Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 18 marzo 2026, n. 2290

Presidente: Montedoro - Estensore: Vitale

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, il sig. [omissis] impugnava il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano con il quale era stata disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, con possibilità di conseguire una nuova patente soltanto decorso il termine indicato nel provvedimento medesimo.

Esponeva il ricorrente che, in data 22 giugno 2022, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale. Trasportato presso il presidio ospedaliero, gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

A seguito dell'accaduto venivano avviati, da un lato, un procedimento amministrativo presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e, dall'altro, un procedimento penale per la violazione dell'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, del codice della strada.

In sede amministrativa, il Commissariato del Governo disponeva il ritiro e la sospensione della patente di guida per la durata di ventiquattro mesi, nonché la sospensione del titolo abilitativo sino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, del codice della strada.

Parallelamente, in sede penale, veniva instaurato procedimento dinanzi al Tribunale di Bolzano, conclusosi inizialmente con l'emissione di decreto penale di condanna. A seguito dell'opposizione proposta dall'imputato, il procedimento veniva sospeso con ammissione dell'imputato alla messa alla prova. All'esito positivo del periodo di prova, svolto mediante prestazione di lavoro di pubblica utilità, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano dichiarava l'estinzione del reato con sentenza resa ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.

Nel frattempo, anche la procedura innanzi alla Commissione medica per l'idoneità alla guida istituita presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si concludeva con esito favorevole per l'interessato, essendo stata accertata la sua idoneità psico-fisica alla guida.

Nonostante ciò, con successivo provvedimento notificato in data 31 luglio 2023, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano disponeva la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada.

Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso deducendo, in sintesi, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare lamentava: l'illegittimità costituzionale della disciplina rilevante nella parte in cui consente l'applicazione della revoca anche nei casi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la violazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria; la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e ss. della l. 241/1990; nonché l'erronea individuazione del dies a quo per la decorrenza della sanzione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza il T.A.R. respingeva preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il provvedimento di revoca della patente incida su una posizione di interesse legittimo, atteso che la patente costituisce titolo abilitativo soggetto alla costante vigilanza dell'amministrazione.

Nel merito, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo di impugnazione. In particolare osservava che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non è idonea ad accertare la responsabilità penale e, pertanto, non può costituire automaticamente il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Secondo il T.A.R., ai sensi dell'art. 224, comma 3, del codice della strada, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto procedere ad un autonomo accertamento dei presupposti per l'applicazione della sanzione.

Il giudice rilevava inoltre che l'amministrazione aveva omesso di comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, impedendo al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo e di far valere le proprie ragioni.

Ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, ivi compresa la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento di revoca della patente, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza l'amministrazione ha proposto appello affidato a due motivi.

Con il primo mezzo, l'amministrazione deduce il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

Con il secondo motivo, l'amministrazione impugna la sentenza per "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 186-bis, comma 2-bis, e 224, comma 3, del cod. strada, nonché dell'art. 168-ter c.p.".

Si è costituita in resistenza la parte appellata e, all'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di appello, con cui la difesa erariale deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, è fondato.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato dispone la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, disposizione che prevede che, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida sia sempre revocata.

La previsione normativa configura, pertanto, una sanzione amministrativa accessoria di carattere vincolato, che l'autorità amministrativa è tenuta ad applicare al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, senza che residui alcun margine di discrezionalità amministrativa.

In tale contesto, l'amministrazione non esercita un potere autoritativo volto alla cura concreta di interessi pubblici mediante valutazioni discrezionali, ma si limita ad applicare una misura sanzionatoria prevista direttamente dalla legge quale conseguenza dell'accertamento di un determinato illecito.

Ne consegue che la posizione del destinatario del provvedimento non assume la consistenza di interesse legittimo, ma integra piuttosto una posizione di diritto soggettivo, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina sanzionatoria.

In tale prospettiva, la circostanza che la misura incida su un titolo abilitativo quale la patente di guida non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, ove l'atto impugnato non costituisca espressione di potere discrezionale, ma rappresenti esclusivamente l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dalla legge in modo automatico e vincolato.

