Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 24 marzo 2026, n. 124

Presidente: Ungari - Estensore: Di Mauro

FATTO E DIRITTO

1. La signora Elvira G. è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Deruta, censito catastalmente al foglio 5, particella n. 1409 (già particella n. 121).

2. Nel presente giudizio la predetta ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Deruta n. 247 del 15 dicembre 1986, mediante la quale si ordinava al signor Vittorio R. la riduzione in pristino, entro il termine di novanta giorni, dello scavo di sbancamento di un terreno sito nella Frazione di Pontenuovo, sull'area individuata al catasto terreni al foglio 5, particella 121.

La parte ha, inoltre, impugnato la nota di trasmissione dell'ordinanza, pervenutale il 14 novembre 2024, rappresentando di aver ricevuto soltanto la seconda pagina di tale nota.

3. L'esame delle questioni poste dal ricorso richiede la previa ricostruzione delle vicende che hanno preceduto l'instaurazione dell'odierno contenzioso, sulla base di quanto risulta agli atti del giudizio e delle decisioni giurisdizionali emanate in relazione alla complessiva vicenda amministrativa.

3.1. In data 26 novembre 1986, la signora Gabriella D.C., proprietaria di un lotto di terreno nella Frazione di Pontenuovo, ha presentato al Comune di Deruta un esposto, con il quale ha segnalato l'effettuazione di uno sbancamento al confine con la sua proprietà ad opera del signor Vittorio R.

All'esito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, con l'ordinanza n. 247 del 15 dicembre 1986, il Sindaco di Deruta ha ordinato al signor R. la riduzione in pristino dello scavo di sbancamento, assegnandogli il termine di novanta giorni per adempiere.

Con verbale del 5 agosto 1987, il Comandante dei Vigili urbani di Deruta ha poi accertato la mancata ottemperanza all'ordinanza sopra richiamata.

3.2. La signora D.C. ha successivamente sollecitato l'intervento del Comune, ottenendo da ultimo, con nota del 27 ottobre 2011, riscontro negativo da parte dell'Amministrazione circa la sussistenza di fatti o circostanze tali da richiedere l'attivazione di procedimenti o l'emanazione di provvedimenti di competenza degli organi comunali.

3.3. Ulteriori diffide sono state rivolte al Comune, a far data dal 12 maggio 2020, dal signor Renato Antonio P., avente causa della signora D.C., il quale ha domandato nuovamente all'Amministrazione di provvedere all'esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi, al fine di eliminare le opere abusive oggetto dell'ordinanza sindacale n. 247 del 1986.

3.4. Con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 523 del 2022, il signor P. ha poi agito avverso il silenzio dell'Amministrazione rispetto all'esecuzione dell'ordinanza, domandando la condanna del Comune a porre in essere ogni atto necessario per eliminare gli effetti dello sbancamento abusivo, ovvero a realizzare ogni opera necessaria al rifacimento del sostegno strutturale del terreno posto a monte per tutta la lunghezza della linea di confine da ovest a est.

Con lo stesso ricorso, il signor P. ha chiesto la condanna del Comune di Deruta, in solido con la signora Elvira G., proprietaria del terreno a valle interessato dallo sbancamento, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti a suo carico dalle opere abusive.

3.5. La domanda avverso il silenzio è stata accolta da questo Tribunale con la sentenza n. 114 del 6 marzo 2023.

Con la predetta decisione, per quanto qui rileva:

- è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla signora G., evidenziando che "(...) sebbene l'ordinanza n. 247 del 1986 fosse indirizzata al sig. Vittorio R., quale che sia il rapporto tra quest'ultimo e la ricorrente deve rilevarsi che la sig.ra G. ha dichiarato e documentato di essere proprietaria del terreno nel quale è stato eseguito lo sbancamento in riferimento al quale l'Amministrazione comunale ha emesso l'ordine di ripristino, con la conseguenza che ella non può che rivestire la qualità di controinteressata rispetto alla domanda di adempimento formulata dal sig. P. nei confronti del Comune di Deruta, giacché, in ipotesi di accoglimento della stessa, l'Amministrazione comunale si troverebbe obbligata ad eseguire l'ordinanza in pregiudizio della sig.ra G., secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001" (v. § 16);

