Corte costituzionale
Sentenza 31 marzo 2026, n. 45
Presidente: Amoroso - Redattore: Cassinelli
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di F. R., con ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l'impossessamento».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di procedere con rito direttissimo nei confronti di F. R., imputato del reato di rapina impropria perché, «immediatamente dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato [...] alcuni prodotti alimentari per un valore complessivo pari ad € 51,96, averli occultati all'interno del proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. "uscita senza acquisti", per assicurarsi il possesso della merce sottratta adoperava violenza nei confronti dapprima dell'addetto alla vigilanza A. D.S. e poi anche del direttore A. Z., i quali erano intervenuti nei pressi dell'uscita del supermercato per fermarlo, sottoporlo a controllo e recuperare l'eventuale refurtiva, con violenza consistita nello spintonare energicamente il direttore del supermercato A. Z. e, soprattutto, nel colpire ripetutamente l'addetto alla vigilanza [...] attingendolo alle braccia, così da cagionare a quest'ultimo lesioni personali consistite in "trauma contusivo-distorsivo dell'avambraccio sinistro"».
In riferimento a tale imputazione, è stata avanzata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di euro 500 di multa, condizionata alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.
1.2.- Esclusa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice a quo si interroga sulla qualificazione giuridica del fatto di reato, posta alla base della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., «in particolare in ordine all'intervenuta consumazione del reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto al livello di fattispecie tentata», e ritiene che, «per poter addivenire a questo riguardo ad una corretta decisione [...] appare necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 628 co. 2 c.p. nella parte in cui richiede che la condotta sia tenuta "immediatamente dopo la sottrazione" anziché "immediatamente dopo l'impossessamento"».
1.3.- Richiamato l'art. 628, secondo comma, cod. pen., che incrimina la condotta di «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità», e riserva al responsabile il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per chi commette il reato di rapina propria (art. 628, primo comma, cod. pen.), il giudice a quo osserva che, ai fini della consumazione del reato di rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa altrui, seguita immediatamente dal comportamento violento o minaccioso dell'agente, non essendo richiesto «il conseguimento del possesso [...], né quale presupposto della condotta, né quale dato successivo».
1.3.1.- In linea con il dato testuale, prosegue il rimettente, la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione afferma che, «[a] differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1, cod. pen., per la cui consumazione - come per il furto - è necessaria la verificazione dell'evento dell'impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria è invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione [...] poiché il comma secondo dell'art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento», con la conseguenza che la fattispecie tentata è configurabile «nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità» (così Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 12 febbraio-26 aprile 2021, n. 15584; sono richiamate, inoltre, seconda sezione penale, sentenza 17 dicembre 2024-15 gennaio 2025, n. 1790 e settima sezione penale, ordinanza 12 novembre-3 dicembre 2024, n. 44207).
Quanto alla nozione di sottrazione, secondo la giurisprudenza di legittimità essa deve intendersi «come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso», sicché non assume rilievo la presenza, nei luoghi in cui si svolge l'azione di sottrazione, di strumenti di videosorveglianza e di personale addetto al controllo, «siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa» (così Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 1°-31 ottobre 2024, n. 40276; nello stesso senso, Cass. n. 15584 del 2021).
1.3.2.- Alla luce del contesto normativo appena delineato, nel caso oggetto del giudizio principale il delitto di rapina impropria si sarebbe perfezionato e sarebbe, quindi, corretta la qualificazione dei fatti assunta dalle parti nella richiesta di applicazione della pena: l'imputato aveva usato violenza contro il vigilante dopo aver sottratto i generi alimentari, mentre veniva fermato subito dopo l'uscita.
Questa conclusione, osserva il giudice a quo, non sarebbe più sostenibile ove si intervenisse sulla disposizione censurata nel senso auspicato, sostituendo all'espressione «immediatamente dopo la sottrazione», l'espressione «immediatamente dopo l'impossessamento».
Posto, infatti, che l'apprensione dei beni da parte dell'imputato era stata osservata dal personale di vigilanza del supermercato, in grado di intervenire in qualsiasi momento, i beni non erano usciti dalla sfera di controllo dell'avente diritto e l'imputato non ne aveva conseguito la disponibilità, neppure temporanea. Al momento della condotta violenta l'imputato aveva posto in essere soltanto atti idonei all'impossessamento, non portati a compimento per l'intervento del vigilante e, quindi, la rapina impropria si sarebbe arrestata al livello del tentativo.
