Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 16 luglio 2026
Presidente: Arastey Sahún - Relatore: Passer
«Rinvio pregiudiziale - Sanzioni disciplinari nel settore dello sport - Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un'associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica - Illecito consistente nell'effettuare o nell'approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili - Mercato interno - Articoli 45 e 56 TFUE - Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi - Giustificazione - Obiettivo legittimo di interesse generale - Regolarità delle competizioni sportive - Rispetto del principio di proporzionalità - Determinazione delle sanzioni - Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo - Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni».
Nelle cause riunite C‑424/24 e C‑425/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanze del 6 giugno 2024, pervenute in cancelleria il 17 giugno 2024, nei procedimenti ZD (C‑424/24), MI (C‑425/24) contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C‑424/24), Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (C‑424/24), Corte federale d'appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C‑424/24).
[...]
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli articoli 6 e 19 TUE, degli articoli 45, 49, 56, 101 e 102 TFUE nonché degli articoli da 47 a 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie che oppongono, la prima, ZD alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), alla Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo: la «Procura federale»), al Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in prosieguo: il «Consiglio di garanzia dello sport») nonché alla Corte federale d'appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo: la «Corte federale d'appello»), e, la seconda, MI alla FIGC e al CONI, in merito a decisioni con le quali la Corte federale d'appello ha inflitto a ZD e a MI una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a svolgere attività professionali in ambito FIGC.
Contesto normativo
Diritto italiano
Costituzione
3. Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana (in prosieguo: la «Costituzione»):
«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».
4. L'articolo 24, primo comma, della Costituzione prevede quanto segue:
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».
5. L'articolo 103, primo comma, della Costituzione così dispone:
«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi».
6. L'articolo 113 della Costituzione così recita:
«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».
Codice del processo amministrativo
7. L'articolo 1, comma 1, del codice del processo amministrativo prevede quanto segue:
«La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo».
8. L'articolo 30, comma 6, di detto codice così dispone:
«Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo».
9. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del suddetto codice:
«Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
(...)
z) le controversie aventi ad oggetto atti del [CONI] o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
(...)».
Legge n. 280/2003
10. Gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (GURI n. 192, del 20 agosto 2003, pag. 4), convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280 (GURI n. 243, del 18 ottobre 2003, pag. 4) (in prosieguo: la «legge n. 280/2003»), sono così formulati:
«Articolo 1 - Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Articolo 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive (...), gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
(...)
Articolo 3 - Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del [CONI] o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2 (...)
(...)».
Codice di giustizia sportiva della FIGC
11. La normativa in forza della quale sono state inflitte le sanzioni di cui trattasi nei procedimenti principali è il codice di giustizia sportiva della FIGC.
12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di tale codice, quest'ultimo si applica, in particolare, ai «dirigenti» che svolgono un'attività professionale nel settore sportivo.
13. L'articolo 4 di detto codice, intitolato «Obbligatorietà delle disposizioni generali», prevede quanto segue:
«1. I soggetti di cui all'[articolo] 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (...) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo] 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'[articolo] 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
(...)».
14. Tra le sanzioni previste da tale articolo 4, comma 2, l'articolo 9, comma 1, lettera f), del medesimo codice si riferisce alla «squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito [Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA)]».
15. L'articolo 31 del codice di giustizia sportiva della FIGC, intitolato «Violazioni in materia gestionale ed economica», al comma 1 enuncia quanto segue:
«Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
16. ZD e MI sono, rispettivamente, un ex presidente e un ex membro del consiglio di amministrazione della Juventus Football Club SpA, società calcistica professionistica con sede in Italia (in prosieguo: la «Juventus»). È pacifico che essi erano, a tale titolo, «dirigenti» che svolgevano un'attività professionale nel settore sportivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del codice di giustizia sportiva della FIGC.
17. La FIGC è un'associazione di diritto privato con sede in Italia. Essa mira a promuovere e a disciplinare il calcio professionistico e dilettantistico in tale Stato membro. La FIGC è membro della Federazione internazionale del calcio (FIFA) e della UEFA.
18. Il CONI è, dal canto suo, un organismo di diritto pubblico con sede in Italia. Secondo il giudice del rinvio, esso ha il compito di coordinare le attività delle diverse associazioni sportive italiane.
19. Il 1º aprile 2022 la Procura federale, che è l'organo della FIGC competente in materia di procedimenti disciplinari, ha intentato, dinanzi al Tribunale federale nazionale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare (Italia) (in prosieguo: il «Tribunale federale»), un'azione avverso diverse società calcistiche professionistiche italiane, tra cui la Juventus, nonché contro diversi loro dirigenti, accusando segnatamente questi ultimi di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli articoli 4 e 31 del codice di giustizia sportiva della FIGC. In particolare, tale organo ha contestato a ZD e a MI, in sostanza, di aver partecipato alla creazione di un sistema di plusvalenze fittizie per un importo totale superiore a EUR 60 milioni effettuando o approvando la presenza, nelle situazioni finanziarie e nei bilanci contabili della Juventus per il 2020 e il 2021, di dichiarazioni che presentavano artificiosamente un insieme di trasferimenti di giocatori come operazioni indipendenti laddove si trattava in realtà di operazioni di permuta, finalizzate a sottrarsi all'applicazione del principio contabile internazionale applicabile a queste ultime e, in definitiva, a dichiarare risultati e un patrimonio superiori ai risultati e al patrimonio reali delle società partecipanti a tale sistema.
20. Con decisione del 22 aprile 2022 il Tribunale federale, organo della FIGC competente, segnatamente, in materia di sanzioni disciplinari, ha prosciolto tutte le persone fisiche e giuridiche interessate da tale azione.
21. La Procura federale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte federale d'appello.
22. Con decisione del 27 maggio 2022 la Corte federale d'appello ha confermato la decisione del Tribunale federale.
23. Il 24 novembre 2022 la Procura federale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) copia di documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento penale, avviato parallelamente dal pubblico ministero in relazione ai fatti oggetto dell'azione menzionata al punto 19 della presente sentenza. A seguito della ricezione di tali documenti la Procura federale ha ritenuto che essi giustificassero la presentazione di un ricorso per revocazione dinanzi alla Corte federale d'appello.
24. Nel gennaio 2023 la Corte federale d'appello ha adottato una decisione con la quale ha accolto detto ricorso per revocazione. Con tale decisione, essa ha segnatamente irrogato a ZD e a MI una sanzione disciplinare consistente nell'inibizione a svolgere attività professionali in ambito FIGC per un periodo di 24 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Tale inibizione, la quale si applica, di fatto, all'esercizio di qualsiasi attività professionale nel settore che rientra nelle competenze della FIGC, ossia il calcio professionistico o dilettantistico in Italia, è stata successivamente estesa a livello mondiale dalla commissione disciplinare della FIFA.
