Corte costituzionale
Sentenza 23 marzo 2026, n. 37

Presidente: Amoroso - Redattrice: Sciarrone Alibrandi

[...] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con due ordinanze del 7 aprile 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 100 e 101 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e di M. D.S.;

visti gli atti di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

uditi gli avvocati Rino Lucadamo per M. D.S., Sergio Preden per l'INPS nonché l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con due ordinanze del 7 aprile 2025, di identico tenore, iscritte rispettivamente ai numeri 100 e 101 reg. ord. del 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta disposizione ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata - oltre a quelli dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell'equo indennizzo (comma 1, primo periodo) -, escludendo però, dal proprio ambito applicativo il «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico» (secondo periodo), e sottraendo, inoltre, dall'immediata operatività dell'abrogazione i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...] [i] procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché [i] procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» (terzo periodo).

La norma è censurata dal giudice a quo nella parte in cui non ha incluso, tra le ipotesi esentate, quella dei procedimenti volti al riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato, rispetto ai quali il termine per la presentazione della domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011.

2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, la Sezione regionale rimettente espone di dover decidere il ricorso proposto da M. D.S. - già dipendente dell'Ispettorato nazionale del lavoro e che nel 2000 aveva subito un infortunio da cui era derivata un'infermità, ascrivibile all'ottava categoria, riconosciuta dipendente da causa di servizio nel 2004 - volto al conseguimento della pensione privilegiata. La relativa domanda era stata presentata dal ricorrente una volta collocato in quiescenza, a fine 2019, e rigettata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in ragione dell'intervenuta abrogazione del trattamento previdenziale disposta dall'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.

Ciò premesso, il giudice a quo esclude, in primo luogo, la ricorrenza di una delle ipotesi derogatorie previste dalla stessa disposizione censurata: il ricorrente non rientrava, infatti, in uno dei comparti esentati dall'abrogazione, né era pendente, al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, un procedimento volto al riconoscimento della pensione privilegiata né era in corso il termine per la presentazione della relativa domanda - che, in base all'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), va presentata entro cinque, o dieci, anni dalla cessazione dal servizio - e neppure vi erano i presupposti per un procedimento instaurabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 167 del medesimo d.P.R.

Lo stesso giudice osserva, inoltre, come le eccezioni di cui al terzo periodo dell'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, siano tutte accomunate dal dato fattuale della «collocazione temporale dell'evento eziologicamente rilevante, in una data antecedente alla novella», nonché dalla medesima ratio legis, ossia quella per cui, in riferimento a detto evento, l'interessato «vantava un vero e proprio diritto quesito» che «non poteva venir obliterato ex abrupto, con valenza sostanzialmente retroattiva».

Peraltro, la Sezione rimettente esclude che il caso al suo esame sia «assimilabile a quello in cui vi sia un procedimento in corso» poiché, in base alla «costante interpretazione giurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di "diritto vivente"», le ipotesi sopra dette presuppongono che la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della novella (circostanza, appunto, non verificatasi per il ricorrente, collocato in quiescenza solo nel 2019, sia pure con un'infermità eziologicamente riconducibile a un evento risalente a data antecedente).

Per il giudice a quo, dunque, a fronte della ratio legis sopra detta, l'esclusione della fattispecie in oggetto dal novero di quelle sottratte all'effetto abrogativo dell'istituto della pensione privilegiata sarebbe «ingiustificata ed irrazionale», comportando, «analogamente alla vicenda riguardata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 13/2024, "... l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore ..."», quale la cessazione dal servizio, «"... che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso"».

Quanto, infine, alla rilevanza della questione, la Sezione regionale rimettente osserva che, a fronte della tempestività della domanda presentata dal ricorrente per ottenere la pensione privilegiata, l'unica preclusione al suo accoglimento risulterebbe essere la «censurata omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento»; ritiene, d'altra parte, non ostative le questioni preliminari eccepite dalle amministrazioni resistenti nel giudizio a quo e da ultimo osserva come lo specifico profilo sotteso all'odierna questione di legittimità costituzionale differisca «limpidamente» dai profili già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 20 del 2018.

2.1.- Si è costituito in giudizio M. D.S., chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e, in via subordinata, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea «sull'interpretazione dei principi di non discriminazione e tutela dell'affidamento, anche alla luce della CEDU».

