Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 3 novembre 2026
Presidente: Lenaerts - Relatore: Regan
«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Obbligo di rispettare i diritti fondamentali - Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principio di proporzionalità dei reati e delle pene - Proporzionalità della pena privativa della libertà rispetto al reato oggetto del mandato d'arresto europeo - Possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo per violazione di tale principio - Violazione manifesta e grave - Assenza».
Nella causa C‑583/24 [Tagu] (*), avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 5 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2024, nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di DZ, con l'intervento di: Openbaar Ministerie.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di DZ ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà definitiva, inflitta in Romania, della durata di sette anni per un reato consistente nell'importazione nel territorio rumeno di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio».
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
La Carta
3. L'articolo 4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», così recita:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
4. L'articolo 49 della Carta, intitolato «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», stabilisce quanto segue:
«1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
(...)
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Decisione quadro 2002/584
5. Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 enuncia quanto segue:
«Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».
6. L'articolo 1 della summenzionata decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», è del seguente tenore:
«(...)
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».
7. L'articolo 2 della suddetta decisione quadro, intitolato «Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo», così recita:
«1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
(...)
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
(...)
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».
8. L'articolo 3 della decisione quadro 2002/584 definisce i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo. I motivi di non esecuzione facoltativa sono elencati negli articoli 4 e 4 bis della medesima decisione quadro. In particolare, tale articolo 4, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:
«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (...)
(...)».
9. L'articolo 5 di detta decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», prevede le condizioni alle quali il diritto dello Stato membro di esecuzione può subordinare l'esecuzione, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, del mandato d'arresto europeo.
10. L'articolo 15 della medesima decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», al paragrafo 2, prevede quanto segue:
«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17».
Decisione quadro 2004/757
11. I considerando 3 e 4 della decisione quadro 2004/757 sono del seguente tenore:
«(3) È necessario adottare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l'attuazione di una comune strategia, a livello dell'Unione europea, intesa a combattere tale traffico.
(4) In virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti. L'esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio [dell'Unione europea] sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale».
12. L'articolo 2 della summenzionata decisione quadro, intitolato «Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori», così dispone:
«1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:
a) la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;
(...)
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali».
13. L'articolo 4 della decisione quadro di cui trattasi, intitolato «Sanzioni», così dispone:
«1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.
Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:
(...)
b) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.
(...)».
14. L'articolo 5 della medesima decisione quadro, intitolato «Circostanze particolari», prevede le circostanze in cui, in deroga all'articolo 4 di quest'ultima, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene menzionate a tale articolo 4 possano essere ridotte.
Diritto nazionale
Diritto rumeno
- Legge n.o143/2000
15. La Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului illicit de droguri (legge n. 143/2000 sulla prevenzione e la lotta contro il traffico e il consumo illecito di stupefacenti), del 26 luglio 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 362 del 3 agosto 2000, come ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 163 del 6 marzo 2014), nella versione applicabile al procedimento principale, al suo articolo 3 prevede quanto segue:
«(1) L'introduzione illecita nel paese o la rimozione illecita dallo stesso, nonché l'importazione o l'esportazione illecite di stupefacenti a rischio, sono punibili con la reclusione per un periodo da 3 a 10 anni e con l'interdizione da taluni diritti.
(2) Se gli atti di cui al paragrafo 1 riguardano stupefacenti ad alto rischio, la pena sarà la reclusione per un periodo da 7 a 15 anni e l'interdizione da taluni diritti».
16. L'articolo 15 della legge n. 143/2000, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«Una persona che ha commesso uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 9 e che, nel corso del processo penale, segnala altre persone che hanno commesso reati relativi agli stupefacenti ed aiuta le autorità alla loro identificazione e perseguimento beneficerà di una riduzione della metà dei limiti di pena previsti dalla legge».
- Codice penale
17. L'articolo 46 del Codul penal (codice penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice penale»), intitolato «Reo e correi», al paragrafo 2, prevede quanto segue:
«Sono correi coloro i quali commettono direttamente lo stesso atto previsto dal diritto penale».
18. L'articolo 75 del codice penale, intitolato «Circostanze attenuanti», è così formulato:
«(1) Le seguenti situazioni costituiscono circostanze attenuanti di diritto:
a) reato commesso sotto l'influenza di una forte perturbazione o emozione, provocata dalla vittima, causata da un atto di violenza, o da una violazione della dignità della persona oppure da altre gravi azioni illecite;
b) superamento dei limiti della legittima difesa;
c) superamento dei limiti dello stato di necessità;
d) copertura di tutti i danni materiali causati da un reato (...).
(2) Le seguenti situazioni possono costituire circostanze attenuanti giudiziarie:
a) sforzi compiuti da un reo per eliminare o ridurre le conseguenze del reato;
b) circostanze relative al reato commesso, che riducono la gravità del reato o la minaccia costituita dal reo».
19. Ai sensi dell'articolo 76 del codice penale, intitolato «Effetti delle circostanze attenuanti»:
«(1) In caso di circostanze attenuanti, i limiti speciali di pena previsti dalla legge per il reato commesso sono ridotti di un terzo.
(...)
(3) I limiti speciali di pena sono ridotti una sola volta, indipendentemente dal numero di circostanze attenuanti applicabili».