- si è rimarcato che "[l']ordinanza n. 247 del 15.12.1986, con la quale il Sindaco di Deruta aveva ingiunto la riduzione in pristino, entro il termine di 90 giorni, dello scavo di sbancamento eseguito nel terreno dell'odierna controinteressata, non è stata mai impugnata, né è stata comunque annullata o revocata dall'Amministrazione resistente", aggiungendo che "la sig.ra Elvira G. ha avuto piena conoscenza dell'esistenza dell'ordinanza e del suo contenuto quanto meno dal 6.09.2022 o, al più tardi, dal 27.09.2022, date di notifica e di deposito, insieme alla documentazione allegata, del ricorso introduttivo del presente giudizio" (v. § 19);

- si è poi affermato che "[l]a persistente efficacia dell'ordinanza n. 247 del 1986 avrebbe imposto al Comune, una volta accertata l'inottemperanza da parte del privato, di provvedere all'adozione degli atti conseguenti, così come previsti dall'art. 7 della legge n. 47/1985 e, oggi, dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001" e che, tuttavia, "[d]etti atti non sono mai stati adottati da parte dell'Amministrazione comunale resistente, la quale non ha dato esecuzione materiale all'ordinanza n. 247 del 1986, né ha adottato gli atti amministrativi vincolati conseguenti all'accertata inottemperanza da parte del destinatario dell'ordine, tra cui - in primis - l'atto di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, atto ricognitivo dell'effetto ex lege (cfr. C.d.S., Sez. VI, 1° settembre 2021, n. 6190; 25 giugno 2019, n. 4336), che risulta però necessario per l'immissione in possesso e la relativa trascrizione dell'acquisto sui registri immobiliari" (v. § 20);

- si è quindi disposto che "[a] tali atti il Comune di Deruta dovrà provvedere per porre fine all'illegittima inerzia serbata rispetto all'esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 1986 (come detto, mai annullata né revocata ed ancora efficace), tenendo in adeguata considerazione le seguenti circostanze emerse nel corso del presente giudizio: - lo sbancamento di cui si discute fu eseguito in area sottoposta a vincolo idrogeologico, come si evince dal rapporto dei tecnici del Comune di Deruta del 10.12.1986; - il terreno a monte è stato negli anni interessato da fenomeni di abbassamento del livello in direzione della scarpata generata dallo sbancamento, come documentato, anche mediante materiale fotografico, dalle perizie tecniche depositate dal ricorrente, che evidenziano anche fenomeni di fessurazione e di distacco delle strutture rigide presenti sul terreno a monte; - nelle conclusioni della relazione peritale depositata in atti, il geologo incaricato dall'odierno ricorrente ritiene tecnicamente impossibile il ripristino del modellato superficiale originario - circostanza che l'Amministrazione dovrà comunque verificare - ma considera comunque necessaria ed improcrastinabile la realizzazione di interventi di stabilizzazione della scarpata" (v. § 21);

- in questa prospettiva, è stato ordinato al Comune "(...) di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, a portare a termine il procedimento sanzionatorio ex art. 31 del D.P.R. 380/2001, mediante l'adozione degli atti giuridici e materiali necessari ai fini dell'integrale esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 1986" (v. § 22).

3.6. Gli appelli proposti dal Comune e dalla signora G. avverso la sentenza ora richiamata sono stati riuniti e respinti dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7194 del 24 luglio 2023.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la decisione d'appello ha confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della signora G., aggiungendo che "[t]uttavia, è doveroso precisare che è una diversa questione - che, come si vedrà, attiene alle modalità di esecuzione del provvedimento repressivo - quella dell'efficacia di quest'ultimo nei confronti dell'attuale proprietaria dell'immobile" (v. § 18).

È stato poi parimenti confermato che "(...) la condanna dell'Ente a portare a termine il procedimento sanzionatorio è immune dai vizi denunciati dagli appellanti" (v. § 20), aggiungendo sul punto quanto segue: "Tuttavia, si deve precisare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati - tra i quali rientrano anche le ordinanze repressive degli abusi edilizi, sia perché impongono obblighi, sia perché la relativa inosservanza determina la perdita della proprietà del bene a favore del patrimonio comunale - acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso. Quest'ultima rappresenta quindi una condizione - non di legittimità, bensì - di efficacia dell'intimazione a ripristinare lo stato dei luoghi, con la conseguenza che, tra le attività giuridiche e materiali necessarie a dare esecuzione all'ordinanza n. 247 del 15.12.1986, deve essere ricompresa anche la notificazione della stessa all'attuale proprietaria, che non ne era destinataria e alla quale comunque non era stata comunicata in passato, pur essendo questa già all'epoca comproprietaria del bene. Dall'altro, che il Comune conserva comunque il potere di rivalutare il contenuto dell'ordinanza in considerazione del mutamento della situazione di fatto, rilevante ai fini di un'eventuale revoca, ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990" (v. § 21).

