Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 2 marzo 2026, n. 1602

Presidente: Montedoro - Estensore: Caponigro

FATTO E DIRITTO

1. Il T.A.R. per il Piemonte, Sezione Terza, con la sentenza n. 703 del 17 giugno 2024, in parte ha dichiarato inammissibile, in parte irricevibile ed in parte infondato il ricorso proposto da Ataf & Linea s.c.a.r.l. per l'accertamento dell'insussistenza del diritto della Autorità di regolazione dei trasporti a riscuotere il contributo di funzionamento di cui all'art. 37 del d.l. 201/2011 e s.m.i. e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a non corrispondere il predetto contributo per le annualità 2022 e 2023, e in ogni caso a far data dalla cessazione della gestione del servizio di trasporto pubblico nel territorio della Regione Toscana di cui al "contratto ponte" e ai successivi atti d'obbligo di servizio pubblico, nonché dell'insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ordine a tale contributo e, ove occorra, per l'annullamento:

- della nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a firma del Segretario generale, dott. Guido Improta, prot. n. 4035/2023 del 13 marzo 2023, comunicata in pari data, recante oggetto "Diffida ad adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi - Annualità 2022" con la quale è stato intimato alla ricorrente di provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento della nota all'"assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi della scrivente Autorità, utilizzando i dati di conto economico concernenti l'esercizio 2020";

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi comprese la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti prot. n. 12430/2022 del 4 maggio 2022, comunicata in pari data, recante oggetto "contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti - Anno 2022", nonché la delibera dell'A.R.T. n. 181/2021 del 16 dicembre 2021 e la delibera dell'A.R.T. n. 242 del 6 dicembre 2022, ove intese nel senso di legittimare la richiesta contributiva della Autorità.

La soccombente ha proposto il presente appello, articolato in plurimi motivi, notificato il 17 gennaio 2025 e depositato il 22 gennaio 2025.

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha contestato la fondatezza dell'appello, concludendo per la sua reiezione; inoltre, evidenziando che dalla notifica dell'appello principale scaturisce l'interesse dell'Autorità a far valere l'erroneità della sentenza gravata che, sebbene integralmente favorevole nel merito, sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto di rigettare parzialmente l'eccezione preliminare di tardività, ha proposto appello incidentale.

L'appellante ha dedotto che il ricorso di prime cure sarebbe stato volto all'accertamento dell'insussistenza di un suo obbligo a corrispondere all'A.R.T. il contributo dalla stessa preteso per le annualità 2022 e 2023 nonché quello richiesto per le annualità successive, per cui non avrebbe svolto una domanda avente natura impugnatoria (per la quale sarebbe applicabile il procedimento di cui all'art. 119 c.p.a.), ma un'azione tesa a conseguire una pronuncia dichiarativa dell'inesistenza dell'obbligo di corresponsione del contributo, a tutela di un diritto soggettivo, domanda che non sarebbe assoggettata al rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a.

Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'appello è irricevibile, in quanto notificato oltre il termine dimidiato sancito dall'art. 119 c.p.a.

3. L'art. 119 c.p.a., infatti, ai sensi del combinato disposto del primo comma, lett. b), e del comma 2, dispone che per i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti (con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti), tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

Nella fattispecie, non può assumere rilievo che l'azione sia stata proposta in primo luogo per l'accertamento della non debenza del contributo, atteso che la giurisprudenza della Sezione, mutando un pregresso orientamento, ha qualificato in ogni caso come interesse legittimo e non come diritto soggettivo la posizione giuridica del ricorrente (cfr., da ultimo, sent. n. 1296 del 18 febbraio 2026).

Ne consegue che l'appello, notificato il 17 gennaio 2025, è irricevibile in quanto - avendo l'Autorità di regolazione dei trasporti natura di Autorità amministrativa indipendente - proposto oltre tre mesi dopo la pubblicazione della sentenza in data 17 giugno 2024.

4. All'irricevibilità dell'appello principale segue l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da A.R.T., il cui interesse è sorto a seguito della proposizione dell'appello principale.

5. Sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe (R.G. n. 552 del 2025), dichiara irricevibile l'appello principale proposto da Ataf & Linea s.c.a.r.l. e dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Piemonte, sez. III, sent. n. 703/2024.