Corte costituzionale
Sentenza 21 luglio 2026, n. 134

Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, nel procedimento civile promosso da M. P., con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 2026.

Udita nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando è negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dalla citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando».

1.1.- Il rimettente premette di essere investito della cognizione del procedimento promosso da Mauro Pellegrini, avente a oggetto "adozione di maggiorenne".

Il ricorrente, padre di M. P., nato dal suo primo matrimonio il 27 agosto 1984, ha dedotto che, ottenuto il divorzio nel 2007, nel 2017 ha contratto matrimonio con L. S., ucraina, madre di V. N. S., nata in Ucraina il 10 ottobre 1991.

Quest'ultima, la quale è divorziata e madre di due bambine, nel 2022 si è trasferita dall'Ucraina in Italia e da allora, insieme alle sue figlie, vive con sua madre, L. S., e con il marito di questa, il ricorrente M. P. Donde la richiesta dello stesso di adozione di V. N. S.

Il giudice a quo riferisce che il figlio maggiorenne del ricorrente, M., nel costituirsi in giudizio, ha negato l'assenso all'adozione, mentre l'adottanda, sentita all'udienza del 9 dicembre 2024, ha prestato il consenso e ha dichiarato di non aver mai conosciuto il suo padre biologico, di considerare M. P. come un genitore e di formare con lui, con sua madre e con le sue due figlie, una famiglia.

Il rimettente aggiunge che è stato sentito anche il figlio dell'adottante, il quale ha rappresentato la situazione di aspra conflittualità con il padre, affermando di non intrattenere rapporti con il ricorrente da anni, di non reputarlo un padre, di nutrire un profondo rancore in ragione degli «asseriti gravi torti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre», avendo usato violenza nei confronti di entrambi ed essendosi impossessato di oltre centomila euro, somma prelevata dal conto cointestato ai coniugi, senza mai restituirli. Ha, infine, precisato di negare l'assenso all'adozione per ragioni economiche, in quanto intende tutelare la sua posizione di erede legittimo.

Il giudice a quo espone, ancora, che L. S., nel prestare l'assenso all'adozione, ha dichiarato che il ricorrente ha accolto V. N. S. come una figlia.

Da ultimo, il Tribunale rimettente rileva che M. P. non è persona facoltosa, che dal 2007 lo stesso e il figlio vivono distanti e non hanno un legame affettivo, essendo i loro rapporti «quasi inesistenti e, comunque, livorosi ed aspri».

1.2.- Tanto premesso, il giudice a quo, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, e che, con la sentenza n. 245 del 2004, ha dichiarato la medesima disposizione costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiori d'età possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante, purché maggiorenni e consenzienti.

Il rimettente ritiene che dalle pronunce richiamate si ricavi in modo inequivoco che l'adozione sia consentita solo se il figlio maggiorenne dell'adottante presti l'assenso, configurandosi la sua manifestazione di dissenso «vincolante e non superabile dal giudice» e dunque ostativa all'accoglimento della domanda.

Né tra i casi in cui la legge esclude che il diniego di assenso assuma portata vincolante figura quello del dissenso espresso dal discendente maggiorenne dell'adottante.

In definitiva, la vincolatività dell'assenso di quest'ultimo si ricaverebbe dalla giurisprudenza costituzionale e, segnatamente, dalle ricordate sentenze n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004 e «dal combinato disposto degli artt. 291 e 297 c.c., pur in assenza di una specifica previsione normativa».

Il rimettente rileva che tale ricostruzione è stata accolta anche da altri giudici di merito, a eccezione della Corte d'appello di Cagliari, la quale, nella sentenza 9 maggio 2023, n. 3, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ha affermato che il dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante che non siano con lui conviventi non è ostativo all'adozione «avendo per il Tribunale "un valore non già assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ... bensì un valore più limitato e contenuto", ricevendo tutela "soltanto nell'eventualità che l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio"».

Il giudice a quo conviene con la richiamata pronuncia circa la necessità che il giudice comune ricerchi una interpretazione che, in linea con la giurisprudenza convenzionale sull'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (è citata, in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, quarta sezione, sentenza 13 ottobre 2015, S. H. contro Italia) e con le enunciazioni della Corte di cassazione (è richiamata Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 aprile 2020, n. 7667), tenda a fornire un riconoscimento giuridico a stabili situazioni familiari consolidate nel tempo e fondate su profondi legami affettivi.