- Codice di procedura penale
20. L'articolo 374 della Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010, recante il codice di procedura penale), del 1º luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 486 del 15 luglio 2010), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), intitolato «Informazione sui capi di imputazione, chiarimenti e domande», al paragrafo 4, così dispone:
«Quando l'azione pubblica non è incentrata su un reato punibile con l'ergastolo, il presidente informa l'imputato che può chiedere che il processo si svolga unicamente sulla base delle prove presentate durante l'esercizio dell'azione penale e delle prove documentali presentate dalle parti quando l'imputato riconosce pienamente tutti i fatti a lui contestati, informando l'imputato sulle disposizioni di cui all'articolo 396, paragrafo 10».
21. L'articolo 375 del codice di procedura penale, intitolato «Procedura in caso di riconoscimento dell'imputazione», prevede quanto segue:
«(1) Quando l'imputato chiede che il processo si svolga alle condizioni previste dall'articolo 374, paragrafo 4, il giudice lo ascolta e, dopo le argomentazioni del pubblico ministero e delle altre parti, si pronuncia su tale richiesta.
(2) Se accoglie la richiesta, il giudice chiede alle parti e alla vittima se propongono la presentazione di prove documentali.
(3) Se respinge la richiesta, il giudice agisce ai sensi dell'articolo 374, paragrafi da 5 a 10».
22. L'articolo 396 del codice di procedura penale, intitolato «La decisione sull'azione pubblica», al paragrafo 10, così dispone:
«Quando il procedimento giudiziario si è svolto secondo i requisiti previsti dall'articolo 375, paragrafi 1 e 2, e quando la richiesta dell'imputato che il processo si svolgesse in tali condizioni è stata respinta o quando l'istruttoria della causa ha avuto luogo secondo i requisiti di cui all'articolo 377, paragrafo 5 o all'articolo 395, paragrafo 2, laddove il giudice prende in considerazione la stessa situazione di fatto descritta nell'atto di imputazione e ammessa dall'imputato, in caso di condanna o di rinvio della decisione sulla pena, i limiti di pena previsti dalla legge in caso di reclusione sono ridotti di un terzo, mentre in caso di pena pecuniaria sono ridotti di un quarto (...)».
Diritto dei Paesi Bassi
23. La Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [legge di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (legge sulla consegna delle persone)], del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195) nella sua versione applicabile al procedimento principale (Stb. 2021, n. 155) (in prosieguo: l'«OLW»), mira a recepire nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584.
24. L'articolo 11 dell'OLW è così formulato:
«1. Non si dà seguito a un mandato d'arresto europeo nei casi in cui, a giudizio del rechtbank, esistono motivi gravi e comprovati per ritenere che la persona ricercata dopo la consegna corra un rischio reale che i suoi diritti fondamentali garantiti dalla [Carta] saranno violati.
2. Se esiste una possibilità che, in caso di mutamento delle circostanze, si possa invece escludere il rischio reale della violazione di cui al paragrafo 1, il rechtbank deve sospendere la decisione relativa alla consegna.
3. L'autorità emittente viene informata di tale sospensione con indicazione dei motivi e il rechtbank, durante la sospensione, accerta se si verifica un mutamento delle circostanze.
4. Qualora, dopo l'applicazione del paragrafo 3, il rischio effettivo della violazione di cui al paragrafo 1 non possa essere escluso entro un termine ragionevole, il rechtbank adotta una decisione come quella di cui all'articolo 22, paragrafo 6».
25. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'OLW:
«Qualora abbia sospeso la sua decisione in circostanze eccezionali in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, il rechtbank può successivamente prolungare il termine ogni volta per 60 giorni al massimo, fino a quando esso non si pronuncia».
26. L'articolo 28, paragrafo 3, dell'OLW prevede quanto segue:
«In casi diversi da quelli previsti al paragrafo 2, il rechtbank autorizza la consegna nella sua decisione, tranne nel caso in cui ritenga di non dover dare seguito al mandato di arresto europeo in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27. Il 9 gennaio 2024, la Judecătoria Constanța (Tribunale di primo grado di Constanța, Romania) ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di DZ ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà definitiva della durata di sette anni, inflitta dalla Curtea de Apel Constanța (Corte d'appello di Constanța, Romania), il 20 dicembre 2023, in esito ad un processo nell'ambito del quale DZ è comparso personalmente.
28. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), giudice del rinvio, è divenuto l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a seguito di una domanda di esame del mandato d'arresto europeo che l'officier van justitie (pubblico ministero), presso tale organo giurisdizionale, ha presentato il 7 marzo 2024.
29. Detto organo giurisdizionale rileva che non sussiste alcuno dei motivi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4bis della decisione quadro 2002/584.
30. Tuttavia, lo stesso giudice rileva che dal mandato d'arresto europeo risulta che la condanna alla pena di cui al punto 27 della presente sentenza verte su fatti relativi all'importazione illecita in Romania di tre grammi di cannabis e di quattro pasticche contenenti metilendiossimetamfetamina (MDMA), commessi da DZ con sua moglie. Secondo il mandato d'arresto europeo, nel diritto rumeno tali fatti sono puniti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge n. 143/2000, nella sua versione applicabile al procedimento principale, nonché all'articolo 46, paragrafo 2, del codice penale e costituiscono un unico reato, vale a dire l'«introduzione nel paese di stupefacenti a rischio e ad alto rischio».