25. Detta decisione è stata impugnata da ZD e MI dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
26. Con decisione dell'8 maggio 2023 il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto i ricorsi di ZD e di MI.
27. Il 25 maggio 2023 è stato adottato un decreto di archiviazione nel procedimento penale menzionato al punto 23 della presente sentenza.
28. Successivamente ZD e MI hanno presentato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, un ricorso avverso le decisioni adottate, in ordine successivo, dalla Corte federale d'appello e dal Collegio di Garanzia dello Sport, nella misura in cui tali decisioni li riguardano.
29. Nelle sue ordinanze di rinvio detto giudice precisa, in primo luogo, che, con i loro rispettivi ricorsi, ZD e MI chiedono al medesimo, in via principale, di sospendere nonché annullare la sanzione disciplinare irrogata loro dalla Corte federale d'appello e, unicamente in subordine, di ordinare il risarcimento del danno causato loro da tale sanzione disciplinare. Tuttavia, ai sensi della legislazione italiana vigente, come interpretata dalla Corte costituzionale (Italia), esso sarebbe tenuto a respingere tali due ricorsi in quanto «inammissibil[i] per difetto di giurisdizione» nella parte in cui sono intesi a ottenere la sospensione e l'annullamento di tale sanzione disciplinare.
30. Infatti, in due sentenze del 7 febbraio 2011 e del 17 aprile 2019 la Corte costituzionale avrebbe giudicato, in sostanza, che gli articoli 2 e 3 della legge n. 280/2003 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono agli «organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» (in prosieguo: gli «organi di giustizia dell'ordinamento sportivo»), tra cui il Tribunale federale, la Corte federale d'appello e il Collegio di garanzia dello sport, una competenza esclusiva a conoscere delle domande di sospensione e annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate alle persone giuridiche o fisiche che sono affiliate o tesserate alle diverse associazioni sportive italiane. Dal canto loro, i giudici amministrativi nazionali sarebbero competenti in via esclusiva, in forza dell'articolo 133, comma 1, lettera z), del codice del processo amministrativo, a conoscere delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle associazioni sportive italiane non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, tra le quali figurerebbero i ricorsi con cui le persone alle quali siano state inflitte siffatte sanzioni disciplinari chiedono loro, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva», di verificare in via incidentale la legittimità delle stesse al fine di ottenere una tutela giurisdizionale che potrebbe unicamente assumere la forma di un risarcimento pecuniario del danno causato a tali persone.
31. Come risulterebbe da dette sentenze, la Corte costituzionale fonderebbe tale interpretazione delle diverse disposizioni in questione della legge n. 280/2003 e del codice del processo amministrativo sulla constatazione che tali disposizioni sono frutto di un «non irragionevole bilanciamento» operato dal legislatore italiano, all'articolo 1 di tale legge, fra il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sancito agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, da un lato, e l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che trova tutela negli articoli 2 e 18 della Costituzione, dall'altro. La tutela giurisdizionale degli interessati sarebbe in tal senso assicurata in maniera effettiva dalla «giustizia sportiva», che costituisce un'emanazione particolare della «giustizia associativa», nella misura in cui riguarda le situazioni giuridiche, come quelle che scaturiscono dall'irrogazione di sanzioni disciplinari, che sono rilevanti per l'«ordinamento [giuridico] settoriale», costituito dall'«ordinamento sportivo», ma non per l'«ordinamento [giuridico] generale». Parallelamente, la tutela giurisdizionale effettiva delle «posizioni [giuridiche] soggettive» di tali persone rilevanti per l'«ordinamento [giuridico] generale» continuerebbe ad essere assicurata dai giudici nazionali appartenenti all'ordinamento amministrativo.
32. In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che gli sia necessario interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione al fine di potersi pronunciare sia sulla ricevibilità dei ricorsi di cui è stato investito da ZD e MI sia sulla loro fondatezza.
33. In terzo e ultimo luogo esso afferma, in sostanza, di dubitare della conformità della legge n. 280/2003 al diritto dell'Unione per tre serie di ragioni.
34. A tal riguardo, anzitutto, il giudice del rinvio si chiede se tale legge non sia contraria all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta. Infatti, detta legge obbligherebbe i soggetti a cui le associazioni sportive nazionali abbiano irrogato sanzioni disciplinari che possano avere un effetto afflittivo grave, come le inibizioni a svolgere attività professionali di cui trattasi nei procedimenti principali, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo per ottenerne l'annullamento. Correlativamente, essa li priverebbe di qualsiasi possibilità di adire, a tal fine, giurisdizioni, nell'accezione del diritto dell'Unione, che presentino le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste e che dispongano di tutti i poteri necessari per assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, anche a titolo provvisorio. Più in particolare, sarebbe forse il bilanciamento operato dalla Corte costituzionale tra il dovere di tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione, da un lato, e il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altro, a ledere l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Infatti, tale bilanciamento avrebbe le conseguenze possibili di privare i singoli di parte del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva loro garantito dall'ordinamento giuridico dell'Unione nonché di privare il giudice nazionale competente di parte dei poteri necessari per assicurare il rispetto di tale diritto. Orbene, ancorché un siffatto bilanciamento sia ammissibile in presenza di questioni puramente sportive non rientranti nel diritto dell'Unione, lo stesso non varrebbe necessariamente in presenza di sanzioni disciplinari irrogate in relazione allo svolgimento di attività economiche connesse allo sport e rientranti, in quanto tali, nel diritto dell'Unione, il quale prevale sul diritto interno e sull'interpretazione che può esserne fatta dagli organi giurisdizionali nazionali, compresi quelli costituzionali.
35. Il giudice del rinvio si chiede poi se sia ammissibile irrogare sanzioni disciplinari come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali in presenza di un illecito consistente in una violazione dei «principi di lealtà, correttezza e probità» di cui agli articoli 4 e 31 del codice di giustizia sportiva della FIGC. Infatti esso dubita che un siffatto illecito, che, a suo avviso, deve essere considerato «penale» ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, soddisfi i requisiti derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene sancito all'articolo 49 della Carta.
36. Infine, il giudice del rinvio si chiede se tali sanzioni disciplinari, e più in generale l'esistenza e l'esercizio del potere di irrogarle ai soggetti rientranti nella competenza di un'associazione sportiva nazionale quale la FIGC, non debbano essere considerati alla luce delle libertà di circolazione garantite dagli articoli 45, 49 e 56 TFUE, nonché delle norme in materia di concorrenza sancite agli articoli 101 e 102 TFUE. Infatti, su richiesta di tale associazione dette sanzioni disciplinari potrebbero essere estese a livello europeo e mondiale dalla UEFA e dalla FIFA. Inoltre, esse avrebbero un impatto comprovato sull'esercizio delle attività professionali dei dirigenti ai quali sono state irrogate e, di conseguenza, sulle attività economiche delle imprese che questi ultimi dirigono, come nel caso di specie la Juventus.
37. In tale contesto, nella causa C‑424/24 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [s]e il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 TUE, alla luce dell'articolo 47 della [Carta] e [dell'articolo] 6 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU")], in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vadano interpretati nel senso che ostano a che il diritto interno di uno Stato membro, quale quello di cui all'articolo 2 del[la legge n. 280/2003], come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento [di una] sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l'efficacia dell[a] sanzion[e] medesim[a], così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l'esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo.
2) Se il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli articoli 47, 48 e 49 della [Carta] e 6 e 7 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici nonché del giusto processo, ostano a che una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 [della legge n. 280/2003] - come interpretata nel diritto vivente italiano - che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi [disciplinari] dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale (articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva [FIGC]), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità.
3) Se il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della [Carta] vadano interpretati nel senso che ostano a che la normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 [della legge n. 280/2003], consenta l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale».
38. In circostanze identiche, nella causa C‑425/24 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ugualmente deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [s]e il diritto dell'Unione, e in particolare gli articoli 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce dell'articolo 47 della [Carta] e [dell'articolo] 6 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 [della legge n. 280/2003], - come interpretata nel diritto vivente italiano - la quale, esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, circoscrive la giurisdizione del giudice statale nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) sulle sanzioni sportive a carattere disciplinare al solo profilo del risarcimento del danno per equivalente, escludendo il potere di annullamento e la possibilità di sospendere in via cautelare l'efficacia delle sanzioni medesime.
2) Se il diritto dell'Unione, e in particolare [gli articoli] 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli articoli 47, 48 e 49 della [Carta] e 6 e 7 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di determinatezza delle fattispecie incriminatrici nonché del giusto processo, ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 [della legge n. 280/2003], - come interpretata nel diritto vivente italiano - la quale consente agli organi [disciplinari] dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio rispetto allo svolgimento dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento sportivo federale (articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva [FIGC]), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità.
3) Se il diritto dell'Unione, e in particolare gli articoli 101 e 102, 45, 49 e 56 del TFUE, e 47 della [Carta] devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 [della legge n. 280/2003], che consente l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare per effetto della quale è inibita ad un dirigente sportivo lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
39. La prima questione che il giudice del rinvio sottopone alla Corte in ciascuna delle presenti cause riunite mira a consentirgli di pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale che stabilisce i rimedi processuali che assicurano la tutela giurisdizionale dei singoli nei confronti delle sanzioni che un'associazione sportiva nazionale può irrogare loro.
40. Le questioni seconda e terza che detto giudice sottopone alla Corte in ciascuna di tali cause riunite mirano a consentirgli di pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione di tale normativa nazionale nella misura in cui essa consente, in via preliminare, a una tale associazione di irrogare siffatte sanzioni.
41. Tenuto conto dei loro rispettivi oggetti occorre rispondere, in primo luogo e congiuntamente, a dette questioni seconda e terza e, in secondo luogo, alle prime questioni nelle suddette cause.
Sulle seconde e terze questioni sollevate nelle cause C‑424/24 e C‑425/24
42. Con le sue seconde e terze questioni nelle presenti cause riunite il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione e, più in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli articoli 45, 49, 56, 101 e 102 TFUE nonché l'articolo 47 della Carta, letti alla luce degli articoli 48 e 49 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che le è stata riconosciuta dal diritto interno, di irrogare ai dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare.
Sulla ricevibilità
43. Tenuto conto delle disposizioni del diritto dell'Unione alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nonché delle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte dalle parti nei procedimenti principali, dai governi interessati e dalla Commissione europea, occorre ricordare, in primo luogo, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale deve esplicitare, nella stessa decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui esso chiede l'interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (sentenza del 16 ottobre 2025, Anesar-CV e a., da C‑718/23 a C‑721/23 e C‑60/24, EU:C:2025:797, punto 28 e giurisprudenza citata).
44. Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto della decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e che deve rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, (GU 2019, C 380, pag. 1), che figurano ora ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).
45. Tali requisiti cumulativi valgono, più in particolare, nei settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come il settore della concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 59 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 63).
46. Orbene, nel caso di specie, nelle sue ordinanze di rinvio il giudice del rinvio non spiega in modo sufficiente né le ragioni per le quali chiede alla Corte di interpretare gli articoli 49, 101 e 102 TFUE né il nesso che esso stabilisce tra, da un lato, la libertà di stabilimento, il divieto di intese e il divieto di abuso di posizione dominante, sanciti rispettivamente da detti tre articoli, e, dall'altro, le controversie di cui ai procedimenti principali nonché la normativa nazionale applicabile a tali controversie sulla quale esso si interroga. In particolare, tali decisioni non consentono di comprendere le ragioni per le quali le sanzioni irrogate ai dirigenti ricorrenti nei procedimenti principali potrebbero incidere, da un lato, sulla facoltà delle società calcistiche in seno alle quali tali dirigenti esercitavano o potrebbero esercitare le loro attività professionali di stabilirsi in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana e, dall'altro, sulla possibilità che tali società abbiano di competere tra loro.
47. Peraltro, il giudice del rinvio non espone con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni per le quali esso ritiene che debba essere esaminata la conformità dell'articolo 2 della legge n. 280/2003 all'articolo 6 TUE, letto alla luce degli articoli da 47 a 49 della Carta. Inoltre, detto giudice non spiega il nesso che intende stabilire tra tali disposizioni del diritto dell'Unione e la normativa nazionale applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali.
48. Relativamente a tali due aspetti le sue domande di pronuncia pregiudiziale non soddisfano dunque i requisiti di cui all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
49. Di conseguenza, le seconde e terze questioni nelle presenti cause riunite sono irricevibili nella parte in cui vertono sull'interpretazione degli articoli 49, 101 e 102 TFUE nonché sull'interpretazione dell'articolo 6 TUE, letto alla luce degli articoli da 47 a 49 della Carta.
50. In secondo luogo, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali non si applicano a situazioni in cui tutti gli elementi rimangono confinati all'interno di un solo Stato membro, salvo determinati casi specifici in cui dalla decisione di rinvio emergano elementi concreti che consentano di stabilire che l'interpretazione pregiudiziale richiesta è necessaria ai fini della definizione della controversia in ragione di un collegamento fra l'oggetto o le circostanze di detta controversia e gli articoli 45, 49, 56 o 63 TFUE, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 70 e giurisprudenza citata).
