Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 23 aprile 2026
Presidente: Schalin - Relatore: Csehi
«Rinvio pregiudiziale - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 3, lettera j) - Articolo 10, paragrafo 2, lettera f) - Nozione di "tasso debitore" - Nozione di "importo dei prelievi effettuati" - Articolo 3, lettera g) - Nozione di "costo totale del credito per il consumatore" - Riscossione di interessi su un importo corrispondente a un costo del credito - Premio assicurativo».
Nella causa C‑744/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy we Włodawie (Tribunale circondariale di Włodawa, Polonia), con decisione del 20 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2024, nel procedimento P.W. contro Bank Polska Kasa Opieki S.A.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, lettera j), e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66 e rettifica in GU 2011, L 234, pag. 46), come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 (GU 2021, L 438, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), letti alla luce del principio di effettività nonché dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29 e rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra P.W., un consumatore, e la Bank Polska Kasa Opieki S.A., un istituto bancario (in prosieguo: la «banca»), in merito al pagamento di un credito derivante da un contratto di credito al consumo.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 93/13
3. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:
«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
4. L'articolo 3 di tale direttiva prevede:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
(...)».
5. A norma dell'articolo 4 della medesima direttiva:
«1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
6. L'articolo 5 della direttiva 93/13 è così formulato:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2».
Direttiva 2008/48
7. I considerando 19, 31 e 43 della direttiva 2008/48 così recitano:
«(19) Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale [(TAEG)] relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. Poiché nella fase precontrattuale il [TAEG] può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. (...)
(...)
(31) Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.
(...)
(43) (...) Nonostante la formula matematica uniforme per il calcolo del [TAEG] di cui alla [direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48)], il [TAEG] non è ancora pienamente comparabile in tutta la Comunità. Nei singoli Stati membri, per calcolare tale tasso vengono presi in considerazione fattori di costo diversi. La presente direttiva dovrebbe dunque definire chiaramente ed esaurientemente il costo totale del credito al consumo».
8. L'articolo 1 della direttiva 2008/48, intitolato «Oggetto», è redatto nei termini seguenti:
«La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».
9. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
g) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
h) "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare": la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;
i) "[TAEG]": il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 19, paragrafo 2;
j) "tasso debitore": il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo dei prelievi effettuati;
(...)
l) "importo totale del credito": il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
(...)».
10. L'articolo 10 della richiamata direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», prevede quanto segue:
«1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.
2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
(...)
d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
(...)
f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;
g) il [TAEG] e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
(...)».
11. L'articolo 19 della direttiva 2008/48, rubricato «Calcolo del [TAEG]», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Il [TAEG] che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato I.
2. Al fine di calcolare il [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.
I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore».
12. L'articolo 22 di tale direttiva, rubricato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», recita:
«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.
(...)
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa.
(...)».
13. Ai sensi della parte I dell'allegato I di detta direttiva:
«(...)
L'equazione di base, da cui risulta il [TAEG], esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese (...)».
Diritto polacco
Legge recante il codice civile
14. Ai termini dell'articolo 3851, paragrafo 1, della ustawa Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2022, posizione 1360):
«Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono per il medesimo vincolanti qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non vale per le clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco».
Legge sul credito ai consumatori
15. La ustawa o kredycie konsumenckim (legge sul credito ai consumatori), del 12 maggio 2011 (Dz. U. 2011 n. 126, posizione 715), ha recepito nell'ordinamento giuridico polacco la direttiva 2008/48.
16. L'articolo 5, punti 6, 6a e 10, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»), è così formulato:
«(6) costo totale del credito - tutti i costi che il consumatore è tenuto a sostenere in relazione al contratto di credito, in particolare:
a) gli interessi, le spese, le commissioni, le imposte e i margini, se noti al creditore, nonché
b) i costi dei servizi accessori, in particolare assicurativi, se il loro pagamento è necessario per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte,
ad eccezione delle spese notarili a carico del consumatore;
(6a) costo del credito al netto degli interessi - tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito al consumo, esclusi gli interessi;
(...)
(10) tasso debitore - il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annua all'importo dei prelievi effettuati in forza del contratto di credito».
17. L'articolo 30 di detta legge così prevede:
«1. Il contratto di credito ai consumatori deve precisare:
(...)
6) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso di interesse unitamente all'indicazione dell'indice o del tasso di riferimento, se applicabile al tasso di interesse iniziale; se un contratto di credito ai consumatori prevede diversi tassi di interesse, tali informazioni devono essere fornite in relazione a tutti i tassi di interesse applicati nel corso della durata del contratto;
(...)».
