Corte costituzionale
Sentenza 3 novembre 2026, n. 183

Presidente: Amoroso - Redattore: Patroni Griffi

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione siciliana 30 gennaio 2026, n. 3 (Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 31 marzo 2026 e depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi l'avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'avvocato Nicola Dumas per la Regione siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione siciliana 30 gennaio 2026, n. 3 (Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), della Costituzione e «altresì» agli artt. 14, lettera g), e 17, lettere f) e h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), in relazione a diversi parametri interposti.

La disposizione impugnata stabilisce che «[i]n considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia».

Il ricorrente lamenta che la previsione regionale invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «previdenza sociale» ed eccederebbe, «altresì», dalla potestà legislativa della Regione di tipo primario nella materia «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g, dello statuto reg. siciliana) e quella di tipo concorrente nelle materie «legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 17, lettera f, dello statuto reg. siciliana) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 17, lettera h, dello statuto reg. siciliana).

1.1.- L'Avvocatura dello Stato premette che i precedenti commi dell'art. 1 della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 individuano una serie di interventi volti a fronteggiare i danni causati dai fenomeni meteorologici di eccezionale intensità verificatisi nel territorio siciliano nei giorni 19-21 gennaio 2026.

In particolare, come illustrato nell'atto introduttivo, l'intervento normativo prevede «a) [taluni] incrementi delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente (comma 1); b) [l']iscrizione della spesa di 5.000 migliaia di euro, destinata a spese correnti per l'esercizio finanziario 2026, in un apposito fondo denominato "Fondo per gli interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del dipartimento regionale dell'agricoltura" (comma 2); c) [l']autorizzazione [a]l Ragioniere generale ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti destinati alle finalità in esame, al fine di adeguarli al piano dei conti integrato e garantire così la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli, ferma restando la spesa complessivamente prevista per ciascun capitolo (comma 3); d) [la] destinazione delle risorse del Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 3 della legge [della Regione siciliana 7 luglio 2020, n. 13 (Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti)] - per un importo non inferiore a 5.000 migliaia di euro - al finanziamento anche di interventi, da attuare per il tramite di IRFIS-FinSicilia S.p.A., volti a sostenere le attività di gestione degli stabilimenti balneari e delle altre attività economiche ricadenti sui litorali dove si sono verificati gli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 (comma 4)»; e) l'istituzione di un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge della Regione siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), la cui disciplina attuativa viene rinviata ad un successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive (comma 5); f) l'autorizzazione al dipartimento regionale della protezione civile, su richiesta del menzionato dipartimento regionale delle attività produttive, a trasferire le risorse stanziate, comprensive degli oneri di gestione, alla citata IRFIS-FinSicilia spa, che provvederà in concreto ad effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari (comma 6).

Il Presidente del Consiglio dei ministri assume che la disposizione impugnata si inserisce in tale contesto normativo, consentendo che i beneficiari degli illustrati interventi possano percepire le relative risorse finanziarie anche in difetto del requisito della regolarità contributiva, «in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia».

Tale esenzione si porrebbe, però, in palese contrasto con la «normativa nazionale» che subordina il conseguimento degli ausili finanziari pubblici - «così come» l'affidamento dei contratti pubblici, della gestione dei servizi o di una attività in concessione o in convenzione - alla regolare posizione contributiva dell'operatore economico nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

In proposito, il ricorrente illustra che «nella materia in esame, vengono in rilievo»:

- l'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 266, il quale sancisce che le imprese affidatarie di appalti pubblici e quelle che gestiscono servizi e attività in convenzione o in concessione sono tenute a presentare all'amministrazione la certificazione relativa alla propria regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, a pena di revoca dell'affidamento o della concessione nonché a pena di decadenza dalla convenzione;

- l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2007, «i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono subordinati, tra l'altro, al possesso, da parte dei datori di lavoro, del «documento unico di regolarità contributiva» (DURC);

- l'art. 31, commi 3, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, «secondo cui [anche] alla erogazione di "sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere", per i quali sia prevista l'acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva", valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio (comma 8-ter), si applica il comma 3 del medesimo articolo 31 (comma 8-bis), il quale - nel caso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - prevede che, ove risulti una inadempienza contributiva, il relativo importo sia trattenuto dalla Stazione appaltante per essere successivamente versato direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi» (cosiddetto intervento sostitutivo);

- gli artt. 94 «e seguenti» del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) che annoverano tra le cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici la violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;