Rammenta, inoltre, che lo scopo esclusivamente economico che in origine connotava l'adozione di maggiorenne, coincidente con la possibilità, per chi non avesse discendenti, di trasmettere il proprio nome e il proprio patrimonio, si è eroso nel tempo, tanto che l'istituto è divenuto strumento di consolidamento delle relazioni affettive e di garanzia dell'unità familiare, come nel caso in cui si intenda stabilire un legame giuridico con il figlio maggiorenne del coniuge o del partner o fare entrare nel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara.

Il rimettente afferma di essere consapevole della necessità che, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, venga verificata la possibilità di attribuire alla norma sospettata un significato conforme a Costituzione e, tuttavia, ritiene che, nel caso di specie, una interpretazione siffatta parrebbe «travalicare la lettera della legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo», posto che, da un lato, l'art. 297, secondo comma, cod. civ. non prevede che il giudice possa superare il dissenso dei figli maggiorenni ove lo reputi ingiustificato e, dall'altro, in base alle richiamate sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004, affinché possa farsi luogo all'adozione è necessario che il figlio maggiorenne dell'adottante sia consenziente.

Di qui la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

1.3.- Con riferimento alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la decisione di cui è investito dipende dall'esito dell'incidente di legittimità costituzionale, posto che, nel caso in cui la norma censurata - là dove non prevede che il tribunale, quando il figlio maggiorenne dell'adottante neghi l'assenso, possa, non di meno, dichiarare l'adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando - fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il dissenso nella specie manifestato da M. P. potrebbe con ogni probabilità essere considerato ingiustificato e, di conseguenza, potrebbe comunque farsi luogo all'adozione.

1.4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rileva, anzitutto, come, alla stregua della disposizione in esame, il diniego di assenso dei genitori dell'adottando possa sempre essere superato dal giudice ove risulti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, mentre il rifiuto del coniuge dell'adottante e dell'adottando non legalmente separato può essere disatteso solo quando non vi sia convivenza.

Sempre insuperabile è, infine, il diniego di assenso espresso dai discendenti maggiorenni dell'adottante.

Il giudice a quo rileva, pertanto, come, in caso di convivenza, le posizioni del coniuge e del figlio maggiore d'età - da ritenersi omogenee in ragione del fatto che entrambi i soggetti appartengono al nucleo familiare dell'adottante, così «risentendo emotivamente allo stesso modo dell'ingresso di una nuova persona nella loro famiglia e nutrendo i medesimi interessi di natura successoria» - risultino «disciplinate allo stesso modo dalla legge».

Il vulnus costituzionale sarebbe ravvisabile quando non vi è convivenza, posto che, in tal caso, se il figlio maggiorenne dissente, il giudice deve comunque disattendere la domanda di adozione senza poterne valutare i motivi, mentre, se a negare l'assenso è il coniuge, lo stesso giudice può accogliere la domanda ove reputi il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Due situazioni assimilabili sarebbero così «trattate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso», e ciò apparirebbe irragionevole ed in contrasto col principio di eguaglianza.

La portata vincolante del dissenso - «perfino se immotivato o ingiustificato» - del figlio maggiorenne non convivente dell'adottante, da un lato, vanificherebbe la volontà espressa dall'adottante, dall'adottando e dai soggetti indicati dall'art. 297 cod. civ., così impedendo, in disaccordo con l'evoluzione dell'istituto registratasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che profondi legami affettivi ottengano riconoscimento giuridico; dall'altro, reciderebbe il «rapporto di congruenza presente nel sistema», in conflitto con il «criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione».

Di contro, secondo lo stesso giudice a quo, ragionevolezza, coerenza ed equilibrio potrebbero essere salvaguardati ove al giudice fosse consentito di valutare il dissenso del figlio maggiorenne non convivente con l'adottante - come avviene per il coniuge non convivente dello stesso adottante - all'esito di un bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Il giudice, in particolare, potrebbe ritenere il rifiuto ingiustificato nel caso in cui l'unico pregiudizio per l'interessato fosse costituito dalla riduzione delle sue aspettative ereditarie, specie nell'ipotesi, come quella oggetto di scrutinio, in cui il figlio dissenziente dell'adottante non sia in buoni rapporti con il genitore, non lo frequenti, viva in un'altra regione e abbia «una vita che non si lega con la sua», così che «non risentirebbe emotivamente e affettivamente dell'adozione».

