Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 10 luglio 2026, n. 912
Presidente: Morbelli - Estensore: Vitali
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe T. Angelo agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 3 ottobre 2025, n. 914, che ha così disposto:
"- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente a decorrere dall'a.s. 2016/2017, per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
- conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, dal superamento dei 36 mesi al saldo;
- dichiara altresì tenuto e conseguentemente condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data delle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto MINISTERO a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida nella somma di euro 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge".
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'istruzione e del merito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto concernente la richiesta di esecuzione di una sentenza di mero accertamento, e di condanna generica.
Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 il ricorso è passato in decisione.
In accoglimento dell'eccezione del Ministero resistente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
In effetti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - anche della sezione - non è ammissibile il giudizio di ottemperanza che miri all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di accertamento e di condanna generica, la quale non abbia un contenuto puntuale o passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1981; C.d.S., Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687; C.d.S., Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 marzo 2026, n. 1974; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 marzo 2026, n. 1680; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 marzo 2025, n. 2458).
Nel caso di specie, la quantificazione delle somme dovute a titolo (a) di indennità onnicomprensiva per l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e (b) di indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti non discende da semplici operazioni di calcolo, eseguibili sulla base di dati di fatto contenuti nella sentenza, ma presuppone un accertamento del merito del rapporto sottostante in relazione (a) all'ammontare della retribuzione-parametro (ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR) e (b) ai giorni di ferie e di festività soppresse non goduti (così, sul punto, la sentenza n. 914/2025, p. 9/21: "Vi è richiesta di condanna generica, e ad essa il Tribunale deve attenersi").
Dunque - diversamente dai casi in cui la liquidazione delle somme spettanti poteva essere direttamente effettuata con un semplice calcolo aritmetico, sulla base di dati contenuti nella sentenza ottemperanda quanto alla retribuzione giornaliera ed ai giorni di ferie non goduti spettanti (cfr. le sentenze T.A.R. Liguria, II, n. 76/2026 e 585/2026) - l'esecuzione della sentenza n. 914/2025 necessita di un'attività istruttoria valutativa ed integrativa del giudicato con elementi estranei alla pronunzia: sicché dev'essere richiesta dalla parte creditrice in un distinto giudizio dinanzi al giudice ordinario, munito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato (cfr., sull'inammissibilità dell'azione di ottemperanza di una condanna generica alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, in mancanza di elementi che consentano di determinare in modo pacifico le differenze stipendiali spettanti, T.A.R. Veneto, Sez. IV, 25 settembre 2025, n. 1617, secondo cui "La domanda di liquidazione delle somme dovute dall'Amministrazione a titolo retributivo implica infatti lo svolgimento di una complessa e articolata attività istruttoria sul rapporto di lavoro o, comunque, il completamento e l'integrazione della sentenza pronunciata dal giudice ordinario. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una cognitio piena con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario, recupererebbe indebitamente il sindacato sul rapporto sottostante ove difetta di giurisdizione"; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 263; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 dicembre 2022, n. 1655; T.A.R. Liguria, II, 22 giugno 2026, n. 823).
Donde l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.