3.7. Frattanto, in pendenza del giudizio d'appello, il Comune aveva inviato alla signora G. e, per conoscenza, al signor P. la nota prot. n. 8809 del 13 giugno 2023, con la quale era stata data comunicazione dell'avvio del procedimento avente ad oggetto "Applicazioni sanzioni ex art. 31, del D.P.R. 380/2001, mediante l'adozione degli atti giuridici e materiali necessari ai fini della integrale esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 15 dicembre 1986, previa verifica dell'attuale stato dei luoghi anche ai fini della individuazione degli interventi tecnici eventualmente necessari ovvero della revoca della predetta ordinanza".

3.8. Dopo la definizione del contenzioso in appello, con la lettera raccomandata prot. n. 16974 del 7 novembre 2024, l'Amministrazione, richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 114 del 2023, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7194 del 2023, nonché la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8809 del 2023, ha notificato alla predetta proprietaria l'ordinanza sindacale n. 247 del 1986 e il verbale di inadempienza del 5 agosto 1987.

Nella nota comunale si è evidenziato "(...) che l'inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino nel termine fissato dalla medesima ordinanza, determina ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, c. 3, del D.P.R. 380/2001 (ex art. 7, della Legge 47/85), l'acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, delle opere abusive realizzate e della ulteriore superficie necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. L'area acquisita di cui sopra, non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

4. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il successivo 17 gennaio, la signora G. ha impugnato la lettera raccomandata sopra richiamata, insieme all'unita ordinanza sindacale n. 247 del 1986, precisando, tuttavia, di non conoscere il contenuto della lettera del Comune, avendo ricevuto soltanto la seconda pagina.

Dopo aver riepilogato le pregresse vicende processuali, la parte ha dedotto quanto segue:

I) a distanza di 38 anni, lo scavo non sarebbe stato identificato nelle sue dimensioni, qualitative e quantitative, con conseguente impossibilità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi;

II) il Comune avrebbe dovuto verificare la fattibilità del ripristino dell'area, e in verità sarebbe stato lo stesso ente a dichiarare l'impossibilità di procedervi, nella consapevolezza che il riporto di terreno fresco a distanza di molti anni produrrebbe instabilità ed estremo pericolo; l'impossibilità del ripristino sarebbe stata confermata, per quanto a conoscenza della ricorrente, anche dal geologo incaricato dal Comune nel procedimento avviato dopo la chiusura del pregresso contenzioso giurisdizionale, benché la perizia non sia nota alla signora G. e meriterebbe di essere acquisita agli atti di causa per ordine del giudice; andrebbe, ancora, considerato che allo stato non vi sarebbero situazioni di pericolo, come sarebbe dimostrato dall'assenza di problematiche anche a seguito dei quattro gravi eventi sismici che hanno interessato la zona a far data dal 1997 e come attestato dal Comune nel 2011; il provvedimento sarebbe carente pure dal punto di vista della mancata considerazione dell'interesse pubblico, in quanto dall'esecuzione dell'ordinanza del 1986 potrebbe derivare un grave pericolo per la collettività;

III) la ricorrente avrebbe ricevuto la notifica soltanto di una parte dell'atto del Comune, unitamente al testo integrale dell'ordinanza del 1986 e del verbale di inadempienza del 1987; nonostante tale profilo fosse stato portato all'attenzione dell'ente, questo non avrebbe ritenuto di provvedere a una nuova notifica, ledendo così in modo irreparabile il diritto di difesa della signora G., la quale non sarebbe in grado di contestare un atto di contenuto ignoto.

5. Il Comune di Deruta, costituitosi in giudizio, ha prodotto documenti, tra i quali la versione integrale della lettera raccomandata del 7 novembre 2024.

Ha inoltre depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso, in quanto volto a contestare tardivamente l'ordinanza n. 247 del 15 dicembre 1986, nota alla ricorrente al più tardi dal 27 settembre 2022, secondo quanto affermato nella sentenza di questo Tribunale n. 114 del 2023.

