Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 15 gennaio 2026
Presidente e Relatore: Schalin
«Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Settore agricolo - Regolamento (UE) n. 1408/2013 - Aiuto de minimis - Controllo - Stato membro che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis senza esigere una dichiarazione specifica dall'impresa richiedente relativa all'importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali - Produzione di un'autocertificazione relativa a tali aiuti».
Nella causa C‑615/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2024, nel procedimento Ambito territoriale di caccia Ancona 2 contro Azienda Agricola Camarzano di RK.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Azienda Agricola Camarzano di RK (in prosieguo: l'«Azienda Agricola»), un'azienda agricola, e l'Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (settore territoriale venatorio di Ancona 2, Italia) (in prosieguo: l'«ATC»), in merito alla domanda di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture di grano duro biologico dell'Azienda Agricola nel 2014.
Contesto normativo
3. I considerando 1, 20 e 21 del regolamento n. 1408/2013 sono formulati come segue:
«(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione [europea] a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio [dell'Unione europea] può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98 [del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1)], il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti "de minimis". Su tale base si ritiene che gli aiuti "de minimis", ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
(...)
(20) (...) Al momento di concedere aiuti "de minimis", gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto "de minimis" concesso e del suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti "de minimis", oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis", ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile.
(21) Prima di concedere nuovi aiuti "de minimis", è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale "de minimis" o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento».
4. L'articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Aiuti "de minimis"», così dispone:
«1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 [euro] nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.
4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
(...)
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
(...)».
5. L'articolo 6 del regolamento n. 1408/2013, intitolato «Controllo», così dispone:
«1. Qualora intenda concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (...) Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6. Il 28 giugno 2014 l'Azienda Agricola ha presentato all'ATC, mediante il modulo specifico messo a disposizione da quest'ultimo, una richiesta urgente di perizia per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle sue colture agricole, ai sensi dell'articolo 34 della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7. - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.
7. Il 4 luglio 2014 un perito agronomo incaricato dall'ATC interveniva in loco e accertava che l'Azienda Agricola aveva subìto danni causati dalla fauna selvatica valutabili pari a EUR 1 000.
8. Nonostante le conclusioni di tale perito l'Azienda Agricola non ha ricevuto alcun indennizzo e ha quindi inviato una diffida all'ATC al fine di ottenere un pagamento in tal senso. Quest'ultimo ha dichiarato di non poter procedere all'indennizzo a breve termine in quanto la Regione Marche (Italia) non aveva versato i fondi necessari a tal fine, ma non ha informato, in tale occasione, l'Azienda Agricola che l'indennizzo richiesto aveva carattere de minimis, né le ha chiesto di presentare una dichiarazione relativa all'eventuale riscossione di altri aiuti de minimis durante l'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.
9. Il 19 gennaio 2016 l'Azienda Agricola ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di pace di Jesi (Italia), chiedendogli che fosse ingiunto all'ATC di versarle il risarcimento in questione. Poiché il Giudice di pace di Jesi ha accolto tale domanda con ordinanza immediatamente esecutiva, l'ATC ha proposto opposizione avverso tale ordinanza affermando, tra l'altro, che l'Azienda Agricola non aveva diritto al risarcimento, non avendo presentato la dichiarazione relativa all'eventuale riscossione di altri aiuti de minimis durante l'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.
10. Il Giudice di pace di Jesi ha confermato tale ingiunzione respingendo l'opposizione proposta dall'ATC. Esso ha considerato che l'acquisizione della dichiarazione relativa all'eventuale riscossione di altri aiuti de minimis durante l'esercizio fiscale in corso e i due precedenti non costituiva una condizione necessaria per il pagamento di un aiuto, dal momento che il rispetto delle norme in materia di cumulo di aiuti de minimis, previste dal regolamento n. 1408/2013, poteva essere constatato anche al momento del controllo di tali aiuti mediante il registro speciale istituito dallo Stato.
11. Adito dall'ATC, il Tribunale di Ancona (Italia) ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Jesi dichiarando, tra l'altro, che l'Azienda Agricola non poteva essere considerata tenuta al rispetto della procedura prevista all'articolo 6 del regolamento n. 1408/2013, dal momento che la normativa regionale in vigore alla data della domanda di risarcimento, presentata da quest'ultima, non prevedeva la presentazione di una dichiarazione relativa all'eventuale riscossione di altri aiuti de minimis durante l'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi fiscali precedenti. Secondo tale giudice, la divergenza tra la normativa dell'Unione e quella regionale aveva condotto ad una situazione di incertezza oggettiva e manifesta.