2.- Il rimettente assume che la scelta del legislatore, di connettere la condotta di violenza o minaccia alla sottrazione anziché all'impossessamento, violerebbe l'art. 3 Cost., «in particolare in relazione alla diversa disciplina dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria».
2.1.- Il delitto di rapina propria si consuma soltanto a condizione che l'autore della condotta violenta o minacciosa consegua il dominio esclusivo della cosa altrui, sia pure in via temporanea e, nel caso in cui l'autore non sia riuscito a conseguire tale possesso, si configura soltanto come fattispecie tentata.
Diversamente, nella analoga situazione a sequenza invertita, in cui l'aggressione patrimoniale precede quella alla persona, come delineata dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen., «la rapina impropria è [...] già consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la semplice sottrazione del bene, senza che sia necessario l'impossessamento».
Tale disallineamento, osserva il rimettente, non sarebbe affatto trascurabile se si considera che, a parità di mancata compiuta lesione patrimoniale, la rapina propria è soltanto tentata, mentre la rapina impropria è consumata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul trattamento sanzionatorio applicabile.
2.2.- Il giudice a quo richiama le pronunce di questa Corte che hanno esaminato le due fattispecie di rapina a raffronto.
2.2.1.- La sentenza n. 190 del 2020 ha ritenuto costituzionalmente legittima la parificazione del trattamento sanzionatorio avendo identificato «il tratto qualificante» delle previsioni confluite nell'art. 628 cod. pen. nel «ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale», che vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi. Pur avendo riconosciuto che nelle due fattispecie di rapina non vi è perfetta sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, al di là della sequenza diversamente preordinata, la citata pronuncia, continua il rimettente, ha affermato che, in ragione della «fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all'elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia».
2.2.2.- In termini analoghi, prosegue il giudice a quo, questa Corte si è espressa nell'ordinanza n. 111 del 2021 e nella sentenza n. 260 del 2022 e, più di recente, nella sentenza n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva la diminuzione di pena per il fatto di lieve entità. In quest'ultima pronuncia è stata rimarcata l'omogeneità strutturale delle diverse forme di rapina al punto tale da avere esteso, in via consequenziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale all'art. 628, primo comma, cod. pen., che non era oggetto di censura.
2.3.- La ricostruzione appena richiamata, che valorizza la comune ratio fondamentale e l'omogeneità strutturale tra le due fattispecie di rapina, sarebbe incompatibile con la disciplina dettata in relazione al momento di consumazione del reato, rendendo necessario l'intervento richiesto.
Esclude, infatti, il rimettente di poter addivenire all'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, tenuto conto del chiaro e univoco tenore letterale della stessa, in aderenza al quale si è formata l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità.
L'auspicato intervento, peraltro, non sarebbe ostacolato dal rilievo che, in una delle forme di rapina impropria, l'agente opera al fine specifico di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta: se si affermasse la necessità dell'impossessamento, anche solo temporaneo, ai fini della consumazione della rapina impropria, il dolo specifico avrebbe a oggetto il consolidamento della situazione di possesso.
3.- Con atto depositato il 10 marzo 2025, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
3.1.- Dopo avere ripercorso la vicenda oggetto del giudizio principale, la difesa statale osserva che, in tesi del rimettente, la questione troverebbe avallo negli interventi di questa Corte che hanno valorizzato le analogie tra le due fattispecie di rapina, in particolare la comune ratio di punire più severamente la contestuale aggressione al patrimonio e alla persona (sentenze n. 86 del 2024, n. 260 del 2022, n. 190 del 2020; ordinanza n. 111 del 2021).
Proprio alla luce di tale ratio, il rimettente reputa irragionevole che, in assenza dell'impossessamento, quando la lesione del possesso altrui non sia compiutamente verificata, la rapina propria risulti soltanto tentata, mentre la rapina cosiddetta impropria è già consumata.
3.2.- Secondo l'interveniente, tuttavia, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto della natura di reato complesso della rapina, che, nella forma di rapina cosiddetta impropria, si compone delle stesse condotte della rapina propria, con la differenza che è invertita la sequenza temporale ed è perciò diversa la direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso.
