Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 8 settembre 2021, n. 1972
Presidente: Di Benedetto - Estensore: Mameli
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Legnano, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha aggiudicato alla società I.T.I. Impresa Generale s.p.a., odierna controinteressata, il contratto di appalto per la riqualificazione dello stabile dell'ex Tribunale di Legnano.
Successivamente la appaltatrice ha concesso in subappalto alcuni interventi alla odierna ricorrente (cfr. contratto di subappalto del 5 novembre 2019).
Al termine della esecuzione degli interventi, tra le due società è sorto un contenzioso in relazione alla debenza delle somme relative alle opere eseguite.
La subappaltatrice ha formulato istanza di accesso agli atti al Comune appaltante, con nota a mezzo pec del 20 aprile 2021, chiedendo l'ostensione del computo metrico dei lavori, del verbale di collaudo e delle varianti dei lavori.
Il Comune, con nota del 24 aprile 2021, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente rilevando che "le questioni relative al pagamento di opere eseguite per conto dell'Impresa I.T.I. rientrano nella sfera esclusiva dei rapporti contrattuali di subappalto, che sono per loro natura di carattere privatistico; gli ordinativi e i relativi lavori eseguiti nell'ambito di tale contratto devono trovare definizione tra l'Appaltatore e il Subappaltatore; in tal senso, l'Amministrazione Comunale potrà entrare nel merito di tali questioni solo in presenza di validi provvedimenti emessi in sede di giudizio" e precisando che "i documenti in argomento sono già in possesso dell'Impresa I.T.I., con la quale Codesta Ditta dovrà in via prioritaria relazionarsi".
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. la subappaltatrice ha chiesto l'annullamento della nota del Comune e l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.
Il Comune di Legnano, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 28 luglio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall'art. 25, comma 2, del d.l. 137/2020.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio rileva che, sotto il profilo oggettivo, la nozione normativa di «documento amministrativo», suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale (Ad. plen., n. 19/2020).
Nella presente causa vengono in rilievo documenti detenuti da una pubblica amministrazione e attinenti ad una procedura finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico (l'esecuzione di lavori oggetto di un appalto affidato a seguito di apposita gara).
Deve quindi ritenersi che, quanto al profilo oggettivo, i documenti siano accessibili.
Va poi aggiunto che con la richiesta di accesso la ricorrente ha dichiarato di aver eseguito lavori per conto dell'appaltatrice ma di non aver ricevuto il pagamento dovuto. Ha quindi precisato che "La documentazione richiesta è dunque necessaria al fine di comprovare l'esecuzione delle suddette opere e procedere ad analitica quantificazione delle stesse".
Ciò posto, va ricordato che all'accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 16 settembre 2020, n. 159), che peraltro, nella fattispecie per cui è causa, non è stato neppure rappresentato dalla stazione appaltante.
In particolare, le informazioni contenute nei documenti richiesti dalla ricorrente sono di carattere contabile ed amministrativo, con esclusione di qualunque profilo attinente a segreti industriali o commerciali, in astratto suscettibili di un contemperamento con le esigenze sottese ai principi di trasparenza (T.A.R. Milano, Sez. I, 26 marzo 2021, n. 815).
In conclusione, il ricorso va accolto, e per l'effetto va annullato il diniego opposto dal Comune di Legnano e va ordinato allo stesso di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Possono invece essere compensate nei confronti della controinteressata, non coinvolta dalla stazione appaltante nel procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Legnano al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila), oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.