Ad avviso della parte - che ha argomentato per l'irrazionalità e la disparità di trattamento asseritamente insite nell'interpretazione della disposizione in questione adottata dal diritto vivente - sussisterebbe anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo agli artt. 7 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto «[i]l mancato riconoscimento della pensione privilegiata in situazioni analoghe determina una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché dei principi di buona amministrazione, anche alla luce del diritto unionale e convenzionale».

2.2.- Si è altresì costituito in giudizio l'INPS, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Istituto, le fattispecie poste a confronto dal rimettente non sarebbero assimilabili né omogenee: quelle delineate nel terzo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sarebbero, infatti, caratterizzate dalla già intervenuta cessazione del rapporto di impiego alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e dunque dalla maturazione del diritto alla pensione privilegiata anteriormente all'intervento normativo in esame; diversamente, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il diritto al trattamento previdenziale non sarebbe ancora sorto, attesa la pendenza del rapporto di impiego alla data di abrogazione del trattamento stesso.

Ad avviso dell'INPS, dunque, questa differenza sostanziale giustificherebbe la diversa disciplina dettata dal legislatore «nell'esercizio dell'ampia discrezionalità della quale dispone nel regolare la transizione da un regime ad un altro». Del resto, per l'Istituto, il criterio adottato dal legislatore, oltre ad essere ragionevole, risulterebbe coerente con le esigenze di risparmio di spesa che hanno ispirato le riforme in materia di previdenza sociale, nel cui ambito rientra il d.l. n. 201 del 2011, come convertito. Di contro, l'accoglimento della questione nei termini auspicati dal rimettente «renderebbe incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilaterebbe oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime».

2.3.- Il Procuratore generale della Corte dei conti ha depositato atto di intervento, esponendo, in primo luogo, le ragioni dell'ammissibilità della propria iniziativa nell'ambito dell'odierno giudizio di legittimità costituzionale e argomentando poi, nel merito, per il rigetto della questione.

2.4.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa erariale ha in particolare evidenziato come, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, il presupposto della cessazione dal servizio - condizione alla base dell'istituto del trattamento speciale di quiescenza, come riconosciuto dalla già richiamata pronuncia di questa Corte n. 20 del 2018 - non si fosse ancora verificato per il ricorrente nel giudizio a quo. Di conseguenza, per l'interveniente, il richiamo operato dalla Sezione regionale rimettente alla sentenza n. 13 del 2024 - con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - non sarebbe pertinente, in quanto il diritto alla pensione di privilegio, pur avendo come presupposto l'infortunio subito per causa di servizio, «si perfeziona solo con la proposizione della relativa domanda», senza la quale, dunque, il diritto non può essere esercitato. La difesa erariale ha poi escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale nell'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore.

2.5.- In prossimità dell'udienza, la parte privata e l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie difensive insistendo nelle argomentazioni già svolte nei precedenti scritti.

3.- Con l'ordinanza iscritta al n. 101 reg. ord. del 2025, la Sezione rimettente espone di dover decidere il ricorso proposto da R. M. - già dipendente del Ministero della difesa e al quale era stata riconosciuta, tra il 2001 e il 2004, la dipendenza da causa di servizio di talune infermità ascrivibili all'ottava categoria - al fine di ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata. La relativa istanza, avanzata nell'agosto 2021, successivamente al collocamento in quiescenza, era stata rigettata dall'INPS in ragione della non ascrivibilità dell'interessato alla categoria di personale esentata dall'abrogazione dell'istituto in questione.

Il giudice a quo, dopo aver escluso l'appartenenza del ricorrente al personale del comparto difesa - caratterizzato dallo svolgimento di «mansioni di carattere essenzialmente militare», quali non sarebbero quelle all'epoca svolte da R. M., rientrante nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa -, ha dedotto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sulla base delle medesime considerazioni già svolte nell'ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025.

3.1.- Anche in questo giudizio si è costituito l'INPS, chiedendo che la questione sollevata dalla sezione regionale della Corte dei conti sia dichiarata non fondata alla stregua delle stesse argomentazioni spese nel precedente giudizio.