2.- Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le parti del procedimento principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.- Il Tribunale di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui, in caso di diniego di assenso all'adozione di persone maggiori d'età da parte dei figli maggiorenni dell'adottante, non consente al giudice di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dalla disposizione censurata nella ipotesi di dissenso dei genitori dell'adottando e del coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando.

La norma sottoposta a scrutinio violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in modo ingiustificatamente differente le situazioni, sostanzialmente assimilabili, in cui il diniego di assenso all'adozione sia espresso dal figlio maggiorenne o dal coniuge dell'adottante con questo non conviventi, posto che, nel primo caso, il dissenso è sempre ostativo all'adozione, mentre nel secondo il giudice, ove ritenga il rifiuto non giustificato o contrario all'interesse dell'adottando, può comunque pronunciare l'adozione.

Sarebbe, inoltre, leso il «criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione», in quanto la portata in ogni caso vincolante del dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante, con questo non convivente, vanificherebbe la volontà espressa dal genitore, dall'adottando e dai soggetti indicati dall'art. 297 cod. civ., così impedendo - in contrasto con l'evoluzione della funzione dell'istituto in esame - che stabili legami affettivi ottengano riconoscimento giuridico.

Ad avviso del rimettente, la disciplina censurata sarebbe, per converso, conforme a «[r]agionevolezza, coerenza ed equilibrio» se al giudice fosse consentito di bilanciare le ragioni del dissenso del figlio maggiorenne non convivente con gli interessi dell'adottante e delle altre persone chiamate a esprimere l'assenso, specie nel caso, come quello in esame, in cui lo stesso figlio, non essendo in buoni rapporti con il genitore, non frequentandolo e avendo «una vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente e affettivamente dell'adozione».

4.- All'esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale è utile premettere la ricostruzione, anche diacronica, del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disciplina oggetto di censura.

4.1.- Negli ultimi decenni l'evoluzione sociale dell'adozione delle persone maggiori d'età è stata segnata da un mutamento di paradigma.

L'istituto, originariamente volto ad assicurare all'adottante impossibilitato a generare prole l'acquisizione di un erede che potesse dare continuità al suo nome e al suo patrimonio, ha assunto nel corso degli anni significati e motivazioni inediti, divenendo strumento per conferire veste giuridica a consolidate relazioni affettive idonee a rappresentare l'identità personale dell'adottante e dell'adottato.

La capacità dell'adozione ordinaria di assecondare nuove istanze socialmente apprezzabili e, quindi, meritevoli di tutela è stata colta, anzitutto, dalla giurisprudenza di legittimità.

Una emblematica conferma di tale attitudine si rinviene nella pronuncia che, con specifico riferimento all'ipotesi dell'adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo e organizzativo della famiglia di accoglienza, ha sottolineato come, in tal caso, l'istituto dia veste formale a un rapporto familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire, la costruzione del rapporto giuridico (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426).

Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità hanno ravvisato nell'adozione del maggiorenne «la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando [in quanto] strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili», in ossequio ai principi dell'unità della famiglia ex art. 30 Cost. e del rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU (Cass., sentenza n. 7667 del 2020).

La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, restituito dell'istituto in esame una fisionomia coerente con il mutato contesto sociale, giungendo a configurarla come «istituto plurifunzionale» (sentenza n. 53 del 2025).

Nelle pronunce degli ultimi anni, oltre a trovare conferma la tradizionale e primaria finalità di trasmissione del nome e del patrimonio, sono emerse, infatti, ulteriori funzioni rispondenti a «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023).

Questa Corte ha sottolineato che l'adozione di maggiorenne può «abbracciare tanto la situazione in cui versano "persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando", quanto i casi dell'"adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare" (sentenza n. 135 del 2023)» (sentenza n. 53 del 2025).

Ancora, la giurisprudenza costituzionale ha individuato nell'istituto in esame una espressione del diritto all'identità della persona, sottolineando che «[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.» (sentenza n. 5 del 2024).

E tuttavia, la realizzazione della volontà di dar luogo a una adozione di maggiorenne incontra un limite nella tutela che l'ordinamento riconosce anche agli interessi dei membri delle rispettive famiglie d'origine, i quali, pur rimanendo terzi rispetto al vincolo di filiazione adottiva - posto che, a norma dell'art. 300, secondo comma, cod. civ., l'adozione di cui si tratta, salve le eccezioni stabilite dalla legge, non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante -, possono risentire dei relativi effetti sia sul piano morale sia su quello patrimoniale.

4.2.- Accanto al consenso delle parti (art. 296 cod. civ.), l'art. 297 cod. civ. richiede, infatti, come ulteriore condizione per farsi luogo all'adozione, l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando, dei genitori dell'adottando e - per effetto delle sentenze n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004 di questa Corte, di cui si darà conto più avanti - dei figli maggiorenni dell'adottante.

Nella formulazione originaria della disposizione in esame - a mente della quale «[s]e l'adottando o l'adottante sono coniugati, è sempre necessario l'assenso del coniuge. È necessario altresì l'assenso dei genitori dell'adottando» - le manifestazioni di volontà adesiva del coniuge dell'adottante e dell'adottando e dei genitori di quest'ultimo erano configurate come necessarie e mai sindacabili dal giudice, a prescindere dal motivo dell'eventuale rifiuto.

Inoltre, il mancato assenso costituiva un ostacolo all'adozione anche ove fosse dipeso dalla irreperibilità o incapacità della persona chiamata a prestarlo.

Tale opzione legislativa intendeva salvaguardare l'interesse superiore della famiglia legittima, impedendo che l'ingresso di un soggetto estraneo nella formazione d'origine potesse avvenire contro la volontà di tutti i suoi membri.

La disciplina degli assensi è stata oggetto di significativa revisione ad opera della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

Nel nuovo assetto ordinamentale venutosi a delineare con l'avvento della Costituzione la preminenza riconosciuta ai diritti della persona rispetto all'interesse del gruppo familiare e l'assunzione, da parte della famiglia, di un ruolo strumentale al pieno svolgimento della personalità dei suoi componenti (art. 2 Cost.) hanno, infatti, posto in luce l'eccessiva rigidità delle norme dettate dall'art. 297 cod. civ.

Si è reso, pertanto, necessario mitigare la regola della insuperabilità in sede giudiziale del dissenso dei genitori e dei coniugi e ammettere l'adozione anche in caso di impossibilità, per tali persone, di esprimere l'assenso per irreperibilità o incapacità.

Infatti, il nuovo testo dell'art. 297 cod. civ., dopo aver sancito, al primo comma, che «[p]er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati», al secondo comma precisa che «[q]uando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».

4.3.- L'art. 297 cod. civ., richiede, dunque, anzitutto, l'assenso dei genitori dell'adottando, ma specifica che l'eventuale rifiuto è vincolante solo ove provenga dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, potendo, in caso contrario, essere superato dal tribunale ove risulti ingiustificato o contrario all'interesse dello stesso adottando.

Occorre, tuttavia, considerare che la riforma introdotta dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel limitare - attraverso le modifiche operate con gli artt. 58, 59 e 60 - l'adozione civile ai soli maggiorenni, ha tacitamente abrogato l'inciso, contenuto nel secondo comma dell'art. 297 cod. civ., che, appunto, fa salva la manifestazione di volontà dei genitori esercenti la responsabilità sull'adottando.

Ne discende che il dissenso dei genitori dell'adottando deve ritenersi sempre superabile dal tribunale ove sia privo di giustificazione o in contrasto con gli interessi dell'adottando.

4.4.- La manifestazione di volontà adesiva del coniuge, pure prescritta dalla disposizione in esame, si raccorda con l'art. 144, primo comma, cod. civ., il quale, stabilendo che «[i] coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare», sancisce il principio in forza del quale tutta l'attività della comunità familiare deve fondarsi sull'accordo, in mancanza del quale la stessa famiglia è destinata alla crisi della convivenza.

Tale assenso è sottoposto a un regime differenziato, secondo che lo stesso coniuge sia o meno legalmente separato ovvero, nel secondo caso, sia o meno convivente con l'adottante o con l'adottando.

Dalla lettura coordinata del primo e del secondo comma dell'art. 297 cod. civ. si ricava, anzitutto, che l'adesione non è richiesta qualora il coniuge sia legalmente separato.

Con la sospensione dei doveri - eccetto quello di assistenza materiale - nascenti dal matrimonio che consegue alla separazione personale viene, infatti, meno l'esigenza di interpellare il coniuge dell'adottante o dell'adottando, in quanto solo la sussistenza di un rapporto «assai stretto» può giustificare l'esercizio del potere di veto riconosciuto dalla disposizione in esame (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 25 novembre 1986, n. 6925).