- gli artt. 9, comma 1, lettera d), 17, comma 2, lettera i), e 18, comma 4, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», che, nell'ambito della disciplina in materia di incentivi alle imprese, prevedono l'assenza del requisito della regolarità contributiva come causa di esclusione dalle procedure per l'attribuzione delle agevolazioni (art. 9, comma 1, lettera d) e come causa di revoca di quelle concesse (art. 17, comma 2, lettera i), nonché, in fase di erogazione dell'importo agevolativo riconosciuto, attribuiscono alla pubblica amministrazione competente ancora il potere di trattenere la somma pari all'inadempienza accertata per il successivo riversamento agli enti previdenziali e assicurativi (art. 18, comma 4).

Dunque, le disposizioni statali prescriverebbero il requisito della regolarità contributiva «non solo per ottenere l'aggiudicazione di un contratto pubblico oppure la gestione di un servizio o di una attività in convenzione o in concessione», «ma anche» per il conseguimento degli ausili finanziari pubblici, sancendo l'esclusione dalle relative procedure degli operatori privi della regolarità contributiva, la revoca o decadenza dalle erogazioni riconosciute, oltre a riconoscere all'amministrazione erogante il predetto potere di intervento sostitutivo.

Il legislatore statale, pretendendo il "DURC positivo" in capo agli operatori economici, perseguirebbe la finalità della «"tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza" con evidenti riflessi anche sulla "tutela della concorrenza"» (si cita la sentenza di questa Corte n. 141 del 2020).

In conclusione, secondo il Governo, l'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 nel porre una deroga, generica e indifferenziata, alla predetta normativa statale invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «previdenza sociale» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), Cost.

Tale deroga neppure troverebbe fondamento nelle competenze assegnate dallo statuto speciale della Regione siciliana.

Infatti, la potestà legislativa primaria nella materia «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g), dello statuto reg. siciliana) e quella concorrente nelle materie «legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 17, lettera f), dello statuto reg. siciliana) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 17, lettera h), dello statuto reg. siciliana) trovano, rispettivamente, limite nelle norme statali di «riforma economico-sociale» e nei «"princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato"». A tali limiti andrebbero ricondotte le richiamate norme statali impositive del requisito della regolarità contributiva per la ratio ad esse sottesa.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

2.1.- In via preliminare, la resistente ha eccepito il difetto di adeguata motivazione dell'impugnazione.

A suo dire, le censure sarebbero generiche e assertive e, pertanto, non assolverebbero all'onere motivazionale che grava sul ricorrente secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evocherebbe, solo in astratto, i parametri costituzionali, senza individuare la specifica disciplina statale incisa dalla norma regionale impugnata e senza esplicitare, in concreto, le ragioni per le quali quest'ultima determinerebbe una effettiva alterazione del sistema concorrenziale o della disciplina previdenziale.

2.2.- Nel merito, la Regione autonoma ha sostenuto la non fondatezza delle questioni.

Anzitutto, la difesa regionale procede a inquadrare la disposizione impugnata e a delinearne la portata.

L'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 si collocherebbe nel seno di un intervento normativo di carattere eccezionale, adottato dalla Regione siciliana a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 e avrebbe il fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive nelle aree danneggiate.

Dunque, la previsione "derogatoria" avrebbe una portata temporanea e circoscritta: si limiterebbe a sancire, sul piano procedimentale, che la concessione delle erogazioni stabilite dallo stesso articolo per far fronte alla specifica situazione emergenziale - finanziate con risorse regionali - non sia subordinata alla previa dimostrazione del requisito della regolarità contributiva.

Ne conseguirebbe - secondo l'atto di costituzione - che la norma, per un verso, non disciplinerebbe la materia previdenziale, non incidendo sugli obblighi contributivi, né sui poteri di accertamento, di controllo e sanzionatori spettanti agli enti competenti, e che, per altro verso, non altererebbe la disciplina della concorrenza, né introdurrebbe vantaggi idonei a influire in modo significativo sull'assetto del mercato.

In definitiva, secondo la Regione siciliana, l'impugnato art. 1, comma 7, disponendo esclusivamente sui requisiti di accesso ai benefici regionali, andrebbe «ricondott[o] alle competenze regionali in materia di sviluppo economico e sostegno alle attività produttive, nonché all'organizzazione dell'attività amministrativa regionale».