3.2.- È intervenuto in giudizio altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, pure a sostegno della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

3.3.- Ugualmente, è intervenuto il Procuratore generale della Corte dei conti, argomentando per la non fondatezza della questione, previa dichiarazione di ammissibilità del proprio intervento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Con due ordinanze di identico tenore (reg. ord. numeri 100 e 101 del 2025), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, dubita, con riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, nella parte in cui non annovera, fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l'immediata operatività dell'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata, l'ipotesi dei procedimenti volti al riconoscimento di tale trattamento, per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Il suddetto art. 6, comma 1, primo periodo, ha disposto l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata - accanto a quello dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell'equo indennizzo - stabilendo, nondimeno, che tale abrogazione non trova applicazione «nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico» (secondo periodo), né con riferimento «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» (terzo periodo).

In entrambi i giudizi a quibus la Sezione regionale rimettente è chiamata a decidere sul ricorso volto all'ottenimento della pensione privilegiata, proposto da ex dipendenti che, pur avendo subito un evento lesivo e ottenuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, sono stati collocati in quiescenza dopo tale data, presentando solo allora domanda per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato.

Ad avviso del giudice a quo, l'esclusione della fattispecie al suo esame dal perimetro del terzo periodo della disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce della ratio sottesa alla stessa norma censurata, consistente nel fatto che, in riferimento a un infortunio occorso prima dell'abrogazione dell'istituto previdenziale, sussista un «diritto quesito» dell'interessato che non può essere «obliterato ex abrupto».

5.- Preliminarmente, i due riferiti giudizi possono essere riuniti per identità di oggetto, per essere decisi con unica sentenza.

6.- Sempre in rito, non si ravvisano profili ostativi in ordine alla rilevanza della questione.

In entrambe le ordinanze di rimessione il giudice a quo afferma che la «censurata omessa previsione dell'ulteriore eccezione in argomento preclude tout court l'accoglimento della domanda attorea, finalizzata appunto al conseguimento di quella pensione».

Nell'ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, la Sezione rimettente afferma, inoltre, che le preliminari questioni di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione, eccepite dalle amministrazioni resistenti nel giudizio a quo, «quand'anche si rivelassero fondate, appaiono inidonee a definire in toto l'odierno giudizio».

Tanto è sufficiente, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (tra le tante, sentenza n. 137 del 2025), per superare il vaglio preliminare di questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, rendendo, quindi, ammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale.

7.- Va poi rilevato che la parte privata, costituitasi nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 100 reg. ord. del 2025, nell'associarsi alla richiesta di accoglimento della questione come sollevata dalla Sezione rimettente, ha dedotto un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale relativo alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7 e 14 CEDU.

Tuttavia, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, le parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale, non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell'ordinanza di rimessione (tra le tante, sentenza n. 115 del 2025).

8.- Va infine dichiarato inammissibile, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale, l'intervento, nei giudizi all'esame, del Procuratore generale della Corte dei conti (da ultimo, sentenza n. 174 del 2025 e ordinanza allegata).

9.- Nel merito, la questione non è fondata.

9.1.- Come già riconosciuto da questa Corte, la pensione privilegiata «è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d'impiego» (sentenza n. 428 del 1993). Essa «si atteggia come "una sorta di 'riparazione'" per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato» (sentenza n. 20 del 2018).

Il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge quindi per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l'interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione della relativa domanda, da proporsi entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede inoltre un termine decennale qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo).

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha più volte affermato che «il diritto a pensione, nel caso in cui non vi sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto» (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 3 novembre 2023, n. 56/A).

9.2.- In questo quadro, l'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito - che si inserisce in un più ampio disegno di contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore in materia previdenziale - è intervenuto a delimitare la platea dei beneficiari del trattamento pensionistico privilegiato, eliminandolo per la generalità dei dipendenti pubblici. Da tale abrogazione è stato esentato il solo personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, in ragione del più elevato rischio ordinariamente connesso al servizio svolto in detti comparti, oltre che dell'esclusione del personale in discorso dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (da ultimo, sentenza n. 207 del 2024).

9.3.- Il legislatore ha, inoltre, previsto una disciplina transitoria che ha escluso l'immediata operatività dell'abrogazione per: a) i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011; b) i procedimenti per i quali, alla suddetta data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale; c) i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi anteriori alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 211 del 2001, come convertito).

