Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 19 marzo 2026, n. 632
Presidente: Prosperi - Estensore: Buzano
FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Prefettura resistente ha revocato al ricorrente la patente di guida, ai sensi dell'art. 128, comma 2, c.d.s., per avere circolato alla guida di un veicolo nonostante la sospensione del titolo, in precedenza disposta dalla Motorizzazione civile di Torino in conseguenza della mancata sottoposizione dello stesso ricorrente ad un nuovo esame di idoneità tecnica, impostogli a seguito di revisione della patente per esaurimento del relativo punteggio (art. 126, comma 6-bis, c.d.s.).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso.
All'udienza camerale del 18 marzo 2026 il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. A seguito della discussione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene sussistente il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia oggetto di causa, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. Secondo i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione "... il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario..." (Cass. civ., Sez. un., sent. n. 15573/2015, nello stesso senso cfr. C.d.S., sent. n. 4775/2020).
Con particolare riferimento ad una fattispecie nella quale "... la revoca della patente in discussione è stata pronunciata in conseguenza dell'avvenuto azzeramento dei punti sulla patente...", è stato affermato in giurisprudenza che "... la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto il provvedimento di revoca si configura come atto dovuto, 'partecipando l'atto che dispone la revisione della medesima natura di sanzione accessoria propria dei vari atti di perdita dei punti, applicati in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale' (cfr. Cassazione Sezioni unite civili, 24 luglio 2015, n. 15573; id. 13 marzo 2012, n. 3936; C.d.S., sentenza n. 1342 del 2019; C.d.S. sentenza n. 4775 del 2020; C.d.S., sentenza n. 1179 del 2021)" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 31/2022).
2.2. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando il provvedimento di revoca della patente di guida del ricorrente emesso, ai sensi dell'art. 128, comma 2, c.d.s., per avere quest'ultimo circolato alla guida di un veicolo nonostante la sospensione del titolo, in precedenza disposta dalla Motorizzazione civile di Torino in conseguenza della mancata sottoposizione dello stesso ricorrente ad un nuovo esame di idoneità tecnica, impostogli a seguito di revisione della patente per esaurimento del relativo punteggio (art. 126, comma 6-bis, c.d.s.).
Nel caso di specie, infatti, l'Amministrazione resistente non ha esercitato un potere valutativo, ma ha applicato la sanzione amministrativa accessoria prevista per l'illecito di cui all'art. 128, comma 2, c.d.s., a norma del quale "... Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219...".
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.