Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 18 settembre 2026, n. 615

Presidente: de Francisco - Estensore: Caradonna

FATTO

1. Il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso principale e il ricorso con motivi aggiunti, presentati dalla società Punto Uffici Canalicchio s.r.l., nei sensi e limiti di cui in parte motiva, aventi a oggetto "Ordinanza di sospensione lavori, demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi degli immobili siti in via Pietra dell'Ova, 374 di cui al permesso di costruire n. 4/2019 e successiva scia in variante del 19.06.2023", e ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

2. Il Giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto fondato il sesto motivo sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e il quinto motivo con cui si contestava il difetto di adeguata motivazione essendo stata omessa, nel provvedimento impugnato, l'indicazione dei presupposti di fatto e giuridici sottesi all'ordinanza di demolizione, affermando che nella peculiare fattispecie in esame in cui - a fronte di un permesso di costruire già rilasciato e della presentazione di una SCIA in sanatoria - era controversa, tra le parti, la stessa entità della variazione e l'applicazione e rilevanza delle prospettate tolleranze costruttive (previste dalla normativa regionale e nazionale citata) idonee, in tesi, a consentire il rispetto dei limiti volumetrici previsti dalle nn.tt.aa., sarebbe stato necessario, anche in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, un effettivo contraddittorio tra le parti (quella pubblica e quella privata) nell'ambito procedimentale (prima che processuale), al fine di pervenire a una soluzione (quale che fosse) frutto di una adeguata istruttoria sulla questione.

3. Il Giudice di primo grado ha, poi, ritenuto fondato nei limiti precisati anche il secondo motivo di ricorso sulla illegittimità dell'ordinanza di demolizione nella parte in cui essa aveva contestato il "cambio di destinazione d'uso dei locali tecnici a uffici con determinazione di nuova volumetria", ritenendo che s'imponeva nella fattispecie concreta oggetto del giudizio un maggior approfondimento istruttorio - e un maggior apporto motivazionale - da parte dell'amministrazione comunale, previo inoltro dell'avviso di avvio del procedimento a tutti i soggetti legittimati, con la conseguenza che la domanda demolitoria doveva essere accolta limitatamente alla violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, ai difetti di istruttoria e di adeguata motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi non delibati (compresi i motivi aggiunti) e rinveniente annullamento dell'atto impugnato in via principale, fatti salvi quelli successivi dell'amministrazione adottabili nel rispetto dei principi conformativi della sentenza.

4. Il T.A.R., infine, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, derivante dal ripristino dello stato dei luoghi e da quant'altro disposto nell'ordinanza gravata, in considerazione del tipo di vizio accolto e, comunque, in assenza di prova.

5. Il Comune di Tremestieri Etneo ha depositato appello con atto affidato a tre motivi.

6. La società Punto Uffici Canalicchio s.r.l. si è costituita nel giudizio depositando memoria, con cui ha riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il primo, il secondo (punto "II.b"), il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e i tre motivi aggiunti, ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado.

7. Si sono costituite in giudizio, con atto di intervento adesivo dipendente, le società N&C Immobiliare s.r.l.s., Dekoris s.r.l., M.Micromed s.r.l. e Servizi Sin s.r.l.

8. Il Comune di Tremestieri Etneo e la società Punto Uffici Canalicchio s.r.l. hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.

9. La società Punto Uffici Canalicchio s.r.l. ha depositato memoria di replica.

10. Alla pubblica udienza dell'1 luglio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo deduce "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il quinto motivo del ricorso di primo grado relativo al mancato invio della comunicazione di avvio procedimento". Il Comune appellante lamenta sotto un primo profilo la "Insussistenza di ragioni di complessità tali da richiedere il contraddittorio con la società interessata". Contrariamente a quanto statuito dal T.A.R. Catania, nel caso de quo non era ravvisabile alcuna ragione di complessità tale da imporre un preventivo confronto con l'impresa, poiché l'inapplicabilità delle normative invocate dalla parte privata (relative alle tolleranze costruttive) derivava in modo automatico e incontrovertibile dal loro tenore letterale e dall'oggettivo riscontro dei dati volumetrici, il cui apprezzamento non necessitava di un contraddittorio procedimentale con l'azienda. Il Comune appellante, poi, lamenta sotto un secondo profilo "Erroneità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 21 octies, co. 2, primo periodo, L. 241/1990". Il T.A.R. aveva errato nel non applicare l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241 del 1990, in quanto si trattava di provvedimento vincolato ed era palese che il suo contenuto non sarebbe stato differente. Nel caso in esame, ricorrevano tutti gli elementi richiesti dall'art. 21-octies, comma 2, in quanto l'ordinanza impugnata rappresentava un atto dovuto, frutto di un procedimento vincolato e, inoltre, dalle difese del Comune durante il giudizio di primo grado era emerso inequivocabilmente che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Peraltro, il Comune aveva fornito in giudizio la prova univoca circa l'entità degli abusi realizzati e, dunque, della sostanziale correttezza dell'ordinanza impugnata.