Del resto, la cognizione sulle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale è attribuita al giudice ordinario, al quale in tale ambito è positivamente riconosciuto anche il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi ex art. 113, ultimo comma, Cost. (cfr. in precedenza l. n. 317 del 1967 e ora artt. 22 e 30 della l. n. 689 del 1981).

Tali positive previsioni hanno tuttavia anche un quadro teorico retrostante che conduce alla giurisdizione dell'A.G.O.

Infatti, se pure a fronte di attività vincolata dell'Amministrazione si dà come possibile l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo [art. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.], nella fattispecie che qui interessa nessuno dei possibili criteri elaborati dalla giurisprudenza per ripartire la giurisdizione nelle materie soggette ad attività di tipo vincolato risulta in grado di attrare la presente controversia nell'ambito della cognizione del giudice amministrativo (si veda sul punto C.d.S., Sez. III, 18 giugno 2019, n. 4136, da cui si riprendono le considerazioni che seguono).

Si consideri infatti che:

a) se il criterio determinante la giurisdizione, a fronte di potere vincolato, è quello dell'interesse tutelato in via principale dalle norme di settore, è lecito ritenere che nella materia in esame le ragioni di interesse pubblico (connesse all'esigenza "pubblicistica" di limitare la guida ai soggetti provvisti dei necessari requisiti di idoneità) fanno da sfondo ma non assurgono a rilevanza primaria, rimanendo esse comprimarie nel quadro della disciplina delle condizioni di accesso del privato al conseguimento del titolo che lo abilita alla circolazione (v. art. 116 c.d.s.) nel quale si esaurisce la disciplina normativa; dunque, l'interesse tutelato in via principale o quantomeno concomitante con l'interesse pubblico sotteso alla sicurezza della circolazione è quello "particolare" del soggetto richiedente la patente, nella specie quale destinatario di una sanzione amministrativa accessoria che - nell'ipotesi applicativa in contestazione - si ritiene doverosa nonostante l'estinzione del processo penale (e condizione analoga si riscontra nelle materie riguardanti le richieste dei privati di iscrizione agli albi professionali, ai registri anagrafici e ai registri delle imprese e associazioni, tutte tradizionalmente attratte alla giurisdizione del giudice ordinario);

b) se il criterio determinante la giurisdizione è invece quello che (declinando in altro modo il principio già enucleato sub a) distingue tra norme di azione (regolative dell'esercizio del potere) e norme di relazione (regolative del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione), deve parimenti concludersi che la disciplina della materia de qua vada ricondotta al secondo ambito di elezione: essa non si declina, infatti, in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso una selezione (qualitativa) dei soggetti che possono accedere al rilascio del titolo di circolazione e dei requisiti (tassativi e rigidi) che a tal fine si rendono necessari (art. 116 c.d.s.), così tracciando l'assetto dei rapporti specifici fra soggetti pubblici e soggetti privati e dei reciproci obblighi e diritti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale devono essere fatte valere le censure relative alla legittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

A tale conclusione conduce, altresì, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, con riguardo all'impugnazione del provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice della strada, ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., ord. 7 maggio 2015, n. 9187).

Si noti, peraltro, che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche con riguardo alla revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 120 del codice della strada nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. La Corte regolatrice (Cass., Sez. un., ord. n. 26391 del 19 novembre 2020) ha difatti chiarito che, anche a seguito degli interventi della Corte costituzionale che hanno eliminato l'automatismo della revoca ex art. 120 cit., attribuendo al prefetto una valutazione caso per caso, l'attività demandata all'autorità amministrativa non integra esercizio di discrezionalità amministrativa in senso proprio. Essa si risolve piuttosto nella verifica delle condizioni previste dalla legge e delle circostanze del caso concreto, senza implicare una ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati. Ne consegue che la posizione del privato conserva la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla cognizione del giudice ordinario.

In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal privato stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi di legge.

Stante la definizione in rito del giudizio, le spese di lite del doppio grado possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Note

La presente decisione ha per oggetto TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 111/2024.