Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 25 agosto 2026, n. 589

Presidente: de Francisco - Estensore: Chinè

FATTO

1. Con deliberazione n. 1159 del 16 luglio 2024, l'A.S.P. di Catania ha indetto la procedura aperta per l'affidamento triennale del "Servizio di Esecuzione Corsi di Formazione" in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore della SEUS s.c.p.a. 118 Sicilia - Servizio di emergenza urgenza sanitaria, per un importo complessivo di euro 448.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

All'esito della procedura, con verbale n. 8 del 27 marzo 2025, veniva proposta l'aggiudicazione alla QSM s.r.l., che aveva offerto il maggiore ribasso percentuale pari al 51,33%. Tale proposta veniva successivamente approvata con deliberazione n. 600 del 15 maggio 2025.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato e depositato in data 16 maggio 2025, la SIAPA s.r.l., seconda classificata in graduatoria, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del servizio alla QSM s.r.l., unitamente ai verbali di gara, chiedendo, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione dell'appalto e subentro nel contratto.

3. Con lo stesso mezzo, l'odierna appellante ha esposto:

1) in virtù della deliberazione n. 177 del 26 gennaio 2024, la SEUS s.c.p.a. ha stipulato con l'Azienda sanitaria provinciale di Catania in data 29 gennaio 2024 una convenzione avente a oggetto la collaborazione finalizzata al supporto operativo della U.O.C. Provveditorato di quest'ultima per lo svolgimento di alcune specifiche procedure di gara, tra quella oggetto di causa;

2) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come risulta dal verbale di gara n. 1, sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici: Accademia Eraclitea s.r.l.; Agenzia Myeap s.r.l.; Aletheya s.r.l.; Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.; Mast s.r.l.; Plasso s.r.l.; QSM s.r.l.; Serlab Ambiente s.r.l.; Siapa s.r.l.; Talent Solutions s.r.l.;

3) con verbale della commissione tecnica di SEUS s.c.p.a. del 15 gennaio 2025 è stata dichiarata la conformità delle schede tecniche presentate da tutti gli operatori economici;

4) con verbale di gara n. 7 del 23 gennaio 2025, il seggio di gara ha proceduto all'avvio della fase di apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese partecipanti ammesse;

5) la stazione appaltante ha trasmesso alla QSM s.r.l., posizionatasi prima in graduatoria, giusta nota prot. n. 19693, una richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36 del 2023 in ordine all'offerta presentata in quanto anormalmente bassa;

6) in data 6 febbraio 2025 QSM s.r.l. ha riscontrato la richiesta di chiarimenti, ma tale risposta è stata ritenuta insufficiente dall'Amministrazione che, con nota prot. 34990 dell'11 febbraio 2025, ha chiesto alla QSM s.r.l. ulteriori integrazioni riguardo "al dettaglio di ogni singola voce contenuta nel dettaglio piano economico";

7) con nota trasmessa a mezzo PEC in data 14 febbraio 2025, la QSM s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste che venivano accolte dal RUP, come si evince dal verbale di gara n. 8;

8) il servizio è stato quindi aggiudicato alla QSM s.r.l.

4. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:

I) con il primo motivo la ricorrente ha contestato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria non avrebbe potuto superare la verifica di anomalia, in quanto l'organigramma della QSM s.r.l. sarebbe carente di figure professionali previste come obbligatorie dal "Manuale di Gestione Piani Formativi Conto Formazione FonARCom". Ha aggiunto che, dall'esame dei chiarimenti resi in sede di verifica dell'anomalia, sarebbe emersa una totale discordanza tra quanto dichiarato dalla impresa in sede di offerta e quanto, invece, reso nelle giustificazioni economiche.

In particolare, allo scopo di giustificare il ribasso offerto, la controinteressata avrebbe eliminato dai costi della manodopera le seguenti figure: coordinatori didattici territoriali; responsabile rendiconto e direzione amministrativa; assistenza tecnica;

II) con il secondo motivo ha dedotto l'illegittima applicazione alla procedura di gara del criterio del minor prezzo, in violazione dell'art. 108, comma 3, e dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, sostenendo che si tratterebbe di servizio non standardizzato e ad alta intensità di manodopera.

5. Dopo la rituale costituzione nel giudizio di primo grado dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, di SEUS s.c.p.a. e di QSM s.r.l., e la proposizione di ricorso incidentale da parte di quest'ultima società, con atto notificato in data 11 giugno 2025 e depositato in data 18 giugno 2025, con la sentenza n. 3260 del 18 novembre 2025 il T.A.R. Sicilia - Catania ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

6. Tale sentenza è appellata da SIAPA s.r.l. articolando due gruppi di doglianze, sostanzialmente ripetitive di quelle proposte senza successo dinanzi al primo giudice:

I) error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione della lex specialis e del manuale di gestione Fon.ar.com. Travisamento dei fatti e superficialità della valutazione del giudice di primo grado;

II) error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 108, comma 3, e dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Erronea qualificazione del servizio come «standardizzato» e non «ad alta intensità di manodopera».

Parte appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento della deliberazione dell'A.S.P. di Catania n. 600 del 15 maggio 2025 e di tutti gli atti presupposti, la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato tra la SEUS s.c.p.a. e la QSM s.r.l. e il subentro della SIAPA s.r.l. nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 122 e segg. del c.p.a.

7. Per resistere all'atto di gravame si sono costituiti in questo grado sia la Q.S.M. s.r.l. (atto di mera forma in data 10 febbraio 2026), sia la SEUS s.c.p.a. (atto di mera forma in data 18 febbraio 2026).

Non si è invece costituita l'appellata A.S.P. di Catania.

8. In prossimità della udienza pubblica fissata per la discussione dell'atto di gravame, tutte le parti costituite hanno prodotto scritti difensivi per illustrare le rispettive posizioni e replicare alle tesi avversarie. Segnatamente: QSM s.r.l. ha presentato memoria ex art. 73 c.p.a. in data 5 giugno 2026, SIAPA s.r.l. in data 8 giugno 2026 e SEUS s.c.p.a. in data 15 giugno 2026.

9. Alla udienza pubblica del 1° luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il giudizio di congruità dell'offerta anomala della aggiudicataria espresso dalla stazione appaltante, nonostante le giustificazioni rese al seggio di gara integrassero "una palese e inammissibile modifica dell'offerta tecnica".

In particolare, ad avviso dell'appellante, l'aggiudicataria aveva presentato in gara una offerta tecnica recante un gruppo di lavoro composto, oltre che da docenti e tutor, da un referente unico, da coordinatori didattici e territoriali, da un responsabile della progettazione, da un responsabile del rendiconto e direzione amministrativa, da assistenza tecnica. Nell'ambito delle giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, l'aggiudicataria avrebbe eliminato tali figure soggettive, accorpandole in sole 2 unità di "Supporto gestione", per un monte ore irrisorio di 150 ore ciascuna per l'intera durata triennale dell'appalto. Tale operazione è stata qualificata dal primo giudice come una "più efficiente organizzazione del servizio" e una mera "ottimizzazione delle risorse umane", ma in realtà, per l'appellante, ha integrato "una vera e propria alterazione sostanziale del progetto offerto".

Inoltre, per l'appellante l'offerta della aggiudicataria, come modificata in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia, non rispetterebbe l'art. 8 del capitolato tecnico che onera l'impresa di "curare, tutte le fasi relative alla progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati dal Conto Formazione Aziendale di SEUS sul Fondo Interprofessionale Fon.Ar.Com." né conterrebbe le figure soggettive previste dal paragrafo 5.2 del Manuale di gestione piani formativi conto formazione Fon.Ar.Com.

10.1. Il motivo non può essere condiviso dal Collegio.

10.2. Risulta nella specie pacifico in atti che nelle giustificazioni dell'offerta economica rese in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia (nota di chiarimenti in riscontro alla richiesta dell'11 febbraio 2025), QSM s.r.l. - sotto la voce di costo "Supporto alla gestione" - dichiara di impiegare due risorse interne, "incaricate di supportare il Referente Unico nella gestione operativa e amministrativa del servizio formativo", aggiungendo che "Queste risorse si occuperanno di tutti gli adempimenti gestionali, documentali e organizzativi, contribuendo a garantire l'efficienza e la corretta esecuzione del progetto".

È del pari documentato che l'offerta tecnica originaria dell'aggiudicataria indicava un "gruppo di lavoro", con la presenza di un referente unico, coordinatori didattici territoriali, un responsabile della progettazione e analisi fabbisogni, un responsabile rendiconto e direzione amministrativa e uno staff operativo, di talché dal confronto tra tale offerta tecnica e le giustificazioni rese al seggio di gara emerge che le funzioni dei coordinatori didattici territoriali, del responsabile del rendiconto e direzione amministrativa e di assistenza tecnica sono state mantenute, ma accentrate in capo a due risorse interne alla QSM s.r.l. aventi l'incarico di supporto del referente unico nella gestione operativa e amministrativa del servizi formativo.

10.3. Rammenta il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale sedimentato, anche di recente ribadito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S., n. 253 del 2026 e n. 862 del 2025; C.d.S., Sez. III, n. 5822 del 2025), il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e, per tale motivo, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

Del pari consolidato è l'insegnamento giurisprudenziale che il principio del contraddittorio, garantito all'operatore economico nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, consente a quest'ultimo di "... modificare le giustificazioni, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta..." (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 febbraio 2021, n. 1537; 8 gennaio 2019, n. 171).

Più specificamente, "in tema di costi della manodopera, la rimodulazione dell'organizzazione del personale non dà luogo a un'alterazione del contenuto dell'offerta, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, a condizione che l'offerta economica risulti, nel complesso, sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara" (così C.G.A.R.S., 6 agosto 2024, n. 621).

10.4. Alla luce delle suesposte coordinate giurisprudenziali si impone la conclusione che la sentenza impugnata sfugge alla proposta doglianza.

In primo luogo, il Collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'assenza, al paragrafo 5.2 del Manuale di gestione piani formativi conto formazione Fon.Ar.Com., di specifiche figure professionali obbligatorie sia per la redazione del progetto formativo, sia per l'esecuzione del contratto per cui è causa. Difatti, il predetto paragrafo si limita a menzionare alcune figure che, ove effettivamente previste nel progetto formativo e impiegate, possono essere oggetto di riconoscimento nella fase di rendicontazione economica del piano finanziario.

Né può essere fondatamente sostenuto con l'appellante che l'esistenza di figure soggettive obbligatorie per il progetto formativo ammesso in gara è desumibile dall'art. 8 del capitolato tecnico ("Oneri a carico dell'aggiudicatario"). Tale norma della lex specialis contempla espressamente soltanto il referente unico ("Al fine di assicurare la realizzazione dell'intervento l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un Referente Unico nei rapporti con SEUS..."), di cui stabilisce analiticamente le competenze, ma non reca l'indicazione di altre figure professionali obbligatorie per l'appaltatore.

In secondo luogo, gli approdi della giurisprudenza amministrativa di ultima istanza in materia di modifica dell'organizzazione del lavoro in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia sono nel senso che "le modifiche che coinvolgono i livelli degli operai impiegati, il costo medio orario e, di conseguenza, anche il monte ore complessivo degli addetti ai servizi rientrano nel ius variandi consentito in sede di giustificazioni, quando, sotto il profilo economico, non venga modificato l'importo complessivo del costo della manodopera (come è incontestato sia accaduto nel caso di specie) e, sotto il profilo tecnico, non venga alterata la natura sostanziale dell'offerta, in quanto ci si limiti ad una rimodulazione interna delle risorse" (così, da ultimo, C.d.S., Sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666).

Si tratta di indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare già nel vigore del codice dei contratti pubblici del 2016, per il quale "la rimodulazione dell'organizzazione del personale non dà luogo a un'alterazione del contenuto dell'offerta, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, a condizione che l'offerta economica risulti, nel complesso, sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara" [così C.G.A.R.S., 6 agosto 2024, n. 621, ma anche C.d.S., Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9696, dove si evidenzia la necessità di "tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all'offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica di anomalia)"].

Ciò posto, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, con le giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia l'aggiudicataria ha mantenuto le funzioni dei coordinatori didattici territoriali, del responsabile del rendiconto e direzione amministrativa e di assistenza tecnica, ma le ha accentrate in capo a due risorse interne alla QSM s.r.l. aventi l'incarico di supporto del referente unico nella gestione operativa e amministrativa del servizio formativo. In disparte la già evidenziata non obbligatorietà delle figure soggettive diverse dal referente unico, non si tratta, all'evidenza, di modifica sostanziale dell'offerta tecnica presentata nei termini previsti dal bando, bensì di mera riorganizzazione e razionalizzazione del lavoro, consentita all'operatore economico anche nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

In terzo luogo, tenendo conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S., n. 253 del 2026), in base al quale "il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante, in ordine all'anomalia dell'offerta, non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia dell'offerta economica, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione", può essere condivisa dal Collegio la conclusione del primo giudice che "la valutazione finale cui è giunta l'Amministrazione procedente non sia manifestamente erronea, illogica o irrazionale", giacché la puntuale istruttoria compiuta nel caso controverso per la verifica dell'anomalia dell'offerta economica, con duplice richiesta, rispettivamente, di giustificazioni e giustificazioni integrative puntualmente fornite dall'aggiudicataria, ha esaurientemente dimostrato, come testualmente riconosciuto nel verbale di gara n. 8 del 27 marzo 2025, la complessiva congruità dell'offerta economica presentata dalla odierna appellata.

11. Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la decisione di prime cure per avere omesso di pronunciare sulla contestata violazione dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023. In sintesi, reitera in questo secondo grado di giudizio la doglianza che la stazione appaltante avrebbe violato l'obbligo di indicare nella lex specialis il costo della manodopera e che, trattandosi di servizio in gara "ad alta intensità di manodopera" ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, la scelta di utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sarebbe priva di necessario supporto motivazionale.

Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la scelta del criterio di aggiudicazione rientrerebbe tra le eccezioni previste dall'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 in quanto il servizio posto in gara è "standardizzato" e non "ad alta intensità di manodopera".

11.1. Il motivo non può essere condiviso dal Collegio.

11.2. In primo luogo, non può essere condivisa l'affermazione di parte appellante in base alla quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestata violazione dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 (mancata indicazione nei documenti di gara del costo della manodopera), in quanto risulta per tabulas che la sentenza gravata ha statuito che "l'Amministrazione - per tutto quanto esposto - ha legittimamente individuato nel criterio del maggior ribasso la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, considerata la natura standardizzata delle prestazioni e l'urgenza di garantire la formazione del personale dell'emergenza - urgenza nel rispetto dei termini previsti per l'erogazione del finanziamento regionale (cfr. C.d.S., Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706). In conclusione, nonostante l'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 introduca una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni, tutto ciò consente di concludere che il servizio in esame va annoverato tra quelli cd. di carattere standardizzato, per i quali può trovare applicazione il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023".

A ciò il primo giudice ha aggiunto che «Ad avviso del Collegio trova applicazione il diffuso orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del precedente codice ma tuttora attuale, secondo cui i "costi della manodopera" - dei quali si impone ai concorrenti l'indicazione nell'offerta economica - sono solo i costi della manodopera "subordinata" ex art. 2094 c.c. e non anche dei lavoratori autonomi utilizzati dall'appaltatore... Ciò è chiaramente desumibile dal tenore letterale della previsione contenuta nell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023...».

In disparte quanto sopra evidenziato, il Collegio rammenta, per confutare nel merito la doglianza, che - per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. III, 2 aprile 2024, n. 3000; Ad. plen., 24 gennaio 2019, n. 1) - la mancata indicazione nei documenti di gara del costo della manodopera non assume carattere invalidante e non esonera il concorrente dall'obbligo di indicare tali costi e quelli per la sicurezza dei lavoratori nell'offerta economica, salvo il caso in cui ricorra una oggettiva impossibilità di rispetto del medesimo obbligo, in quanto il concorrente viene posto "nella draconiana situazione di dover scegliere tra l'osservanza della lex specialis ai fini della formalizzazione dell'offerta, e così incorrere nella sanzione escludente conseguente alla mancata indicazione del costo della manodopera, o ottemperare all'obbligo" (così, C.d.S. n. 3000 del 2024).

11.3. In secondo luogo, in punto di contestata qualificazione del servizio come "standardizzato", la tesi di parte appellante che il servizio in gara è "ad alta intensità di manodopera" si palesa priva di fondamento.

Osserva in merito il Collegio:

- l'art. 2, comma 1, lett. e), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023 reca la seguente definizione: «"contratti ad alta intensità di manodopera", i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi»;

- l'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che "Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1".

Alla luce delle suesposte disposizioni normative un contratto si può qualificare come "ad alta intensità di manodopera" se è caratterizzato da un costo della manodopera pari o superiore al 50%.

Nel caso controverso è indiscutibile che, esaminando il contenuto dell'offerta economica della aggiudicataria, e aderendo alla condivisibile interpretazione del dato normativo seguita dal primo giudice secondo cui nella nozione di "manodopera" rientrano i rapporti di lavoro subordinato e non quelli di lavoro autonomo e occasionale (così C.d.S., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Sez. III, 26 ottobre 2026, n. 6530), l'incidenza della manodopera sul valore complessivo del corrispettivo dell'appalto è inferiore al 50% (segnatamente pari al 33,97%: euro 69.112,91 rispetto a euro 203.457,70).

A ciò deve essere aggiunto che parte appellante, né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio di appello, ha specificamente contestato singoli rapporti di lavoro qualificati dall'aggiudicataria come di lavoro autonomo al fine di dimostrare che l'incidenza della manodopera sia nella realtà pari o superiore alla soglia del 50%. Né ha specificamente e fondatamente contestato che la disciplina della lex specialis, sia per i docenti (art. 3, punto 8, del capitolato tecnico), sia per il referente unico (art. 8 del capitolato tecnico) ammette che i relativi incarichi possano essere affidati con contratti di lavo[ro] autonomo.

11.4. Del pari privo di pregio è il profilo di doglianza, formulato dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di appello, con il quale ulteriormente censura la qualificazione resa dal primo giudice del servizio come "standardizzato".

Secondo tale prospettazione, sebbene alcuni aspetti del servizio erano stati predefiniti dalla stazione appaltante, l'attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei corsi, e soprattutto quella di "sviluppare e produrre nel concreto i piani formativi per l'accesso alle risorse economiche accantonate da parte della SEUS nel proprio Conto Formazione Aziendale", non possono considerarsi standardizzate, in quanto "implicano un'elevata componente intellettuale, progettuale e di personalizzazione".

11.5. La tesi dell'appellante non può essere condivisa dal Collegio poiché - come puntualmente riconosciuto dal primo giudice (pag. 13 della sentenza appellata) - prende le mosse dalla erronea asserzione che una prestazione di natura intellettuale non possa essere standardizzata.

Sebbene l'oggetto dell'appalto consista nel progettare, gestire ed eseguire corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, pertanto nello svolgimento di prestazioni anche di natura intellettuale, dette prestazioni - in virtù dell'elevato livello di definizione contenuto nel capitolato tecnico (v. artt. 2, 4 e 5) e non recando soluzioni personalizzate ma consistendo in attività ripetitive - sono qualificabili come standardizzate.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa di ultima istanza ha chiarito che «Quando un servizio di natura intellettuale si caratterizza... nell'esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno "standard". In altre parole, la natura routinaria del servizio intellettuale fa sì che lo stesso possa definirsi come "standardizzato"» (così, C.d.S., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 782).

11.6. Pertanto, la doglianza non riesce a scalfire le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla natura standardizzata del servizio posto in gara, con il corollario della legittimità della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

12. In definitiva, l'accertata integrale infondatezza dei motivi di gravame impone la reiezione dell'appello.

13. Le spese del grado seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte appellante nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g., accessori di legge e c.u. se versati, in favore di QSM s.r.l. e in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g., accessori di legge e c.u. se versati, in favore di SEUS s.c.p.a.

Nulla spese per l'A.S.P. di Catania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 3260/2025.