2.3.- Alle valutazioni competenziali, la resistente aggiunge alcune considerazioni sulla coerenza della norma con ulteriori princìpi costituzionali.

Infatti, secondo la Regione siciliana, la previsione sarebbe coerente con l'art. 41 Cost., in quanto diretta a preservare la continuità delle attività produttive in un contesto emergenziale, nel rispetto dell'autonomia regionale riconosciuta dall'art. 5 Cost. e del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Ma soprattutto, l'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 risponderebbe a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

In primo luogo, la disposta irrilevanza della regolarità contributiva per le misure di sostegno in parola sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità: infatti, a fronte di un rischio potenzialmente irreversibile per la continuità aziendale dei soggetti colpiti dall'evento calamitoso, eviterebbe che inadempienze contributive - anche di mero carattere formale o di modesta entità - possano impedire l'accesso ad una misura di sostegno economico urgente.

In secondo luogo, il legislatore regionale avrebbe operato un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza immediata di sostenere il proprio tessuto economico e produttivo e quella di garantire l'adempimento degli obblighi contributivi: quest'ultimo non sarebbe escluso, ma solo non considerato, per un periodo di tempo limitato, quale condizione per l'accesso alle erogazioni de quibus.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha controbattuto all'eccezione sollevata dalla resistente e ha confutato la prospettata non fondatezza delle questioni.

In via preliminare, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato che il ricorso avrebbe esaustivamente rappresentato 1) i parametri costituzionali di natura competenziale che si assumono violati; 2) le disposizioni nazionali che condizionano la percezione di contributi, «così come l'affidamento di contratti pubblici», alla regolare posizione contributiva dell'operatore economico nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi; 3) la giurisprudenza costituzionale che ha già pronunciato l'illegittimità costituzionale di interventi normativi regionali in materia di "DURC" (si cita la sentenza n. 141 del 2020) e, infine, 4) il superamento dei limiti delle potestà legislative riconosciute dallo statuto speciale.

Nel merito, la difesa statale ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalla controparte, la norma impugnata non si limiterebbe a intervenire su aspetti di natura procedurale, ma inciderebbe direttamente sulla disciplina sostanziale dettata dal legislatore nazionale in materia di regolarità contributiva, consentendo la percezione delle erogazioni pubbliche anche in sua assenza.

Così facendo, il legislatore regionale avrebbe derogato a plurime norme statali che troverebbero titolo nell'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), Cost.

4.- Anche la Regione siciliana ha depositato una memoria in vista dell'udienza pubblica.

La resistente ha rafforzato le difese svolte nell'atto di costituzione deducendo: 1) che, in esecuzione della disposizione impugnata, è stato approvato l'avviso pubblico con decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale delle attività produttive 3 febbraio 2026, n. 235 (Approvazione dell'Avviso pubblico - Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry), da cui si evincerebbe che i contributi oggetto dell'esonero dalla verifica della regolarità contributiva sarebbero solo quelli destinati alle imprese con sede operativa nei territori interessati dagli eventi meteorologici le quali dimostrino di esserne state danneggiate. Dunque, tali ausili economici non costituirebbero incentivi ordinari alle imprese, bensì un ristoro indennitario di natura straordinaria; 2) che non sarebbe pertinente il richiamo del ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 141 del 2020, in quanto con tale pronuncia è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che, diversamente da quella siciliana, recava una «deroga generalizzata al DURC» e 3) che la disposizione impugnata non troverebbe applicazione in relazione agli appalti e alle concessioni.

Inoltre, la parte resistente ha rappresentato che è intervenuta una sopravvenienza normativa costituita dall'art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2026, n. 59. Lo ius superveniens prevederebbe che, per i soggetti residenti o aventi sede nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, non trovino applicazione le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva, esclusivamente ai fini dell'erogazione degli indennizzi previsti dal medesimo decreto. Pertanto, anche il legislatore statale avrebbe «ritenuto compatibile con l'ordinamento» una temporanea deroga alla verifica della regolarità contributiva limitata all'erogazione delle misure emergenziali di sostegno per gli eventi calamitosi de quibus.

5.- Ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono stati formulati specifici quesiti alle parti, che hanno risposto tramite il deposito di relazioni delle amministrazioni regionali e statali interessate e nella discussione orale all'udienza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, impugna l'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), Cost. nonché agli artt. 14, lettera g), e 17, lettere f) e h), dello statuto reg. siciliana, in relazione a diversi parametri interposti.

La disposizione impugnata stabilisce che «[i]n considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 gli interventi [urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026] non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia».

Il ricorrente denuncia che il così previsto esonero (generico e indifferenziato) dalla verifica della regolare posizione previdenziale e assistenziale in capo agli operatori economici contrasterebbe con «la normativa nazionale» che condiziona al possesso di tale requisito il conseguimento degli ausili finanziari pubblici, «così come» ad essa subordina l'affidamento dei contratti pubblici o della gestione dei servizi o di attività in concessione o in convenzione.

Ciò determinerebbe l'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.) e «altresì» il superamento dei limiti posti dallo statuto speciale alle competenze regionali dallo stesso assegnate nelle materie «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g), «legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 17, lettera f) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 17, lettera h).

7.- L'esame dei profili preliminari e di merito delle questioni richiede di definire il contesto fattuale e normativo in cui la disposizione impugnata si colloca.

Tra il 19 e il 21 gennaio 2026, la Sicilia - al pari della Sardegna e della Calabria - è stata colpita da episodi di maltempo di eccezionale intensità, determinati da un ciclone (noto alla cronaca come «ciclone Harry»), che hanno avuto epilogo nel movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi.

Per la portata e per le conseguenze devastanti della suddetta calamità naturale è stato dichiarato nell'immediatezza lo stato di crisi e di emergenza regionale (delibera della Giunta regionale siciliana del 22 gennaio 2026, n. 25, recante «Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026»), cui ha fatto seguito anche la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»).

Con la legge reg. siciliana n. 3 del 2026, promulgata il successivo 30 gennaio, la Regione autonoma ha adottato più misure finanziarie «per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026».

In particolare, l'art. 1, commi da 1 a 3, della suddetta legge ha previsto e disciplinato lo stanziamento di cospicue risorse regionali (pari a 30 milioni di euro) per la realizzazione di azioni di sostegno alle aree colpite: le somme sono state iscritte in appositi fondi regionali preordinati al superamento delle situazioni emergenziali e, in particolare, nel «Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale [...]» e nel «Fondo di solidarietà regionale della pesca» (art. 1, comma 1), ambedue di competenza del dipartimento regionale della protezione civile, nonché nel «Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del Dipartimento dell'agricoltura» (art. 1, comma 2).

Con i successivi commi da 4 a 6 dell'art. 1, il legislatore regionale ha regolato parte dell'utilizzo degli importi iscritti nel primo fondo.

Al riguardo, il comma 4 prescrive che almeno un quarto delle somme sia destinato al «finanziamento di interventi [...] finalizzati a sostenere le attività di gestione di stabilimenti balneari e le altre attività ricadenti sui litorali che hanno subito perdite significative e sospensioni di attività economiche a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, al fine di ripristinare la normale operatività ed evitare ripercussioni di ordine ambientale e sanitario». I commi 5 e 6 disciplinano il procedimento amministrativo di concessione di tali indennizzi, definendo le relative competenze, dalla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico fino al pagamento agli aventi diritto.

Infine, la disposizione impugnata statuisce che, fino al 31 dicembre 2026, gli «interventi [urgenti]» finanziati non soggiacciono alla verifica della regolarità contributiva. In altri termini, nei corrispondenti procedimenti, le amministrazioni sono temporaneamente esentate dal riscontro del requisito della regolare posizione previdenziale e assistenziale degli operatori economici, ove prescritto, tramite l'acquisizione d'ufficio del «documento unico di regolarità contributiva» (DURC).

Come si desume dalla discussione tenutasi nella seduta di approvazione del testo normativo, la ratio legis è quella di evitare che le liquidità messe a disposizione per arginare i danni provocati dalla calamità non possano essere percepite dalle imprese «devastat[e]», proprio a causa delle irregolarità contributive riconducibili alla stessa crisi emergenziale: è stata, infatti, illustrata nel dibattito assembleare la probabile impossibilità degli operatori colpiti di rispettare le (impregiudicate) scadenze dei contributi previdenziali e assistenziali immediatamente successive al fenomeno climatico, a partire da quella, allora imminente, del 16 febbraio 2026 (art. 32-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2).

7.1.- Per fronteggiare le conseguenze della medesima emergenza, anche lo Stato è intervenuto, adottando il d.l. n. 25 del 2026, come convertito.

