Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 4 marzo 2026, n. 1717

Presidente: Montedoro - Estensore: Vitale

FATTO E DIRITTO

Le odierne appellanti sono aziende agricole che operano nel territorio della Regione Toscana, specializzate nella produzione biologica.

In data 22 ottobre 2007, con delibera G.r. n. 745, la Regione Toscana ha preso atto del testo del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, approvato dalla Commissione CE con decisione C(2007)4664.

Le disposizioni comunitarie prevedono per gli operatori contributi economici, determinati annualmente in base alla superficie coltivata e differenziati in ragione delle diverse categorie di coltura, atti a compensare i mancati redditi ed i maggiori costi, inclusi i c.d. costi di transazione.

Con decreto n. 1100 del 12 marzo 2009, la Regione Toscana ha approvato il bando contenente disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura "Pagamenti Agroambientali" - azione 214, a1, "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", e 214, a2, "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" "Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di ampliamento impegno", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 1° aprile 2009.

Successivamente, con decreto n. 1718 del 10 aprile 2009, pubblicato sul BUR della Regione Toscana, la Regione ha approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali".

Con ricorso numero di registro generale 1059, depositato il 23 giugno 2009, alcune società agricole, così come indicate nell'epigrafe della sentenza oggi gravata, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana, chiedendone l'annullamento, i suddetti bandi e gli atti ad esso correlati, previa domanda cautelare.

A sostegno del ricorso di primo grado, le ricorrenti hanno dedotto tre motivi, così rubricati:

"I - Violazione e falsa applicazione Regolamento (CEE) n. 1698/05, del Regolamento (CEE) n. 834/2007 (già Reg. n. 2092/91). Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione di disposizione previa. Violazione del PSR-2007/2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento. Illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità dell'agire amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata".

"II - Eccesso di potere per travisamento, erroneità, illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento di potere. Difetto di istruttoria".

"III - Violazione e falsa applicazione degli art. 36 e art. 40 del Reg. CE n. 1698/2006, in combinazione con l'art. 4 del Reg. CE n. 1782/2003. Violazione art. 27 Reg. CE n. 1974/06. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta".

Con ordinanza 31 luglio 2009, n. 642, è stata respinta la domanda cautelare.

Nel corso del giudizio sono intervenuti ad adiuvandum vari enti, come meglio indicati nell'epigrafe della sentenza oggi gravata.

Con ordinanza n. 2013 dell'11 dicembre 2014, il T.A.R. ha disposto la sospensione del processo poiché i provvedimenti impugnati traevano il proprio fondamento dall'atto presupposto rappresentato dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013, rispetto al quale le ricorrenti avevano dichiarato di aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato alla Regione Toscana il 17 luglio 2008 e a quell'epoca non ancora deciso.

Con decreto presidenziale 31 gennaio 2023, n. 23, è stata disposta istruttoria ai sensi dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. per accertare la persistenza delle ragioni che avevano determinato la sospensione, all'esito della quale è risultato che al Consiglio di Stato non è mai giunta la richiesta di parere per la definizione del ricorso straordinario in questione.

Ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 119, con ordinanza n. 897 del 6 ottobre 2023, il T.A.R. ha ordinato a parte ricorrente di depositare direttamente copia del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato entro 30 giorni o notificazione dall'ordinanza, e che prova dell'avvenuto deposito venisse successivamente depositata presso la Segreteria del T.A.R. entro i successivi 10 giorni.

L'adempimento è stato eseguito mediante trasmissione del suddetto ricorso straordinario al Consiglio di Stato avvenuta in data 9 ottobre 2023.

Con ordinanza n. 54 del 15 gennaio 2024, il T.A.R. ha ritenuto che la sospensione della causa non avesse ragion d'essere, poiché poteva essere decisa indipendentemente dalla definizione del citato ricorso straordinario, e ha quindi disposto la reiscrizione della stessa sul ruolo ordinario e la fissazione dell'udienza di trattazione decorsi tre mesi dal deposito della stessa ordinanza.

Ad esito del relativo giudizio, l'adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha affermato che «le censure proposte sono generiche, in quanto le ricorrenti non hanno spiegato, in tutto il ricorso, come le dedotte illegittimità (che possono riassumersi in un non meglio precisato favor per l'agricoltura integrata, a scapito di quella biologica che è praticata dalle ditte ricorrenti), si traducano in una concreta lesione dei propri interessi. Infatti, nonostante parte ricorrente affermi che sarebbero stati introdotti "criteri di calcolo per la quantificazione dei premi assolutamente inadeguati, errati ed eccessivamente bassi, assolutamente insufficienti a coprire i costi necessari al mantenimento ed allo sviluppo delle aziende che operano nel settore biologico" (v. pag. 2 memoria difensiva del 27 luglio 2009), non fornisce, poi, la concreta dimostrazione della lesione paventata e, quindi, non consente di apprezzare la cifra dell'interesse a ricorrere. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile».

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2025 e depositato il 29 gennaio 2025, Terre Senesi Società Agricola, Terre di Maremma Società Agricola, Le Piave Società Agricola s.s., Società Agricola Fontanelle s.s., hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l'annullamento.

In particolare, le società appellanti hanno affidato il gravame a tre motivi, così rubricati:

- Error in procedendo. Violazione dell'art. 88 CPA in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 cpc. Difetto assoluto di motivazione.

- Error in iudicando. Violazione dell'art. 100 cpc.

- Riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado.

La Regione Toscana si è costituita dapprima con atto di stile e, in data 26 gennaio 2026, ha depositato una memoria con cui ha dedotto l'infondatezza del gravame.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 26 febbraio 2026.

L'appello è infondato.

Con i primi due motivi, le appellanti hanno impugnato la sentenza del T.A.R. in quanto viziata da nullità, per difetto assoluto di motivazione, nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte fossero generiche e non avessero spiegato come le stesse si traducessero in una concreta lesione degli interessi delle ricorrenti, con la conseguenza di non aver consentito di "apprezzare la cifra dell'interesse a ricorrere".

I motivi sono infondati.

La motivazione del T.A.R. in ordine alla inammissibilità del ricorso assorbe ogni eventuale ulteriore valutazione sul merito del ricorso, rendendo la motivazione medesima esauriente.

È ormai pacifico in giurisprudenza che possono essere impugnate immediatamente - vale a dire, prima dell'adozione degli atti applicativi - soltanto le clausole dei bandi che risultino direttamente ed immediatamente lesive per il ricorrente; più precisamente, tali caratteri sono stati ravvisati nelle clausole contenenti i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara (C.d.S., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1 e, da ultimo, C.d.S., Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1395).

Al di fuori della predetta ipotesi, opera la regola generale per la quale i provvedimenti de quibus non sono suscettibili di autonoma impugnazione.

Nel caso in esame, le appellanti impugnano i decreti n. 1100 del 12 marzo 2009 e n. 1718 del 10 aprile 2009 non in quanto contenenti previsioni che impediscano loro di partecipare all'assegnazione delle relative sovvenzioni, ma in quanto contrasterebbero con la normativa comunitaria in tema di agricoltura biologica relativa alla determinazione dei premi medesimi.

Tali decreti dirigenziali altro non sono se non atti meramente attuativi del PSR medesimo, cioè di un provvedimento sostanzialmente riconducibile alla Commissione CE, a sua volta non impugnato.

È evidente che, in una situazione di questo tipo, non sussiste una lesione concreta ed attuale dell'interesse dei ricorrenti, che si potrà avere soltanto, ed eventualmente, con gli atti applicativi dei bandi medesimi.

Inoltre le articolate e lunghe deduzioni svolte sono relative a politiche agricole generali od al merito, sempre sul piano generale, dell'impostazione tecnica del bando, ossia impingono in una sfera ampiamente discrezionale delle valutazioni della pubblica amministrazione ed alla sua complessiva rispondenza alle finalità delle politiche unionali.

Le odierne appellanti, peraltro, come rilevato dal giudice di primo grado, non indicano nemmeno quali siano le effettive conseguenze pregiudizievoli, anche in termini di minori somme riconosciute, che si sono verificate all'esito della loro partecipazione al bando e non deducono alcuna specifica censura di irragionevolezza che le abbia concretamente lese nella loro sfera giuridica.

Pertanto, il T.A.R. correttamente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla Regione appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.

Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. II, sent. n. 756/2024.