L'Amministrazione ha allegato pure l'inammissibilità del secondo motivo, in quanto le contestazioni della ricorrente non si appunterebbero su un vizio originario dell'ordine di ripristino, bensì sull'eventuale sopravvenuta impossibilità di darvi esecuzione, che non potrebbe per sua natura infirmarlo ab origine. Stante la pendenza dell'iter volto a stabilire definitivamente se e con quali modalità possa essere eseguita l'ordinanza del 1986, la doglianza di parte ricorrente si tradurrebbe, a ben vedere, in una forma di tutela anticipata rispetto a poteri che il Comune di Deruta non avrebbe ancora esercitato.

L'Amministrazione ha infine dedotto l'infondatezza del gravame nel merito.

6. All'esito della camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, questo Tribunale ha prospettato alle parti "(...) la questione, rilevata d'ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al sig. Renato Antonio P., il quale ha agito avverso il silenzio serbato dal Comune di Deruta sulla sua diffida a dare esecuzione all'ordinanza n. 247 del 1986, proponendo il ricorso definito in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7194 del 2023".

7. La ricorrente ha depositato una memoria al fine di controdedurre rispetto alla predetta questione.

8. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2025 il Collegio ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare formulata dalla difesa di parte ricorrente.

9. In vista dell'udienza pubblica fissata per la trattazione di merito, il Comune di Deruta ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nell'eccezione di irricevibilità del ricorso e ha, inoltre, fatto propria l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato.

10. A seguito del rinvio dell'udienza del 23 settembre 2025 per indisponibilità del difensore della ricorrente, la causa è stata chiamata all'udienza del 7 ottobre 2025, in occasione della quale il Presidente, su concorde richiesta delle parti, preso atto dell'istanza di rinvio depositata dal difensore di parte ricorrente e tenuto conto della pendenza di ricorsi connessi, ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 27 gennaio 2026.

11. Le parti hanno successivamente depositato memorie, il Comune anche in replica alle difese avversarie.

12. All'udienza pubblica fissata la causa è stata infine trattenuta in decisione.

13. Il ricorso è inammissibile per l'omessa evocazione in giudizio di una parte necessaria.

13.1. L'art. 41, comma 2, c.p.a. dispone che "[q]ualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge (...)".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea presenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla menzione del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa (cfr., ex multis: C.d.S., Sez. VII, 16 luglio 2025, n. 6260; Sez. V, 30 dicembre 2022, n. 11721).

13.1.1. Quanto al primo elemento, deve tenersi presente che la nozione di controinteressato quale soggetto espressamente nominato o comunque agevolmente individuabile sulla base del provvedimento impugnato è stata elaborata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, quando vigeva l'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che si riferiva "ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce"; tale nozione mantiene tuttavia la sua validità anche con riguardo all'art. 41 c.p.a., che ha riguardo più genericamente al controinteressato "che sia individuato nell'atto stesso" (C.d.S., Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9452).

In altri termini, "[l]a giurisprudenza continua ad equiparare il controinteressato individuato testualmente dall'atto a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato (es. C.d.S., V, 7 giugno 2017, n. 2723; IV, 12 aprile 2017, n. 1701; VI, 11 novembre 2016, n. 4676): ciò a prevenire il grave inconveniente processuale, fonte di possibili irrazionalità, distorsioni e disparità, che le parti necessarie del processo siano definite non dalla legge ma dalle contingenti modalità di redazione del provvedimento impugnato" (C.d.S., Sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1096).

Si è, perciò, rimarcato che "(...) nel modello del giudizio impugnatorio tipico del processo amministrativo, caratterizzato dalla centralità della domanda costitutiva di un annullamento dell'atto dell'amministrazione, in cui le parti necessarie sono state individuate in base al criterio oggettivo dell'atto contestato, nel quale si estrinseca il potere di cui è titolare l'amministrazione, anche l'individuazione del terzo rispetto a quei soggetti minimi e la sua possibile qualificazione come parte necessaria si è giovata del criterio oggettivo dell'atto, secondo cui è parte necessaria il soggetto direttamente contemplato nell'atto o individuabile in base al vantaggio che l'atto gli attribuisce" (C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 256).

13.1.2. Quanto al secondo elemento, la giurisprudenza è solita sottolineare che il controinteressato è il soggetto "(...) titolare di un interesse legittimo (oppositivo) alla conservazione del provvedimento, da cui consegue un'utilità diretta e immediata" (C.d.S., Sez. II, 8 luglio 2025, n. 5917).

In questa prospettiva, si è affermato che l'autore di un esposto o di una segnalazione alla pubblica amministrazione non assume necessariamente la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento amministrativo oppure nella controversia avente ad oggetto un'ordinanza di demolizione, atteso che la qualità di controinteressato va riconosciuta non già a chi sia portatore di un interesse di mero fatto, mediato e riflesso, bensì soltanto a chi riceva dal provvedimento un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (cfr. C.d.S., Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1295).

In questa prospettiva, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in linea di principio, "(...) nei confronti degli atti di demolizione e di immissione in possesso il giudizio di impugnazione non necessita di notifiche a soggetti diversi dall'amministrazione che ha emanato l'atto, non rinvenendosi figure processuali di controinteressati" (C.d.S., Sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5257).

Con particolare riguardo ai provvedimenti repressivi di illeciti edilizi, va, perciò, tendenzialmente negato il riconoscimento della qualità di controinteressati ai proprietari confinanti dell'area ove è stato realizzato un manufatto abusivo, del quale è stata ordinata la demolizione (C.d.S., n. 1295 del 2020, cit.). Più in dettaglio, a radicare la condizione di controinteressato in senso tecnico "(...) non basta la mera qualifica di denunciante, che comunque deve risultare dall'atto, né soccorre il possesso da parte dello stesso della c.d. vicinitas, essendo altresì necessario che emerga per tabulas la sussistenza di una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dall'errato esercizio del potere sanzionatorio cui con la propria denuncia si è dato impulso" (C.d.S., Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2814; nello stesso senso anche Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10341; n. 5257 del 2021, cit.).

Sul punto è stato chiarito ulteriormente che "(...) la posizione di vantaggio che deve caratterizzare il segnalante, affinché costui assurga al rango di litisconsorte necessario, non può sostanziarsi in un generico interesse al ripristino della legalità violata (che potrebbe vantare qualsiasi cittadino come anche un qualsiasi vicino di casa) ma deve legarsi ad un[a] diretta e concreta incidenza in termini negativi dell'attività edificatoria sul proprio diritto di proprietà anche solo in termini di fruibilità o amenità" (C.d.S., Sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10636).

13.2. Nel caso oggetto della presente controversia, pur attenendosi alla rigorosa nozione di controinteressato delineata dalla giurisprudenza sopra richiamata, sono riscontrabili entrambi gli elementi - formale e sostanziale - che consentono di riconoscere in capo al signor Renato Antonio P. la veste di parte necessaria del processo, alla quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità.

13.3. A far emergere il profilo sostanziale è sufficiente il pregresso contenzioso azionato dal medesimo signor P., nell'ambito del quale il predetto ha fatto valere una posizione di interesse legittimo e allegato una situazione di pericolo a carico del fondo di cui è proprietario, a causa dell'instabilità del terreno provocata dallo sbancamento.

Non convince, in senso contrario, la tesi della ricorrente, secondo la quale i provvedimenti impugnati in questa sede avrebbero ad oggetto il mero ripristino dello stato dei luoghi, mentre l'interesse del signor P. atterrebbe piuttosto all'effettuazione di lavori di stabilizzazione della scarpata. La lettera raccomandata del 7 novembre 2024, con la quale è stata disposta la notifica dell'ordinanza di ripristino e del verbale di inottemperanza, trae infatti origine proprio dal giudizio avverso l'inerzia dell'Amministrazione proposto dal signor P., costituendo un passaggio funzionale all'esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 1986; dato, questo, di per sé sufficiente al fine di riconoscere l'esistenza in capo al predetto signor P. di una posizione di interesse legittimo contrapposta a quella della signora G.

13.4. Per ciò che attiene all'aspetto formale, deve osservarsi che la lettera raccomandata del 7 novembre 2024:

(i) si inserisce nell'ambito di una vicenda amministrativa che ha visto il signor P. agire in giudizio avverso il Comune di Deruta, evocando la signora G. quale controinteressata, al fine di ottenere l'esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 1986;

(ii) è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8809 del 13 giugno 2023 di "Applicazioni sanzioni ex art. 31, del D.P.R. 380/2001, mediante l'adozione degli atti giuridici e materiali necessari ai fini della integrale esecuzione dell'ordinanza n. 247 del 15 dicembre 1986 (...)", inviata per conoscenza al medesimo signor P.;

(iii) costituisce uno sviluppo procedimentale espressamente preordinato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7194 del 2023 - pronunciata in relazione agli appelli proposti dalla signora G. e dal Comune, nei quali il signor P. era parte appellata - ove si è affermato che "(...) tra le attività giuridiche e materiali necessarie a dare esecuzione all'ordinanza n. 247 del 15.12.1986, deve essere ricompresa anche la notificazione della stessa all'attuale proprietaria, che non ne era destinataria e alla quale comunque non era stata comunicata in passato, pur essendo questa già all'epoca comproprietaria del bene";

(iv) reca un esplicito richiamo alla predetta sentenza del Consiglio di Stato e, inoltre, alla sentenza di questo Tribunale n. 114 del 2023, emessa in relazione al ricorso del signor P., nonché alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8809 del 13 giugno 2023, inviata per conoscenza al medesimo signor P.

Non può dubitarsi, pertanto, che il signor P. fosse un controinteressato facilmente individuabile sulla base dell'atto, senza necessità di alcuna particolare ricerca da parte della ricorrente.

13.4.1. In senso contrario, non assume rilievo la circostanza che la prima pagina della nota comunale, recante il riferimento alle sentenze ora indicate e alla comunicazione di avvio del procedimento, non fosse presente nella copia dell'atto consegnata alla signora G. Si tratta, infatti, di un mero disguido occorso in sede di notifica, superabile dalla ricorrente con un minimo sforzo di diligenza, consistente nella richiesta al Comune della pagina mancante.

Peraltro, stanti le circostanze sopra richiamate sub (i), sub (ii) e sub (iii), la signora G. era pienamente in grado di apprendere la qualità di controinteressato del signor P. anche prima di prendere visione della predetta prima pagina, tanto è vero che lo ha espressamente nominato più volte nel ricorso, benché non gli abbia notificato il gravame.

13.4.2. Al riguardo, va sottolineato che la possibilità di individuare facilmente il controinteressato sulla base dell'atto deve essere accertata tenendo conto dell'assetto complessivo del rapporto controverso, nell'ambito del quale interviene il provvedimento impugnato.

La qualità di controinteressato formale va, perciò, riconosciuta al soggetto, noto al destinatario del provvedimento e ivi evocato almeno implicitamente, che sia titolare, secondo quanto risulta da contenziosi pregressi o in atto concernenti il medesimo illecito edilizio, di un interesse legittimo alla conservazione del provvedimento stesso (cfr. in argomento la fattispecie esaminata da C.d.S., Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4470), dovendo ritenersi controinteressato formale anche il soggetto "facilmente individuabile per l'evoluzione del rapporto controverso" (C.d.S., Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).

13.4.3. Secondo la ricorrente, la necessità di evocare in giudizio soggetti ulteriori rispetto al Comune sarebbe esclusa dalla scelta dell'Amministrazione di notificare tal quale l'ordinanza del 1986, in cui non era contemplato alcun controinteressato e che è intervenuta in un'epoca in cui il signor P. non aveva certamente assunto la suddetta qualità, non essendo ancora neppure divenuto proprietario del fondo sovrastante la proprietà della signora G.

Sul punto è tuttavia sufficiente osservare che la predetta scelta del Comune è stata operata nel 2024 e costituisce uno sviluppo conseguito all'azione giudiziale promossa dallo stesso signor P., secondo quanto sopra illustrato, per cui le argomentazioni della ricorrente non possono trovare accoglimento.

14. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere, perciò, dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, c.p.a., in quanto non notificato al controinteressato Renato Antonio P.

15. Deve, peraltro, aggiungersi che:

- le censure con le quali la ricorrente, nell'ambito del primo motivo, mette in discussione l'esatta individuazione dello sbancamento nell'ordinanza n. 247 del 1986 sono anche irricevibili, atteso che, come eccepito dal Comune, il provvedimento era noto alla signora G. almeno dal 27 settembre 2022, secondo quanto accertato dalla sentenza di questo Tribunale n. 114 del 2023, per cui la notifica di tale provvedimento nel 2024 non ha determinato la rimessione in termini della parte al fine di contestare il contenuto dell'ordinanza;

- il terzo motivo è comunque infondato, perché, come anticipato, la mancata consegna alla ricorrente di una delle due pagine di cui si compone la nota comunale del 7 novembre 2024 costituisce una mera irregolarità della notifica, che avrebbe potuto eventualmente legittimare la proposizione di motivi aggiunti a seguito dell'acquisizione della versione integrale della nota o, comunque, del deposito di tale versione agli atti di causa, ma che non integra in ogni caso un vizio dell'atto notificato.

16. L'esito del giudizio e il complessivo andamento della vicenda amministrativa sorreggono la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.