31. Dalle informazioni supplementari fornite dall'autorità giudiziaria emittente e dall'ufficio rumeno di Eurojust emergerebbe che, alla data in cui sono stati commessi i fatti, questo reato comportava una pena minima di sette anni di reclusione.
32. Tenuto conto delle quantità di stupefacenti indicate nel mandato d'arresto europeo e della dichiarazione resa in udienza dinanzi al giudice del rinvio da DZ, secondo cui gli stupefacenti erano destinati al consumo personale di sua moglie, la quale se ne serviva per alleviare il dolore, il giudice del rinvio constata che si trattava «di modiche quantità di stupefacenti "a rischio" e "ad altro rischio" per consumo personale». Ad ogni modo, detto giudice rileva che il ricercato e sua moglie erano in possesso di tali modiche quantità di stupefacenti «senza avere l'intenzione di commercializzarle».
33. Il giudice del rinvio espone che il diritto rumeno prevede talune possibilità di riduzione della pena. Tuttavia, in risposta a una domanda, l'autorità giudiziaria emittente avrebbe indicato che, nel caso di DZ, non sussisteva alcuna circostanza attenuante. Inoltre, anche se DZ avesse potuto chiedere una riduzione della pena e una siffatta misura fosse stata applicata, la sospensione dell'esecuzione della pena inflittagli non sarebbe stata possibile a causa della durata di tale pena. Infatti, secondo l'autorità giudiziaria emittente, in caso di applicazione di un motivo di riduzione della pena, detta pena sarebbe ammontata, approssimativamente, a quattro anni e otto mesi e sarebbe stata quindi superiore al limite massimo di tre anni applicabile per poter beneficiare di una sospensione dell'esecuzione della pena inflitta.
34. Il giudice del rinvio conclude che, alla data della commissione dei fatti all'origine del procedimento principale, al di fuori delle circostanze che giustificano una riduzione della pena, la normativa rumena obbligava il giudice, in caso di condanna per l'importazione illecita di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio», a infliggere una pena minima di una durata di sette anni, poiché il fatto che tale comportamento riguardasse una modica quantità di stupefacenti o che l'interessato avesse posto in essere detto comportamento per consumo personale o quantomeno senza l'intenzione di commercializzarle non poteva essere preso da esso in considerazione.
35. Il giudice del rinvio afferma che il difensore di DZ si è opposto alla consegna del suo cliente sostenendo, dinanzi ad esso, che la pena privativa della libertà inflittagli è sproporzionata e quindi contraria all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
36. Tale giudice è del parere che la pena minima che la normativa rumena imponeva nel caso di specie al giudice penale rumeno, considerata congiuntamente alle limitate possibilità legali di riduzione della pena esposte al punto 33 della presente sentenza, sollevi questioni di interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare del principio di proporzionalità di cui all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
37. In primo luogo, l'argomento del difensore di DZ solleverebbe la questione se, qualora la persona ricercata invochi un rischio reale di esecuzione di una pena sproporzionata rispetto al reato su cui si basa il mandato d'arresto europeo di cui è oggetto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba verificare se tale rischio richieda di non procedere alla consegna di tale persona.
38. Il giudice del rinvio ricorda che, ai punti da 65 a 68 della sentenza del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la cour d'appel d'Angers (C‑168/21, EU:C:2022:558), la Corte ha dichiarato che la garanzia del rispetto dei diritti della persona ricercata, nel caso di specie il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene di cui all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente, che il carattere eventualmente sproporzionato della pena inflitta in tale Stato membro non figura tra i motivi di non esecuzione elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 e che non spetta quindi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'ambito dell'applicazione del motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 1, di tale decisione quadro, valutare tale pena alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
39. Per contro, contrariamente all'officier van justitie (pubblico ministero) presso il giudice del rinvio, quest'ultimo non è certo che tale sentenza comporti l'impossibilità di invocare l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, congiuntamente all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Anzitutto, a differenza della presente causa, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, le questioni sollevate non avrebbero riguardato il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice penale dello Stato membro emittente per determinare la pena inflitta. La giurisprudenza della Corte derivante dai punti da 49 a 53 della sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261), consentirebbe poi di dedurre che il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all'articolo 49, paragrafo 1, della Carta, rientra parimenti nella responsabilità primaria dello Stato membro emittente, mentre dai punti 50 e 51 della sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649), risulterebbe che un rischio reale di violazione di tale articolo 49, paragrafo 1, può ostare alla consegna della persona ricercata. Di conseguenza, nel caso di specie, nonostante la responsabilità primaria incombente alla Romania quanto al rispetto dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la possibilità che un rischio reale di violazione di tale disposizione impedisca tale consegna non può essere esclusa sin dall'inizio.
40. In secondo luogo, una risposta affermativa alla prima questione solleverebbe un certo numero di quesiti supplementari sul modo in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve valutare se esista, nello Stato membro emittente, un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata.
