Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 1° aprile 2026, n. 2206
Presidente: Corciulo - Estensore: Fontana
FATTO E DIRITTO
1. Rappresenta la ricorrente che il Comune di Casapulla, con la determina n. 688/2024 del 31 ottobre 2024, ha disposto l'aggiudicazione a favore della ditta La Mediterranea soc. coop., odierna controinteressata, per l'esecuzione del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia e primarie.
La ricorrente, in detta procedura di gara, risultava seconda graduata.
In particolare, l'appalto veniva affidato alla controinteressata per il maggior punteggio dalla stessa conseguito per la disponibilità di un centro di cottura nel territorio del Comune.
Tuttavia, successivamente alla aggiudicazione, la controinteressata perdeva la disponibilità di quell'impianto.
Per tale ragione, la ricorrente, in data 7 luglio 2025 indirizzava al Comune di Casapulla una istanza di autotutela affinché l'ente disponesse la revoca dell'aggiudicazione e procedesse ad affidare l'appalto alla seconda graduata.
Il Comune non dava positivo riscontro alla detta istanza.
2. Con il ricorso in esame, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione.
Deduce che il punteggio, in virtù del quale la controinteressata aveva ottenuto l'aggiudicazione, constava dei 15 punti alla stessa riconosciuti in ragione della dichiarata disponibilità di un centro di cottura nel territorio del Comune e che la perdita sopravvenuta dello stesso avrebbe dovuto determinare l'obbligo di revoca della aggiudicazione.
3. Si è costituito il Comune di Casapulla chiedendo che il ricorso sia respinto e rilevando come, in altro giudizio tra le stesse parti, con sentenza passata in giudicato, è stato accertato che la perdita in capo alla controinteressata del requisito premiale non incide sulla conservazione del contratto di appalto in ragione del fatto che l'aggiudicataria avrebbe potuto, in ogni caso, assicurare la regolare esecuzione della prestazione, servendosi di altri impianti di cottura a sua disposizione.
Si è costituita la controinteressata chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Con l'ordinanza n. 1865 del 5 settembre 2025 è stata respinta la domanda cautelare non potendosi ravvisare un obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere a fronte dell'istanza di revoca in autotutela proposta da parte ricorrente, attesa l'ampiezza del potere dell'Amministrazione di esercitare i propri poteri di secondo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 marzo 2026.
5. Il ricorso è inammissibile.
Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21-quinquies e art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990).
Né il potere di autotutela è coercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia (così C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).
5.1. In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente un'ipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (C.d.S., Sez. VI, 31 dicembre 2019, n. 8920, secondo cui «i casi normativi definiti di autotutela doverosa ... non sono affatto "eccezioni" alla regola generale posta dall'art. 21-nonies ... ma costituiscono forme ben definite d'autotutela doverosa»), nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dall'attività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, Sez. II, 17 marzo 2023, n. 356), e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di un'interpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di giustizia (C.d.S., Sez. VI, 16 maggio 2023, n. 4862).
Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183).
Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con "tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall'amministrazione".
6. L'esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all'amministrazione.
Questo principio è espresso, in particolare, all'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dell'amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
7. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non vengano in rilievo speciali esigenze di equità e giustizia, tali da determinare in capo al Comune il dovere di procedere ad annullare in autotutela l'aggiudicazione ovvero di risolvere il contratto stipulato con la controinteressata.
Ed infatti, la perdita del punto cottura costituisce circostanza valutabile dall'amministrazione ai fini della opportunità della conservazione del contratto, tenendo in considerazione la capacità della aggiudicataria di garantire il servizio mediante l'utilizzo degli altri punti cottura a sua disposizione.
8. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.