Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 22 settembre 2026, n. 6989
Presidente: Barra Caracciolo - Estensore: Ponte
FATTO
Ritenuto in fatto che:
- con l'originario ricorso l'ente, odierna parte appellante, domandava l'annullamento del provvedimento dell'autorità, odierna appellata, prot. n. 0108354 del 4 agosto 2025, recante il parziale diniego all'accesso agli atti, richiesto con istanza del 23 maggio 2025, parzialmente rinnovata il 23 luglio 2025, dallo stesso ente, avente ad oggetto copia della documentazione concernente i fascicoli relativi ai reclami presentati da taluni iscritti allo stesso ENPAPI al Garante, per pretese violazioni di dati personali;
- in particolare, l'Autorità ha in origine formalmente accolto in parte l'istanza dell'ente con una serie di note (nota prot. n. 86159 del 17 giugno 2025; nota prot. n. 90895 del 26 giugno 2025; nota prot. n. 102519 del 22 luglio 2025), rispetto alle quali l'ente ha ulteriormente richiesto l'allegazione degli "screenshot della chat di WhatsApp" e delle "fotografie di altri screenshot", posti dal professionista controinteressato a sostegno del proprio reclamo e richiedendone la trasmissione, cui è stato dato riscontro con il provvedimento 4 agosto 2025, impugnato in prime cure;
- all'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 1586 del 2026 oggetto di appello l'adito T.A.R. accoglieva il ricorso limitatamente alle fotografie degli screenshot del sito istituzionale dell'ente ricorrente, rigettando il ricorso nella parte in cui è volta ad ottenere l'accesso agli screenshot di WhatsApp;
- con l'appello in esame l'ente contestava il capo di rigetto della sentenza predetta, deducendo i seguenti motivi di appello: sull'errato bilanciamento svolto dal T.A.R. Lazio tra le esigenze di riservatezza dei controinteressati e le esigenze difensive di ENPAPI (in termini di error in iudicando; travisamento dei fatti; manifesta irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Cost. e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990; Falsa applicazione dell'art. 116, comma 4, c.p.a.); sull'errata valutazione del T.A.R. degli elementi documentali acquisiti al processo (in termini di error in iudicando; erronea e/o mancata valutazione degli elementi documentali acquisiti; violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; violazione dell'art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.; erroneità, superficialità e carenza di motivazione);
- si costituiva in giudizio la sola autorità appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello;
- non si costituivano in giudizio gli originari controinteressati intimati;
- alla camera di consiglio del 17 settembre 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Considerato in diritto che:
- l'appello è infondato;
- da un lato, pur non risultando riproposta l'eccezione di improcedibilità respinta in prime cure, la sopravvenuta archiviazione del reclamo contenente la documentazione in questione comporta l'insussistenza dei peculiari presupposti tali da sostenere l'invocato accesso difensivo che, come noto, consente comunque l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
- dall'analisi degli atti emerge infatti l'archiviazione del reclamo con nota prot. n. 130645 del 3 ottobre 2025 (comunicata all'odierno appellante in pari data con nota prot. n. 130636), senza l'adozione di provvedimenti collegiali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 1/2019 del 4 aprile 2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, laddove si evidenziava che l'accesso da parte di terzi ai dati personali del reclamante era derivato da un'imprevedibile anomalia del sistema e che l'ente ha risolto prontamente l'anomalia entro un'ora, impedendo così ulteriori accessi non autorizzati, con la conseguenza che gli esiti non sono stati significativamente pregiudizievoli per i diritti e le libertà degli interessati, considerato che i dati riferiti al reclamante sono stati visualizzati solamente da un soggetto, appartenente al medesimo ambito lavorativo;
- tale esito esclude pertanto la sussistenza eventuale dei presupposti peculiari dell'accesso difensivo, possibile anche, in termini di stretta indispensabilità, a dati sensibili, né nella specie rilevano gli ulteriori procedimenti anche penali evocati in quanto neppure citati nelle istanze di accesso (sia in quella originaria del 23 maggio 2025 sia nell'integrazione del 23 luglio 2025) che hanno dato origine al procedimento oggetto della presente controversia;
- dall'altro lato vanno in gran parte condivise le conclusioni formulate dalla sentenza impugnata in relazione all'oggetto residuo dell'istanza di accesso, stante la tutela garantita alla c.d. messaggistica Whatsapp;
- in linea generale la stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito (cfr. ad es. sent. n. 170 del 2023) la garanzia apprestata dall'art. 15 Cost. come estesa anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo) nonché la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità - attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana" (v. sent. n. 366 del 1991) - la quale comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo (sent. n. 81 del 1993);
- anche la giurisprudenza sovranazionale ha ricondotto nell'alveo della «corrispondenza» tutelata dall'art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione "statica", ossia già avvenuti (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sentenza Copland, paragrafo 44; con riguardo alla messaggistica istantanea, Corte EDU, sentenza Barbulescu, paragrafo 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 22 maggio 2008, Iliya Stefanov contro Bulgaria, paragrafo 42; con riguardo ai dati di uno smartphone, che comprendevano anche SMS e messaggi di posta elettronica, Corte EDU, sentenza Saber, paragrafo 48);
- va quindi ribadito il principio per cui i messaggi di posta elettronica, i messaggi Whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico";
- peraltro, con particolare riferimento all'oggetto rilevante nella specie, va parimenti ribadita la considerazione per cui gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e non funzionano tutti nel medesimo modo, in particolare, una chat di Whatsapp che è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione agevolante, ma ristretto poiché raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti alla medesima chat;
- se è pur vero che nel momento in cui una chat di messaggistica ed i relati messaggi vengono prodotti ed allegati ad un atto di reclamo gli stessi possono perdere (in relazione alla relativa invocazione in termini di prova dei fatti reclamati) la loro caratteristica divenendo atti del procedimento, con conseguente rilevanza anche in termini quindi di accesso difensivo, nel caso di specie - oltre alla predetta archiviazione - parte istante non ha dimostrato i profili di necessità ed indispensabilità, così come richiesti dallo stesso art. 24 comma 7, cit., oltre alla circostanza per cui, trattandosi di una chat, vengono ad essere coinvolti anche soggetti terzi estranei al reclamo;
- sulla scorta di tali principi va pertanto confermato il rigetto dei motivi dedotti avverso il rigetto dell'istanza ex art. 22 della l. n. 241 cit. nella parte in cui è volta ad ottenere l'accesso agli screenshot di Whatsapp;
- se in generale un ente previdenziale sottoposto al potere di vigilanza del Ministero ha diritto di accedere alla copia integrale degli esposti e delle segnalazioni, comprensiva dei nominativi dei firmatari, in dettaglio l'ostensione non può riguardare un documento costituito da screenshot di conversazioni intercorse attraverso lo scambio di messaggi elettronici tra persone determinate ed in gran parte estranee al reclamo, in quanto qualificabile come «corrispondenza privata», in quanto tale «segreta», a tutela della libertà e della riservatezza delle comunicazioni, come sancite dall'art. 15 Cost., nonché della protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti, in specie laddove in relazione a tale corrispondenza privata non se ne evidenzi la necessità e indispensabilità;
- alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va quindi respinto;
- sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della questione e la sopravvenuta archiviazione predetta, per procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. V-bis, sent. n. 1586/2026.