In base alla consolidata giurisprudenza contabile, le suddette fattispecie sono «ipotesi tassative contemplate dalla fonte normativa per salvaguardare i diritti già acquisiti ovvero acquisibili in presenza di determinate condizioni» (tra le altre, da ultimo, v. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza 13 marzo 2024, n. 51) e «riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. [...] [L]addove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 9 febbraio 2017, n. 26).

10.- Alla luce di quanto sopra, non può quindi condividersi l'assunto da cui muove il giudice rimettente circa la sostanziale sovrapponibilità della vicenda all'esame - nella quale, incontestato il fatto che la cessazione dal servizio sia successiva all'abrogazione dell'istituto, secondo la stessa giurisprudenza contabile non vi è alcun diritto acquisito alla pensione privilegiata - a quelle previste dalla disciplina transitoria dettata dal terzo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.

10.1.- Queste ultime, infatti, presupponendo tutte l'intervenuta cessazione dal servizio prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, si riferiscono a diritti ormai acquisiti (supra, ipotesi sub a, quando cioè la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata era già stata presentata al momento della novella) o che possono essere acquisiti con la presentazione della domanda (supra, ipotesi sub b, quando il relativo termine decadenziale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, era ancora pendente al momento della novella) ovvero, ancora, a trattamenti liquidati d'ufficio dalla stessa amministrazione ai sensi dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (supra, ipotesi sub c, quando il dipendente risultava cessato dal servizio a ragione delle infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio).

10.2.- Nella fattispecie all'esame non vi è, invece, un diritto acquisito o acquisibile.

Infatti, come evidenziato sempre dalla giurisprudenza contabile, «qualora il perfezionamento degli elementi costitutivi del diritto a pensione [- ossia l'infortunio per causa di servizio e la cessazione dal servizio -] intervenga in epoca successiva all'abrogazione [...], nessun diritto al trattamento privilegiato può ritenersi mai maturato in capo all'interessato» (Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, sentenza 17 maggio 2024, n. 125).

10.3.- Ne deriva quindi che, al di fuori della disciplina transitoria, «volt[a] a salvaguardare le aspettative meritevoli di tutela» (sentenza n. 20 del 2018) perché, come detto, afferenti a diritti già acquisiti o acquisibili, non è possibile configurare un diritto alla pensione privilegiata in una cornice normativa in cui quel trattamento pensionistico risulta abrogato.

11.- Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va pertanto esclusa la lamentata irragionevolezza del non aver ricompreso la vicenda all'esame nel perimetro del terzo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, atteso che la netta differenza fra il caso in scrutinio e le fattispecie oggetto della disciplina transitoria esclude il ricorrere della medesima ratio legis sottesa alla norma che il giudice a quo vorrebbe estendere anche al caso sottoposto al suo esame.

12.- Alla stregua delle considerazioni ultime, anche il richiamo fatto dal giudice a quo alla sentenza n. 13 del 2024 si rileva inconferente.

Con detta pronuncia, questa Corte ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condizionava «l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio». Nella vicenda allora scrutinata, diversamente da quella odierna, il diritto al trattamento stipendiale aggiuntivo era, infatti, già maturato in capo al militare, in conseguenza dell'infortunio riportato per causa di servizio, e non dipendeva dalla circostanza che il riconoscimento del nesso eziologico avvenisse in costanza di servizio. In tale quadro, detta circostanza si rivelava quindi «elemento estraneo e distonico», che non poteva condizionare l'esistenza del diritto.

12.1.- Diversamente accade per l'istituto della pensione privilegiata, in cui l'elemento della cessazione dal servizio non è estraneo al consolidamento del diritto, bensì presupposto della stessa fattispecie costitutiva.

13.- Infine vale osservare come, nella sentenza n. 20 del 2018, questa Corte abbia escluso che l'eliminazione della pensione privilegiata, «attuata nell'ambito di un graduale disegno di armonizzazione», nell'esercizio dell'ampia discrezionalità della quale il legislatore dispone nel regolare la transizione da un regime a un altro, contrasti con il principio di ragionevolezza, «"principio di sistema", chiamato a orientare le scelte [legislative] in materia previdenziale».

In tale ottica, infatti, l'estensione del regime derogatorio in questione anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, nei termini auspicati dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire «secondo un percorso graduale» (sentenza n. 20 del 2018).

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti.