Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 1° ottobre 2026, n. 5483
Presidente: Soricelli - Estensore: Vampa
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con la domanda oggetto dell'odierno scrutinio, esponeva:
- di essere stato coinvolto in un sinistro in Napoli;
- che, in quella occasione, interveniva in loco personale del corpo di Polizia locale del Comune di Napoli, che avrebbe fatto riferimento "alla presenza di telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo del sinistro, le quali avrebbero ripreso la dinamica dell'evento".
Di qui la presentazione, in data 27 marzo 2026, della istanza di accesso da parte del ricorrente, volta alla acquisizione:
- del verbale di rilevamento del sinistro con tutti i suoi allegati: planimetrie, fotografie, dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni, rilievi tecnici, e ogni ulteriore annotazione, relazione di servizio o informativa formata dalla Polizia locale in relazione al sinistro;
- della copia delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso il sinistro, con indicazione dell'ubicazione, del soggetto gestore e dei tempi di conservazione.
Stante il silente contegno serbato dal Comune di Napoli, il ricorrente insorgeva avanti questo T.A.R., rimarcando la propria legittimazione all'accesso.
Il Comune di Napoli - avuta contezza dell'incardinamento del presente giudizio "dalla disamina della sezione dei ricorsi iscritti a ruolo presente sul sito della Giustizia Amministrativa" e rimarcando di non avere rinvenuto alcuna notifica del ricorso al proprio indirizzo PEC - instava per l'accesso al fascicolo telematico, espletato il quale si costituiva al solo fine di argomentare circa la inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione.
Il ricorrente, infine, instava per la "sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo", in linea gradata chiedendo in ogni caso la autorizzazione alla rinnovazione della notificazione.
La causa, alfine, veniva introitata per la decisione all'esito della udienza camerale del 22 luglio 2026.
Il ricorso è irricevibile per inesistenza della notificazione.
Pacifico, invero, siccome emergente ex actis e apertamente e lealmente riconosciuto dallo stesso ricorrente, il fatto che "per un errore materiale in sede di deposito telematico, nel campo destinato alle notifiche del ricorso è stata inserita la ricevuta della notificazione del 27 marzo 2026 dell'istanza di accesso, sicché il ricorso risulta, allo stato del fascicolo, non ritualmente notificato all'Amministrazione" (istanza del 21 luglio 2026).
La ontologica insussistenza di qualsivoglia forma di procedimento notificatorio del ricorso - nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, nella fattispecie perfezionatosi in data 26 aprile 2026 - depone per la irricevibilità del ricorso:
- a nulla potendo valere la costituzione del Comune di Napoli, avvenuta in data 16 giugno 2026, a seguito di accesso al fascicolo telematico richiesto in data 3 giugno 2026, allorquando era comunque spirato il termine di trenta giorni ex lege contemplato per la "previa notificazione del ricorso" alla Amministrazione intimata; l'inutile decorso di quell'arco temporale di trenta giorni, decorrenti dalla maturazione del silenzio-rigetto (26 aprile 2026) - senza che il ricorso fosse portato nella sfera di conoscibilità del Comune, ovvero senza che si fosse avviato un effettivo e concreto procedimento di notificazione - ha irrimediabilmente consumato il "potere" di impugnazione del ricorrente, le successive vicende (accesso al fascicolo telematico; costituzione del Comune) afferendo ad un "post-fatto" non rilevante, comeché inidoneo a determinare la reviviscenza di uno ius agendi ormai estintosi, con la conseguente inoppugnabilità della determinazione reiettiva, ancorché silenziosamente perfezionatasi;
- non potendo invocarsi, indi, una rinnovazione della notificazione del ricorso, ben possibile nel caso di "materiale esistenza" di un procedimento notificatorio, ancorché nullo, ma impredicabile allorquando nessuna notificazione risulta giammai essere stata compiuta; talché, "il ricorso depositato senza essere stato prima notificato alle controparti del giudizio è inammissibile [recte, irricevibile] essendo la notifica inesistente e, quindi, non sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica effettuata, pur se affetta da nullità, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal Giudice" (T.A.R. Umbria, I, 10 maggio 2023, n. 271).
D'altra parte:
- se, "non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass., Sez. lav., 9411/2023);
- a fortiori, di nessuna rinnovazione della notificazione è a parlarsi allorquando manchi del tutto qualsivoglia forma di attività di notificazione, nella fattispecie pacificamente insussistente.
Per la notifica del ricorso inesistente la possibilità di una sua rinnovazione deve essere esclusa perché, altrimenti, risulterebbe violato il fondamentale principio per cui, nel processo amministrativo, il diritto di azione è sottoposto al termine decadenziale previsto dalla legge, a garanzia della fondamentale esigenza di stabilità degli effetti giuridici degli atti amministrativi. E, invero, costituisce principio generale processuale, elaborato dalla giurisprudenza civile e, quindi, mutuato dalla giurisprudenza amministrativa, quello per cui l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio o dell'atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto - id est giustappunto nel caso che quivi ricorre - anche in altre ipotesi in cui sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (T.A.R. Lazio, I, 3 novembre 2022, n. 14363).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, induce, al fine, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.