2. Il secondo motivo deduce "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il sesto motivo di ricorso inerente al difetto di adeguata motivazione. Erronea applicazione del divieto di integrazione postuma della motivazione". Il T.A.R. aveva erroneamente ritenuto che l'ordinanza n. 38 del 16 dicembre 2024 fosse priva di adeguata motivazione, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, ma il provvedimento impugnato individuava chiaramente la natura e l'entità degli abusi realizzati dalla società, con indicazione specifica delle maggiori volumetrie che erano state riscontrate sul luogo dei lavori, unitamente al cambio di destinazione dei locali tecnici a uffici. Il Giudice di primo grado aveva pure errato nel considerare le difese del Comune un tentativo di integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale, dato che, con le proprie memorie, il Comune si era limitato a dimostrare che, anche in caso di precedente contraddittorio procedimentale con la società, il contenuto dell'ordinanza sarebbe stato il medesimo stante l'obiettività delle contestazioni mosse.

3. Il terzo motivo deduce "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui è stato contestato il mutamento di destinazione d'uso del locale tecnico". Anche in questo caso, le censure del Comune erano basate su dati univoci e incontrovertibili, tali per cui non era affatto necessario un confronto con la società interessata. In questa sede si contestava, altresì, quanto affermato dal Collegio in ordine alle difese del Comune durante il giudizio di primo grado, qualificate ancora una volta come illegittima integrazione postuma della motivazione, avendo l'Amministrazione fornito chiarimenti rispetto a circostanze già notorie e conosciute dal privato. La modifica della destinazione d'uso era già emersa in occasione dell'ispezione, a cui avevano preso parte il procuratore legale e il rappresentante legale della Punto Uffici, durante la quale era già stata constatata la presenza all'interno di quello che avrebbe dovuto essere un locale tecnico di arredi tipicamente d'ufficio.

4. L'esame delle esposte censure porta al rigetto del primo motivo, con assorbimento dei restanti due motivi.

4.1. Come si legge nella sentenza impugnata e come è incontroverso in atti, l'ordinanza impugnata si fonda su due rilievi: a) la maggiore volumetria degli edifici corpo 1-A e corpo 2-C, che deriva, secondo quanto prospettato dall'Amministrazione, dalla realizzazione di altezze interne maggiori rispetto a quelle indicate negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. 4/2019 e alla SCIA in variante del 19 giugno 2023; in particolare, le altezze interne misurate al piano cantinato/autorimessa erano pari a 2,82 mt, al piano terra/botteghe erano pari a 3,25 mt e al piano terzo erano pari a 2,90; ciò che avrebbe determinato una maggiore volumetria complessiva del corpo 1-A e corpo 2-C pari a 788,90 mc rispetto a quella assentita (9.545,69 mc. + 788,90 = 10.334,60), e quindi una volumetria superiore di 779,87 rispetto a quella massima ammissibile ai sensi delle norme tecniche di attuazione del vigente p.r.g. per la zona D; b) il cambio di destinazione d'uso dei locali tecnici a uffici, che determinava un'ulteriore cubatura aggiuntiva (pari a mc 428,45).

4.2. La società ricorrente, in merito ai rilievi esposti, ha dedotto sostanzialmente la mancata applicazione della normativa regionale (che consentiva di non computare gli spessori e le altezze indicati) e della normativa nazionale per le c.d. tolleranze e che l'applicazione delle normative richiamate avrebbe consentito di ritenere irrilevanti ai fini volumetrici le variazioni contestate, con la conseguenza che le stesse non costituivano violazione delle nn.tt.aa. e che non si era in presenza di un abuso sanzionabile con la demolizione. Più specificamente, secondo l'assunto della società ricorrente le differenze di altezza, diverse da quelle rilevate dal Comune soprattutto al piano terra e al terzo piano, e di volumetria che la normativa vigente consentiva e che doveva essere applicata consentiva di ritenere che l'altezza e la volumetria degli edifici era in linea (e addirittura inferiore) a quella da progetto.

4.3. Più in particolare, come si legge nella sentenza impugnata, la «parte ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 1, comma 1, lettere b) e comma c), della l. r. n. 4 del 22 aprile 2005 ("Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie"), nella parte di interesse, secondo cui "1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva: ... b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri;" - e della lettera c) del medesimo articolo (secondo cui "le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri". Lamenta, altresì, la mancata applicazione dell'art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, che, con riguardo alle c.d. "Tolleranze costruttive", dispone quanto segue: "1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati [...]».

4.4. L'Amministrazione, nel provvedimento impugnato, come si legge nella sentenza impugnata, nulla aveva detto sull'applicazione o meno delle normative richiamate dalla società, né risultava avere posto in essere le verifiche necessarie, limitandosi ad affermare genericamente che "Quanto all'applicazione dell'art. 1 L.R. n. 4/2005, il Comune, nel corso del giudizio, si è limitato a rappresentare la necessità, per il privato che intenda beneficiare delle agevolazioni ivi previste, della presentazione di specifica istanza, previa dimostrazione del soddisfacimento delle specifiche tecniche di cui al D. lgs. n. 192/2005" e, quanto alla tolleranza costruttiva di cui all'art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, che "la difformità lamentata nell'ordine demolitorio pari a 788,90 mc diventa pari a mc 587,96, a seguito dell'applicazione della tolleranza del 2% di cui all'art. 34-bis comma 1-bis del d.p.r. n. 380 del 2001, avuto riguardo alla sola superficie assentita con il titolo edilizio (cumulando quella dei due edifici), ritenuta dal comune applicabile al caso di specie".

4.5. Il Comune appellante, nel primo motivo di appello, altrettanto genericamente e in modo del tutto assertivo ha evidenziato che "contrariamente a quanto statuito dal T.A.R. Catania, nel caso de quo non era ravvisabile alcuna ragione di complessità tale da imporre un preventivo confronto con l'impresa, poiché l'inapplicabilità delle normative invocate dalla parte privata (relative alle tolleranze costruttive) deriva in modo automatico e incontrovertibile dal loro tenore letterale", oltre che "dall'oggettivo riscontro dei dati volumetrici", peraltro nemmeno censurando la (pure) dedotta recessività dell'orientamento seguito dal Giudice di primo grado sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento in relazione a provvedimenti vincolati, di cui di qui a poco si dirà.

4.6. Né può convenirsi con il Comune appellato, laddove afferma che "l'attività dell'amministrazione si è mossa non solo sulla base delle rilevazioni effettuate durante l'ispezione - cui hanno preso parte il difensore e il rappresentante legale della Punto Uffici (il quale ha altresì sottoscritto il verbale di ispezione) - ma anche sulle osservazioni contenute all'interno della relazione tecnica depositata in seno al procedimento penale presso la Procura della Repubblica e che rappresenta uno dei presupposti dell'ordinanza n. 38/2024", in quanto le "adeguate e opportune valutazioni" operate dal Comune appellante che avevano preceduto l'esercizio del potere repressivo non valgono, all'evidenza, a elidere la necessità di un contraddittorio procedimentale con l'azienda, né a ritenere insussistenti le ragioni di complessità, compiutamente individuate dal Giudice di primo grado e tali da imporre un preventivo confronto con l'impresa in sede procedimentale.

4.7. Ragioni di complessità invero certamente sussistenti, tenuto conto delle argomentazioni spese da entrambe le parti.

4.7.1. Da un lato il Comune di Tremestieri Etneo che ha rilevato che: era inconferente l'art. 1 della l. n. 4 del 2005, riguardante l'ipotesi peculiare della realizzazione di maggiori volumi o spessori quando questi siano funzionali a garantire il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni, giacché gli edifici oggetto del permesso di costruire non erano destinati a finalità abitative; la società interessata non aveva dimostrato la funzionalizzazione dei maggiori volumi al fine espressamente perseguito dalla predetta norma, ossia l'efficientamento energetico delle abitazioni; a mente dell'art. 34-bis, comma 1-ter, per valutare l'applicabilità delle tolleranze costruttive bisognava tenere conto della "sola superficie assentita con il titolo edilizio"; il p.d.c. aveva autorizzato la realizzazione di una superficie pari a 9.555,73 mc e la soglia di tolleranza da tenere in considerazione era quella del 2% prevista dall'art. 34, comma 1-bis, lett. a), "per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati".

4.7.2. D'altronde, la società appellata che ha dedotto che: l'art. 1 della l.r. n. 4 del 2005 rubricato "Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni" e le agevolazioni ivi contenute costituivano criteri normativi di computo volumetrico ed erano direttamente applicabili senza necessità di alcuna "richiesta", contrariamente a quanto asserito dal Comune nelle difese di primo grado (e come, peraltro, affermato anche dal Giudice di primo grado con argomentazione che non è stata oggetto di specifica censura nell'atto di appello); i criteri normativi di calcolo volumetrico sanciti dalla l.r. n. 4 del 2005 erano applicabili a tutti gli edifici e non vi era ragione alcuna per escludere gli edifici destinati ad attività produttive o servizi (per i quali certamente si imponeva, in misura ancor maggiore, la medesima necessità di contenere il consumo energetico o di adeguamento antisismico), come confermato anche dal parere A.R.T.A. del 13 febbraio 2007 depositato in giudizio; la superficie di ciascun fabbricato era compresa fra mq. 300 e mq. 500; la tolleranza esecutiva prevista dall'art. 34, comma 1-bis, era pari al 3%.

4.8. Deve dunque concludersi, condivisibilmente con il Giudice di primo grado, in relazione all'art. 1 della l.r. n. 4 del 2005, che "spettava all'amministrazione, in forza dei principi sopra esplicitati, interloquire con il privato ed accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa in questione ed eventualmente dei limiti di tale applicabilità allo specifico caso in questione" e, sulla applicazione dell'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che "nella peculiare fattispecie in esame in cui - a fronte di un permesso di costruire già rilasciato e della presentazione di una SCIA in sanatoria - è controversa, tra le parti, la stessa entità della variazione e l'applicazione e rilevanza delle prospettate tolleranze costruttive (previste dalla normativa regionale e nazionale citata), in tesi, idonee a consentire il rispetto dei limiti volumetrici previsti dalle nn.tt.aa., sarebbe stato necessario, anche in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, un effettivo contraddittorio" e ciò anche alla luce dei conteggi sottoposti al Collegio da entrambe le parti, "tesi a dimostrare (per la parte ricorrente) o a sconfessare (per l'amministrazione) che l'applicazione dell'indicata normativa vigente al momento dell'atto impugnato conduca a escludere l'abuso contestato".

5. Ciò, peraltro, in ossequio ai principi statuiti da questo Consiglio che, in tema, ha affermato, con motivazione che si riporta, che «Il Collegio è consapevole che la giurisprudenza in materia sia conforme nel ritenere che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo sia un provvedimento tipizzato e vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, da assumere previo accertamento della natura abusiva dell'opera in concreto realizzata mediante un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime e, come tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, non richieda una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Tuttavia non c'è alcuna norma che escluda l'applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 in materia di edilizia, anzi sarebbe auspicabile, ove possibile e sia comunque necessario, garantire a favore del principio di trasparenza la partecipazione del privato anche in detti procedimenti volti alla repressione amministrativa degli abusi edilizi; trattandosi di attività vincolata, tale avviso, certamente, non è necessario tutte le volte che sia indubbia la natura abusiva delle opere e la loro entità, diversamente l'avviso può risultare sostanzialmente utile per integrare in situazioni più complesse e dilatate nel tempo difetti e carenze di istruttoria. Invero, la natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in "situazioni peculiari e giuridicamente complesse" (C.d.S., Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288) come quella in questione. L'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento, dunque, sussiste anche nell'ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguardi anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2443). Tale principio è stato riaffermato anche dal C.G.A.R.S. (Sez. giur., 26 agosto 2020, n. 750) che ha sostenuto che "è illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva 'comunicazione di avvio del procedimento' ex art. 7, L. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso". La partecipazione è un principio dell'ordinamento consistente nel diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, questo principio assolve a molteplici funzioni: può avere scopo collaborativo, consentendo all'amministrazione di conoscere meglio la realtà e, quindi, individuare l'interesse pubblico da tutelare a favore dell'efficienza dell'azione amministrativa; può avere scopo difensivo, garantendo gli interessi dell'interessato che partecipando al procedimento può indirizzare l'amministrazione a determinazioni conformi al suo interesse, intervenendo sulla decisione finale. D'altro canto i principi della collaborazione e della buona fede, che certamente trovano applicazione anche ai rapporti fra amministrazione e privati, peraltro, impongono di dare un'interpretazione quanto più garantista alle norme sulla partecipazione. Anche le fonti europee e convenzionali come l'art. 6, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea hanno fatto del principio di partecipazione un fondamento sovranazionale, garantendo la partecipazione al procedimento anche in ipotesi in cui non sia espressamente prevista dal diritto interno)» (C.G.A.R.S., Sez. giur., 23 luglio 2024, n. 584 e, più di recente, C.G.A.R.S., Sez. giur., 15 gennaio 2025, n. 30).

5.1. Mette conto rilevare che anche il Consiglio di Stato ha affermato che "Il confronto procedimentale con l'interessato è necessario e imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati, allorquando l'apporto partecipativo sia utile per giungere ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un'istruttoria specifica e che la natura vincolata del provvedimento amministrativo non vale ad esimere dall'osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Pertanto, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento opera anche nell'ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa..." (C.d.S., Sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908; C.d.S., Sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3710; C.d.S., Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288).

6. Nel caso di specie, ritiene il Collegio, tenuto conto della particolarità della vicenda, che avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie partecipative al procedimento, prima tra tutte la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, in quanto la partecipazione della società interessata non sarebbe stata ininfluente e che, anzi, il suo intervento avrebbe consentito di individuare con maggiore esattezza le parti abusive dell'immobile distinguendole da quelle autorizzate. E infatti, come affermato dal Giudice di primo grado, nel caso di specie, si tratta "di variazioni rispetto a un permesso di costruire già rilasciato e a una SCIA, su cui non sono stati vagliati (in senso positivo o negativo) gli effetti della normativa regionale (l.r. n. 4/2005) e delle c.d. tolleranze edilizie e considerando altresì che, con riferimento alla SCIA in variante, non risulta il previo esercizio di poteri inibitori da parte dell'Amministrazione, né la motivazione nell'atto impugnato della sua inefficacia". In altri termini sarebbe stato necessario un approfondimento in contraddittorio tra le parti, al fine di consentire alla società appellata di rappresentare le proprie ragioni prima di adottare il provvedimento di demolizione. L'omissione procedimentale, lungi dall'integrare un mero vizio formale, ha di fatto precluso un idoneo approfondimento istruttorio - che nel disegno del legislatore deve essere interno al procedimento, per non essere impropriamente traslato nel processo (che in tal modo potrebbe non doversi mai instaurare) - delle questioni sollevate dall'appellante, alcune delle quali bisognose di un adeguato riscontro concreto; di conseguenza, la violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 ha esplicato un effetto invalidante sull'ordinanza di demolizione impugnata.

6.1. Né, contrariamente a quanto affermato dal Comune appellante, nella specie, è applicabile l'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, dato che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, "Fermo restando che la sede del procedimento amministrativo è quella deputata a vagliare funditus e in primis l'applicabilità della normativa relativa alle c.d. tolleranze edilizie, effettuare i relativi conteggi e accertare se conseguentemente le difformità accertate siano rilevanti ai fini della demolizione, nonché la pertinenza e proporzionalità di tale ultima sanzione, invero, non risulta evidente, da quanto in atti, che il risultato dell'attività amministrativa, nello specifico caso in esame, non sarebbe potuto essere diverso" e "Infatti, con il ricorso in esame, parte ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della normativa regionale - che consente di non computare gli spessori/altezze indicati - e di quella nazionale - per le c.d. tolleranze -, in forza delle quali, le variazioni contestate non sarebbero rilevanti ai fini volumetrici, non costituirebbero violazione delle nn.tt.aa., e pertanto non costituirebbero abuso sanzionabile con la demolizione". Ciò conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la violazione delle garanzie partecipative assume rilievo soltanto nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento il contenuto dell'atto finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli elementi ulteriori che il privato medesimo avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi all'adozione dell'atto favorevole (C.d.S., Sez. II, 27 maggio 2026, n. 4286; C.d.S., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 483).

7. Conclusivamente, l'appello va respinto.

7.1. Le spese fra il Comune appellante e la società appellata seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate con le società controinteressate costituitesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1051/2025, lo respinge.

Condanna il Comune di Tremestieri Etneo al pagamento, in favore della società Punto Uffici Canalicchio s.r.l., delle spese processuali, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti delle società controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. V, sent. n. 2272/2025.