51. Orbene, nel caso di specie le controversie di cui ai procedimenti principali non riguardano situazioni i cui elementi possano rimanere tutti confinati all'interno di un solo Stato membro, ai sensi di tale giurisprudenza, e le quali sarebbero, di conseguenza, prive di carattere transfrontaliero, contrariamente a quanto sostengono, in particolare, i convenuti nei procedimenti principali, il governo italiano e la Commissione. Infatti, risulta chiaramente da quanto affermato nelle ordinanze di rinvio, come ricordato ai punti 14 e 24 della presente sentenza, che le sanzioni di inibizione temporanea a esercitare attività professionali irrogate ai dirigenti ricorrenti nei procedimenti principali, nel settore dell'associazione sportiva nazionale competente, ossia la FIGC, sono state accompagnate, in forza dei poteri detenuti da tale associazione, da domande di estensione alla UEFA e alla FIFA. Da ciò consegue che, tenuto conto del loro stesso contenuto e della loro stessa natura, dette sanzioni potevano incidere sull'esercizio, da parte di tali dirigenti, della loro libertà di circolazione, sia in quanto lavoratori che beneficiano dell'articolo 45 TFUE sia in quanto prestatori di servizi che beneficiano dell'articolo 56 TFUE. Del resto, dai fascicoli a disposizione della Corte risulta che la FIFA ha successivamente accolto la domanda di estensione che le era stata presentata da detta associazione.
52. Di conseguenza, le seconde e terze questioni nelle presenti cause riunite sono ricevibili nella parte in cui vertono sull'interpretazione degli articoli 45 e 56 TFUE.
53. In terzo e ultimo luogo, tenuto conto dei rispettivi oggetti di tali seconde e terze questioni, da un lato, e delle prime questioni, dall'altro, come delineate ai punti 39 e 40 della presente sentenza, occorre constatare che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale «[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione», è rilevante unicamente ai fini della risposta alle prime questioni.
54. Conseguentemente si deve giudicare che, con le suddette seconde e terze questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, unicamente se gli articoli 45 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare.
Nel merito
- Sull'applicabilità delle libertà fondamentali di circolazione alle associazioni sportive
55. Tenuto conto del contenuto delle seconde e terze questioni nelle presenti cause riunite nonché dell'oggetto della normativa nazionale cui tali questioni si riferiscono occorre, in primo luogo, ricordare che il rispetto delle libertà fondamentali di circolazione sancite dal Trattato FUE si impone non solo alle pubbliche autorità nazionali, ma anche nel caso in cui un organismo, un'associazione o un'altra persona giuridica non rientrante nell'ambito del diritto pubblico nazionale disponga di autonomia giuridica o di un potere che lo ponga in condizione di assoggettare le persone a condizioni che pregiudichino l'esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Ferlini, C‑411/98, EU:C:2000:530, punto 50, nonché del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 39). Infatti, l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa, se l'eliminazione delle restrizioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio di una siffatta autonomia giuridica o di un tale potere (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 83, nonché del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 38).
56. In particolare, il rispetto degli articoli 45 e 56 TFUE si impone alle associazioni sportive nazionali o internazionali di diritto privato nel caso in cui esse adottino norme relative al lavoro subordinato o alla prestazione di servizi dei giocatori professionisti o semiprofessionisti nonché, in termini più ampi, norme che, pur non disciplinando formalmente tale lavoro o tale prestazione di servizi, incidano direttamente su detto lavoro o su detta prestazione di servizi (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 85 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 77). Del pari, un tale rispetto si impone a dette associazioni quando queste ultime adottano norme relative al lavoro subordinato o alla prestazione di servizi di categorie di persone diverse dai giocatori, ma che esercitano attività economiche connesse alla pratica dello sport, come possono essere, nel caso di specie, dirigenti quali i ricorrenti nei procedimenti principali.
57. La questione se le associazioni sportive nazionali competenti, rispettivamente, ad adottare e applicare la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali rientrino nell'ambito del diritto pubblico interno, come sembra il caso del CONI, o del diritto privato interno, come sembra il caso della FIGC, è quindi irrilevante ai fini sia dell'interpretazione degli articoli 45 e 56 TFUE richiesta dal giudice del rinvio sia dell'applicazione di tali articoli che detto giudice dovrà effettuare, alla luce di tale interpretazione, nell'ambito delle controversie di cui ai procedimenti principali.
58. Del pari, è irrilevante ai fini tanto di detta interpretazione quanto di tale applicazione la circostanza che l'autonomia giuridica di cui dispongono tali associazioni sia stata riconosciuta dal diritto interno dello Stato membro in cui esse sono stabilite, come nel caso di specie. Infatti, quale che sia il valore giuridico che tale diritto attribuisce a un siffatto riconoscimento, quest'ultimo non può in alcun caso produrre l'effetto giuridico o pratico di esimere dette associazioni dal rispettare le libertà fondamentali di circolazione previste dal Trattato FUE, tenuto conto della ratio della giurisprudenza richiamata al punto 55 della presente sentenza.
59. Di conseguenza, sia in presenza di un tale riconoscimento sia in sua assenza, dette associazioni sportive nazionali, pur disponendo di un'autonomia giuridica che consente loro di adottare e applicare determinate norme, quali le norme riguardanti l'organizzazione delle competizioni nella loro rispettiva disciplina, il corretto svolgimento di tali competizioni e la partecipazione degli sportivi a queste ultime, le norme che prevedono il ricorso all'arbitrato obbligatorio o ancora le norme volte a organizzare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi delle persone rientranti nell'ambito di loro competenza, non possono, in tal modo, limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell'Unione conferisce agli individui (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 75 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 95).
- Sull'esistenza di un ostacolo alle libertà di circolazione dei lavoratori e di prestazione di servizi
60. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'esistenza di un eventuale ostacolo alle libertà fondamentali di circolazione previste dal Trattato FUE, da una giurisprudenza costante risulta, da un lato, che l'articolo 45 TFUE, che produce direttamente effetti, osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, possa sfavorire i cittadini dell'Unione qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo (sentenze del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 136 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 86).
61. Dall'altro lato, l'articolo 56 TFUE, che sancisce la libertà di prestazione dei servizi a beneficio sia del prestatore che dei destinatari di tali servizi, osta a tutte le misure che, quand'anche indistintamente applicabili, siano idonee ad ostacolare l'esercizio di detta libertà vietando, ostacolando o rendendo meno allettante l'attività di tali prestatori negli Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 247 e giurisprudenza citata).
