal genere, nulla erano tenute ad allegare in termini di servizi pregressi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico professionale. Ugualmente è a dirsi per quanto riguarda le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione rispetto alle quali la mandante Nier ha documentato il possesso del requisito di idoneità professionale, pur avendo in ogni caso prodotto certificazioni utili ai fini della qualificazione del raggruppamento nel suo complesso per le categorie di lavori oggetto delle prestazioni di progettazione rientranti nel sub lotto 1.1.

Così pure hanno fatto le mandanti Seingim Global Service s.r.l. e Studio Ti s.r.l.

In ragione della non applicabilità della regola della necessaria corrispondenza fra quote di esecuzione e qualificazione agli appalti di servizi, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la somma delle certificazioni prodotte a comprova del requisito dalla mandataria e dalle mandanti per le sole prestazioni di progettazione di opere riconducibili alle classi/categorie di cui al d.m. 17 giugno 2016 non consentiva di raggiungere i valori minimi previsti dal disciplinare, prova non fornita dalla ricorrente che si è limitata a censurare il mancato raggiungimento delle soglie minime da parte dei singoli componenti il raggruppamento in ragione della propria prestazione e quota di esecuzione, in una visione atomistica che mal si attaglia, con riguardo agli appalti di servizi, alla ratio della partecipazione in gara del raggruppamento.

In una parola parte ricorrente non dimostra che il raggruppamento nel suo complesso non ha documentato e comprovato il possesso del requisito come invece concluso dalla stazione appaltante a valle della verifica dei requisiti. Tanto vale anche con riguardo alle categorie S.01, S.04, V.02 e D.04. In merito va peraltro aggiunto che in riferimento alle categorie S.01 e S.04, pur accedendo alla prospettazione della ricorrente circa l'insufficienza degli importi documentati, il requisito risulterebbe comunque soddisfatto dal possesso incontestato da parte della mandante Englobe del requisito relativo alla categoria S.03.

Per la categoria V.02 il requisito di capacità sarebbe inoltre comunque soddisfatto da parte della società Next, in ragione del possesso dello stesso requisito per la categoria V.03 che, avendo un grado di complessità di 0,75 è superiore alla V.02 con grado di complessità di 0,45.

A fronte delle conclusioni raggiunte sul possesso del requisito di capacità tecnica dal raggruppamento nel suo complesso, per le ragioni innanzi espresse, può prescindersi dallo scrutinio delle singole censure articolate dalla ricorrente in relazione ad alcune delle certificazioni prodotte dalle componenti il raggruppamento a comprova del ridetto requisito, siccome non pertinenti rispetto alla questione in diritto alla base del gravame risolta come innanzi.

17. In conclusione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va rigettato. In relazione all'istanza di accesso pedissequa al ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nel rapporto processuale fra la ricorrente Ama s.p.a. e la controinteressata, mentre possono essere compensate nel rapporto processuale fra la ricorrente e Roma Capitale anche avuto riguardo all'attività difensiva da questa svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., formulata pedissequamente al ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla liquidazione delle spese di lite in favore di Ama s.p.a. e la controinteressata Next-A s.r.l. che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese di giudizio fra la parte ricorrente e Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.