Presupposto di entrambe le fattispecie è che l'agente non abbia il possesso della cosa che intende sottrarre, ed è centrale il ruolo assunto dalla condotta di violenza o minaccia alla persona, che nel caso della rapina propria precede lo spossessamento ed è ad esso funzionale, mentre nel caso della rapina impropria segue lo spossessamento, sicché la previsione dell'identico trattamento sanzionatorio si sottrae a qualsiasi censura di irragionevolezza.
3.3.- L'Avvocatura dello Stato sottolinea, poi, che nella fattispecie prevista dall'art. 628, secondo comma, cod. pen., l'assicurazione a sé o ad altri del possesso della cosa sottratta, o il procurare a sé o ad altri l'impunità, non costituiscono eventi del reato, bensì elementi soggettivi.
Nella rapina impropria, infatti, al dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia, dopo l'illecita sottrazione della cosa, si aggiunge il dolo specifico della finalizzazione della violenza, o della minaccia, verso il possibile duplice obiettivo del definitivo impossessamento della cosa o della impunità.
Ne discenderebbe, logicamente, che la rapina impropria è consumata anche in assenza del definitivo impossessamento o della impunità, essendo sufficiente che il soggetto abbia agito al fine di conseguire l'uno o l'altro scopo.
3.4.- In ogni caso, secondo l'interveniente, sulle tematiche prospettate dall'odierno rimettente questa Corte si sarebbe già espressa nella sentenza n. 190 del 2020, nella quale è stato chiarito che la mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente «nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia», tanto più che «la mancanza di una nuova situazione di possesso è solo eventuale, perché la rapina impropria resta tale [...] anche quando l'agente consegue, sia l'impossessamento della cosa, sia l'impunità, approdando a una piena, nuova e indisturbata condizione di possesso». Il disvalore del fatto, nel reato di rapina, non è dunque condizionato dal perfezionamento "definitivo" dell'aggressione, «ma dalla contestualità e dal finalismo delle due componenti essenziali della condotta tipica» (punto 6.2. del Considerato in diritto).
3.5.- L'Avvocatura dello Stato dissente, infine, dall'argomento speso dal rimettente per sostenere l'incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione nel giudizio a quo - se rapina impropria consumata o tentata - per essersi realizzata l'attività di sottrazione della merce sotto il costante controllo del personale di sorveglianza del supermercato. In proposito, è richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il tentativo di rapina impropria è configurabile soltanto nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia nei confronti di quanti cerchino di ostacolarlo, per assicurarsi l'impunità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 19 aprile-12 settembre 2012, n. 34952).
4.- In conclusione, non sussisterebbe la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al trattamento sanzionatorio della rapina impropria (è richiamata Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 16-29 aprile 2015, n. 17827), risultando priva di fondamento la lettura della fattispecie astratta proposta dal rimettente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento».
5.1.- Il dubbio del rimettente investe la struttura del delitto di rapina cosiddetta impropria, come delineata dall'art. 628, secondo comma, cod. pen., e muove dal raffronto con la rapina propria, di cui al primo comma dello stesso art. 628 cod. pen.
Le due forme di rapina si differenzierebbero con riferimento alla soglia di consumazione, che sarebbe più arretrata nella rapina cosiddetta impropria, con ricadute sulla configurazione della fattispecie tentata e, in definitiva, sull'irragionevolezza della sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio, a fronte di livelli diversi di aggressione al bene protetto.
La rapina impropria, osserva il giudice a quo, è consumata con la sottrazione della cosa altrui, cui segua la condotta violenta o minacciosa, senza necessità di impossessamento, neppure momentaneo, da parte dell'agente; diversamente, la rapina propria, in assenza di impossessamento, non raggiunge la soglia di consumazione, rimanendo al livello di tentativo.
5.2.- La questione ha ricadute immediate nel giudizio principale, nel quale si procede nei confronti di F. R., imputato del reato di rapina impropria, perché, «immediatamente dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato [...] alcuni prodotti alimentari [...], averli occultati all'interno del proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. "uscita senza acquisti", per assicurarsi il possesso della merce sottratta adoperava violenza nei confronti dapprima dell'addetto alla vigilanza A. D.S. e poi anche del direttore A. Z.», entrambi intervenuti per fermarlo, sottoporlo a controllo e recuperare l'eventuale refurtiva.
5.3.- Il rimettente ritiene che la mera sottrazione, avvenuta oltretutto in un contesto sottoposto a videosorveglianza, dovrebbe essere sussunta nella fattispecie tentata.