62. Nel caso di specie le misure di cui trattasi nei procedimenti principali sono, come risulta dalla formulazione delle questioni sollevate dal giudice del rinvio nonché dalle affermazioni di tale giudice ricordate al punto 51 della presente sentenza, due sanzioni consistenti nell'inibizione a esercitare, per un periodo di 24 mesi, attività professionali rientranti nella competenza di un'associazione sportiva nazionale avente ad oggetto la promozione e la regolamentazione del calcio professionistico e dilettantistico, accompagnate da richieste di estensione alla FIFA e alla UEFA, irrogate a due dirigenti di una società calcistica che hanno violato i principi di lealtà, correttezza e probità che essi sono tenuti a rispettare in forza della normativa che tale associazione è competente ad applicare, rendendo o approvando false dichiarazioni finanziarie e contabili.
63. A tal riguardo occorre rilevare che, poiché l'autonomia giuridica di cui dispongono le persone giuridiche quali le associazioni sportive nazionali convenute nei procedimenti principali consente a tali persone giuridiche di adottare un certo numero di norme, e in particolare le norme volte a organizzare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi delle persone rientranti nella loro competenza menzionate al punto 59 della presente sentenza, è altresì consentito a dette persone giuridiche adottare disposizioni accessorie destinate a garantire l'efficacia di tali norme, e più in particolare disposizioni che prevedono l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione di dette norme. Di conseguenza l'adozione di siffatte disposizioni non può, di per sé, essere considerata contraria agli articoli 45 e 56 TFUE (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 145 e 146 e giurisprudenza citata).
64. Per contro, l'irrogazione di una sanzione a un singolo in un determinato caso di specie, in forza di dette disposizioni, è tale, in funzione della natura e della portata tanto giuridiche quanto pratiche di tale sanzione, da ostacolare la libertà fondamentale di circolazione di cui beneficia detto singolo, che si tratti della libertà di circolazione dei lavoratori sancita dall'articolo 45 TFUE o della libertà di prestazione di servizi sancita dall'articolo 56 TFUE. Ciò vale, in particolare, nel caso di una sanzione quale le inibizioni temporanee a esercitare talune attività professionali di cui trattasi nei procedimenti principali, che possono essere rese applicabili dalla UEFA e dalla FIFA a livello di tutti gli Stati membri, tenuto conto della richiesta di estensione a livello europeo e mondiale presentata a tali associazioni sportive.
65. Infatti una siffatta sanzione non ha semplicemente come conseguenza potenziale, ma anche come scopo stesso di inibire alla persona alla quale essa è stata irrogata l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi, e quindi la sua attività economica, non solo nel suo Stato membro d'origine ma anche in altri paesi, ivi compresi tutti gli altri Stati membri.
66. Ne consegue, nel caso di specie, che le sanzioni di cui trattasi nei procedimenti principali sono tali da ostacolare la libertà di circolazione dei lavoratori o la libertà di prestazione di servizi dei dirigenti ai quali tali sanzioni sono state irrogate, in funzione del regime giuridico in base al quale tali dirigenti possono esercitare attività professionali in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana.
- Sull'esistenza di un'eventuale giustificazione
67. In terzo e ultimo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se è dimostrato, primo, che la loro adozione persegue un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con detto Trattato e, quindi, di natura non puramente economica, e, secondo, che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo. Per quanto attiene, più in particolare, alla condizione relativa all'idoneità di dette misure, va ricordato che esse possono essere considerate idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se rispondono realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 251, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 95).
68. Alla stessa stregua delle misure di origine statale, è l'autore di tali misure di origine non statale a dover dimostrare il soddisfacimento di queste due condizioni cumulative (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 252, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 96).
69. Nel caso di specie, spetterà quindi al giudice del rinvio stabilire se le sanzioni di cui trattasi nei procedimenti principali soddisfino dette condizioni cumulative, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti. Tenuto conto di tali argomenti ed elementi, la Corte è tuttavia in grado di fornire a detto giudice le seguenti indicazioni.
70. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, occorre rilevare che essa deve essere valutata tenendo conto, se necessario, delle specificità della disciplina sportiva che rientrano nella responsabilità dell'associazione la cui normativa o comportamento sono in discussione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 105 e 106), nonché degli scopi perseguiti da tale associazione, quali risultano dal suo statuto o, eventualmente, dai compiti particolari che le sono stati affidati dai pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 99 e 100).
71. Nel caso di specie, dalle affermazioni del giudice del rinvio risulta che le sanzioni di cui trattasi nelle controversie di cui ai procedimenti principali sono state irrogate ai dirigenti ricorrenti nei procedimenti principali per il motivo che questi ultimi avevano violato i principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone loro nella loro qualità di dirigenti esercenti un'attività professionale nel settore del calcio, allorché hanno partecipato alla creazione di un sistema di plusvalenze fittizie e, più in particolare, hanno reso o approvato dichiarazioni finanziarie e contabili che presentavano artificiosamente un insieme di trasferimenti di giocatori come operazioni indipendenti laddove si trattava in realtà di operazioni di permuta, finalizzate ad eludere l'applicazione del principio contabile internazionale applicabile a queste ultime e, in definitiva, a dichiarare risultati e un patrimonio superiori ai risultati e al patrimonio reali della società da essi diretta.
72. A tal riguardo, come osservato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 67 e 68 delle sue conclusioni, occorre ammettere che si può ritenere che norme volte ad assicurare, mediante sanzioni disciplinari, il rispetto effettivo delle norme finanziarie e contabili applicabili alle società calcistiche, nonché l'esattezza e la correttezza delle dichiarazioni finanziarie e contabili effettuate o approvate dai dirigenti di tali società, perseguano l'obiettivo legittimo di interesse generale consistente nell'assicurare la regolarità delle competizioni sportive quali le competizioni calcistiche (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 100 e 101, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 96).
73. Infatti, tali competizioni sono caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che, anche se la partecipazione a queste ultime è riservata a squadre che hanno ottenuto determinati risultati sportivi e se il loro svolgimento è fondato sull'incontro e la progressiva eliminazione di tali squadre, quindi sul merito sportivo, il loro buon funzionamento, la loro sostenibilità e il loro successo poggiano altresì sul mantenimento di un certo equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra le società calcistiche professionistiche che vi partecipano, tenuto conto del legame di interdipendenza che unisce queste ultime (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 60 e giurisprudenza citata).
74. Orbene, tale equilibrio finanziario e quindi, in definitiva, l'equilibrio sportivo nonché la regolarità delle competizioni sportive alle quali esso contribuisce rischierebbero di essere falsati o addirittura infranti, se fosse consentito ai dirigenti esercenti un'attività professionale nel settore calcistico di adottare impunemente comportamenti contabili e finanziari come quelli descritti ai punti 19 e 71 della presente sentenza. Ciò vale a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, siffatti comportamenti finanziari e contabili riguardino operazioni di trasferimento di giocatori, quindi operazioni che incidono direttamente sulla composizione delle squadre, la quale costituisce uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui le società calcistiche professionistiche si affrontano (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 61, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24, EU:C:2026:361, punto 33).
75. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto del principio di proporzionalità, occorre rilevare che l'adozione di disposizioni che consentono di irrogare sanzioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce, di per sé, un mezzo idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo menzionato al punto 72 della presente sentenza.
76. Ciò vale, più in particolare, per l'adozione di disposizioni che consentono di irrogare sanzioni quali le inibizioni a esercitare attività professionali in seno alla FIGC per un periodo determinato che possono essere irrogate a dirigenti quali i ricorrenti nei procedimenti principali, che la regolamentazione del CONI qualifica più precisamente come «squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito [UEFA]», in presenza di comportamenti come quelli di cui ai punti 71 e 74 della presente sentenza, che tale normativa qualifica come «illecito amministrativo» «in materia gestionale ed economica», come risulta dai punti da 12 a 15 della presente sentenza.
77. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare che l'adozione di disposizioni che consentono di irrogare sanzioni come quelle di cui ai due punti precedenti della presente sentenza risponda realmente all'intento di raggiungere, in modo coerente e sistematico, l'obiettivo menzionato al punto 72 della presente sentenza. A tal fine esso è tenuto, in particolare, a verificare se le diverse sanzioni che possono essere irrogate in presenza di un tale «illecito amministrativo in materia gestionale ed economica» costituiscano un regime coerente e completo di mezzi, che consentano non solo di porre fine alle diverse categorie di comportamenti che possono costituire detto illecito, come l'omessa produzione di documenti, la produzione parziale di documenti, la produzione di documenti evasisi o fuorvianti o ancora la produzione di documenti falsificati, ma anche di prevenire la reiterazione di tali comportamenti.
78. Inoltre, spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, che la determinazione di tali sanzioni, in ciascun caso di specie, sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 257, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 111).
79. Dall'altro lato, tali criteri devono garantire che si possa tener conto di tutte le circostanze rilevanti che caratterizzano ciascun caso concreto e, in particolare, della natura, durata e gravità dell'illecito constatato. Occorre quindi che l'organo incaricato di applicare detti criteri caso per caso e di procedere a tale determinazione disponga di un certo margine di discrezionalità, il cui esercizio deve a sua volta poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, da parte di un giudice nazionale, alla luce dei medesimi criteri e di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 151, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 106 e 111 nonché giurisprudenza citata).
80. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle seconde e terze questioni nelle presenti cause riunite dichiarando che gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che:
- l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che
- tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.
Sulle prime questioni nelle cause C‑424/24 e C‑425/24
81. Con le sue prime questioni nelle presenti cause riunite il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione e, più in particolare, l'articolo 6 TUE e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti.
82. In via preliminare occorre constatare che, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 47 a 49 della presente sentenza, tali questioni sono irricevibili nella parte in cui vertono sull'articolo 6 TUE. Di conseguenza occorre rispondervi alla luce del solo articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, fermo restando che quest'ultimo articolo deve essere debitamente preso in considerazione ai fini dell'interpretazione di tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 44 e 45, nonché del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 70).
83. A tal fine è necessario, in un primo momento, precisare la portata dell'obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, di assicurare, in maniera generale, una tutela giurisdizionale effettiva agli individui nel caso in cui un organo appartenente al loro sistema giurisdizionale sia chiamato, nell'ambito delle sue competenze, a controllare, alla luce del diritto dell'Unione e in quanto «giurisdizione» ai sensi di tale diritto, sanzioni inflitte a detti individui da associazioni sportive. In un secondo momento, occorrerà precisare i criteri che consentano di individuare il giudice nazionale competente a effettuare tale controllo, in particolare nel caso particolare in cui, come nel caso di specie, un tale giudice nazionale sia chiamato ad esercitare detto controllo «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale».
Sulla portata del controllo giurisdizionale delle sanzioni irrogate ai singoli da associazioni sportive
84. L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE obbliga gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e delle libertà spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, al quale fa riferimento tale disposizione, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito in particolare all'articolo 47 della Carta, da cui risulta che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da quest'ultimo articolo (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2025, PROFIL-COPY 2002, C‑510/24, EU:C:2025:795, punto 38).
85. Dalla giurisprudenza della Corte risulta, in primo luogo, che, in forza di tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con il suddetto articolo 47, i singoli che sostengano, nell'ambito di una controversia connessa all'esercizio di un'attività economica nel territorio dell'Unione, che un atto, una misura o un comportamento ha leso i diritti o le libertà loro conferiti dal diritto dell'Unione devono disporre di un rimedio giurisdizionale che consenta loro di contestare tale atto, misura o comportamento alla luce di detto diritto, in via principale o incidentale, e di ottenere, da parte di un giudice nazionale, un controllo giurisdizionale effettivo dell'atto, misura o comportamento di cui trattasi alla luce di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 75, 76 e 82 e giurisprudenza citata).
86. Tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 55 e 56 della presente sentenza, i singoli devono quindi disporre di un siffatto rimedio giurisdizionale, in particolare nel caso in cui sostengano, nell'ambito di una controversia connessa all'esercizio di un'attività economica nel territorio dell'Unione, che una sanzione loro irrogata da un'associazione sportiva ha leso una o più libertà fondamentali di circolazione conferite loro dal diritto dell'Unione come, nel caso di specie, la libertà di circolazione dei lavoratori sancita dall'articolo 45 TFUE e la libertà di prestazione di servizi sancita dall'articolo 56 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 71 e 108).
87. In secondo luogo, l'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo che costituisce parte integrante della tutela giurisdizionale effettiva che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare ai singoli nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, implica anzitutto che, in linea di principio, il giudice nazionale dinanzi al quale i singoli possono contestare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva debba essere competente a esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti per risolvere la controversia di cui è investito, se necessario dopo aver chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su qualsiasi questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità di un atto del diritto dell'Unione, alle condizioni previste dall'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 75, 77 e 83 e giurisprudenza citata).
88. In particolare, il giudice nazionale competente deve poter controllare la fondatezza, ai sensi del diritto dell'Unione, da un lato, delle ragioni di diritto e di fatto per le quali una siffatta sanzione è stata irrogata a un tale singolo (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 86 e 101) e, dall'altro, di questa stessa sanzione, come risulta dal punto 79 della presente sentenza. Quest'ultimo controllo può a sua volta dover vertere, in funzione dei motivi che il giudice nazionale competente deve trattare, sulle condizioni in cui detta sanzione è stata irrogata, sulla sua motivazione nonché sulla sua determinazione.
