Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
Sezione 1
Sentenza 14 luglio 2026, n. 265

Presidente: Di Giacomo - Relatore: Moscetta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [omissis], con rituale ricorso, notificato a controparte e depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria - fascicolo n. 2023/10600, emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, in data 4 dicembre 2024, per l'importo di complessivi euro 51.558,93, e notificata a mezzo posta in data 19 febbraio 2025, per il mancato pagamento dell'importo riportato nel "dettaglio delle somme da pagare" per imposte relative agli anni dal 2008-2021. Valore della lite euro 51.558,93.

La ricorrente ha proposto gravame avverso l'atto impugnato, sulla base delle seguenti eccezioni:

1) mancata comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento;

2) insussistenza del titolo di acquisto della proprietà. Mancanza della qualità di erede e/o comproprietario. Evidenzia di non aver ricevuto la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria che deve essere inviata al contribuente almeno 30 giorni prima dell'iscrizione; in caso contrario, la misura è considerata illegittima e deve essere annullata.

Fa rilevare che le cartelle di pagamento prodromiche a detta iscrizione ipotecaria fanno riferimento ad alcuni tributi ormai prescritti.

La ricorrente sostiene che l'iscrizione ipotecaria, ex art. 77 del d.P.R. 602/1973, relativa ad atti pregressi con notifiche dal 2012 al 2022 per imposte degli anni dal 2008 al 2020, così come specificati nella comunicazione, è illegittima perché, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, non risulta emesso e notificato l'avviso di intimazione che consente al debitore del tributo di verificare gli atti prodromici e le cartelle di pagamento al fine di valutare l'eventuale decadenza e prescrizione anche nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 2946 c.c. ed in relazione agli avvisi di accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso sostiene che non è proprietaria del bene immobile sul quale l'Agenzia ha illegittimamente iscritto ipoteca, poiché non ha mai accettato l'eredità e vi ha, pertanto, tacitamente rinunciato, essendo decorsi oltre 10 dall'apertura della successione. Ai sensi dell'art. 521 c.c., chi non accetta l'eredità non può essere ritenuto responsabile dei debiti del defunto e, come nel caso in esame, non può subire l'iscrizione ipotecaria su beni che non gli appartengono. Sottolinea come la qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., Sez. 2, 6 maggio 2002, n. 6479; Cass., Sez. 3, 10 marzo 1992, n. 2849).

In conclusione, per la ricorrente, se non si accetta l'eredità entro dieci anni, la stessa si considera rinunciata a meno che, nel frattempo, non sia intervenuto un atto di accettazione tacita per la quale il termine è ugualmente decennale.

Al proposito precisa di non aver mai posseduto l'immobile né compiuto atti dispositivi o di gestione, e di non aver mai posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità, della cui prova, a suo dire, sarebbe onerata l'Amministrazione finanziaria (Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23989).

Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto di successione, di dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca nei confronti della ricorrente, trattandosi di un atto illegittimo che colpisce un bene non entrato nel suo patrimonio e, di conseguenza, disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta in violazione delle norme sulla successione e sull'accettazione dell'eredità. Condannare l'Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Campobasso, anche per conto di Agenzia delle entrate - Riscossione, facendo rilevare l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente.

Rappresenta che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, di competenza della Direzione provinciale di Campobasso, a seguito del decesso della sig.ra [omissis] del 29 dicembre 1999, l'odierna ricorrente, insieme ad altri cinque eredi, in data 14 giugno 2000 hanno presentato la dichiarazione di successione relativa alla de cuius e l'eredità è stata devoluta per legge.

Alla presentazione della dichiarazione di successione è seguita la voltura catastale dell'immobile che occupa, sito in Campobasso alla via [omissis] e identificato al foglio 125, p.lla 50, sub. 4, classe A04, con conseguente intestazione di una quota del suddetto immobile a favore della ricorrente. Sostiene la Direzione provinciale di Campobasso che "Un erede diventa in modo ufficiale proprietario di un immobile ereditato a seguito di presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle entrate - entro 12 mesi dal decesso del defunto - e accettazione dell'eredità. Presentata la dichiarazione di successione, entro 30 giorni bisogna provvedere alla voltura catastale, una pratica che serve a notificare al Catasto l'identità del nuovo proprietario dell'immobile... Nella fattispecie, l'effettuata voltura catastale dell'immobile costituisce, nei confronti della ricorrente, una forma di accettazione tacita dell'eredità della sig.ra [omissis]".

Cita la Corte di cassazione, che con ordinanza n. 12259 del 14 aprile 2022 ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità, ribadendo il principio che "la voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli fiscali", di tal ché essa costituisce "atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità".

Con riferimento alla posizione dell'Agente della riscossione, riporta che la comunicazione preventiva (n. 02776202300000378000) è stata notificata il 9 gennaio 2024 mediante lettera raccomandata n. 67389094386-9 ritirata personalmente dalla [omissis].

La comunicazione, ritualmente notificata, non è stata impugnata.

Riferisce che, all'iscrizione d'ipoteca nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli, non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. L'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché, per l'iscrizione di ipoteca, si richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari; così l'obbligo ivi previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi riferito all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa. L'iscrizione ipotecaria, nella giurisprudenza di legittimità, non è annoverata quale atto del procedimento di espropriazione forzata, bensì la precede. Riguardo il secondo motivo di ricorso riferisce che l'Agente della riscossione ha legittimamente iscritto ipoteca a carico della [omissis] sulla base delle risultanze del servizio di pubblicità immobiliare che permette di rendere pubblici e conoscibili gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà o la costituzione, modifica o estinzione di diritti reali su immobili.

Questo servizio è gestito dalla Conservatoria dei registri immobiliari (o Ufficio di pubblicità immobiliare) dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sul punto.

Conclude chiedendo di rigettare il ricorso proposto, con condanna della parte al pagamento delle spese di lite.

In data 19 maggio 2026, la ricorrente deposita memorie in replica alle controdeduzioni depositate dalle Amministrazioni resistenti, insistendo integralmente in tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nel ricorso introduttivo.

Sostiene che la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte e gli adempimenti catastali costituiscono attività aventi prevalente natura fiscale e conservativa, non idonee, di per sé sole, a dimostrare la volontà del chiamato di assumere la qualità di erede.

Cita, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza n. 32770/2018 e la sentenza n. 8321 del 29 marzo 2025 della Corte di cassazione.

Sostiene che, nel caso di specie, difetta totalmente la prova che la ricorrente abbia richiesto, sottoscritto, autorizzato o ratificato la voltura catastale. Ribadisce che l'onere di fornire tale dimostrazione grava integralmente sull'Agenzia resistente, la quale avrebbe dovuto provare l'esistenza di un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. Sul punto assume rilievo decisivo, per la ricorrente, il riscontro fornito dall'Ufficio del catasto a seguito dell'istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente, con la quale si chiedeva di conoscere il soggetto che aveva materialmente provveduto alla presentazione dell'istanza di voltura catastale.

L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Campobasso (Ufficio provinciale territorio - Area servizi catastali e cartografici), con PEC del 1° ottobre 2025 (depositata in atti), comunicava che "il documento oggetto di accesso non risulta più reperibile in quanto oggetto di scarto d'archivio". Ne consegue che difetta radicalmente la prova della riferibilità della voltura catastale alla ricorrente, dell'eventuale conferimento di incarico o delega, nonché di qualsivoglia successiva ratifica dell'operato di terzi.

Riguardo la comunicazione preventiva (n. 02776202300000378000) che sarebbe stata notificata il 9 gennaio 2024 mediante lettera raccomandata n. 67389094386-9 ritirata personalmente dalla ricorrente, chiede la conformità della copia prodotta, l'effettiva riferibilità della sottoscrizione, il contenuto integrale dell'atto notificato e la prova della relativa ricezione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte osserva che l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1073: la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15746/2012, ha già affermato che l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 "deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. SS.UU. n. 4077 del 2010)" (in senso conforme, cfr. anche Cass., ord. 20 giugno 2012, n. 10234).

Ed invero, l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione e perciò non deve soggiacere alle previsioni dell'art. 50 del d.P.R. 602/1973.

Questo principio emerge dalla giurisprudenza di legittimità: ex pluribus, Cass., ord. 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., sent. 6 dicembre 2016, n. 24905; Cass., sent. 11 novembre 2016, n. 23035, che hanno tutte conformemente escluso che l'iscrizione ipotecaria sia un atto esecutivo e perciò necessitante della preventiva notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

Riguardo il preavviso di iscrizione ipotecaria, l'ordinanza di Cass. civ., Sez. 5, n. 6782/2023 statuisce «l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (v. anche Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 5577 del 2019).

Quindi, l'iscrizione ipotecaria che non è stata preceduta da alcuna comunicazione deve ritenersi invalida e deve essere annullata.

L'Agente della riscossione riporta, nelle controdeduzioni, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 02776202300000378000) è stata notificata il 9 gennaio 2024 mediante lettera raccomandata n. 67389094386-9 ritirata personalmente dalla ricorrente e non è stata impugnata. Dall'esame della documentazione rinvenuta nel fascicolo processuale non risulta alcuna prova dell'avvenuta notifica della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in particolare, non risulta depositata nemmeno la predetta comunicazione.

Nel caso, in carenza di qualunque prova di avvenuta rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 02776202300000378000), si è in presenza di una notifica "inesistente" per mancanza materiale, dal che ne deriva l'illegittimità della successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria - fascicolo n. 2023/10600.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente alla mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 02776202300000378000) per carenza di qualunque prova di avvenuta rituale notifica della medesima.

In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte osserva che la ricorrente chiede la cancellazione dell'ipoteca sostenendo di non aver mai accettato l'eredità né espressamente né tacitamente, non avendo mai posseduto i beni e non avendo sottoscritto la voltura catastale.

Chiede inoltre di dichiarare prescritta la facoltà di accettare per decorso del termine decennale.

La Corte ritiene che l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione su beni compresi in una successione è illegittima quando effettuata nei confronti di un soggetto che riveste la mera qualità di chiamato all'eredità e non quella di erede, non essendo sufficiente a tal fine il dato risultante dalle visure catastali o dalla trascrizione della denuncia di successione.

Le visure catastali non costituiscono prova della proprietà del bene in capo al soggetto ivi indicato. La trascrizione della denuncia di successione, atto di natura amministrativa e fiscale, non dimostra l'acquisto della qualità di erede. La denuncia di successione, avendo contenuto prevalentemente fiscale ed essendo diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni, non comporta di per sé accettazione tacita dell'eredità, rientrando tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato può compiere ai sensi dell'art. 460 c.c.

La voltura catastale, invece, può avere valenza di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche civilistico per l'accertamento della proprietà immobiliare, ma solo se sottoscritta dal chiamato.

Grava sull'Agenzia che procede all'iscrizione ipotecaria l'onere di provare l'avvenuta accettazione dell'eredità, espressa o tacita, da parte del chiamato, al fine di dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto di garanzia. In tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., chi domanda l'accertamento della prescrizione è onerato della prova del decorso del termine decennale dall'apertura della successione, mentre grava sul chiamato o su chi ne contesta la prescrizione l'onere di provare l'avvenuta accettazione o l'interruzione del termine. (Trib. civ. Alessandria, sent. n. 496 del 5 giugno 2024).

Sul punto l'Agenzia delle entrate - Riscossione, nelle controdeduzioni, sostiene di aver legittimamente iscritto ipoteca a carico della ricorrente sulla base delle risultanze del servizio di pubblicità immobiliare che permette di rendere pubblici e conoscibili gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà o la costituzione, modifica o estinzione di diritti reali su immobili.

Questo servizio è gestito dalla Conservatoria dei registri immobiliari (o Ufficio di pubblicità immobiliare) dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sul punto.

Dal fascicolo processuale non vi è alcuna prova depositata che la voltura catastale conseguente alla dichiarazione di successione sia stata sottoscritta dalla ricorrente assurgendo, in tal caso, a valenza di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. e rilevando non solo dal punto di vista tributario ma anche civilistico per l'accertamento della proprietà immobiliare.

Anzi risulta, invece, una comunicazione della Direzione provinciale di Campobasso - Ufficio provinciale territorio, emessa a seguito di istanza di accesso della ricorrente, di irreperibilità del documento dal quale risulta chi ha proceduto ad effettuare l'ultima voltura catastale dell'immobile sito in Campobasso, alla via [omissis], identificato catastalmente come fabbricato, al fg. 125, p.lla 50, sub. 4, classe A04, corrispondente a: voltura n. 54582.1/2000 - pratica n. 13872 in atti dal 24 gennaio 2002 - derivante da denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 29 dicembre 1999 - UR sede Campobasso (CB) registrazione volume 767 n. 47 registrato in data 14 giugno 2000.

Anche il secondo motivo merita l'accoglimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di giustizia così provvede: accoglie il ricorso; condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio ed onorari del giudizio, in favore del procuratore avv. [omissis], che si dichiara antistatario, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese vive, IVA se dovuta, CAP e spese generali al 15%.