Nell'impossibilità di adottare una interpretazione costituzionalmente conforme - che confliggerebbe con il dato testuale e con il relativo diritto vivente - chiede a questa Corte di intervenire sulla disposizione censurata, allo scopo di allineare i requisiti per la consumazione della rapina impropria a quelli previsti per la rapina propria, pur nella sequenza invertita, prevedendo che la violenza o minaccia segua «immediatamente dopo l'impossessamento» della cosa altrui. Ciò gli consentirebbe di riqualificare il fatto contestato nel giudizio principale alla stregua di tentata rapina impropria.
6.- Non sussistono profili preliminari di inammissibilità rilevabili d'ufficio, né l'interveniente Avvocatura generale dello Stato ha formulato eccezioni in tal senso.
La questione è, dunque, ammissibile, ma non è fondata.
7.- L'esame del merito deve muovere dalla ricognizione del quadro normativo e della giurisprudenza di questa Corte, che, come anche ricordato dal rimettente, ha esaminato più volte negli ultimi tempi la compatibilità dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., con plurimi parametri costituzionali, in particolare con l'art. 3 Cost., nel raffronto con la fattispecie della rapina propria, stante la previsione del medesimo trattamento sanzionatorio.
Il reato di rapina ha conosciuto, infatti, un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, che ha interessato principalmente il minimo edittale della reclusione: in origine determinato in tre anni, successivamente aumentato a quattro anni dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), e ulteriormente incrementato a cinque anni dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa). Ciò ha fatto riemergere discussioni teoriche e contrasti, peraltro mai del tutto risolti, tra dottrina e giurisprudenza riguardo proprio alla fattispecie della rapina impropria, che è strutturata secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria, non del tutto sovrapponibile quanto agli elementi costitutivi.
Infatti, l'art. 628 cod. pen., al primo comma, configura il delitto di rapina propria nei seguenti termini: «[c]hiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»; al secondo comma definisce la rapina impropria, prevedendo che «[a]lla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».
7.1.- L'elemento comune alle due forme di rapina, secondo la ricostruzione ormai assurta a diritto vivente, è dato dall'utilizzo di una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto di aggressione patrimoniale: si tratta, infatti, di reato complesso, nel quale sono unificate condotte che costituirebbero autonomi reati (furto, violenza privata, minaccia). La fattispecie definita "impropria" si connota in ciò che, al contrario di quella delineata al primo comma dell'art. 628 cod. pen., la violenza o la minaccia sono esercitate non per sottrarre la cosa mobile altrui, ma solo a sottrazione compiuta, nell'immediatezza di questa, e con uno scopo diverso: assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l'impunità dell'autore del fatto o di terze persone. L'aggressione contestuale alla persona e al patrimonio avviene, dunque, secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria.
7.2.- Con la sentenza a sezioni unite penali n. 34952 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento tradizionale e maggioritario, secondo il quale la rapina impropria si consuma con la sottrazione, in conformità alla ratio dell'incriminazione e alla struttura del dolo specifico - che esige un finalismo della condotta violenta o minacciosa orientato al possesso o all'impunità - senza peraltro imporre che lo scopo sia effettivamente conseguito.
Ciò consente di ritenere possibile l'interazione tra la previsione generale dell'art. 56 cod. pen. e quella particolare del secondo comma dell'art. 628 cod. pen.: l'incompiutezza tipica del tentativo può riguardare, nel reato complesso, uno o più degli elementi necessari per la consumazione del reato.
In conclusione, secondo il diritto vivente, si ha tentativo di rapina impropria se l'agente ricorre alla condotta violenta o minacciosa quando viene interrotta l'azione volta a sottrarre la res, con l'intento di conseguirne il possesso, nonostante l'azione di disturbo, o di garantirsi l'impunità. Se, invece, la sottrazione è compiuta prima della violenza o minaccia, il reato è consumato, indipendentemente dal successo dell'azione volta a consolidare il possesso della cosa o a procurare all'agente l'impunità.
L'interruzione della condotta di sottrazione può avvenire anche nella rapina propria e anche in tale ipotesi non si dubita della configurabilità del tentativo.
8.- Questa Corte, come già segnalato, ha esaminato le due fattispecie a raffronto, in particolare nella sentenza n. 190 del 2020.