89. Inoltre il giudice nazionale competente non può limitarsi a constatare, se del caso, l'esistenza di una violazione del diritto dell'Unione ma deve anche poter trarre, nell'ambito delle sue competenze e conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, tutte le conseguenze giuridiche che si impongono in presenza di una siffatta constatazione, in modo da non lasciar perdurare tale violazione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 102 e 103).
90. In particolare, nel caso in cui si tratti di una violazione di una o di più libertà fondamentali di circolazione previste dal Trattato FUE, tale giudice, su domanda del singolo interessato, deve poter non solo constatare tale violazione e ordinare il risarcimento del danno che essa ha causato a detta persona ma anche, ove necessario, far cessare la condotta costitutiva della violazione di cui trattasi o, qualora si tratti di un atto, annullare tale atto (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 104 e giurisprudenza citata).
91. Ciò vale, segnatamente, quando la misura viziata da una siffatta violazione del diritto dell'Unione è una sanzione quale un'inibizione a esercitare attività professionali irrogata a un individuo. Infatti, in tal caso, l'annullamento dell'atto che introduce tale sanzione, nella misura richiesta per eliminare detta sanzione dall'ordinamento giuridico nonché per farne cessare gli effetti, è necessario per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dell'interessato, consentendogli di recuperare la facoltà di esercitare le sue libertà, e quindi le sue attività professionali, di cui resterebbe privato in assenza di un siffatto annullamento.
92. Infine, il giudice nazionale competente deve poter concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito. Infatti, in mancanza di una siffatta possibilità, la piena efficacia di tale decisione non potrebbe essere garantita (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Royal Football Club Seraing, C‑600/23, EU:C:2025:617, punti 105 e 106 e giurisprudenza citata).
93. È vero che, in una fattispecie in cui il refarming di una banda di frequenze doveva avvenire prima di una data, determinata conformemente a un atto di diritto derivato dell'Unione, e in cui l'annullamento di atti relativi all'assegnazione di diritti d'uso di talune radiofrequenze, adottati dalle autorità nazionali competenti al fine di consentire tale refarming, poteva pregiudicare non solo gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal legislatore dell'Unione, ma anche i diritti dei terzi in buona fede, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione non ostava a una normativa nazionale che, da un lato, limitava gli effetti dei ricorsi proposti da operatori economici avverso tali atti alla concessione di un risarcimento pecuniario e, dall'altro, limitava la portata della tutela cautelare che poteva essere disposta in attesa dell'esame di tali ricorsi al pagamento di una provvisionale (sentenza dell'11 settembre 2025, Cairo Network e a., da C‑764/23 a C‑766/23, EU:C:2025:691, punti da 73 a 86).
94. Tuttavia, la situazione delle persone cui è stata irrogata, da parte di un'associazione sportiva, una sanzione lesiva delle libertà di circolazione loro conferite dal diritto dell'Unione non rientra in una fattispecie del genere. Non può condurre a una conclusione diversa l'argomento dedotto dal governo italiano all'udienza di discussione, secondo cui un eventuale annullamento delle sanzioni irrogate ai ricorrenti nei procedimenti principali potrebbe comportare l'annullamento delle sanzioni consistenti in punti di penalità nell'ambito del campionato calcistico nazionale, irrogate alla società calcistica presso la quale tali ricorrenti erano impiegati e creare così una situazione di incertezza di lunga durata quanto alla classifica finale di tale campionato. È sufficiente rilevare, al riguardo, che le questioni sollevate nelle presenti cause riunite riguardano esclusivamente la situazione di detti ricorrenti e non quella della società calcistica presso la quale essi esercitavano le loro attività, e neppure la legittimità di eventuali sanzioni irrogate a tale società.
Sull'individuazione del giudice nazionale competente a controllare le sanzioni irrogate ai singoli da associazioni sportive
95. In primo luogo occorre ricordare che, sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l'istituzione, composizione, competenze e funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell'Unione e, in particolare, dall'articolo 19 TUE [sentenze del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 63 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44].
96. Come ricordato al punto 84 della presente sentenza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 34).
97. L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad essere applicato nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione, su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione di detto diritto e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 36).
98. Pertanto, gli Stati membri devono, in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurarsi che tutti gli organi che sono chiamati, in quanto «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell'Unione, a statuire su questioni connesse all'applicazione o all'interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati da detto diritto, soddisfino l'insieme dei requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 40 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47].
99. Tra tali requisiti figura, sotto un primo profilo, quello dell'indipendenza degli organi giurisdizionali, che è intrinsecamente connesso al compito di giudicare e che costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 58 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49].
100. Detto requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l'organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 121, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 50].
101. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e concerne l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 122, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 51].
102. Tali garanzie di indipendenza e imparzialità presuppongono l'esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell'organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 52].
103. A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le norme applicabili allo statuto dei giudici e all'esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d'indipendenza o imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 60 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53].
104. Se è vero che l'aspetto «esterno» dell'indipendenza mira essenzialmente a preservare l'indipendenza degli organi giurisdizionali nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, tale aspetto deve tuttavia essere inteso nel senso che esso mira anche alla tutela dei giudici di fronte a interventi, pressioni o influenze dirette o più indirette, ad esempio per quanto riguarda la loro nomina o il trattamento delle cause di cui sono investiti, che potrebbero provenire da altre fonti esterne quali, nel caso di specie, le associazioni sportive i cui organi di giustizia dell'ordinamento sportivo possono essere indotti a controllare taluni atti o talune attività.
105. Sotto un secondo profilo, in considerazione dei legami inscindibili che esistono fra le garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice precostituito per legge, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice precostituito per legge. Tale espressione, che riflette in particolare il principio dello Stato di diritto, riguarda non solo il fondamento normativo dell'esistenza stessa del giudice di cui trattasi, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa (sentenza dell'11 luglio 2024, Hann‑Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 55 e giurisprudenza citata).
106. L'espressione «precostituito per legge» ha segnatamente lo scopo di evitare che l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e di fare in modo che la materia sia disciplinata da una legge. Inoltre, neppure nei paesi di diritto codificato l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario può essere lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie. Ciò non esclude tuttavia che a queste ultime sia riconosciuto un certo potere d'interpretazione della legislazione nazionale in materia (sentenza dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 56 e giurisprudenza citata).
107. A maggior ragione l'organizzazione del sistema giudiziario non può essere lasciata alla discrezionalità di organi professionali, ivi compresi quelli di diritto privato, anche se la Corte è già stata indotta più volte a dichiarare che siffatti organismi professionali potevano costituire «giurisdizioni», a condizione che tali organismi soddisfacessero i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza pertinente (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1981, Broekmeulen, 246/80, EU:C:1981:218, punti 3, 4, 9 e 17, nonché del 13 gennaio 2022, Minister Sprawiedliwości, C‑55/20, EU:C:2022:6, punto 61 e giurisprudenza citata). Affinché siffatti organismi professionali o taluni organi istituiti presso di essi possano essere considerati tali è quindi necessario, in particolare, che la loro esistenza, composizione e organizzazione siano precostituite per legge.
