Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30186

Presidente: Manna - Relatore: Carrato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 389/2007 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dalla s.p.a. Win Rent, ritenendo la insussistenza del credito vantato dalla Q-Project di euro 11.693,00, oltre iva, con riguardo ad una vantata attività professionale inerente alla progettazione di uno spazio espositivo della citata Win Rent alla Borsa Internazionale del Turismo presso la Fiera di Milano nel febbraio 2004; rigettava, di contro, la domanda riconvenzionale proposta dalla Q-Project relativa all'esecuzione della stessa prestazione per la maggiore misura di euro 21.718,00, oltre al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale indicato nella misura di euro 20.000,00.

2. Decidendo sull'appello formulato dalla Sinextesi s.p.a. (subentrata per incorporazione alla Q-Project) e nella costituzione dell'appellata Win Rent s.p.a., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6867/2015 (pubblicata l'11 dicembre 2015), accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannava la Win Rent al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 11.693,00, oltre iva e interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento dell'adottata decisione, la Corte laziale, dopo aver disatteso l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità - avanzata dall'appellata - della domanda riconvenzionale in relazione alla sfera dei poteri conferiti con la procura, riteneva il gravame fondato nel merito, rilevando la valenza probatoria dei documenti prodotti dall'appellante a supporto del vantato credito (consistenti in messaggi di posta elettronica, efficaci ai sensi dell'art. 2712 c.c.), che non erano stati specificamente contestati, con l'accertamento dell'espletamento dell'attività svolta dall'appellante in favore già della s.r.l. Q-Project e la ingiustificata interruzione delle trattative da parte della Win Rent produttiva di responsabilità precontrattuale a suo carico.

Sulla base di tali presupposti, la Corte di appello provvedeva alla quantificazione dell'importo del credito da riconoscere all'appellante nella misura di un terzo rispetto a quello globale del contratto ove fosse stato concluso, commisurandolo a quello recato dalla fattura di cui, con l'originario atto di citazione, la stessa Win Rent aveva sollecitato la pronuncia di accertamento negativo del relativo credito.

3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Win Rent s.p.a., resistito con controricorso dall'intimata Sinextesi s.r.l.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 1362 c.c., contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui con la stessa era stata ritenuta provata la sussistenza del rapporto tra le parti in causa mediante l'interpretazione della corrispondenza tra la Win Rent e il "gruppo Extempora". In particolare, con questa doglianza, la ricorrente ha inteso confutare la sentenza di appello laddove ha affermato che essa non aveva contestato di aver ricevuto le e-mail prodotte dalla controparte, ma si era limitata solo a contestare le risultanze di quei documenti informatici, pur avendo essa Win Rent, fin dal primo grado, asserito di non aver mai intrattenuto rapporti con la Q-Project e che nessuna comunicazione era stata compiuta da detta società.

2. Con la seconda censura la ricorrente deduce - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 1337, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., sostenendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza laddove aveva ravvisato la sussistenza di una sua responsabilità precontrattuale - pur in difetto dell'assolvimento del relativo onere probatorio - per aver inopinatamente interrotto qualsiasi rapporto negoziale con la controparte ed, inoltre, tenuto conto della possibilità di richiedere il risarcimento del solo interesse negativo, statuito che appariva equa la domanda di compenso formalizzata con l'emissione della fattura precedentemente indicata.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto.

Va osservato che, in effetti, con esso si denuncia complessivamente una valutazione delle circostanze fattuali adeguatamente motivata dalla Corte di appello e si risollecita in questa sede una rinnovazione degli accertamenti di fatto.

Diversamente da quanto prospettato, in realtà, nell'impugnata sentenza non è stato applicato propriamente il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo la Corte di appello attestato l'esistenza del contenuto dei messaggi di posta elettronica ed applicato ad essi l'art. 2712 c.c., sul piano della conseguente efficacia, motivando in proposito che dalla relativa corrispondenza - tenuto conto dei complessivi rapporti venuti in rilievo e del ruolo svolto dal V. Giancarlo, quale referente della Win Rent - il rapporto di collaborazione e di correlata prestazione professionale si era venuto in realtà a costituire ab origine tra le parti in causa (con la produzione degli effetti giuridici conseguenti) e che solo nominalmente, per assunzione di denominazioni diverse, si era verificato un avvicendamento tra soggetti differenti, senza che, però, tale situazione avesse interferito sulla titolarità del rapporto sostanziale. In particolare, la Corte di appello ha congruamente evidenziato come il rapporto di collaborazione - sulla base di plurime e-mail - risultava già in essere nel 1999 tra la Autotravel s.p.a. affiliata Sixt, poi divenuta Win Rent, e Immagine s.a.s. a cui era subentrata la Q-Project e come, poi, dalla corrispondenza finale si evinceva il conferimento dell'incarico relativo alla predisposizione della progettazione di uno spazio espositivo alla BIT presso la Fiera di Milano nel febbraio 2004 (v., specialmente, pagg. 7 e 11 della motivazione).

Allo stesso modo la Corte di appello ha motivato esaurientemente come non potesse essere posto in dubbio che la Q-Project aveva elaborato un progetto personalizzato per le specifiche esigenze della Win Rent, interagendo in modo costante tra il novembre 2003 e il gennaio 2004 con la Direzione di Marketing della Win Rent, rappresentata dal predetto dr. V.

La Corte laziale non è, quindi, incorsa in alcuna delle violazioni denunciate con la censura in discorso, avendo adeguatamente motivato - e, quindi, insindacabilmente in questa sede di legittimità - sulle risultanze fattuali ai fini della configurazione della conclusione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

È risaputo, inoltre, che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ex multis, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019).

È poi altrettanto incontestabile - come rilevato nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 11606/2018) - che, in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

4. È fondato, invece, il secondo motivo.

Deve evidenziarsi che la Corte di appello ha impostato il suo ragionamento logico-argomentativo sulla base di un esatto presupposto giuridico, avendo correttamente ritenuto che l'interruzione ingiustificata delle trattative, ad opera della Win Rent, per la conclusione del contratto di collaborazione in vista dell'esecuzione della predetta prestazione progettuale, poteva configurare gli estremi fattuali per la sussistenza di una ipotesi di responsabilità precontrattuale, poiché la suddetta interruzione aveva impedito la conclusione definitiva del contratto di prestazione d'opera, per il quale la Q-Project aveva manifestato la sua disponibilità ad eseguirlo.

Tuttavia, la Corte territoriale non ne ha tratto le giuste conseguenze - sul piano giuridico - in ordine alla determinazione dei relativi danni riconducibili alla suddetta fattispecie di responsabilità, perché - pur avendo correttamente posto riferimento alla necessità di ricorrere al criterio dell'interesse negativo - ha poi proceduto ad una liquidazione del danno correlato, invece, all'interesse positivo, ovvero rapportato alla misura del compenso spettante per l'attività già parzialmente eseguita.

Decidendo in tal modo la Corte laziale è incorsa nella violazione del principio di diritto (più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., Cass. n. 19883/2005, Cass. n. 23289/2006 e Cass. n. 24625/2015) - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo cui, in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti (ed a tal fine il giudice di rinvio dovrà operare le relative necessarie valutazioni) dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.

Per tale ragione il secondo motivo va accolto.

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere respinto il primo motivo ed accolto il secondo. Da ciò deriva la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.