In quel caso, i giudici rimettenti avevano rimarcato la diversità tra rapina propria e impropria sia sotto il profilo soggettivo delle condotte criminose, sia in riferimento alla soglia prevista di consumazione del reato, più arretrata nella rapina impropria e, come tale, produttiva di una lesione meno grave del bene oggetto di tutela, donde l'irragionevolezza della sottoposizione della rapina impropria al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la rapina propria.
Sullo specifico profilo oggi nuovamente in rilievo, della "anticipazione" del momento consumativo, la sentenza citata ha osservato che «[l]'argomento relativo ai requisiti per la consumazione della rapina impropria, strettamente connesso al tema della configurabilità del delitto nella forma tentata, è stato oggetto di ampio dibattito, e anche di divergenze, in giurisprudenza e in dottrina. Nel diritto vivente, consolidatosi a seguito d'una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione in punto di ammissibilità del tentativo (sentenza 19 aprile-12 settembre 2012, n. 34952), è ormai riconosciuto che il reato si consuma a seguito della sottrazione della cosa altrui, senza che sia necessaria l'instaurazione di una nuova e autonoma situazione di possesso in capo all'agente (da ultimo, ex multis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 febbraio-8 marzo 2017, n. 11135). Del resto, soccorre nello stesso senso il dato letterale: l'art. 628 cod. pen. distingue tra sottrazione e impossessamento, includendo nel primo comma entrambi i fattori come elementi costitutivi sul piano materiale, e indicando invece l'impossessamento, nel secondo comma, quale obiettivo "da assicurare" mediante l'azione violenta o minacciosa, attuata "immediatamente dopo la sottrazione"» (punto 6.2. del Considerato in diritto).
Pur avendo dato atto della non perfetta sovrapposizione tra gli elementi costitutivi dei due reati, questa Corte ha ritenuto «priva di fondamento [...] la pretesa che una siffatta differenza imponga un diverso trattamento sanzionatorio delle due fattispecie, soprattutto perché l'opzione legislativa, che invece lo parifica, non è certo qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 212, n. 155, n. 115, n. 112, n. 88 e n. 40 del 2019, nonché ordinanza n. 66 del 2020)» (ancora, punto 6.2. della sentenza citata).
8.1.- È vero che l'odierno rimettente non ragiona nella prospettiva anzidetta - non assume cioè l'irragionevolezza della previsione dell'identico trattamento sanzionatorio per entrambe le fattispecie di rapina - e contesta, invece, la sequenza prevista dal legislatore nella rapina impropria, che connette la condotta violenta o minacciosa alla sottrazione e non già all'impossessamento, sulla quale auspica l'intervento di questa Corte. Nondimeno, il suo argomentare in ordine all'asserito disallineamento delle due fattispecie di rapina rispetto al momento consumativo e, quindi, al tema della configurazione della fattispecie tentata, in luogo di quella consumata, rimane ancorato all'assunto che, in assenza di impossessamento, l'aggressione patrimoniale sarebbe meno grave.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
9.- Ribadito che, per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 136 del 2020), nel caso in esame non ricorrono gli estremi dell'intervento richiesto.
9.1.- Come evidenziato dalla sentenza n. 190 del 2020, e ribadito nella successiva sentenza n. 260 del 2022, le due forme di rapina sono accomunate dall'elemento essenziale dell'utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell'aggressione medesima.
Nella logica del reato complesso, la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria, che vede l'impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza, ed è pertanto consumata con la sottrazione, non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la già richiamata ratio dell'incriminazione (comune alla rapina propria).
L'impossessamento, nella rapina impropria, può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell'agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l'impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, e in tutte queste evenienze non è dubitabile che si sia in presenza di ipotesi di rapina impropria consumata.
La fattispecie tentata rimane configurabile nei termini indicati dal già richiamato diritto vivente, condiviso da questa Corte, qualora l'agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
9.2.- In questa prospettiva risulta irrilevante il contesto nel quale avviene la sottrazione, se sottoposto o no a controllo dell'avente diritto, eventualmente a mezzo di videosorveglianza e personale di vigilanza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottrazione, quale mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia neppure per un tempo minimo, non è impedita dal controllo dell'avente diritto (Cass., n. 40276 del 2024 e n. 15584 del 2021).
10.- Non sussiste, pertanto, la denunciata irragionevolezza dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l'impossessamento della cosa altrui.
11.- Alla luce di quanto esposto, la questione deve essere dichiarata non fondata.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.