18. L'articolo 45, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori dispone:
«Nel caso in cui il creditore violi l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 30, paragrafo 1, punti da 1 a 8, 10, 11 e da 14 a 17, gli articoli da 31 a 33, l'articolo 33a e gli articoli da 36a a 36c, il consumatore, dopo aver reso una dichiarazione scritta al creditore, rimborsa il credito al netto degli interessi e degli altri costi del credito dovuti al creditore, nel termine e nei modi previsti dal contratto».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19. Il 26 maggio 2022 P.W. e la banca hanno concluso un contratto di credito ai consumatori corrispondente a un contratto tipo. Le clausole contrattuali non sono state oggetto di negoziato individuale tra P.W. e la banca. L'importo del credito ai consumatori così contratto da P.W. ammontava a 150 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 34 400). Di tale importo, PLN 133 214,92 (circa EUR 30 550) sono stati effettivamente versati a P.W., mentre i restanti PLN 16 785,08 (circa EUR 3 850) erano destinati al pagamento di un'assicurazione del credito, denominata «volontaria». La sottoscrizione di tale assicurazione volontaria è stata accompagnata da una riduzione del tasso di interesse del credito.
20. L'importo totale che P.W. doveva rimborsare ammontava a PLN 207 073,53 (circa EUR 47 500) e, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del contratto di credito, il costo totale del credito era di PLN 73 858,61 (circa EUR 16 950). Tale costo comprendeva interessi per un importo di PLN 57 073,53 (circa EUR 13 100) nonché il premio assicurativo, menzionato al punto precedente, per un importo pari a PLN 16 785,08 (circa EUR 3 850). Il tasso di interesse ammontava all'8,49% annuo (compreso un tasso di base del 4,36% e un margine del 4,13%). Tale tasso di interesse è stato applicato all'importo effettivamente versato a P.W. in esecuzione del contratto, maggiorato di quello del premio assicurativo. Il TAEG indicato nel contratto di credito era del 12,57%. La durata di quest'ultimo è stata fissata a 96 mesi.
21. Con lettera del 18 agosto 2023, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori, P.W. ha inviato una dichiarazione alla banca al fine di beneficiare della sanzione cosiddetta del «credito gratuito». Infatti, a suo avviso, la banca è venuta meno ai suoi obblighi, in particolare a causa della determinazione imprecisa della base degli interessi, della menzione di un TAEG errato e della possibilità per il creditore di modificare unilateralmente le spese e le commissioni. Egli ha quindi chiesto il rimborso della somma già pagata a titolo dei costi del credito per un importo pari a PLN 14 428,83 (circa EUR 3 310), richiesta alla quale la banca non ha dato seguito.
22. Con atto di ricorso del 25 ottobre 2023, P.W. ha adito il Sąd Rejonowy we Włodawie (Tribunale circondariale di Włodawa, Polonia), giudice del rinvio, presentando una domanda diretta, da un lato, a far dichiarare che il credito sia rimborsato senza gli interessi e le altre spese ad esso connessi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto, e, dall'altro, a ottenere la condanna della banca a versargli la somma di PLN 30 051,76 (circa EUR 6 900), ossia l'importo degli interessi contrattuali già rimborsati aggiunto a quello del premio assicurativo, maggiorato degli interessi legali di mora. A sostegno della sua domanda P.W. ha sostenuto, in particolare, che il tasso d'interesse era stato applicato su un importo corrispondente a un costo del credito al netto degli interessi.
23. La banca ritiene che il TAEG sia stato correttamente calcolato. Nella sua domanda di credito, P.W. avrebbe voluto che la banca includesse nel credito il costo dell'assicurazione, il che ha avuto l'effetto di aumentare l'importo del credito. La banca sottolinea inoltre che l'informazione secondo cui il tasso di interesse sarebbe stato applicato su tale importo così determinato era contenuta nel contratto di credito. Essa aggiunge che P.W. non ha pagato alcuna commissione e che i costi del credito sono costituiti esclusivamente dagli interessi contrattuali e dal premio assicurativo, e che tali costi erano descritti dettagliatamente nel «[m]odulo di informazione sul credito ai consumatori», che costituisce parte integrante del contratto di credito.
24. Il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine alla conformità alla direttiva 2008/48 di tale prassi della banca consistente nel riscuotere interessi su un importo che include, oltre al capitale del credito, i costi del credito al netto degli interessi, ossia su una somma che non è stata versata al mutuatario nella sua totalità. Esso precisa, a tale proposito, che i «costi del credito al netto degli interessi», ai sensi dell'articolo 5, punto 6a, della legge sul credito ai consumatori comprendono, in particolare, le spese, le commissioni, le imposte e i margini se il creditore ne è a conoscenza, nonché i costi relativi ai servizi accessori, segnatamente le assicurazioni, se sono indispensabili per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste dall'offerta.
25. In tale contesto, il Sąd Rejonowy we Włodawie (Tribunale circondariale di Włodawa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della [direttiva 2008/48], nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l'applicazione degli interessi non solo sull'importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore, cioè non sono inclusi nell'importo totale del credito, ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore.
2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva [2008/48], nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 5 della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare chiaramente ed espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore)».
26. Con lettera del 20 novembre 2025, la banca ha indicato di avere acconsentito alla domanda del ricorrente nel procedimento principale, quale menzionata al punto 22 della presente sentenza. In risposta a un quesito posto dalla Corte, il giudice del rinvio, con lettera del 18 dicembre 2025, ha precisato che il procedimento principale è ancora pendente.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
27. La banca contesta la ricevibilità delle questioni pregiudiziali
28. Anzitutto, secondo la banca, le questioni sollevate dal giudice del rinvio hanno carattere ipotetico in quanto si basano sull'erronea premessa secondo la quale le clausole contrattuali oggetto di tali questioni non sarebbero state negoziate. Inoltre, la seconda questione sarebbe priva di rilevanza, dal momento che le informazioni fornite a P.W. quanto al fatto che i costi relativi all'assicurazione volontaria sarebbero produttivi di interessi risulterebbero in modo chiaro e comprensibile sia dal contratto di credito che dalla scheda informativa.
29. Inoltre, il carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali risulterebbe dal fatto che il procedimento principale non riguarda una commissione o altre spese riscosse dalla banca, ma verte sul premio di un'assicurazione volontaria, il quale, lungi dal costituire un costo del credito sopportato dal mutuatario a favore della banca, sarebbe versato direttamente sul conto dell'assicuratore. Orbene, conformemente alla definizione del «costo totale del credito per il consumatore» contenuta nell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, tale premio corrisponderebbe al costo dei servizi accessori connessi al contratto di credito e rientrerebbe, secondo tale definizione, in una categoria distinta di costi.
30. Infine, la banca sostiene che il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte gli elementi di fatto o di diritto necessari per consentirle di rispondere utilmente alle questioni sollevate, cosicché la domanda non soddisfa i requisiti enunciati all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, il giudice del rinvio si sarebbe limitato ad esporre i punti di vista delle parti senza verificarli e avrebbe utilizzato la nozione di «costi del credito al netto degli interessi» in modo incoerente, applicando il criterio secondo cui tali costi sono costituiti dall'insieme degli importi inclusi nel credito senza essere direttamente versati al consumatore. Tale giudice non terrebbe quindi conto del fatto che neppure i fondi utilizzati per il rimborso di prestiti, ossia il consolidamento dei debiti, sono versati al consumatore affinché ne disponga a suo piacimento, mentre non vi è alcun dubbio che essi possano produrre interessi.
31. A tale proposito occorre rammentare, da un lato, che, per giurisprudenza costante, le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C‑185/24 e C‑189/24, EU:C:2024:1036, punto 26 e giurisprudenza citata).
32. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è investito di un ricorso proposto da P.W. contro la banca diretto, in particolare, a far dichiarare che il credito sia rimborsato senza gli interessi e le altre spese ad esso connesse, per il motivo che sono stati percepiti interessi contrattuali su un importo corrispondente a un costo del credito al netto degli interessi. Tale giudice precisa di nutrire dubbi per quanto riguarda la conformità alla direttiva 2008/48 di tale prassi della banca che le consente di riscuotere interessi su un importo che include il capitale del credito e i costi del credito al netto degli interessi, mentre la somma corrispondente a questi ultimi non sarebbe stata versata al mutuatario.
33. È in tale contesto che, con le sue questioni, detto giudice interroga la Corte sull'interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 2008/48, lette alla luce del principio di effettività e di talune disposizioni della direttiva 93/13.
34. Tali questioni vertono dunque effettivamente sull'interpretazione di norme del diritto dell'Unione rilevanti ai fini della soluzione della controversia principale. Poiché il giudice del rinvio definisce autonomamente il contesto di diritto e di fatto delle controversie principali sotto la propria responsabilità, non spetta alla Corte verificare le premesse sulle quali si basano dette questioni.
35. Dall'altro lato, per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale, l'articolo 94 del regolamento di procedura prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba contenere, in particolare, un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia principale nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni. Del pari, tale domanda deve contenere l'illustrazione dei motivi che hanno indotto detto giudice a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.
36. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, sebbene il giudice del rinvio abbia esposto le proprie constatazioni in maniera assai succinta, a differenza dei punti di vista divergenti delle parti nel procedimento principale, resta il fatto che, alla luce degli elementi esposti ai punti 32 e 33 della presente sentenza, la Corte dispone degli elementi necessari per rispondere utilmente alle questioni sollevate.
37. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Nel merito
38. In via preliminare, nei limiti in cui il giudice del rinvio qualifica il premio assicurativo di cui trattasi nel procedimento principale come «costo del credito al netto degli interessi», occorre ricordare, anzitutto, che tale nozione non è prevista dalla direttiva 2008/48, bensì dal diritto polacco e, più precisamente, dall'articolo 5, punto 6a, della legge sul credito ai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punti 40 e 42).
39. La Corte ha fatto riferimento a tale nozione nella sua sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236), indicando, al punto 40 di tale sentenza, che essa costituisce una sottocategoria del «costo totale del credito», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, che comprende tutti i costi, inclusi gli interessi.
40. Occorre poi rilevare che le questioni pregiudiziali riguardano il costo totale del credito concesso a P.W. che comprende, oltre agli interessi, una somma di PLN 16 785,08 destinata al pagamento di un'assicurazione del credito, denominata volontaria. Il giudice del rinvio esprime dubbi per quanto riguarda la conformità alla direttiva 2008/48 di una prassi della banca consistente nel riscuotere interessi sull'importo versato a P.W. in esecuzione del contratto, maggiorato dei costi del credito al netto degli interessi, precisando che questi ultimi coprono, in particolare, i costi dei servizi accessori al contratto, segnatamente le assicurazioni, qualora siano indispensabili per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste dall'offerta.
41. A tale riguardo, occorre rilevare che il carattere «volontario» dell'assicurazione del credito di cui trattasi nel procedimento principale implica che essa non fosse necessaria per ottenere il prestito in quanto tale. Tuttavia, poiché la sottoscrizione di tale assicurazione del credito è stata accompagnata da una riduzione del tasso di interesse del credito, detta assicurazione del credito era necessaria per ottenere il prestito alle condizioni previste dall'offerta di quest'ultimo. In tali circostanze, il premio assicurativo, che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del contratto di credito, fa parte del costo totale del credito, rientra quindi nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48.
42. Infine, nei limiti in cui il giudice del rinvio assimila i «costi del credito al netto degli interessi» a una somma non versata al mutuatario, occorre sottolineare che la qualificazione come «costo totale del credito per il consumatore», quale prevista da tale articolo 3, lettera g), di un determinato importo, che deve essere sostenuto dal mutuatario conformemente al contratto di credito, non dipende dal fatto che tale importo sia stato o meno oggetto di un versamento su un conto bancario del mutuatario.
43. Infatti, la circostanza che gli importi presi in prestito siano anzitutto versati su un conto bancario del mutuatario prima di essere utilizzati per pagare l'acquisto di beni o servizi, o per finanziare taluni costi, o che il mutuante ne effettui direttamente il versamento ai creditori del mutuatario, riveste un carattere aleatorio e non può, in quanto tale, influire sulla loro qualificazione come costi del credito.
Sulla prima questione
44. Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26; del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, nonché del 2 dicembre 2025, Russmedia Digital e Inform Media Press, C‑492/23, EU:C:2025:935, punto 44 e giurisprudenza citata).
45. Nel caso di specie, il giudice del rinvio è investito di una controversia nell'ambito della quale esso deve pronunciarsi sulla conformità alla direttiva 2008/48 di una prassi della banca consistente nel riscuotere interessi su un importo che include, oltre al capitale del credito, i costi del credito al netto degli interessi, ossia su una somma che non è stata versata al mutuatario nella sua totalità.
46. Pertanto, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedano l'applicazione del tasso di interesse non solo sull'importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.
47. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, la direttiva 2008/48 mira ad armonizzare taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
48. Inoltre, dall'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che, nella misura in cui essa contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste da detta direttiva.
49. Come risulta dalle definizioni enunciate all'articolo 3 di detta direttiva, la nozione di «costo totale del credito per il consumatore» è legata a quella di «importo totale del credito» e di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» ai fini del calcolo del TAEG (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 38).
50. Poiché l'articolo 3 della medesima direttiva non contiene, per tali nozioni, alcun rinvio al diritto nazionale, ognuna di esse dev'essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione, da interpretare in maniera uniforme sul territorio di quest'ultima (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 39 e giurisprudenza citata).
51. Anzitutto, per quanto attiene alla nozione di «importo totale del credito», ai sensi della direttiva 2008/48, essa è definita all'articolo 3, lettera l), come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
52. Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire una tutela dei consumatori estesa, il legislatore dell'Unione adotta, all'articolo 3, lettera g), di tale direttiva, una definizione ampia della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» come riferita a tutti i costi, compresi gli interessi, le imposte e tutti gli altri tipi di spese che il consumatore è tenuto a pagare per il contratto di credito e che sono noti al mutuante, ad eccezione delle spese notarili (sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punto 39 e giurisprudenza citata). Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, lettera i), della richiamata direttiva, il TAEG corrisponde al «costo totale del credito al consumatore» espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della medesima direttiva.
53. Infine, si deve osservare che, poiché la nozione di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» è definita all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come designante «la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore», ne discende che le nozioni di «importo totale del credito» e di «costo totale del credito per il consumatore» si escludono a vicenda e che, pertanto, l'«importo totale del credito» non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore (sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 85, e del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 42).
54. In tal senso, la direttiva 2008/48 contiene un'elaborazione completa della ripartizione delle somme rientranti nei contratti di credito al consumo (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 43).
55. Per quanto riguarda il «tasso debitore», definito all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48 come corrispondente al «tasso d'interesse (...) applicato (...) all'importo dei prelievi effettuati», occorre rilevare che l'importo totale del credito e l'importo del prelievo designano l'insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 91).
56. Infatti, ai punti 87 e 88 della sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), dopo aver sottolineato che il calcolo del TAEG dipende dall'importo totale del credito e che, secondo la direttiva 2008/48, l'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, la Corte ha ritenuto, di conseguenza, che l'importo del prelievo, ai sensi della parte I dell'allegato I di tale direttiva, corrisponda all'importo totale del credito, ai sensi dell'articolo 3, lettera l), di quest'ultima.
57. Pertanto, non si può includere né nell'importo totale del credito, ai sensi dell'articolo 3, lettera l), e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 né nell'importo del prelievo ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48, nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 86).
58. Ciò vale anche per le spese di assicurazione che sono state qualificate dal giudice del rinvio come costi del credito al netto degli interessi, i quali costituiscono, come risulta dai punti 39 e 41 della presente sentenza, una sottocategoria del «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48.
59. Occorre precisare che tale soluzione, quale risulta dalle sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236), e del 16 luglio 2020, Soho Group (C‑686/19, EU:C:2020:582), non ha la conseguenza di limitare i tipi di costi o di spese che il creditore può imporre al consumatore nell'ambito di un contratto di credito.
60. Infatti, il creditore può non applicare il tasso di interesse contrattuale a importi corrispondenti a un costo del credito evitando al contempo un deprezzamento progressivo del denaro nel tempo, applicando un tasso debitore proporzionalmente più elevato, che rifletta il costo della mancata riscossione di interessi su importi corrispondenti a un costo del credito. In tal modo, il creditore può rendere il credito accessibile anche a consumatori che non dispongono di alcun capitale iniziale per finanziare le spese imposte dalla conclusione del contratto di credito.
61. Tale soluzione è inoltre conforme agli obiettivi della direttiva 2008/48.
62. Invero, occorre ricordare che tale direttiva è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Dal considerando 19 di tale direttiva risulta che essa è diretta in particolare a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti in particolare il TAEG in tutta l'Unione, che gli consentano di confrontare i tassi applicati (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 49 e giurisprudenza citata).
63. Orbene, come indicano in sostanza i considerando 31 e 43 della direttiva 2008/48, l'informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un'importanza essenziale. Infatti, da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. Dall'altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 90 e giurisprudenza citata).
64. Una tale trasparenza del mercato sarebbe compromessa se fosse possibile distinguere tra diversi tassi di interesse e, in particolare, tra il tasso debitore che si applica all'importo dei prelievi effettuati e altri tassi di interesse applicati negli Stati membri a somme accreditate che non rientrano in tale definizione dell'importo dei prelievi effettuati.
65. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l'applicazione del tasso di interesse non soltanto sull'importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.
Sulla seconda questione
66. Poiché le spese di assicurazione, in quanto componente del «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, non possono essere incluse nell'importo del prelievo, ai sensi dell'articolo 3, lettera j), di tale direttiva, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
67. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L'articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l'applicazione del tasso di interesse non soltanto sull'importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.