Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 4 dicembre 2025, n. 8274
Presidente: Casa - Estensore: Toscani
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto qui d'interesse, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di [omissis] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalle sentenze di cui ai nn. 8), 12), 16) e 19 del certificato del casellario giudiziale in atti.
A ragione della decisione ha osservato che «emergono dall'esame delle sentenze non tanto gli elementi unificanti della disciplina del reato continuato, quanto piuttosto una perseverante volontà di trarre dall'illecito il proprio sostentamento, sfruttando di volta in volta le occasioni propizie».
2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. Femia, e - con un unico motivo - lamenta la totale mancanza di motivazione posta a fondamento del rigetto, in considerazione dell'omogeneità dei reati contro il patrimonio commessi e la comune causa di quelli di evasione, legati alla necessità di procurarsi la sostanza stupefacente da cui è dipendente, come documentato dalla relazione del Sert e dall'espiazione della pena in regime di affidamento in prova terapeutico.
Rimarca, inoltre, che sarebbe stata trascurata la circostanza che, con la sentenza sub 19), il Giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione tra più reati di furto, truffa ed evasioni commessi in un ampio arco temporale (da dicembre 2018 a giugno 2020), all'interno del quale si collocano i reati di cui alle sentenze sub nn. 8) e 12).
3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 18 novembre 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.
2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice del merito, nella sentenza sub 19) ha già ritenuto unificati ex art. 81 c.p. più fatti di furto, ricettazione, violazione della disciplina sulle armi, evasioni e lesioni personali commessi da dicembre 2018 a giugno 2020.
I reati con riferimento ai quali l'istante invoca il riconoscimento dell'istituto della continuazione consistono in furti commessi in danno di supermercati nello stesso arco temporale suindicato.
Ciò posto, va in questa sede riaffermato il principio, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del 24 marzo 2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 dell'8 novembre 2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22 febbraio 2012, Nugnes, Rv. 252781).
Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 c.p.p. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.
3. Osserva, inoltre, il Collegio che, sebbene l'evasione di cui alla sentenza n. 16), commessa nell'aprile 2021, sia distante un anno dalle plurime evasioni commesse a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 giudicate con la sentenza sub 19) e ritenute unificate ai sensi dall'art. 81 c.p. dal Giudice del merito, a fronte della specifica deduzione secondo la quale il documentato stato di tossicomania aveva costituito elemento unificatore di tutte le condotte in parola, il Giudice dell'esecuzione ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 3 dicembre 2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187-01).
4. Ai superiori, condivisi principi l'ordinanza impugnata non si è attenuta e, anzi, ha reso una motivazione apparente, omettendo d'indicare le sentenze oggetto dell'incidente di esecuzione, i reati contestati e le circostanze di tempo e luogo in cui furono commessi, l'eventuale incidenza sugli stessi determinata dal documentato stato di tossicomania e trascurando il pregresso riconoscimento del vincolo della continuazione.
S'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame libero negli esiti, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Depositata il 3 marzo 2026.