41. Anzitutto, si porrebbe la questione di quale controllo tale autorità debba esercitare nell'ambito di tale valutazione. Dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 ottobre 2023, G. ST.T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione) (C‑655/21, EU:C:2023:791, punti 67 e 81), risulterebbe che il principio di proporzionalità esige che, in sede di determinazione della sanzione nello Stato membro interessato, si tenga conto delle circostanze individuali del caso di specie e che la disposizione penale di cui trattasi consenta di garantire la capacità delle autorità competenti di assicurare in ogni singolo caso che la severità della sanzione inflitta non ecceda la gravità del reato accertato.
42. Si porrebbe poi la questione in quale misura occorra prendere in considerazione, nell'ambito di tale controllo, l'obbligo di imporre una pena minima, considerato congiuntamente alle possibilità di riduzione della pena e di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta previste dal diritto dello Stato membro emittente.
43. Infine, dato che la pena privativa della libertà alla quale DZ è stato condannato è già definitiva, si pone la questione se un'eventuale garanzia che le autorità dello Stato membro emittente devono fornire, implicando, ad esempio, che DZ possa essere graziato o che possa ancora chiedere la revisione della sentenza di condanna, potrebbe eliminare, nei suoi confronti, un rischio reale di violazione dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
44. In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, della [Carta] e con l'articolo 2, paragrafo 1, [lettera a)], e paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, [lettera b)], e l'articolo 5 della [decisione quadro 2004/757], debba essere interpretato nel senso che:
se la persona ricercata si oppone alla sua consegna adducendo il fatto di essere stata condannata in via definitiva nello Stato membro emittente a una pena detentiva minima sproporzionata per l'importazione di quantità modiche di stupefacenti per consumo personale, o quantomeno per l'importazione di quantità modiche di stupefacenti senza l'intento di commercializzarle,
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare se la persona ricercata, in caso di consegna ai fini dell'esecuzione di tale pena, corra un rischio reale di dover scontare una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d'arresto europeo.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a) quale criterio debba applicare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione per valutare se si configuri un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, come indicato nella prima questione;
b) quale ruolo svolga in tale verifica il fatto che il diritto dello Stato membro emittente,
in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, [lettera b)], della decisione quadro [2004/757] e del conseguente obbligo di punire con una pena massima con un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione,
impone al giudice di tale Stato di infliggere una pena minima di sette anni di reclusione in caso di condanna per, in breve, l'importazione degli stupefacenti più dannosi per la salute, a prescindere dalle quantità di stupefacenti coinvolte in tali condotte e a prescindere dal fatto se tali condotte siano finalizzate al consumo personale o siano effettuate con l'intento di commercializzare detti stupefacenti, laddove:
- il giudice può ridurre la pena minima obbligatoria solo fino a un terzo in totale se vi sono circostanze che riducono la gravità del reato o la minaccia [costituita dall']autore del reato o se l'interessato confessa il reato, oppure fino alla metà in totale se l'interessato facilita l'identificazione e il perseguimento di altre persone che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti, e
- la durata di tale pena minima (eventualmente ridotta) osta a che il giudice disponga la sospensione dell'esecuzione della pena;
c) se un eventuale rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, ai sensi della prima questione, possa essere eliminato da una garanzia da parte dello Stato membro emittente, e come possa configurarsi tale garanzia».
Sulle questioni pregiudiziali
45. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta e in combinato disposto con le disposizioni della decisione quadro 2004/757, debba essere interpretato nel senso che consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, per il motivo che considera tale pena sproporzionata rispetto alle circostanze specifiche che caratterizzano il reato che ha dato luogo a detta pena. A tal riguardo, detto giudice si interroga, in particolare, sulle condizioni alle quali, se del caso, è subordinata l'eventuale possibilità di un siffatto rifiuto. In tale contesto, esso si chiede altresì se una garanzia che lo Stato membro emittente deve fornire possa eliminare un rischio reale di violazione dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta in caso di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata e, se del caso, in quale forma una simile garanzia possa essere fornita da tale Stato membro.
46. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, i quesiti formulati dal giudice del rinvio trovano essenzialmente la loro fonte nelle differenze tra il diritto penale dei Paesi Bassi e il diritto penale rumeno per quanto riguarda il grado di severità della repressione di un reato come quello di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l'introduzione nel territorio nazionale di stupefacenti «ad alto rischio». Infatti, mentre, secondo le spiegazioni fornite dall'Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi) in udienza, l'introduzione di droghe appartenenti a tale categoria, per un quantitativo fino a dieci grammi, sarebbe punibile con una pena detentiva da una a tre settimane nei Paesi Bassi, la pena detentiva minima è di sette anni in Romania. Tali quesiti si basano quindi sulla constatazione che il limite inferiore della pena detentiva previsto dal diritto rumeno è elevato rispetto alla pena prevista dal diritto dei Paesi Bassi e che le possibilità di cui dispone il giudice rumeno di ridurre la pena o di sospenderne l'esecuzione sarebbero limitate.
47. L'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dispone che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato e concretizza, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), il principio generale di proporzionalità dei reati e delle pene, sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
48. L'obbligo di rispettare la Carta e quindi tale articolo 49, paragrafo 3, si impone agli Stati membri quando applicano la decisione quadro 2002/584, posto che tale applicazione costituisce un'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Le autorità giudiziarie emittenti e le autorità giudiziarie dell'esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire, in sede di emissione e di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo (v., per analogia, sentenze del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 49, e del 23 aprile 2026, Boothnesse, C‑528/24, EU:C:2026:332, punto 45).
49. Tuttavia, nel sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene è garantito dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente. Infatti, la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali della persona di cui è chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente (v. sentenze del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la cour d'appel d'Angers, C‑168/21, EU:C:2022:558, punto 65 e giurisprudenza citata, nonché del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 32 e 52).
50. A tal proposito, giova ricordare che, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 33 e giurisprudenza citata].
51. Pertanto, quando attuano il diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, cosicché essi non possono né esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione, né verificare, salvo in casi eccezionali, se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall'Unione [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 34 e giurisprudenza citata].
52. In tale contesto, la decisione quadro 2002/584 mira, mediante l'istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenze del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 35, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 35 e giurisprudenza citata].
53. Il principio del reciproco riconoscimento sotteso a tale decisione quadro implica che ciascuno degli Stati membri accetti l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, quand'anche l'attuazione del proprio diritto nazionale condurrebbe ad una soluzione diversa, e non consenta quindi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo a quella già effettuata, nello Stato membro emittente, nell'ambito della decisione giudiziaria sulla quale si fonda tale mandato (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52).
54. Il principio del reciproco riconoscimento, che costituisce, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova quindi espressione nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo in base al suddetto principio e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 36 e giurisprudenza citata].
55. Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. D'altro lato, mentre l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 37 e giurisprudenza citata].
56. In tal senso, la decisione quadro 2002/584 enuncia espressamente i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato d'arresto europeo, nonché le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari (articolo 5) [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 42 e giurisprudenza citata].
57. Orbene, il carattere eventualmente sproporzionato della pena inflitta nello Stato membro emittente non figura tra i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un mandato d'arresto europeo menzionati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la cour d'appel d'Angers, C‑168/21, EU:C:2022:558, punto 66).
58. Peraltro, la Corte ha dichiarato che il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 - in forza del quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione quadro, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione - implica unicamente di verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all'emissione del mandato d'arresto europeo sarebbero parimenti, in quanto tali, costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo. Pertanto, tale motivo di non esecuzione facoltativa non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di valutare la pena comminata o inflitta nello Stato membro emittente alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la Cour d'appel d'Angers, C‑168/21, EU:C:2022:558, punti 67 e 68).
59. Ciò premesso, dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che quest'ultima non può avere l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 39].
60. Basandosi su tale disposizione, la Corte ha ammesso che in circostanze eccezionali possano essere apportate limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 43].
61. In particolare, la Corte ha riconosciuto, a determinate condizioni, la facoltà, o addirittura l'obbligo, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, qualora, in caso di consegna della persona interessata all'autorità giudiziaria emittente, sussista un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 7 (diritto al rispetto della sua vita privata e familiare), 24 (diritti del minore) o 47 (diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale) della Carta [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 89 a 94; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 59, 73 e 78; nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punti 43 e 55 e giurisprudenza citata].
62. A tal riguardo, la Corte ha precisato che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584, dell'effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quale è stata finora presa in considerazione per quanto riguarda i diritti sanciti dagli articoli 4, 7, 24 e 47, in linea di principio, deve essere condotta mediante un esame in due fasi distinte che non possono confondersi, in quanto implicano un'analisi sulla base di criteri diversi, e che devono quindi essere condotti in successione (in prosieguo: l'«esame in due fasi») (sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 88 a 94; del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 52 e giurisprudenza citata, nonché del 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo, C‑8/24, EU:C:2026:210, punto 65).
63. A tal fine, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, nell'ambito di una prima fase dell'esame in due fasi, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa o di carenze sistemiche o generalizzate, o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui fa parte l'interessato [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 102, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 47].
64. Nell'ambito della seconda fase dell'esame in due fasi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in che misura le carenze individuate nella prima fase dell'esame di cui al punto precedente della presente sentenza possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d'arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona correrà un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:1988, punto 94; del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 106, nonché del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 48].
65. Orbene, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 54 a 69 delle sue conclusioni, le considerazioni esposte ai punti da 60 a 64 della presente sentenza si applicano anche quando la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo invoca dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione l'esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Pertanto, sebbene tale autorità possa, in via eccezionale, rifiutare la consegna di tale persona qualora constati che esiste effettivamente un rischio reale di violazione del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, quale sancito da detto articolo 49, paragrafo 3, resta nondimeno il fatto che una siffatta constatazione può essere effettuata solo sulla base dell'esame in due fasi, tramite l'interpretazione della disposizione generale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in assenza di un motivo specifico di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione a titolo di violazione dei diritti fondamentali stabilito dal legislatore dell'Unione.
66. In particolare, l'obbligo di constatare l'esistenza di carenze, come quelle citate al punto 63 della presente sentenza, prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale mira proprio ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali e costituisce quindi la conseguenza della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente che discende dal principio della fiducia reciproca (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti da 114 a 116, nonché del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 59).
67. Il rispetto di tale obbligo consente in particolare di garantire la ripartizione delle responsabilità tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione per quanto riguarda la salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che discende dalla piena applicazione dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproco sottesi al funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo [sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 60 e giurisprudenza citata].
68. Infatti, ritenere che la valutazione della proporzionalità della pena privativa della libertà inflitta alla persona ricercata dai giudici dello Stato membro emittente possa essere verificata, in modo concreto e preciso, dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione per il solo motivo che un argomento vertente sul carattere sproporzionato di tale pena è invocato dinanzi a quest'ultima autorità equivarrebbe ad investire quest'ultima di una funzione generale di controllo delle decisioni giurisdizionali di merito adottate nello Stato membro emittente, il che sarebbe in contrasto con i principi della fiducia e del riconoscimento reciproco e metterebbe in discussione l'effettività del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri il cui mandato d'arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell'Unione, costituisce uno degli elementi essenziali (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 88).
69. La Corte ha inoltre precisato che la limitazione a casi eccezionali della possibilità di verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali sanciti dalla Carta è legata alla natura intrinseca dell'Unione e contribuisce all'equilibrio sul quale quest'ultima è fondata [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 193 e 194, nonché sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 64].
70. In tale contesto, le circostanze della presente causa devono essere distinte da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295), nella quale la Corte ha ammesso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a determinate condizioni rigorose, rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo qualora sia accertato che la consegna di una persona gravemente malata esporrebbe quest'ultima a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute. Infatti, in una situazione del genere, il rischio reale di violazione dei diritti fondamentali in cui incorre tale persona risulta essenzialmente da circostanze di fatto connesse al suo stato di salute che, da un lato, sono inerenti e proprie di detta persona e, dall'altro, sono esaminate unicamente dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, mentre la stessa persona si trova nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Un esame in due fasi in base alle considerazioni esposte ai punti da 65 a 69 della presente sentenza non risulta allora indispensabile.
71. Per quanto riguarda la valutazione nella presente causa, ai fini della prima fase dell'esame in due fasi, dell'esistenza di carenze come quelle menzionate al punto 63 della presente sentenza, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 non mira ad armonizzare i reati rientranti nell'ambito di applicazione di quest'ultima, come definito al suo articolo 2, paragrafo 1, quanto ai loro elementi costitutivi o alle pene di cui sono corredati. Pertanto, la definizione di tali reati e delle pene applicabili continua a rientrare, in assenza di misure di armonizzazione, nella competenza del diritto dello Stato membro emittente. Ciò premesso, come discende dall'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, detto Stato membro, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo, deve rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e i principi generali del diritto dell'Unione sanciti dall'articolo 6 TUE e, di conseguenza, il principio di proporzionalità dei reati e delle pene (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punti 52 e 53).
72. Per quanto riguarda la decisione quadro 2004/757, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio nelle sue questioni, dal suo considerando 3 risulta che essa stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l'attuazione di una comune strategia, a livello dell'Unione, intesa a combattere tale traffico. Tale decisione quadro è stata adottata, segnatamente, sul fondamento dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), UE, il quale prevedeva, in particolare, che l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale miri ad adottare progressivamente misure che introducano siffatte norme minime (v. sentenza dell'11 giugno 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punti 32 e 33).
73. Dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757 risulta che ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché, in particolare, il trasporto e l'importazione di stupefacenti siano qualificati come reato e affinché quest'ultimo sia punibile con una pena detentiva effettiva, proporzionata e dissuasiva della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni. Inoltre, dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione quadro risulta che gli Stati membri devono sanzionare tale reato, qualora riguardi «stupefacenti più dannosi per la salute», con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni.
74. Ciò premesso, da un lato, l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757 esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima, in particolare, il trasporto e l'importazione di stupefacenti esclusivamente per il consumo personale, come definito dalla legislazione nazionale. D'altro lato, come risulta dal considerando 4 di tale decisione quadro, sebbene, in virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea debba concentrarsi sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti, l'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima di talune condotte riguardanti il consumo personale non costituisce un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri intendono trattare tali condotte nella loro legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 36).
75. Pertanto, poiché la decisione quadro 2004/757 stabilisce soltanto norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di precursori, l'esistenza di differenze tra le misure di attuazione di tale decisione quadro nei diversi ordinamenti giuridici nazionali e, a fortiori, di differenze, anche rilevanti, tra le misure nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione di detta decisione quadro non può, di per sé, essere considerata sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione del principio di proporzionalità dei reati e delle pene (v., per analogia, sentenza dell'11 giugno 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 46 e giurisprudenza citata).
76. A tal riguardo, occorre sottolineare che la valutazione di un siffatto rischio deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione alla luce dello standard di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione e non sulla base del suo diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 44 e giurisprudenza citata].
77. In assenza di un'armonizzazione completa delle norme di diritto penale, le scelte in materia di politica penale dello Stato membro di esecuzione possono divergere significativamente dalle scelte effettuate in tale materia dallo Stato membro emittente. Di conseguenza, l'esistenza di differenze, anche notevoli, tra le disposizioni applicabili in questi due Stati membri per quanto riguarda la determinazione della durata della pena privativa della libertà applicabile al reato che ha dato luogo al mandato d'arresto europeo non può consentire di considerare accertato tale rischio.
78. Peraltro, se l'esistenza di tali differenze tra le pene applicabili per il tipo di reato in questione ai sensi della normativa dello Stato membro emittente e quelle che sarebbero state applicabili conformemente alla normativa dello Stato membro di esecuzione fosse, di per sé, sufficiente a fondare la constatazione, da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di carenze sistemiche o generalizzate o ancora di carenze che incidono più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartiene l'interessato nello Stato membro emittente per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, ai fini del rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, ciò implicherebbe un rischio elevato di impunità di persone che tentano di sottrarsi alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna o essere state sospettate di aver commesso un reato. Orbene, uno degli obiettivi di tale decisione quadro è proprio quello della lotta contro l'impunità [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 62].
79. Per quanto riguarda i requisiti derivanti dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la Corte ha avuto occasione di dichiarare che, in forza del principio enunciato in tale disposizione, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, in particolare garantendo un effetto realmente dissuasivo, pur non eccedendo i limiti di quanto è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi [v. sentenze del 6 ottobre 2021, A (Attraversamento di frontiere in imbarcazione da diporto), C‑35/20, EU:C:2021:813, punto 84, e del 19 ottobre 2023, G. ST.T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione), C‑655/21, EU:C:2023:791, punto 65 e giurisprudenza citata].
80. La Corte ha altresì dichiarato che il principio di proporzionalità dei reati e delle pene esige che, in sede di determinazione della sanzione, in particolare quando quest'ultima consiste in una pena privativa della libertà, si tenga conto delle circostanze individuali del caso di specie [v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2023, G. ST.T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione), C‑655/21, EU:C:2023:791, punti 67 e 81].
81. Nel valutare la proporzionalità delle sanzioni, si deve anche tenere conto della possibilità di cui dispone il giudice nazionale di modificare la qualificazione rispetto a quella indicata nell'imputazione, in modo tale da condurre all'applicazione di una sanzione meno severa, e di variare la sanzione in funzione della gravità del reato accertato [sentenze del 19 ottobre 2023, G. ST.T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione), C‑655/21, EU:C:2023:791, punto 68 e del 3 luglio 2025, Beach and bar management, C‑733/23, EU:C:2025:515, punto 50].
82. Di conseguenza, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell'ambito del sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584 e della posizione centrale riconosciuta ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri per il funzionamento di quest'ultimo nonché per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si deve considerare che, nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare carenze sistemiche o generalizzate o ancora carenze che incidono più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartiene l'interessato nello Stato membro emittente per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, unicamente qualora la normativa o la prassi giurisprudenziale di tale Stato membro emittente, sulla base della quale è stata inflitta la pena privativa della libertà di cui trattasi, violi tale principio in modo manifesto e grave e non esista, in detto Stato membro, un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di porre rimedio a tale violazione.
83. La soglia elevata di gravità di una siffatta violazione deve necessariamente essere constatata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione qualora la normativa nazionale dello stesso Stato membro sulla base della quale è stata inflitta la pena privativa della libertà di cui trattasi preveda la possibilità, o addirittura l'obbligo, per il giudice nazionale competente di infliggere pene privative della libertà che presentino un carattere talmente sproporzionato da equivalere a pene inumane o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, il cui significato e la cui portata corrispondono all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
84. Oltre alle situazioni citate al punto precedente della presente sentenza, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve altresì constatare una violazione manifesta e grave del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, qualora da elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati di cui dispone tale autorità risulti che la normativa nazionale di cui trattasi dello Stato membro emittente non solo non tiene in alcun conto la gravità del reato commesso ai fini della fissazione delle pene da essa previste, ma non consente neppure al giudice nazionale di tener conto delle circostanze individuali del caso di specie relative alla gravità del reato commesso ai fini della modulazione della pena inflitta, eventualmente all'interno dell'intervallo stabilito da tale normativa o delle possibilità di riduzione della pena previste da quest'ultima o mediante una riqualificazione del reato quale menzionata al punto 81 della presente sentenza.
85. A tal riguardo, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritiene che le informazioni di cui dispone siano insufficienti per consentirle di verificare l'eventuale esistenza di carenze sistemiche o generalizzate in tale Stato o che incidano più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene, essa ha la facoltà, prevista all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, di chiedere all'autorità competente di detto Stato di fornire urgentemente informazioni complementari, al fine di ottenere altri elementi necessari a tal fine.
86. Tuttavia, sebbene tale autorità possa sempre avvalersi di una siffatta facoltà, quest'ultima rimane una soluzione di ultima istanza, per i soli casi eccezionali in cui essa ritiene di non disporre di tutti gli elementi formali necessari al fine di adottare con urgenza la sua decisione sulla consegna (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 61).
87. Ad ogni modo, l'esame effettuato da detta autorità dovrebbe essere strettamente limitato agli aspetti relativi al rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene e non dovrebbe condurre, in realtà, a che essa proceda a un vero e proprio riesame nel merito dell'analisi già compiuta dai giudici penali che si pronunciano nel merito nello Stato membro emittente, la quale è alla base del mandato d'arresto europeo.
88. Nel caso di specie, da un lato, non si può ritenere che la normativa rumena di cui trattasi nel procedimento principale, nella parte in cui prevede una pena privativa della libertà minima di sette anni in caso di condanna per reati di importazione di stupefacenti «ad alto rischio», come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, preveda pene inumane o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, il cui significato e la cui portata corrispondono all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
89. D'altro lato, sebbene la soglia minima di pena sia fissata a sette anni, occorre osservare che tale normativa consente un'individualizzazione della pena, anche al fine di tener conto della gravità del reato e delle circostanze personali del condannato. In particolare, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che elementi quali la finalità del reato e la quantità di tali stupefacenti «ad alto rischio» possono essere presi in considerazione dal giudice rumeno competente a pronunciare una pena orientata verso la soglia minima di sette anni e che tale giudice sembra essersi effettivamente avvalso di tale possibilità nel caso di specie. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 79 a 84 delle sue conclusioni, il diritto rumeno non sembra privare detto giudice della possibilità di modificare la qualificazione del reato rispetto a quella contenuta nell'imputazione, in particolare quando constata che non si tratta di stupefacenti «ad alto rischio», e tale possibilità può condurre all'applicazione di una sanzione meno severa. Inoltre, circostanze attenuanti e altre circostanze specifiche del caso di specie - come le circostanze relative al reato commesso che ne riducono la gravità o che riducono la minaccia costituita dal suo autore - possono indurre lo stesso giudice a ridurre la pena inflitta portandola al di sotto di tale soglia minima.
90. Orbene, sebbene il giudice rumeno competente abbia ritenuto che nessuna di tali circostanze attenuanti o di tali altre circostanze specifiche fosse applicabile nel caso di specie, tale valutazione rientrava unicamente nella valutazione di tale giudice, in funzione, in particolare, degli elementi di prova a sua disposizione e del comportamento di DZ.
91. Del resto, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte suggerisce che, in Romania, non esistano i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva dell'imputato. Al contrario, da tale fascicolo, nonché dal dibattito svoltosi all'udienza dinanzi alla Corte, emerge che DZ si è avvalso dei mezzi di ricorso disponibili che gli hanno consentito di contestare la pena pronunciata nei suoi confronti sia in appello sia in cassazione.
92. Pertanto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può dar luogo alla constatazione di carenze come quelle citate al punto 63 della presente sentenza. L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta conformemente a una siffatta normativa non può, pertanto, essere rifiutata sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
93. Ciò premesso, non occorre esaminare se i criteri che devono essere oggetto di un'analisi nell'ambito della seconda fase dell'esame in due fasi, menzionata al punto 64 della presente sentenza, siano soddisfatti a causa di un rischio reale di violazione del principio di proporzionalità dei reati e delle pene in caso di consegna allo Stato membro emittente. Non occorre neppure rispondere alla questione più specifica del giudice del rinvio volta ad accertare se una garanzia che deve essere fornita dallo Stato membro emittente sia tale da eliminare un rischio reale di violazione dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta in caso di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata e, eventualmente, quale forma possa assumere una simile garanzia.
94. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà in quanto ritiene tale pena sproporzionata rispetto alle circostanze specifiche che caratterizzano il reato che ha dato luogo a detta pena, qualora tale autorità non disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, del principio di proporzionalità dei reati e delle pene sancito da tale disposizione della Carta, a causa dell'esistenza o di carenze sistemiche o generalizzate, o di carenze che riguardano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartiene l'interessato. Siffatte carenze possono essere constatate solo qualora la normativa o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro emittente sulla base della quale è stata inflitta la pena privativa della libertà di cui trattasi violi tale principio in modo manifesto e grave - in particolare in quanto esse non consentono al giudice competente di tale Stato membro emittente di tener conto delle circostanze individuali del caso di specie relative alla gravità del reato commesso ai fini della modulazione della pena inflitta, eventualmente all'interno dell'intervallo stabilito da tale normativa o delle possibilità di riduzione della pena previste da quest'ultima o mediante una riqualificazione del reato - e non esista, in tale Stato membro, un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di porre rimedio a tale violazione.
Sulle spese
95. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà in quanto ritiene tale pena sproporzionata rispetto alle circostanze specifiche che caratterizzano il reato che ha dato luogo a detta pena, qualora tale autorità non disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, del principio di proporzionalità dei reati e delle pene sancito da tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali, a causa dell'esistenza o di carenze sistemiche o generalizzate, o di carenze che riguardano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartiene l'interessato. Siffatte carenze possono essere constatate solo qualora la normativa o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro emittente sulla base della quale è stata inflitta la pena privativa della libertà di cui trattasi violi tale principio in modo manifesto e grave - in particolare in quanto esse non consentono al giudice competente di tale Stato membro emittente di tener conto delle circostanze individuali del caso di specie relative alla gravità del reato commesso ai fini della modulazione della pena inflitta, eventualmente all'interno dell'intervallo stabilito da tale normativa o delle possibilità di riduzione della pena previste da quest'ultima o mediante una riqualificazione del reato - e non esista, in tale Stato membro, un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di porre rimedio a tale violazione.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.