L'assenso del coniuge convivente è, invece, sempre vincolante e non sono previsti casi in cui il giudice possa sindacare le ragioni dell'eventuale dissenso.

Il rifiuto opposto dal coniuge che non sia convivente può, al contrario, essere valutato dal tribunale ed eventualmente disatteso, se ritenuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottante o dell'adottando.

4.5.- La disciplina degli assensi all'adozione dettata dall'art. 297 cod. civ. si raccorda sistematicamente e si completa con quella contenuta nell'art. 291 cod. civ., come risultante dagli interventi di questa Corte.

Il primo comma di quest'ultima disposizione, che sanciva il divieto di adottare per chi avesse «discendenti legittimi o legittimati» - distinzione, quest'ultima, poi soppressa dall'art. 105, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti maggiorenni, legittimi o legittimati, ove «consenzienti» (sentenza n. 557 del 1988).

Questa Corte ha affermato che, se, alla stregua della disciplina vigente, l'esistenza del coniuge, sempre che questi presti l'assenso ai sensi dell'art. 297, primo comma, cod. civ., non impedisce di far luogo all'adozione, non sussiste un motivo razionale per non ritenere che anche la situazione, «sostanzialmente identica», dei figli maggiori d'età la consenta, anche in tal caso subordinatamente alla prestazione di assenso da parte degli stessi.

Ha ritenuto, pertanto, evidentemente incongrua la differente valutazione legislativa dell'assenso di persone, quali il coniuge e i figli, «tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale» (ancora, sentenza n. 557 del 1988).

La necessità di una manifestazione di volontà adesiva del figlio maggiorenne dell'adottante sarà successivamente ribadita, dalla sentenza n. 245 del 2004, anche con riferimento ai «figli naturali» riconosciuti dall'adottante.

4.6.- Il contenuto precettivo dell'art. 297 cod. civ. è stato ulteriormente precisato dalla sentenza n. 345 del 1992, con la quale questa Corte, in via interpretativa, ha esteso alla prole maggiorenne la regola - dettata dal secondo periodo del secondo comma di tale disposizione - della irrilevanza, ai fini della pronuncia di adozione, del mancato assenso dovuto a incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.

5.- Tutto ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale non è fondata.

5.1.- Il rimettente, come sopra precisato, ritiene che la norma censurata determini una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente assimilabili, in quanto, per il caso in cui il coniuge dell'adottante, con questo non convivente, neghi l'assenso all'adozione, consente al tribunale di farvi luogo egualmente, se il rifiuto risulti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, mentre non prevede analoga possibilità per l'ipotesi in cui il diniego provenga dal figlio maggiorenne dello stesso adottante, parimenti non convivente.

La disciplina del dissenso del coniuge non convivente dell'adottante, assunta dal giudice a quo quale termine normativo di riferimento, non è, tuttavia, idonea a fungere da tertium comparationis, in quanto si fonda su una ratio che non ne consente l'equiparazione alla fattispecie del rifiuto opposto dal figlio maggiorenne non convivente, qui in esame.

Al riguardo, deve, anzitutto, considerarsi che il tratto di assimilazione su cui si impernia la comparazione compiuta dal rimettente - la non convivenza con l'adottante - assume una valenza del tutto diversa nel rapporto di coniugio e in quello di filiazione adulta.

Nel primo, poiché, ai sensi dell'art. 143 cod. civ., la coabitazione è oggetto di un obbligo primario derivante dal matrimonio, il distacco dei coniugi, non concordato e non giustificato da ragioni contingenti o lavorative, può costituire un indice sintomatico della disgregazione della loro comunione materiale e spirituale (sentenza n. 209 del 2022).

L'interruzione, obiettiva e stabile, della convivenza è, inoltre, indicativa della possibilità che al dissolvimento del rapporto sul piano fattuale segua la cessazione dello stesso vincolo giuridico, posto che la separazione di fatto può evolvere nella separazione legale e nel definitivo scioglimento del matrimonio.

Di contro, nel rapporto di filiazione adulta la convivenza non incide sulla esistenza del vincolo filiale, in quanto non costituisce - come nella relazione di coniugio - oggetto di un obbligo, né condiziona i diritti da esso nascenti. Piuttosto, la progressiva acquisizione di autonomia dei figli maggiorenni porta ordinariamente alla cessazione della coabitazione.