108. Inoltre, la nozione di «giudice precostituito per legge» rinvia all'esistenza di un organo caratterizzato dal suo ruolo giurisdizionale, consistente nel decidere, sulla base di norme di diritto e seguendo un procedimento organizzato, ogni questione di sua competenza. Un siffatto organo deve quindi soddisfare, oltre all'indipendenza e all'imparzialità dei suoi membri, anche altri requisiti, in particolare la presenza di garanzie offerte dalla procedura seguita dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 57 e giurisprudenza citata).
109. Tra tali garanzie figura il principio del contraddittorio, che è parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva. Tale principio implica, in particolare, che le parti possano discutere in contraddittorio tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l'esito del procedimento (sentenza dell'11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 58 e giurisprudenza citata).
110. Sotto un terzo profilo, l'organo interessato deve, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, essere in grado di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti, sulle misure o sui comportamenti che esso è chiamato a conoscere nell'ambito delle sue competenze, come risulta dai punti da 87 a 92 della presente sentenza.
111. In secondo luogo, il principio di tutela giurisdizionale effettiva, quale ora sancito all'articolo 47 della Carta, che, come rilevato al punto 82 della presente sentenza, deve essere debitamente preso in considerazione ai fini dell'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sancisce non il diritto di accedere ad un doppio grado di giurisdizione, bensì soltanto quello di accesso ad un giudice (sentenze del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 69; del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 36, nonché del 21 dicembre 2023, Scuola europea di Varese, C‑431/22, EU:C:2023:1021, punto 93).
112. Di conseguenza, sebbene il diritto dell'Unione non osti a che gli Stati membri creino un doppio grado di giudizio, idoneo a migliorare la tutela giurisdizionale effettiva dei soggetti dell'ordinamento, in generale o in un settore specifico, esso neppure impone loro di farlo.
113. Alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 111 della presente sentenza occorre rilevare, in terzo e ultimo luogo, che, in una situazione come quelle di cui ai procedimenti principali, solo nell'ipotesi in cui risultasse che nessuno degli organi che intervengono nei diversi «gradi della giustizia sportiva nazionale», oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, soddisfi i requisiti cumulativi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quali ricordati ai punti da 98 a 110 di tale sentenza, tale giudice dovrebbe, in forza del diritto dell'Unione, poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo, nel senso precisato ai punti da 87 a 92 della presente sentenza, sulle sanzioni che le associazioni sportive possono irrogare agli individui.
114. Infatti, ove risulti che almeno l'organo di giustizia dell'ordinamento sportivo che statuisce in ultima istanza soddisfa tali requisiti cumulativi, quindi se esso può essere qualificato come «giurisdizione» dotata delle garanzie di indipendenza e imparzialità richieste, se la sua esistenza, composizione e organizzazione sono precostituite per legge, se esercita realmente un ruolo giurisdizionale, se il procedimento dinanzi ad esso offre le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e se è in grado di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo, eventualmente adendo la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, esisterebbe già un rimedio giurisdizionale che assicura una tutela giurisdizionale effettiva agli individui, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni.
115. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio stabilire se almeno l'organo di giustizia dell'ordinamento sportivo che statuisce in ultima istanza soddisfi, in modo effettivo, detti requisiti cumulativi, alla luce delle indicazioni che seguono.
116. Per quanto riguarda, in primo luogo, i requisiti di indipendenza e imparzialità, occorre constatare che, sebbene le parti nei procedimenti principali e alcuni dei governi interessati li abbiano diffusamente invocati dinanzi alla Corte, il giudice del rinvio li ha menzionati, dal canto suo, solo in modo del tutto incidentale e specifico nelle sue ordinanze di rinvio. Di conseguenza, tale giudice non ha sottoposto alla Corte elementi sufficienti per consentirle di fornirgli indicazioni al riguardo. Spetta pertanto a detto giudice stabilire se tali requisiti siano rispettati o meno, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 99 a 104 della presente sentenza.
117. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito consistente, per gli organi in questione, nell'essere precostituiti per legge, occorre, da un lato, constatare che esso non può essere considerato soddisfatto per il mero motivo che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali enuncia che gli interessati «hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive (...), gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo». Infatti, un siffatto rinvio generale e globale agli statuti e ai regolamenti delle associazioni sportive nazionali interessate non consente di ritenere che, a parte la mera base giuridica dell'esistenza degli organi interessati, la loro composizione e organizzazione, il loro ruolo giurisdizionale e le garanzie che disciplinano la procedura da seguire dinanzi ad essi siano previsti da una legge, in modo da non essere lasciati alla discrezionalità del potere esecutivo, del potere giudiziario o, a maggior ragione, delle stesse associazioni sportive nazionali.
118. Spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se tali diversi elementi siano previsti da una legge diversa dalla normativa nazionale in merito alla quale esso si interroga. A tal riguardo occorre precisare che, sebbene una normativa emanata da un'associazione sportiva nazionale non costituisca, di per sé, una legge del genere, tenuto conto della sua origine e della sua natura, ciò non esclude tuttavia necessariamente che essa possa essere considerata tale in alcune situazioni, come in caso di approvazione da parte di una legge, in base ad adeguate condizioni.
119. D'altro canto, sempre che il requisito evocato nei due punti precedenti della presente sentenza sia rispettato, spetterà al giudice del rinvio verificare se gli organi di cui trattasi esercitino un ruolo realmente giurisdizionale, in opposizione, ad esempio, a una funzione disciplinare. In caso affermativo spetterà ad esso stabilire, inoltre, se tale ruolo sia esercitato nell'ambito di un procedimento che presenti tutte le garanzie elencate ai punti 108 e 109 della presente sentenza.
120. Per quanto riguarda, in terzo luogo, il controllo giurisdizionale che può essere effettuato da tali organi in presenza di sanzioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, spetta ancora una volta, in mancanza di elementi nei fascicoli di cui dispone la Corte nonché di informazioni nelle ordinanze di rinvio, al solo giudice del rinvio stabilire se esso soddisfi i requisiti ricordati ai punti da 87 a 92 della presente sentenza.
121. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni nelle presenti cause riunite dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza:
- costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità;
- sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione;
- svolga un ruolo giurisdizionale;
- segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e
- sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione.
Sulle spese
122. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che:
- l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che
- tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.
2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza:
- costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità;
- sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione;
- svolga un ruolo giurisdizionale;
- segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e
- sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione.