Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 16 novembre 2021, n. 7614
Presidente: Franconiero - Estensore: Rovelli
FATTO
Riferisce l'appellante che, in data 3 luglio 2018, è passata in giudicato per decorrenza del termine breve la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. V, n. 246/2018, pubblicata con rep. 265/2018 del 18 gennaio 2018.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva in data 4 maggio 2018 a mezzo PEC presso l'indirizzo Reginde indicato per la Regione Campania.
Con la citata sentenza è stata definitivamente confermata la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. III, n. 11981/2014 con la quale la Regione Campania è stata condannata "a pagare all'ATI De Lorenzo Formazione s.r.l. l'importo di euro 1.049.631,92 - comprensivo di interessi legali e moratori dalla data del 10.04.2010 e sino alla data del 18.06.2014".
La società Studio Azienda s.r.l. ha partecipato quale mandante, con quota pari al 14,70%, dell'ATI De Lorenzo Formazione s.r.l. (mandataria), insieme alle società IT Form s.r.l., Ideeazione impresa s.r.l., FOSVI s.c.a.r.l., CK Associati s.r.l., tutte mandanti, alla selezione, indetta dalla Regione Campania, di un operatore economico a cui affidare la realizzazione di studio e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione, come da avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19 giugno 2006.
Con decreto dirigenziale n. 95 dell'11 giugno 2007 la Regione Campania stabiliva di ammettere al finanziamento il progetto presentato dalla costituenda ATI.
In data 30 luglio 2007 veniva sottoscritto il contratto di servizi per un importo di euro 2.087.900,00 al netto dell'IVA.
L'ATI eseguiva il progetto esecutivo validato ed affidato dalla Regione Campania con tutte le attività contemplate. La Regione non provvedeva al pagamento di euro 876.918,00 IVA inclusa relativo a quota parte della fornitura eseguita e prevista contrattualmente.
L'allora mandataria De Lorenzo Formazione s.r.l., in nome e per conto dell'ATI costituita, ha adito il Tribunale di Napoli per il recupero delle citate somme, oltre interessi.
Il Tribunale di Napoli con Sentenza n. 11981/2014, repertorio n. 14619/2014, riconosceva, avendone accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, le ragioni dell'ATI costituita e condannava la Regione Campania alla corresponsione della somma di euro 1.049.631,92 comprensiva di interessi legali e moratori dalla data del 10 aprile 2010 al 18 giugno 2014.
Dopo la sentenza e, nelle more del giudizio di appello, la mandataria dell'ATI, società De Lorenzo Formazione s.r.l., è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 448/2015 del 27 aprile 2015 con contestuale nomina del curatore fallimentare dott. Sancetta Giuseppe.
A seguito dell'avvio della procedura fallimentare riguardante la mandataria dell'ATI, l'associazione temporanea si è sciolta ai sensi dell'art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163/2006.
L'appellante in data 9 novembre 2017 ha notificato, a mezzo PEC, alla Regione Campania ed alla curatela fallimentare della De Lorenzo Formazione s.r.l., atto di diffida stragiudiziale nella quale si chiedeva il pagamento diretto delle somme previste nella sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. III, n. 11981/2014 e corrispondenti al 14,70% di euro 1.049.631,92, pari ad euro 154.295,90, oltre rivalutazione ed interessi successivi al 18 giugno 2014.
Afferma l'appellante che la propria quota di spettanza è pari ad euro 219.625,41 così calcolati: euro 128.906,95 per capitale, euro 25.388,95 per interessi fino a giugno 2014, euro 28.867,26 per interessi da luglio 2014 al 30 settembre 2018, euro 36.462,25 per rivalutazione, secondo quanto previsto dai titoli in atti.
L'amministrazione è rimasta inerte.
Con ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. V, n. 246/2018, rep. 265/2018, del 18 gennaio 2018, nel giudizio di appello rg. 1354/2018, notificata in formula esecutiva in data 4 maggio 2018, la società Studio Azienda s.r.l. conveniva in giudizio la Regione Campania dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
Il T.A.R. rigettava il ricorso con sentenza n. 2138/2020.
Avverso la sentenza appena citata Studio Azienda s.r.l. ha proposto appello deducendo un unico articolato motivo:
- error in iudicando per omessa valutazione del titolo esecutivo, sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. V, n. 246/2018, pubblicata con rep. 265/2018 del 18 gennaio 2018, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame proposto e per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2138/2020, con conseguente ordine alla Regione Campania di dare esecuzione al giudicato.
L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Giunge all'esame del Collegio il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 2138/2020.
2. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso "in quanto la somma da corrispondersi alla ricorrente in forza dell'azionata sentenza non è stata determinata nel suo ammontare nel titolo azionato e non è determinabile in modo pacifico in questa sede, posto che né la motivazione né il dispositivo dell'azionata sentenza recano almeno l'indicazione analitica per ciascun ricorrente delle somme effettivamente da corrispondere a ciascuna società componente il disciolto ATI, in modo da potere addivenire all'esatta determinazione dei singoli pagamenti dovuti".
3. L'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure affermando, in sintesi:
a) che è lo stesso T.A.R. che nella sentenza impugnata rileva come il titolo esecutivo (la sentenza della Corte d'Appello di Napoli) riporti il quantum debeatur, per poi subito dopo indicare la percentuale di partecipazione all'ATI disciolta dell'appellante pari al 14,70% e quindi la percentuale dovuta della somma oggetto di condanna;
b) che per il Collegio di prime cure sarebbe stato sufficiente effettuare un semplice calcolo matematico, precisamente la percentuale del 14,70% della somma oggetto di condanna, per individuare l'esatto ammontare spettante all'appellante.
4. Con memoria depositata il 16 ottobre 2021 l'appellante, oltre a puntualizzare i motivi a fondamento della richiesta di riforma della sentenza resa dal T.A.R. Campania, sede Napoli, Sez. II, n. 2138/2020, ha precisato che altre due società, mandanti della medesima disciolta ATI, hanno autonomamente proposto due differenti ricorsi, sempre dinnanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. VI, specificatamente la società CK Associati s.r.l. con ricorso Rg. n. 5236/2018 e la società Prosvi soc. coop. sociale con ricorso Rg. n. 4826/2018.
Questi ultimi due giudizi avevano identico petitum ed identica causa petendi rispetto a quello oggetto di gravame e il T.A.R. Campania, in diversa composizione e Sezione, li ha entrambi definiti, rispettivamente con sentenze n. 6417/2021 e 6420/2021, accogliendone le richieste e nominando il Commissario ad acta.
5. Esposti i fatti all'origine della controversia, il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia da accogliere.
6. Le questioni da affrontare sono, nella sostanza, le seguenti:
a) la nozione di credito certo, liquido ed esigibile;
b) se la sentenza del giudice civile, passata in giudicato, pronunciata nei confronti della Regione Campania e del Curatore del fallimento della De Lorenzo Formazione s.r.l. (mandataria della disciolta ATI che vedeva l'appellante tra le mandanti) possa essere portata in esecuzione dalla mandante;
c) se il fallimento della De Lorenzo formazione s.r.l. rivesta, in sede di ottemperanza, conseguenze sul credito vantato da Studio Azienda s.r.l.
7. Quanto al primo punto va ricordato che il significato di "liquidità" è la quantificazione in misura determinata, o ricavabile mediante un mero calcolo aritmetico, dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di somma di denaro, in base agli elementi che risultano dal titolo.
7.1. Ad integrare il requisito della liquidità è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere.
7.2. Il requisito va accertato procedendo all'interpretazione della sentenza, tenendo conto dei dati che, anche se in essa non puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al processo, anche se per implicito (tra le altre, Cass. civ., Sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9245).
7.3. Nel caso che qui occupa il Collegio, il credito vantato da Studio Azienda s.r.l. è pacificamente determinato nell'ammontare, certo, liquido, esigibile, secondo la percentuale di partecipazione all'ATI.
7.4. Non è quindi condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado laddove si afferma che "(...) la somma da corrispondersi alla ricorrente in forza dell'azionata sentenza non è stata determinata nel suo ammontare nel titolo azionato e non è determinabile in modo pacifico in questa sede (...)".
7.5. La somma spettante alla ricorrente è in realtà ricavabile mediante un mero calcolo aritmetico. Sul punto non è necessario indugiare particolarmente tenuto conto che:
a) la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, di cui si richiede l'ottemperanza, indica l'importo dovuto alla disciolta ATI pari ad euro 1.049.631,92 comprensivo d'interessi legali e moratori dalla data del 14 aprile 2010 al 30 giugno 2014 (euro 876.918,00 per capitale ed euro 172.713,92 per interessi moratori dalla data del 14 aprile 2010 al 30 giugno 2014, oltre ai successivi interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo);
b) è accertato che la percentuale di partecipazione di Studio Azienda s.r.l., prevista nella costituzione dell'ATI, è pari al 14,70%.
Il credito è quindi assolutamente determinato nel suo ammontare.
8. Quanto al secondo punto occorre svolgere le seguenti considerazioni.
8.1. La mandante della disciolta ATI è pienamente legittimata ad agire al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza pronunciata su domanda della mandataria.
8.2. Il raggruppamento temporaneo di imprese non istituzionalizza un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all'uopo costituiti. Ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, è titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese.
8.3. Detto ciò, la particolarità del caso di specie è rinvenibile nel fatto che l'atto di citazione con il quale la Regione Campania è stata convenuta dinnanzi il Tribunale di Napoli è stato notificato dalla mandataria del raggruppamento. Precisamente, questa ha proposto la domanda giudiziale in proprio e nella qualità, appunto, di mandataria, e quindi di rappresentante delle mandanti.
8.4. Nel primo grado di giudizio (dinnanzi al Tribunale di Napoli) la mandataria (De Lorenzo Formazione s.r.l.) ha quindi agito in proprio e quale mandataria dell'ATI e cioè quale parte in senso formale.
8.5. Il giudizio di appello è stato instaurato mediante ricorso notificato in data 13 marzo 2015 dalla Regione Campania ai procuratori costituiti della De Lorenzo formazione, in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI costituita congiuntamente dalla CK associati s.r.l., IT FORM s.c.r.l., FOSVI s.c.r.l., Ideeazione impresa s.r.l. e Studio azienda s.r.l.
8.6. Si deve concludere nel senso che le mandanti del raggruppamento hanno la legittimazione a chiedere l'esecuzione di una sentenza pronunciata su ricorso proposto dalla mandataria anche in qualità di rappresentante delle mandanti.
8.7. Il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa capogruppo. Il mandato conferito all'impresa capogruppo determina che al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino alla estinzione di ogni rapporto.
9. Quanto al terzo punto va osservato quanto segue.
9.1. Successivamente alla notifica dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. III, n. 11981/2014 (notifica eseguita il 16 marzo 2015) la società De Lorenzo Formazione s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza depositata il 27 aprile 2015.
9.2. Con ordinanza del 15 maggio 2017 la Corte d'Appello di Napoli, rilevando la mancanza in atti del mandato conferito alle imprese associate con procura speciale ai sensi dell'art. 95, comma 5, d.P.R. n. 554/1999 (vigente all'epoca dei fatti), ha assegnato all'appellata termine perentorio (sino al 31 maggio 2017), a mente dell'art. 182, comma 2, c.p.c., per il deposito di tale atto. La Curatela del fallimento De Lorenzo Formazione s.r.l. non ha provveduto a depositare la procura speciale richiesta dalla Corte con la suindicata ordinanza.
9.3. La Corte d'Appello di Napoli ha quindi osservato che: "che la dichiarazione di fallimento del mandatario scioglie il contratto di mandato ai sensi dell'art. 78, co. 2, L. Fall. (cfr. altresì Cass. 23894/2013), il che, da un lato, spiega la costituzione della Curatela nel presente giudizio senza la spendita della qualità di mandataria dell'A.T.I., mentre, per altro verso, comporta la declaratoria di contumacia delle imprese associate CK Associati S.R.L., della TT.FORM Società Consortile a R.L., della FOSVI S.C.R.L., della IDEAZIONE IMPRESA S.R.L. e della STUDIO AZIENDA S.R.L. in quanto non costituitesi all'esito della notifica dell'atto d'appello correttamente eseguita ai sensi degli artt. 170 e 139 c.p.c.".
9.4. Come noto, l'art. 78 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) dispone che:
"I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento".
9.5. In questo caso, il giudizio civile è quindi iniziato con domanda della mandataria dell'A.T.I. De Lorenzo Formazione per poi proseguire in appello nei confronti della curatela fallimentare.
9.6. Ritiene il Collegio che tale evento non costituisca motivo idoneo per negare la legittimazione della mandante Studio azienda ad adire il giudice dell'ottemperanza per richiedere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli.
9.7. Risulta circostanza non controversa quella secondo cui il contratto di mandato tra la società mandante (Studio azienda) e la mandataria (De Lorenzo formazione s.r.l.) sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima.
9.8. Il credito della mandante non è sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale, ma al contrario in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso con la fallita prima della dichiarazione di fallimento ed in relazione al quale l'estinzione del relativo vincolo negoziale è intervenuto proprio con la declaratoria di fallimento, ai sensi del sopra richiamato art. 78 l. fall.
9.9. Ne consegue che il titolo negoziale risulta essere antecedente al fallimento e del tutto scollegato dalla funzionalità della procedura concorsuale.
9.10. La Regione Campania, pertanto, nella sua qualità di committente, erroneamente verserebbe l'intera somma nelle mani della mandataria, anziché in quelle della mandante (in questo senso si può argomentare da Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4345). Difatti, il titolo costitutivo del credito della mandante è rappresentato non dall'intervenuto pagamento da parte della committente alla mandataria (pagamento che non si è verificato), ma dal contratto di mandato stipulato tra la creditrice e la società fallita.
9.11. L'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli deve, in definitiva, tenere conto delle quote di partecipazione al raggruppamento.
10. L'appello proposto da Studio azienda s.r.l. deve quindi essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
11. Di conseguenza deve ordinarsi alla regione Campania di procedere all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. V, n. 246/2018, per la quota di spettanza di Studio azienda s.r.l., nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all'amministrazione e provvederà all'esecuzione della sentenza.
L'eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell'amministrazione intimata, sarà liquidato dalla Sezione su istanza del commissario che documenterà l'attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Ordina all'amministrazione di eseguire la sentenza indicata in motivazione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all'amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Prefetto di Napoli o di un funzionario da lui delegato; pone a carico della regione Campania l'eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell'interessato.
Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.