12. L'ATC ha quindi proposto, dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, chiedendo la cassazione di tale sentenza. A tal fine ha sostenuto che detto giudice aveva violato il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, non avendo garantito il coordinamento tra le norme giuridiche secondo la loro gerarchia, poiché i principi affermati da un regolamento dell'Unione, di applicazione immediata, devono prevalere su qualsiasi disposizione nazionale contraria.
13. Dal canto suo, l'Azienda Agricola sostiene di aver agito nel rispetto delle formalità imposte dalla normativa regionale e che l'omessa applicazione del regolamento n. 1408/2013 era imputabile all'ATC, che non aveva esercitato alcuna attività di controllo e non le aveva mai chiesto di produrre un'autocertificazione relativa ad eventuali aiuti de minimis ricevuti nel corso dei tre anni precedenti la sua domanda di indennizzo.
14. In tale contesto il giudice del rinvio esprime dubbi sull'interpretazione del regolamento n. 1408/2013. Esso si chiede se, nel 2014, per poter ricevere il risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica alle sue colture l'Azienda Agricola fosse tenuta, a pena di rigetto della sua domanda di risarcimento, a presentare un'«autocertificazione» relativa agli aiuti de minimis percepiti nel corso degli esercizi fiscali precedenti. A tal riguardo, esso si interroga sulle conseguenze che occorra trarre dal fatto che, da un lato, l'ATC non abbia chiesto all'Azienda Agricola di fornire un siffatto documento e che, dall'altro, sia stato accertato, al momento del controllo successivo, che la soglia massima prevista da tale regolamento non era stata superata.
15. In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se [l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,] del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell'impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;
2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/2013.
17. A tal riguardo occorre rilevare che, in materia di controllo del carattere de minimis degli aiuti, l'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento riguarda l'ipotesi in cui uno Stato membro abbia istituito un registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti concessi dalle sue diverse autorità. Orbene, come risulta dall'ordinanza di rinvio, il registro centrale degli aiuti è stato istituito dalla Repubblica italiana solo il 12 agosto 2017, ossia in una data successiva alla domanda di aiuto di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché la questione dell'applicazione e dell'interpretazione di tale disposizione non si pone nel caso di specie.
18. Occorre parimenti ricordare che, sulla base di una costante giurisprudenza della Corte, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C-638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 39 e giurisprudenza citata).
19. Orbene, tenuto conto dell'oggetto della controversia principale e dei quesiti del giudice del rinvio, al fine di fornirgli una risposta utile occorre interpretare l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/2013, secondo il quale uno Stato membro concede un nuovo aiuto de minimis conformemente a detto regolamento solo dopo aver verificato che esso non porterà l'importo totale degli aiuti de minimis concessi all'impresa interessata oltre il limite massimo fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento e oltre il limite massimo nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che tutte le condizioni enunciate in quest'ultimo sono rispettate.
20. Pertanto si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis all'agricoltura, durante il primo periodo di tre anni successivo alla creazione di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica da parte dell'impresa richiedente l'aiuto relativa all'importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l'esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.
21. Occorre rilevare, da un lato, che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1408/2013 devono essere ricollocati nel contesto complessivo di tale regolamento che ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla norma secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 26 e giurisprudenza citata).
22. Inoltre, occorre rilevare che, poiché il regolamento n. 1408/2013 contiene una deroga alla norma generale che prevede la notifica di ogni nuovo aiuto di Stato, gli articoli 3 e 6 di tale regolamento devono essere interpretati restrittivamente. (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 27).
23. Tale interpretazione deve tener conto non soltanto del tenore letterale di dette disposizioni ma anche del contesto in cui esse si inseriscono nonché degli obiettivi che persegue l'atto di cui fanno parte (sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 28 e giurisprudenza citata).
24. Dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/2013 risulta che tale regolamento si applica solo se sono soddisfatte tutte le condizioni ivi enunciate. Quanto all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, dalla formulazione di tale disposizione risulta che uno Stato membro provvede affinché il limite massimo fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento non sia superato prima della concessione di un aiuto de minimis.
