Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 16 marzo 2026, n. 2122
Presidente: Caringella - Estensore: Urso
FATTO E DIRITTO
1. Nell'ambito di ricorso avverso d.d. del Consiglio regionale della Regione Calabria del 25 marzo 2025 recante la rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008, del contratto avente a oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici in favore della Siram s.p.a. stipulato in adesione alla convenzione Consip SIE3, la ricorrente Ecosfera Servizi s.p.a. - affidataria della successiva convenzione Consip SIE4 - proponeva domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. per poter accedere alla documentazione già richiesta all'amministrazione giusta istanza del 12 marzo 2025 solo parzialmente ostesa.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Calabria e della Siram, accoglieva il ricorso, ritenendo integrati i presupposti per l'esercizio dell'accesso difensivo e non adeguatamente rappresentate esigenze di segretezza tali da limitare l'accesso.
Conseguentemente il T.A.R. condannava l'amministrazione a dare ostensione alla documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto appello Siram deducendo error in iudicando; erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'istanza ex art. 116 c.p.a.; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. n. 241 del 1990, 35 d.lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di logicità e ragionevolezza.
4. Resiste al gravame la Ecosfera, chiedendone la reiezione, mentre la Regione Calabria, pure costituita in giudizio, ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
5. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, come già rilevato in camera di consiglio agli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come pacifico, i documenti oggetto d'istanza d'accesso sono stati già ostesi dall'amministrazione in data 11 novembre 2025, in conformità con le statuizioni dell'ordinanza appellata.
Alla luce di ciò l'appellante non ha più interesse a coltivare l'impugnativa, non potendo più impedire - per il tramite della riforma dell'ordinanza - la (ormai avvenuta) ostensione dei detti documenti (in tal senso, cfr. C.d.S., V, 4 gennaio 2019, n. 297).
Né può assumere rilievo, in diverso senso, il richiamo all'"eventuale esperimento di azioni di carattere risarcitorio" (cfr. memoria di parte appellante, pag. 3): da un lato, infatti, la previsione di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a. - che consente l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l'annullamento (cfr., al riguardo, C.d.S., Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8) - è riferibile alla sola azione d'annullamento, cui è estranea quella in materia d'accesso ex art. 116 c.p.a.; dall'altro, in ogni caso, l'amministrazione aveva nella specie respinto in parte qua l'istanza d'accesso, sicché l'intervenuta ostensione è da ricondurre esclusivamente al comportamento successivo (e correlato) all'ordinanza impugnata, rispetto a cui non rileva dunque l'accertamento della legittimità o meno dell'originaria decisione (si ripete, di rigetto) da parte dell'amministrazione in funzione del diritto all'accesso della ricorrente di primo grado, ciò che forma oggetto del presente giudizio (cfr., in relazione a tutto quanto sopra, C.d.S., V, 27 ottobre 2021, n. 7228).
7. Per tali motivi l'appello va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
8. La peculiarità della fattispecie e la decisione esclusivamente in rito, nei termini suindicati, giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, Reggio Calabria, ord. n. 654/2025.