Tra le plurime misure adottate - per quanto di stretto interesse ai fini della soluzione delle questioni -, il d.l. n. 25 del 2026, come convertito, ha disposto lo stanziamento di ingenti risorse per la concessione di contributi per ristorare «i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive» (art. 1, in combinato disposto con il richiamato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), nonché per il riconoscimento di aiuti economici a favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura (art. 9, in combinato disposto con il richiamato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»).

Con riguardo alla destinazione di tali risorse, la legge di conversione del decreto-legge - entrata in vigore il 28 aprile 2026 e, dunque, successivamente alla proposizione dell'impugnazione - ha aggiunto una disposizione simile a quella regionale censurata: l'art. 23, comma 1-bis, stabilisce, infatti, che «non si applicano, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza [di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026] fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva [...] esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9» sopra ricordati.

7.2.- Nel contesto sopra delineato, può, dunque, procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.

8.- In via preliminare, la Regione ha eccepito l'inammissibilità dell'intero ricorso per carenza di motivazione.

L'eccezione non è fondata.

Il ricorso assolve al rigoroso onere motivazionale che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, grava sul ricorrente nei giudizi proposti in via principale, essendo a lui richiesto «non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate» (si vedano, tra le tantissime, le sentenze n. 26 del 2026, n. 126 del 2025 e n. 169 del 2024).

Infatti, l'atto introduttivo: indica i parametri costituzionali e le disposizioni statali interposte; denuncia chiaramente il contrasto della norma regionale di esonero dalla verifica della regolare posizione previdenziale e assistenziale con le disposizioni statali che, al contrario, la imporrebbero; illustra, per il tramite del richiamo alla sentenza n. 141 del 2020 di questa Corte, le ragioni per cui «l'acquisizione del "DURC"» afferirebbe alla materia della previdenza «con evidenti riflessi anche sulla» tutela della concorrenza e, dunque, ai titoli competenziali che assume violati e, infine, si confronta con le competenze statutarie che sostiene coinvolte dalla disciplina impugnata, assumendone l'eccedenza dai rispettivi limiti. Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la mancata considerazione nel ricorso delle diverse competenze regionali evocate dalla resistente non incide sull'ammissibilità, afferendo, semmai, al merito delle questioni (sentenze n. 28 del 2025 e n. 103 del 2024).

9.- Prioritaria a ogni altra considerazione è l'individuazione dell'ambito oggettivo della disposizione e, correlativamente, la definizione del thema decidendum.

Come si è detto, l'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 dispensa dalla verifica della regolarità contributiva in capo agli operatori economici con riguardo agli «[i]nterventi di cui al presente articolo» che, come si legge nella rubrica dello stesso art. 1, sono gli «[i]nterventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026».

L'ampia dizione letterale utilizzata dal legislatore regionale trova, tuttavia, delimitazione nel dato storico e in quello sistematico, che inducono univocamente a riferire l'esenzione alle sole erogazioni di ausili finanziari in favore dei soggetti danneggiati.

Infatti, quanto alla intentio legis, nei lavori preparatori della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 la disposizione derogatoria è stata presentata come circoscritta alle sole sovvenzioni (così la nota di lettura redatta dal Servizio bilancio dell'Assemblea regionale siciliana) ed è stata definita come «ulteriore misura in favore dei soggetti beneficiari degli interventi» (così la relazione del Ragioniere generale).

Quanto al contesto normativo, si è visto che l'impugnato comma 7 segue le disposizioni (commi da 4 a 6) che, per un verso, riservano parte delle somme messe a disposizione al sostegno dei gestori delle attività ricadenti sui litorali colpiti dagli eventi meteorologici e, per altro verso, disciplinano il relativo procedimento di concessione sino al pagamento degli importi riconosciuti in favore dei soggetti aventi diritto.

Per contro, l'esonero non lambisce l'affidamento dei contratti pubblici per affrontare le necessità emergenziali. Infatti, non vi è alcun elemento che faccia ritenere ricompreso nella deroga tale ambito, nel quale, peraltro, il riscontro della regolarità contributiva è imposto con «particolare evidenza» (sentenza n. 141 del 2020), anche in considerazione della circostanza che il possesso del requisito in parola «non riguarda solo il rapporto tra il contraente pubblico e il soggetto aggiudicatario, ma è un elemento essenziale per assicurare parità di condizioni a tutti gli operatori economici interessati ad agire nel mercato in cui si inserisce la gara» (sentenza n. 44 del 2023).

L'esegesi "riduttiva" trova conforto nello stesso tenore dell'impugnazione proposta dal Governo. Letto nel suo complesso, infatti, il ricorso censura la deroga regionale in quanto contrastante con le norme statali che subordinano la percezione di erogazioni pubbliche alla regolarità contributiva, mentre richiama le norme che impongono il medesimo requisito nell'affidamento dei contratti pubblici soltanto a ulteriore sostegno di tale censura, unitamente a quelle che prevedono il cosiddetto intervento sostitutivo (vale a dire il potere dell'amministrazione tenuta al pagamento della sovvenzione di trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC, da riversare agli enti previdenziali e assicurativi).

Dunque, tra le plurime disposizioni statali che secondo l'Avvocatura dello Stato «vengono in rilievo» «nella materia in esame», quelle che effettivamente assurgono a parametri interposti sono solo le disposizioni che esigono "l'acquisizione del DURC positivo" negli ausili finanziari pubblici e, dunque, l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con riguardo alla concessione dei «benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» in favore dei datori di lavoro e il combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lettera d), 17, comma 2, lettera i), 18, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 184 del 2025 relativamente alle «agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti», a prescindere se finanziate con risorse statali, regionali o eurounitarie (agevolazioni che il ricorso riferisce, in termini più ampi, a tutte le «misure di aiuto» alle imprese).

10.- Tanto premesso, le questioni promosse sono non fondate.

10.1.- La prospettata lesione del riparto costituzionale e statutario della potestà legislativa richiede, anzitutto, di individuare l'ambito materiale cui ricondurre la norma impugnata.

A tal fine, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, occorre tener conto della sua ratio, della finalità che persegue, del contenuto e dell'oggetto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l'interesse tutelato (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 84 del 2025, n. 26 del 2024 e n. 124 del 2023). Qualora, poi, una normativa intersechi più materie attribuite dalla Costituzione o dagli statuti di autonomia speciale a diversi titoli competenziali dello Stato e delle regioni, occorre individuare l'ambito materiale che, nei singoli casi, deve considerarsi prevalente (ex plurimis, sentenze n. 200 del 2025, n. 6 del 2023 e n. 126 del 2017).

10.1.1.- Nella specie, deve ritenersi non pertinente l'evocazione delle norme statutarie che assegnano le competenze della Regione siciliana nelle materie «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, lettera g), dello statuto reg. siciliana) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 17, lettera h), dello statuto reg. siciliana). Infatti, chiarito che l'esclusione regionale dal riscontro della regolarità contributiva non involge anche l'ambito dell'affidamento delle attività da parte della pubblica amministrazione, non vengono in rilievo le corrispondenti potestà legislative. Il ricorso, in parte qua, è certamente da rigettare per inconferenza dei relativi parametri (tra le altre, sentenze n. 163 del 2023, n. 248 e n. 240 del 2022 e n.163 del 2021).

10.1.2.- Piuttosto, evidenziato che l'art. 1, commi da 1 a 7, della legge regionale impugnata nel suo complesso, disciplina misure di sostegno economico, devono individuarsi gli ambiti materiali cui queste afferiscono.

Come già affermato da questa Corte, laddove i settori nei quali operano le imprese in difficoltà, destinatarie di quelle misure, sono molteplici (ad esempio, agricoltura, commercio, industria, pesca, turismo, eccetera) «ad essi corrispondono altrettante materie, tutte essenzialmente di competenza regionale» (sentenza n. 63 del 2008 e, in termini analoghi, sentenza n. 83 del 2018). Queste, a loro volta, possono trovare limite nella potestà legislativa dello Stato, o se sussistono le condizioni per la loro attrazione in sussidiarietà (sentenze n. 179 del 2022 e n. 63 del 2008) o se vi sia esercizio della competenza legislativa trasversale nella materia «tutela della concorrenza», nel caso in cui l'intervento di aiuto si caratterizzi per la rilevanza macroeconomica, perché idoneo a incidere - per l'accessibilità a tutti gli operatori e per l'impatto complessivo - sull'equilibrio economico generale (sentenze n. 104 del 2021, n. 83 del 2018 e n. 14 del 2004). Al contrario, rimangono attratti nella «competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni "gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale"» (sentenze n. 104 del 2021, n. 83 del 2018 e, in termini analoghi, n. 14 del 2004).

11.- Venendo alla fattispecie in esame, data l'illustrata destinazione "settoriale e locale" delle risorse di cui all'art. 1 della legge reg. siciliana n. 3 del 2026, la sua disciplina non è ascrivibile alla «tutela della concorrenza» ("nel mercato"), ma va ricondotta alle materie «protezione civile», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché «agricoltura», «industria e commercio», «pesca», «turismo», che lo statuto speciale della Regione siciliana attribuisce alla sua competenza legislativa primaria (art. 14, lettere a, d, l ed n), ma che vanno riqualificate in quella residuale, al pari di quella riconosciuta dall'art. 117, quarto comma, Cost. negli stessi ambiti alle regioni a statuto ordinario, in virtù dell'operare della «clausola di maggior favore» (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).

In tale contesto competenziale, l'impugnato comma 7 si occupa di definire il novero dei destinatari di quelle risorse, ampliandolo attraverso la previsione della temporanea irrilevanza del possesso del requisito "morale" della regolarità contributiva: la norma, in tal modo, certamente interseca la materia «previdenza ed assistenza sociale» che l'art. 17, lettera f), dello statuto speciale assegna alla potestà legislativa concorrente della Regione autonoma - nei limiti dei princìpi ed interessi generali della legislazione dello Stato. Infatti, l'acquisizione del DURC nei procedimenti amministrativi è misura di garanzia "indiretta" dell'adempimento dell'obbligazione contributiva e, dunque, un istituto la cui finalità è la «tutela del lavoro regolare e [la] salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza» (sentenze n. 44 del 2023 e n. 141 del 2020).

Tuttavia, anche la norma censurata va ascritta per prevalenza agli ambiti materiali di competenza legislativa regionale sopra indicati, alla luce della sua portata nonché della sua ratio: il nucleo essenziale della norma attiene, infatti, alla individuazione dei beneficiari delle risorse regionali stanziate e ai correlati adempimenti procedimentali delle amministrazioni competenti.

La sua incidenza sulla materia previdenziale è, invece, marginale posto che la norma in scrutinio non interferisce in alcun modo con le obbligazioni contributive degli operatori nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, e non esonera, né in via stabile, nè in via generale, dal riscontro del loro puntuale adempimento in quei procedimenti per la concessione delle erogazioni pubbliche in cui le norme statali lo impongono.

Infatti, l'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 si limita a dispensare dalla verifica del requisito della regolarità contributiva per un periodo di tempo limitato (procedimenti concessori avviati e definiti tra il 2 febbraio e il 31 dicembre 2026), nell'ambito "esclusivo" dei procedimenti di concessione degli "indennizzi" straordinari previsti da quello specifico atto normativo e solo in favore delle imprese del territorio siciliano danneggiate dalla singola calamità naturale, operanti in determinati settori.

D'altra parte, anche il legislatore statale, per le erogazioni previste per far fronte alla medesima emergenza, finanziate con fondi nazionali, ha ritenuto recessiva la finalità di garanzia del riscontro del DURC rispetto a quella di temporaneo sostegno alle realtà produttive colpite dal ciclone Harry: l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2026, come convertito, - in termini sovrapponibili alla impugnata norma regionale per ambito, obiettivi di intervento ed estensione temporale - prevede analogo esonero, per il periodo ricompreso tra il 26 gennaio e il 31 dicembre 2026, dalla verifica della regolarità contributiva «esclusivamente [nei procedimenti] per l'erogazione degli indennizzi» statali per il ristoro dei danni subiti dai gestori delle attività economiche e produttive e, in particolare, dalle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e acquacoltura.

11.1.- Va infine sottolineato che, sia per il ben delimitato margine di intervento dell'impugnata norma siciliana (per la tipologia di sovvenzioni che ne sono oggetto e, soprattutto, per l'ambito temporale assai ristretto) sia per la sua ratio, è palese la differenza tra l'oggetto della presente decisione di non fondatezza e quello della decisione di segno opposto adottata nella sentenza n. 141 del 2020, richiamata dal ricorrente: con tale pronuncia, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma regionale che sanciva, piuttosto, una esenzione dalla verifica della regolarità contributiva a regime (senza limiti temporali) e di tipo trasversale (relativa alla concessione di «ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni di importo inferiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali»).

12.- Alla luce delle esposte considerazioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. siciliana n. 3 del 2026 vanno dichiarate non fondate.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione siciliana 30 gennaio 2026, n. 3 (Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e o), della Costituzione e agli artt. 14, lettera g), e 17, lettere f) e h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.