La sussistenza o meno di una stabile coabitazione con i genitori rileva, invero, sotto altri profili, come quello della insorgenza, a carico del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, dell'obbligo di contribuire, in base alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al ménage della comunità familiare (art. 315-bis, quarto comma, cod. civ.).

5.2.- Tanto precisato, l'eccezione alla vincolatività del dissenso del coniuge non convivente prevista dall'art. 297, secondo comma, cod. civ. si giustifica in ragione di ciò, che la separazione di fatto, quale volontaria ed effettiva rottura del consortium vitae, rivela, come chiarito, un allentamento del vincolo coniugale e, dunque, anche un affievolimento dell'obbligo dei coniugi di concordare, in ossequio all'art. 144 cod. civ., le decisioni attinenti alla famiglia, ivi comprese le scelte che, pur riguardando la sfera personale di uno di essi, possano incidere sulla unità e stabilità dei rapporti tra i membri della formazione d'origine.

La diversificazione della portata dell'assenso del coniuge - operata dalla norma censurata mediante la previsione della vincolatività del rifiuto in caso di convivenza, della superabilità dello stesso in caso di non convivenza e della sua ininfluenza in caso di separazione legale - si raccorda con l'essere il rapporto di coniugio suscettibile di mutamenti giuridicamente rilevanti.

Un'analoga graduazione della rilevanza del dissenso non è, invece, configurabile rispetto ai discendenti maggiorenni dell'adottante, in quanto il rapporto di filiazione non solo, in età adulta, non implica la convivenza tra il genitore e il figlio, ma, inoltre, a differenza di quello di coniugio, non è soggetto a cessazione.

Lo status di figlio - con i diritti e i doveri a esso correlati - perdura, invero, anche quando il concreto legame affettivo con il genitore venga a deteriorarsi.

In definitiva, posto che la violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, la mancata previsione, per il diniego di assenso opposto dal figlio maggiorenne dell'adottante, con lo stesso non convivente, di un margine di sindacabilità analogo a quello ammesso per il coniuge del medesimo adottante, parimenti non convivente, non determina una manifesta e ingiustificata disparità di trattamento, perché trova fondamento nella differente conformazione dei rapporti, di filiazione e di coniugio, posti a raffronto.

5.3.- Né l'omessa previsione, per il diniego di assenso proveniente dal figlio maggiorenne dell'adottante, di un temperamento analogo a quello contemplato per il rifiuto del coniuge non convivente dello stesso adottante e dei genitori dell'adottando confligge con il «criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione», come denunciato dal rimettente.

L'impossibilità, per il giudice, di bilanciare le ragioni del dissenso del figlio con gli interessi degli altri soggetti coinvolti non risulta distonica rispetto agli approdi dell'itinerario ermeneutico, dianzi sinteticamente ripercorso, alla stregua dei quali l'adozione di maggiorenne è divenuta uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, attraverso il quale è possibile dare veste giuridica a relazioni sociali, affettive e identitarie meritevoli di tutela.

Occorre, infatti, considerare che la costituzione del nuovo vincolo può incidere sull'armonia e sulla stabilità dei rapporti in essere nel nucleo familiare dell'adottante.

5.4.- La vincolatività senza eccezioni del dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante - come pure di quello del coniuge convivente - non risulta, quindi, priva di ragionevolezza, poiché non si risolve in un ingiustificato sacrificio delle aspirazioni delle parti del rapporto di adozione, ma risponde all'esigenza, parimenti degna di considerazione, di preservare i rapporti familiari preesistenti.

Ove il progetto adottivo non trovi rispondenza nella comunione di intenti del coniuge e dei figli maggiorenni dell'adottante, l'instaurazione del rapporto di adozione potrebbe, infatti, alterare le dinamiche affettive del nucleo familiare d'origine minando la concordia e la coesione tra i suoi componenti, o, comunque, aggravare o compromettere definitivamente situazioni già conflittuali.

Per queste ragioni la norma censurata rende il coniuge convivente e il figlio maggiorenne dell'adottante partecipi della costituzione del nuovo vincolo, accordando loro un potere di controllo su una scelta che, sebbene inerisca alla sfera personale dell'adottante e dell'adottando - in quanto espressione della loro libertà di autodeterminazione (sentenza n. 33 del 2025) e della loro identità personale (ex aliis, sentenza n. 5 del 2024) -, è destinata a riflettersi su relazioni familiari che già esistono nel momento in cui essa viene maturata.

6.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., deve, pertanto, essere dichiarata non fondata.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, con l'ordinanza in epigrafe.