Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 30 marzo 2026, n. 194
Presidente: Giovagnoli - Estensore: Francola
FATTO
Con il d.d.s. [omissis] del 22 novembre 2017 l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali intimava a [omissis], ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, il pagamento della somma di euro 24.483,74 per il profitto conseguito in virtù della realizzazione, in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004, delle opere abusive realizzate nel Comune di Agrigento ed oggetto di sanatoria.
Avverso il predetto provvedimento gli interessati proponevano ricorso che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, rigettava con la pronuncia della sentenza n. [omissis] pubblicata il 19 giugno 2023.
I ricorrenti proponevano, allora, appello, ritenendo erronea la predetta decisione del T.A.R.
Si costituiva l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per opporsi all'accoglimento dell'appello, in quanto infondato.
Gli appellanti depositavano una memoria conclusiva.
All'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti, tratteneva l'appello in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. con riguardo al corrispondente primo motivo di ricorso con il quale si lamentava l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per violazione del principio di intrasmissibilità della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Collegio, anzitutto, osserva che l'opera abusiva in questione consiste in un edificio adibito a civile abitazione realizzato da [omissis] in parte nel 1977 (con riguardo al piano seminterrato ed al primo piano) ed in parte entro il 15 marzo 1985 (con riguardo al secondo piano).
L'immobile è stato sanato in virtù della concessione edilizia n. 3857 dell'8 novembre 2013 trascritta il 18 novembre 2013 ai nn. 20627/17090 e rilasciata a [omissis] in accoglimento dell'istanza di condono dal medesimo presentata il 31 maggio 1986 ed assunta al prot. n. 40293.
Nell'ambito del relativo procedimento la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento rilasciava, con la nota assunta al prot. n. 8794 del 18 novembre 2009, il nulla-osta in sanatoria ai sensi dell'art. 23 l.r. n. 37/1985, riservandosi di quantificare le somme dovute ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 in quanto opere realizzate dopo l'apposizione del vincolo di cui al d.m. del 16 maggio 1968.
Con il successivo atto di donazione rogato il 18 marzo 2014 (rep. n. 32290, racc. n. 10979) in notar [omissis], [omissis] donava il predetto immobile condonato a [omissis].
Sennonché con l'impugnato d.d.s. [omissis] del 22 novembre 2017 l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali intimava a [omissis], ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, il pagamento della somma di euro 24.483,74 per il profitto conseguito in virtù della realizzazione, in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004, delle opere abusive realizzate nel Comune di Agrigento ed oggetto di sanatoria.
La questione di diritto oggetto del giudizio attiene alla natura giuridica dell'obbligazione posta a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 secondo cui "Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma".
Al riguardo il Collegio rileva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è già pronunciato sulla natura giuridica dell'obbligazione in questione affermando che: «Non può infatti dubitarsi - nonostante oscillazioni giurisprudenziali sul punto - della natura sanzionatoria della somma irrogata ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto:
a) il predetto art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 fa espresso riferimento al "trasgressore" ed al profitto conseguito "mediante la trasgressione";
b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica esclude che l'abuso edilizio abbia prodotto un danno ingiusto risarcibile (essendo risarcibili, secondo le coordinate civilistiche, non tutti i danni genericamente intesi, ma solo quelli che l'ordinamento giuridico qualifica come "ingiusti"), con la conseguenza che la somma irrogata dalla norma in questione - esclusa la finalità risarcitoria - ha chiara natura sanzionatoria, in quanto ricollegata ad una violazione meramente formale;
c) dalla riconosciuta natura sanzionatoria della somma irrogata ai sensi della citata norma (somma qualificata espressamente come "sanzione" anche nel parere della Soprintendenza prot. n. 3601 del 5 giugno 2014 e nel successivo decreto dell'Assessorato regionale n. 7068 del 19 dicembre 2017), deriva l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che esclude la trasmissibilità della sanzione agli eredi» (C.G.A.R.S., Sez. giur., sent. 8 luglio 2024, n. 490; in tal senso anche sent. 27 novembre 2017, n. 520).
Essendo, dunque, una sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 può essere pretesa soltanto dal trasgressore, ossia da colui il quale abbia realizzato le opere abusive e, quindi, da [omissis] e non anche dai suoi aventi causa [omissis].
Il primo motivo è, quindi, fondato e giustifica l'accoglimento dell'appello, con assorbimento del secondo motivo e, conseguente, riforma della sentenza impugnata, non essendo dovuta dalla parte appellante la somma pretesa dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione degli orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in ordine alla natura giuridica della predetta obbligazione pecuniaria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata ed, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti e tutte le persone fisiche menzionate.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 2022/2023.