Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 9 ottobre 2020, n. 6009

Presidente: Severini - Estensore: Quadri

FATTO E DIRITTO

Diddi s.r.l. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per l'annullamento della nota del 5 novembre 2018 con cui il comune di Abbadia San Salvatore ha espresso diniego di accesso agli atti richiesti dalla predetta società con istanza del 24 settembre 2018, formulata ai sensi della l. n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dell'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ai fini del controllo, nella qualità di seconda classificata, sull'esecuzione del lotto 5 dell'appalto "Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni" aggiudicato da Consip s.p.a. al Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso con sentenza n. 611 del 2019, che è stata impugnata dal Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa per il seguente motivo di diritto:

I) violazione degli artt. 3, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 in relazione all'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 e all'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché agli artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Abbadia San Salvatore in adesione all'appello e Diddi s.r.l. per resistere all'appello.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

Alla camera di consiglio del 17 settembre 2020 l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato, alla luce delle statuizioni di questo Consiglio rese nella decisione in Adunanza plenaria n. 10 del 2020 sulla questione sollevata dalla III sezione con ordinanza n. 8501 del 2019.

Invero, secondo la sentenza succitata: "La disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va respinto.

Ne consegue il potere-dovere da parte del Comune appellato di esaminare nuovamente l'istanza di accesso presentata da Diddi s.r.l. nel pieno rispetto dei principi affermati dalla sentenza succitata, e dunque: "ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

Sussistono, tuttavia, in relazione agli orientamenti contrastanti della giurisprudenza, giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.