25. Ne consegue che, finché il registro centrale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 non divenga operativo nello Stato membro interessato per un periodo di tre esercizi fiscali, l'acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento costituisce, nell'ambito di detto regolamento, una condizione necessaria per la concessione di un nuovo aiuto de minimis. Una siffatta dichiarazione è essenziale in quanto consente allo Stato membro interessato di verificare se l'aiuto richiesto rientri nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento e, pertanto, se l'aiuto sia, o meno, esentato dall'obbligo di notifica.
26. Una siffatta interpretazione è confermata anche alla luce del contesto in cui si inseriscono tali disposizioni e dell'obiettivo del regolamento n. 1408/2013.
27. Da un lato, per quanto riguarda tale contesto, dai considerando 20 e 21 del regolamento n. 1408/2013 risulta che l'acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento si inserisce nell'ambito dell'obbligo di controllo da adempiere prima della concessione dell'aiuto di cui trattasi.
28. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'obiettivo del regolamento n. 1408/2013, esso mira a semplificare l'onere amministrativo per le imprese, la Commissione e gli Stati membri, partendo dal principio che gli aiuti di importo non superiore alla soglia de minimis non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono tali da falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 41).
29. A tal riguardo, come risulta dal considerando 1 del regolamento n. 1408/2013, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato trova la sua ragion d'essere nell'importo limitato dell'aiuto che può essere concesso a un'unica impresa per un determinato periodo di tempo ai sensi di tale regolamento. Tuttavia, al fine di beneficiare di una siffatta esenzione, occorre verificare preliminarmente se la soglia de minimis non sia superata durante tale periodo.
30. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis all'agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell'impresa richiedente l'aiuto relativa all'importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l'esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.
Sulla seconda questione
31. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 debbano essere interpretati nel senso che la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto e della concessione dell'aiuto, o se una siffatta dichiarazione possa essere ottenuta successivamente e, pertanto, dopo la riscossione di tale aiuto.
32. Come risulta dall'esame della prima questione la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/2013 costituisce, fintantoché tale disposizione non abbia cessato di applicarsi in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, una condizione per la concessione di un nuovo aiuto de minimis all'agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento.
33. Per quanto riguarda la presentazione delle domande di aiuto e la dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti in precedenza, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1408/2013 non contiene alcun requisito procedurale quanto al modo e alla data in cui tale dichiarazione deve essere richiesta o fornita. Gli unici requisiti contenuti nell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento riguardano il fatto che detta dichiarazione deve essere ottenuta «[p]rima di concedere l'aiuto» e che essa deve indicare gli aiuti ricevuti dall'impresa interessata durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio fiscale in corso.
34. Tuttavia, è giocoforza constatare che tali requisiti riguardano l'applicabilità del regime previsto da detto regolamento, ma non costituiscono condizioni di ammissibilità della presentazione di una domanda di aiuto. Pertanto, una siffatta dichiarazione può essere prodotta in una fase successiva del procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto, purché tale dichiarazione, su domanda dello Stato membro interessato, sia stata ottenuta prima della concessione dell'aiuto.
35. Ne consegue che la presentazione della dichiarazione non è una condizione di ammissibilità di una domanda di aiuto. Tuttavia, in mancanza di un registro centrale degli aiuti de minimis che copra un periodo di tre esercizi fiscali, tale dichiarazione costituisce una condizione per la concessione e, pertanto, per il versamento di un aiuto, il che implica che una siffatta dichiarazione sia necessaria prima della concessione dell'aiuto e non dopo.
36. Peraltro, sebbene la procedura di domanda di aiuto sia in linea di principio disciplinata dal diritto nazionale, occorre ricordare che dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/2013, letto alla luce del considerando 20 di tale regolamento, risulta che spetta allo Stato membro interessato ottenere la dichiarazione sull'onore una volta che quest'ultima gli è necessaria per poter verificare se le condizioni di applicazione di detto regolamento siano soddisfatte. A tal riguardo occorre ancora precisare che, qualora l'aiuto non sia stato concesso, in particolare a causa dell'assenza di domanda di una siffatta dichiarazione, l'autorità competente può chiedere retroattivamente detta dichiarazione al fine di valutare se l'aiuto possa ancora essere concesso.
37. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto.
Sulle spese
38. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato de minimis all'agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell'impresa richiedente l'aiuto relativa all'importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l'esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.
2) L'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto.